Art. 8 
 
 
        Obblighi di comunicazione tra istituzioni finanziarie 
             per l'applicazione del prelievo alla fonte 
 
  1. Le istituzioni finanziarie  di  cui  all'articolo  4,  comma  1,
diverse da quelle di cui all'articolo 7, che corrispondono  pagamenti
di fonte statunitense di cui all'articolo  1,  paragrafo  1,  lettera
ii), dell'Accordo di  cui  all'articolo  1  della  presente  legge  a
un'istituzione  finanziaria  non  partecipante  di  cui  al  medesimo
articolo 1, paragrafo 1, lettera r), dello stesso Accordo, comunicano
all'istituzione finanziaria immediatamente  precedente  nella  catena
degli intermediari che  intervengono  nella  corresponsione  di  tali
pagamenti i dati necessari ad applicare il prelievo alla fonte di cui
all'articolo 7 della presente legge. 
  2. Le regole tecniche per  l'applicazione  delle  disposizioni  del
comma 1 del presente articolo sono previste  dal  pertinente  decreto
ministeriale di cui all'articolo 4, comma 2.