Art. 2 
 
 
                             Convenzioni 
 
  1. L'attivita' non retribuita  in  favore  della  collettivita'  e'
svolta secondo quanto stabilito nelle convenzioni  stipulate  con  il
Ministero della giustizia  o,  su  delega  di  quest'ultimo,  con  il
presidente del tribunale, nell'ambito  e  a  favore  delle  strutture
esistenti  in  seno  alle   amministrazioni,   agli   enti   o   alle
organizzazioni indicati nell'articolo 1, comma  1.  Tali  convenzioni
sono sottoscritte anche da amministrazioni,  enti  ed  organizzazioni
che hanno competenza nazionale,  regionale  o  interprovinciale,  con
effetto per le rispettive articolazioni periferiche. 
  2. La prestazione di lavoro di pubblica utilita' durante  la  messa
alla prova puo' essere svolta anche presso un ente convenzionato  per
lo svolgimento del lavoro di pubblica utilita' ai sensi dell'articolo
54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274. 
  3. Al fine di pervenire alla stipula delle convenzioni l'ufficio di
esecuzione penale esterna competente per territorio puo'  favorire  i
contatti tra le amministrazioni, gli enti e le organizzazioni di  cui
all'articolo 1, comma 1, e i tribunali. 
  4. Nelle convenzioni sono specificate le mansioni  cui  i  soggetti
che prestano lavoro  di  pubblica  utilita'  possono  essere  adibiti
presso gli organismi di cui all'articolo 1, comma 1, in relazione  ad
una o piu' delle seguenti tipologie di attivita': 
    a. prestazioni di lavoro per finalita' sociali e  socio-sanitarie
nei  confronti  di  persone  alcoldipendenti   e   tossicodipendenti,
diversamente abili, malati, anziani, minori, stranieri; 
    b. prestazioni di lavoro  per  finalita'  di  protezione  civile,
anche  mediante  soccorso  alla  popolazione  in  caso  di  calamita'
naturali; 
    c. prestazioni di lavoro per  la  fruibilita'  e  la  tutela  del
patrimonio ambientale, ivi compresa la  collaborazione  ad  opere  di
prevenzione  incendi,  di  salvaguardia  del  patrimonio  boschivo  e
forestale o di  particolari  produzioni  agricole,  di  recupero  del
demanio marittimo, di  protezione  della  flora  e  della  fauna  con
particolare  riguardo  alle  aree  protette,  incluse  le   attivita'
connesse al randagismo degli animali; 
    d. prestazioni di lavoro per  la  fruibilita'  e  la  tutela  del
patrimonio  culturale  e  archivistico,  inclusa   la   custodia   di
biblioteche, musei, gallerie o pinacoteche; 
    e. prestazioni  di  lavoro  nella  manutenzione  e  fruizione  di
immobili e servizi pubblici, inclusi ospedali e case di  cura,  o  di
beni del demanio e del patrimonio pubblico, compresi giardini,  ville
e parchi, con esclusione di immobili utilizzati dalle Forze armate  o
dalle Forze di polizia; 
    f. prestazioni di  lavoro  inerenti  a  specifiche  competenze  o
professionalita' del soggetto. 
 
          Note all'art. 2: 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  54  del  decreto
          legislativo 28 agosto  2000,  n.  274  (Disposizioni  sulla
          competenza  penale   del   giudice   di   pace,   a   norma
          dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468): 
                «Art. 54. (Lavoro di  pubblica  utilita').  -  1.  Il
          giudice di pace  puo'  applicare  la  pena  del  lavoro  di
          pubblica utilita' solo su richiesta dell'imputato. 
              2. Il lavoro  di  pubblica  utilita'  non  puo'  essere
          inferiore a  dieci  giorni  ne'  superiore  a  sei  mesi  e
          consiste nella prestazione di attivita' non  retribuita  in
          favore della collettivita' da svolgere presso lo Stato,  le
          regioni,  le  province,  i   comuni   o   presso   enti   o
          organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato. 
              3. L'attivita' viene svolta nell'ambito della provincia
          in cui risiede il condannato e comporta la  prestazione  di
          non piu' di sei ore di lavoro settimanale da  svolgere  con
          modalita' e tempi che  non  pregiudichino  le  esigenze  di
          lavoro, di studio, di famiglia e di salute del  condannato.
          Tuttavia, se il condannato lo  richiede,  il  giudice  puo'
          ammetterlo a svolgere il lavoro di pubblica utilita' per un
          tempo superiore alle sei ore settimanali. 
              4. La durata giornaliera  della  prestazione  non  puo'
          comunque oltrepassare le otto ore. 
              5. Ai fini del computo della pena, un giorno di  lavoro
          di pubblica utilita' consiste nella prestazione, anche  non
          continuativa, di due ore di lavoro. 
              6. Fermo quanto  previsto  dal  presente  articolo,  le
          modalita' di svolgimento del lavoro  di  pubblica  utilita'
          sono determinate dal Ministro della giustizia  con  decreto
          d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo  8
          del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.».