Art. 4 
 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
 
  1. Dall'attuazione  delle  disposizioni  contenute  nella  presente
legge non devono derivare nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della
finanza   pubblica.   Le   pubbliche   amministrazioni    interessate
all'attuazione delle disposizioni della presente legge vi  provvedono
con  le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
legislazione vigente.