Art. 6 
 
 
                  Tempi e modalita' di connessione 
        delle banche dati all'archivio informatico integrato 
 
  1. Al fine di garantire  la  necessaria  connessione  dell'archivio
informatico integrato  con  le  banche  dati  previste  dal  presente
regolamento,  secondo  criteri  di   gradualita'   e   sostenibilita'
tecnologica, il processo di implementazione informatica  si  articola
nelle seguenti fasi, ciascuna  delle  quali  seguita  da  un  congruo
periodo di sperimentazione. 
  2. Nel termine  di  sessanta  giorni  dall'entrata  in  vigore  del
presente  regolamento,  l'IVASS  definisce  e  rende   operativa   la
struttura del database costituente l'archivio  informatico  integrato
connesso con le banche dati di cui al  comma  1,  dell'articolo  5  e
procede, nei successivi trenta giorni, alla connessione delle  banche
dati e degli archivi di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo 5. 
  3. Fatta salva la progressiva e  successiva  implementazione  della
cooperazione  applicativa   garantita   dal   sistema   pubblico   di
connettivita',  il  collegamento  informatico  dell'archivio  con  le
banche  dati  indicate  dal  presente  regolamento  avviene  mediante
connessione  telematica,  secondo  le  specifiche  tecniche  definite
d'intesa dall'IVASS con le Amministrazioni o  gli  enti  interessati,
nel rispetto delle linee essenziali descritte  nell'allegato  B,  che
costituisce parte integrante del presente regolamento, nonche'  delle
ulteriori istruzioni tecniche necessarie, emanate dal Ministero dello
sviluppo economico, d'intesa con l'IVASS. 
  4. La  consultazione  e  l'utilizzo,  da  parte  dell'IVASS,  delle
informazioni residenti presso gli archivi e banche  dati  interessate
avviene nel rispetto del comma 7 dell'articolo 21  del  decreto-legge
n. 179 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 221  del
2012, con le risorse umane, strumentali e finanziarie  disponibili  a
legislazione vigente e senza oneri per l'Istituto  di  vigilanza  che
gestisce l'archivio informatico integrato. 
 
          Note all'art. 6: 
              - Il testo dell'art. 21 del decreto-legge  n.  179  del
          2012 e' riportato nelle note alle premesse.