Art. 4 
 
 
              Accertamenti sulla prestazione del lavoro 
                        di pubblica utilita' 
 
  1.  Nelle  convenzioni  sono  regolati  gli  aspetti  organizzativi
inerenti gli accertamenti sulla  regolarita'  della  prestazione  non
retribuita  effettuati  dall'ufficio  di  esecuzione  penale  esterna
competente per l'esecuzione  del  provvedimento  di  sospensione  del
procedimento con messa alla prova tramite un funzionario incaricato. 
  2.  L'ente  ospitante,  attraverso  il  referente  indicato   nella
convenzione, rende disponibili al  funzionario  incaricato  tutte  le
informazioni   richieste,   compresa   la   visione   e   l'eventuale
acquisizione di copia del registro delle presenze. 
  3. Nei casi in cui l'amministrazione, l'organizzazione o l'ente non
sia piu' convenzionato o abbia cessato la propria  attivita'  durante
l'esecuzione di un provvedimento di messa alla  prova,  l'ufficio  di
esecuzione penale esterna, appena ne riceve notizia, ne da' immediata
comunicazione al giudice che ha disposto la sospensione del  processo
con messa alla prova, proponendo, se possibile, un diverso  ente  per
la prosecuzione della prestazione di lavoro di pubblica utilita'.  Il
giudice decide ai sensi dell'articolo  464-quinquies,  comma  3,  del
codice di procedura penale. 
  4. Nelle relazioni periodiche  e  conclusive  sull'andamento  della
messa alla prova di cui  all'articolo  141-ter,  commi  4  e  5,  del
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, l'ufficio  di  esecuzione
penale esterna riferisce anche della  regolarita'  della  prestazione
del lavoro di pubblica utilita'. In caso di rifiuto del soggetto allo
svolgimento della prestazione,  ne  da'  immediata  comunicazione  al
giudice, per la decisione di cui all'articolo 168-quater  del  codice
penale. 
 
          Note all'art. 4: 
              Si riporta il testo dell'articolo 141-ter  del  decreto
          legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di
          coordinamento  e  transitorie  del  codice   di   procedura
          penale): 
                «Art. 141-ter. (Attivita'  dei  servizi  sociali  nei
          confronti  degli  adulti  ammessi  alla  prova).  -  1.  Le
          funzioni dei servizi  sociali  per  la  messa  alla  prova,
          disposta ai sensi dell'articolo 168-bis del codice  penale,
          sono  svolte  dagli  uffici  locali  di  esecuzione  penale
          esterna, nei modi e con i compiti previsti dall'articolo 72
          della  legge  26  luglio  1975,  n.   354,   e   successive
          modificazioni. 
              2. Ai fini del comma 1,  l'imputato  rivolge  richiesta
          all'ufficio locale di esecuzione penale esterna  competente
          affinche'  predisponga   un   programma   di   trattamento.
          L'imputato deposita gli  atti  rilevanti  del  procedimento
          penale nonche' le osservazioni e le proposte che ritenga di
          fare. 
              3.  L'ufficio  di  cui  al  comma   2,   all'esito   di
          un'apposita indagine socio-familiare, redige  il  programma
          di trattamento, acquisendo su tale  programma  il  consenso
          dell'imputato e l'adesione dell'ente o del soggetto  presso
          il quale l'imputato  e'  chiamato  a  svolgere  le  proprie
          prestazioni.  L'ufficio  trasmette  quindi  al  giudice  il
          programma accompagnandolo con l'indagine socio-familiare  e
          con le considerazioni che lo  sostengono.  Nell'indagine  e
          nelle considerazioni,  l'ufficio  riferisce  specificamente
          sulle   possibilita'   economiche   dell'imputato,    sulla
          capacita'  e  sulla  possibilita'  di  svolgere   attivita'
          riparatorie nonche' sulla possibilita'  di  svolgimento  di
          attivita' di mediazione, anche avvalendosi a  tal  fine  di
          centri  o  strutture  pubbliche  o  private  presenti   sul
          territorio. 
              4. Quando e' disposta la sospensione  del  procedimento
          con messa alla prova dell'imputato,  l'ufficio  di  cui  al
          comma 2 informa il giudice, con la  cadenza  stabilita  nel
          provvedimento di ammissione e comunque non superiore a  tre
          mesi,   dell'attivita'   svolta   e    del    comportamento
          dell'imputato, proponendo,  ove  necessario,  modifiche  al
          programma di trattamento, eventuali abbreviazioni  di  esso
          ovvero, in caso di  grave  o  reiterata  trasgressione,  la
          revoca del provvedimento di sospensione. 
              5. Alla scadenza del periodo di prova, l'ufficio di cui
          al comma 2 trasmette al giudice una  relazione  dettagliata
          sul decorso e sull'esito della prova medesima. 
              6. Le relazioni periodiche e quella finale dell'ufficio
          di cui al comma 2 del presente articolo sono depositate  in
          cancelleria non meno di dieci giorni prima dell'udienza  di
          cui all'articolo 464-septies del codice, con  facolta'  per
          le parti di prenderne visione ed estrarne copia.». 
              Si riporta il testo dell'articolo 168-quater del codice
          penale: 
                «Art.  168-quater.  (Revoca  della  sospensione   del
          procedimento con messa alla prova). 
              La sospensione del procedimento con messa alla prova e'
          revocata: 
                1) in caso di  grave  o  reiterata  trasgressione  al
          programma  di  trattamento  o  alle  prescrizioni  imposte,
          ovvero di rifiuto alla prestazione del lavoro  di  pubblica
          utilita'; 
                2) in caso di  commissione,  durante  il  periodo  di
          prova, di un nuovo delitto non colposo ovvero di  un  reato
          della stessa indole rispetto a quello per cui si procede.».