51. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sentiti i Ministri
competenti, sono definiti i criteri per il riconoscimento dei crediti
acquisiti dallo studente a conclusione dei percorsi realizzati dagli
istituti tecnici superiori previsti dal capo II delle linee guida di
cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio
2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008,
definiti ai sensi dell'articolo 69, comma 1, della legge l7 maggio
1999, n. 144, secondo le tabelle di confluenza tra gli esiti di
apprendimento in relazione alle competenze acquisite al termine dei
suddetti percorsi e le competenze in esito ai corsi di laurea ad essi
assimilabili. L'ammontare dei crediti formativi universitari
riconosciuti non puo' essere comunque inferiore a cento per i
percorsi della durata di quattro semestri e a centocinquanta per i
percorsi della durata di sei semestri.
52. All'articolo 55, comma 3, del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, dopo le parole:
«della durata di quattro semestri» sono inserite le seguenti: «,
oppure i percorsi formativi degli istituti tecnici superiori previsti
dalle linee guida di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86
dell'11 aprile 2008».
53. Per consentire al sistema degli istituti superiori per le
industrie artistiche di continuare a garantire i livelli formativi di
qualita' attuali e di fare fronte al pagamento del personale e degli
oneri di funzionamento connessi con l'attivita' istituzionale e'
autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2015.
54. Nelle more dell'adozione dei regolamenti di cui all'articolo 2,
comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, l'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto-legge 12 settembre
2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre
2013, n. 128, e' incrementata di 2,9 milioni di euro per l'anno 2015
e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.
55. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni dei
commi 53 e 54, pari a euro 3,9 milioni per l'anno 2015 e a euro 5
milioni annui a decorrere dell'anno 2016, si provvede per euro 2
milioni per l'anno 2015 e per euro 3 milioni a decorrere dall'anno
2016 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa
di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre
1993, n. 537. Per i restanti euro 1,9 milioni per l'anno 2015 e euro
2 milioni a decorrere dall'anno 2016 si provvede ai sensi di quanto
previsto dal comma 204.
56. Al fine di sviluppare e di migliorare le competenze digitali
degli studenti e di rendere la tecnologia digitale uno strumento
didattico di costruzione delle competenze in generale, il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca adotta il Piano
nazionale per la scuola digitale, in sinergia con la programmazione
europea e regionale e con il Progetto strategico nazionale per la
banda ultralarga.
57. A decorrere dall'anno scolastico successivo a quello in corso
alla data di entrata in vigore della presente legge, le istituzioni
scolastiche promuovono, all'interno dei piani triennali dell'offerta
formativa e in collaborazione con il Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, azioni coerenti con le finalita', i
principi e gli strumenti previsti nel Piano nazionale per la scuola
digitale di cui al comma 56.
58. Il Piano nazionale per la scuola digitale persegue i seguenti
obiettivi:
a) realizzazione di attivita' volte allo sviluppo delle
competenze digitali degli studenti, anche attraverso la
collaborazione con universita', associazioni, organismi del terzo
settore e imprese, nel rispetto dell'obiettivo di cui al comma 7,
lettera h);
b) potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali
necessari a migliorare la formazione e i processi di innovazione
delle istituzioni scolastiche;
c) adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire
la governance, la trasparenza e la condivisione di dati, nonche' lo
scambio di informazioni tra dirigenti, docenti e studenti e tra
istituzioni scolastiche ed educative e articolazioni amministrative
del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
d) formazione dei docenti per l'innovazione didattica e sviluppo
della cultura digitale per l'insegnamento, l'apprendimento e la
formazione delle competenze lavorative, cognitive e sociali degli
studenti;
e) formazione dei direttori dei servizi generali e
amministrativi, degli assistenti amministrativi e degli assistenti
tecnici per l'innovazione digitale nell'amministrazione;
f) potenziamento delle infrastrutture di rete, sentita la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, con particolare
riferimento alla connettivita' nelle scuole;
g) valorizzazione delle migliori esperienze delle istituzioni
scolastiche anche attraverso la promozione di una rete nazionale di
centri di ricerca e di formazione;
h) definizione dei criteri e delle finalita' per l'adozione di
testi didattici in formato digitale e per la produzione e la
diffusione di opere e materiali per la didattica, anche prodotti
autonomamente dagli istituti scolastici.
59. Le istituzioni scolastiche possono individuare, nell'ambito
dell'organico dell'autonomia, docenti cui affidare il coordinamento
delle attivita' di cui al comma 57. Ai docenti puo' essere affiancato
un insegnante tecnico-pratico. Dall'attuazione delle disposizioni di
cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica.
60. Per favorire lo sviluppo della didattica laboratoriale, le
istituzioni scolastiche, anche attraverso i poli
tecnico-professionali, possono dotarsi di laboratori territoriali per
l'occupabilita' attraverso la partecipazione, anche in qualita' di
soggetti cofinanziatori, di enti pubblici e locali, camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, universita',
associazioni, fondazioni, enti di formazione professionale, istituti
tecnici superiori e imprese private, per il raggiungimento dei
seguenti obiettivi:
a) orientamento della didattica e della formazione ai settori
strategici del made in Italy, in base alla vocazione produttiva,
culturale e sociale di ciascun territorio;
b) fruibilita' di servizi propedeutici al collocamento al lavoro
o alla riqualificazione di giovani non occupati;
c) apertura della scuola al territorio e possibilita' di utilizzo
degli spazi anche al di fuori dell'orario scolastico.
61. I soggetti esterni che usufruiscono dell'edificio scolastico
per effettuare attivita' didattiche e culturali sono responsabili
della sicurezza e del mantenimento del decoro degli spazi.
62. Al fine di consentire alle istituzioni scolastiche di attuare
le attivita' previste nei commi da 56 a 61, nell'anno finanziario
2015 e' utilizzata quota parte, pari a euro 90 milioni, delle risorse
gia' destinate nell'esercizio 2014 in favore delle istituzioni
scolastiche ed educative statali sul Fondo per il funzionamento delle
istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 1, comma 601, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. A
decorrere dall'anno 2016, e' autorizzata la spesa di euro 30 milioni
annui. Le risorse sono ripartite tra le istituzioni scolastiche ai
sensi del comma 11.
63. Le istituzioni scolastiche perseguono le finalita' di cui ai
commi da 1 a 4 e l'attuazione di funzioni organizzative e di
coordinamento attraverso l'organico dell'autonomia costituito dai
posti comuni, per il sostegno e per il potenziamento dell'offerta
formativa.
64. A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, con cadenza
triennale, con decreti del Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, e comunque nel limite massimo di cui al comma 201 del
presente articolo, e' determinato l'organico dell'autonomia su base
regionale.
65. Il riparto della dotazione organica tra le regioni e'
effettuato sulla base del numero delle classi, per i posti comuni, e
sulla base del numero degli alunni, per i posti del potenziamento,
senza ulteriori oneri rispetto alla dotazione organica assegnata. Il
riparto della dotazione organica per il potenziamento dei posti di
sostegno e' effettuato in base al numero degli alunni disabili. Si
tiene conto, senza ulteriori oneri rispetto alla dotazione organica
assegnata, della presenza di aree montane o di piccole isole, di aree
interne, a bassa densita' demografica o a forte processo
immigratorio, nonche' di aree caratterizzate da elevati tassi di
dispersione scolastica. Il riparto, senza ulteriori oneri rispetto
alla dotazione organica assegnata, considera altresi' il fabbisogno
per progetti e convenzioni di particolare rilevanza didattica e
culturale espresso da reti di scuole o per progetti di valore
nazionale. In ogni caso il riparto non deve pregiudicare la
realizzazione degli obiettivi di risparmio del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81. Il
personale della dotazione organica dell'autonomia e' tenuto ad
assicurare prioritariamente la copertura dei posti vacanti e
disponibili.
66. A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017 i ruoli del
personale docente sono regionali, articolati in ambiti territoriali,
suddivisi in sezioni separate per gradi di istruzione, classi di
concorso e tipologie di posto. Entro il 30 giugno 2016 gli uffici
scolastici regionali, su indicazione del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, sentiti le regioni e gli enti
locali, definiscono l'ampiezza degli ambiti territoriali, inferiore
alla provincia o alla citta' metropolitana, considerando:
a) la popolazione scolastica;
b) la prossimita' delle istituzioni scolastiche;
c) le caratteristiche del territorio, tenendo anche conto delle
specificita' delle aree interne, montane e delle piccole isole, della
presenza di scuole nelle carceri, nonche' di ulteriori situazioni o
esperienze territoriali gia' in atto.
67. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 66 non
devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
68. A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, con decreto del
dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, l'organico
dell'autonomia e' ripartito tra gli ambiti territoriali. L'organico
dell'autonomia comprende l'organico di diritto e i posti per il
potenziamento, l'organizzazione, la progettazione e il coordinamento,
incluso il fabbisogno per i progetti e le convenzioni di cui al
quarto periodo del comma 65. A quanto previsto dal presente comma si
provvede nel limite massimo di cui al comma 201.
69. All'esclusivo scopo di far fronte ad esigenze di personale
ulteriori rispetto a quelle soddisfatte dall'organico dell'autonomia
come definite dalla presente legge, a decorrere dall'anno scolastico
2016/2017, ad esclusione dei posti di sostegno in deroga, nel caso di
rilevazione delle inderogabili necessita' previste e disciplinate, in
relazione ai vigenti ordinamenti didattici, dal regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, e'
costituito annualmente con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, un ulteriore contingente di posti non
facenti parte dell'organico dell'autonomia ne' disponibili, per il
personale a tempo indeterminato, per operazioni di mobilita' o
assunzioni in ruolo. A tali necessita' si provvede secondo le
modalita', i criteri e i parametri previsti dal citato decreto del
Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81. Alla copertura di
tali posti si provvede a valere sulle graduatorie di personale
aspirante alla stipula di contratti a tempo determinato previste
dalla normativa vigente ovvero mediante l'impiego di personale a
tempo indeterminato con provvedimenti aventi efficacia limitatamente
ad un solo anno scolastico. All'attuazione del presente comma si
provvede nei limiti delle risorse disponibili annualmente nello stato
di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca indicate nel decreto ministeriale di cui al primo periodo,
fermo restando quanto previsto dall'articolo 64, comma 6, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
70. Gli uffici scolastici regionali promuovono, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, la costituzione di reti tra
istituzioni scolastiche del medesimo ambito territoriale. Le reti,
costituite entro il 30 giugno 2016, sono finalizzate alla
valorizzazione delle risorse professionali, alla gestione comune di
funzioni e di attivita' amministrative, nonche' alla realizzazione di
progetti o di iniziative didattiche, educative, sportive o culturali
di interesse territoriale, da definire sulla base di accordi tra
autonomie scolastiche di un medesimo ambito territoriale, definiti
«accordi di rete».
71. Gli accordi di rete individuano:
a) i criteri e le modalita' per l'utilizzo dei docenti nella
rete, nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti in materia
di non discriminazione sul luogo di lavoro, nonche' di assistenza e
di integrazione sociale delle persone con disabilita', anche per
insegnamenti opzionali, specialistici, di coordinamento e di
progettazione funzionali ai piani triennali dell'offerta formativa di
piu' istituzioni scolastiche inserite nella rete;
b) i piani di formazione del personale scolastico;
c) le risorse da destinare alla rete per il perseguimento delle
proprie finalita';
d) le forme e le modalita' per la trasparenza e la pubblicita'
delle decisioni e dei rendiconti delle attivita' svolte.
72. Al fine di razionalizzare gli adempimenti amministrativi a
carico delle istituzioni scolastiche, l'istruttoria sugli atti
relativi a cessazioni dal servizio, pratiche in materia di contributi
e pensioni, progressioni e ricostruzioni di carriera, trattamento di
fine rapporto del personale della scuola, nonche' sugli ulteriori
atti non strettamente connessi alla gestione della singola
istituzione scolastica, puo' essere svolta dalla rete di scuole in
base a specifici accordi.
73. Il personale docente gia' assunto in ruolo a tempo
indeterminato alla data di entrata in vigore della presente legge
conserva la titolarita' della cattedra presso la scuola di
appartenenza. Al personale docente assunto nell'anno scolastico
2015/2016 mediante le procedure di cui all'articolo 399 del testo
unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto
legislativo in merito all'attribuzione della sede durante l'anno di
prova e alla successiva destinazione alla sede definitiva. Il
personale docente assunto ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e'
assegnato agli ambiti territoriali a decorrere dall'anno scolastico
2016/2017. Il personale docente in esubero o soprannumerario
nell'anno scolastico 2016/2017 e' assegnato agli ambiti territoriali.
Dall'anno scolastico 2016/2017 la mobilita' territoriale e
professionale del personale docente opera tra gli ambiti
territoriali.
74. Gli ambiti territoriali e le reti sono definiti assicurando il
rispetto dell'organico dell'autonomia e nell'ambito delle risorse
finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
75. L'organico dei posti di sostegno e' determinato nel limite
previsto dall'articolo 2, comma 414, secondo periodo, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e dall'articolo
15, comma 2-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128,
ferma restando la possibilita' di istituire posti in deroga ai sensi
dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e
dell'articolo 1, comma 605, lettera b), della legge 27 dicembre 2006,
n. 296.
76. Nella ripartizione dell'organico dell'autonomia si tiene conto
delle esigenze delle scuole con lingua di insegnamento slovena o con
insegnamento bilingue sloveno-italiano della regione Friuli-Venezia
Giulia. Per tali scuole, sia il numero dei posti comuni sia quello
dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa e' determinato
a livello regionale.
77. Restano salve le diverse determinazioni che la regione Valle
d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano hanno adottato
e che possono adottare in materia di assunzione del personale docente
ed educativo in considerazione delle rispettive specifiche esigenze
riferite agli organici regionali e provinciali.
78. Per dare piena attuazione all'autonomia scolastica e alla
riorganizzazione del sistema di istruzione, il dirigente scolastico,
nel rispetto delle competenze degli organi collegiali, fermi restando
i livelli unitari e nazionali di fruizione del diritto allo studio,
garantisce un'efficace ed efficiente gestione delle risorse umane,
finanziarie, tecnologiche e materiali, nonche' gli elementi comuni
del sistema scolastico pubblico, assicurandone il buon andamento. A
tale scopo, svolge compiti di direzione, gestione, organizzazione e
coordinamento ed e' responsabile della gestione delle risorse
finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio secondo quanto
previsto dall'articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, nonche' della valorizzazione delle risorse umane.
79. A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, per la copertura
dei posti dell'istituzione scolastica, il dirigente scolastico
propone gli incarichi ai docenti di ruolo assegnati all'ambito
territoriale di riferimento, prioritariamente sui posti comuni e di
sostegno, vacanti e disponibili, al fine di garantire il regolare
avvio delle lezioni, anche tenendo conto delle candidature presentate
dai docenti medesimi e della precedenza nell'assegnazione della sede
ai sensi degli articoli 21 e 33, comma 6, della legge 5 febbraio
1992, n. 104. Il dirigente scolastico puo' utilizzare i docenti in
classi di concorso diverse da quelle per le quali sono abilitati,
purche' posseggano titoli di studio validi per l'insegnamento della
disciplina e percorsi formativi e competenze professionali coerenti
con gli insegnamenti da impartire e purche' non siano disponibili
nell'ambito territoriale docenti abilitati in quelle classi di
concorso.
80. Il dirigente scolastico formula la proposta di incarico in
coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa. L'incarico ha
durata triennale ed e' rinnovato purche' in coerenza con il piano
dell'offerta formativa. Sono valorizzati il curriculum, le esperienze
e le competenze professionali e possono essere svolti colloqui. La
trasparenza e la pubblicita' dei criteri adottati, degli incarichi
conferiti e dei curricula dei docenti sono assicurate attraverso la
pubblicazione nel sito internet dell'istituzione scolastica.
81. Nel conferire gli incarichi ai docenti, il dirigente scolastico
e' tenuto a dichiarare l'assenza di cause di incompatibilita'
derivanti da rapporti di coniugio, parentela o affinita', entro il
secondo grado, con i docenti stessi.
82. L'incarico e' assegnato dal dirigente scolastico e si
perfeziona con l'accettazione del docente. Il docente che riceva piu'
proposte di incarico opta tra quelle ricevute. L'ufficio scolastico
regionale provvede al conferimento degli incarichi ai docenti che non
abbiano ricevuto o accettato proposte e comunque in caso di inerzia
del dirigente scolastico.
83. Il dirigente scolastico puo' individuare nell'ambito
dell'organico dell'autonomia fino al 10 per cento di docenti che lo
coadiuvano in attivita' di supporto organizzativo e didattico
dell'istituzione scolastica. Dall'attuazione delle disposizioni del
presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.
84. Il dirigente scolastico, nell'ambito dell'organico
dell'autonomia assegnato e delle risorse, anche logistiche,
disponibili, riduce il numero di alunni e di studenti per classe
rispetto a quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, allo scopo di
migliorare la qualita' didattica anche in rapporto alle esigenze
formative degli alunni con disabilita'.
85. Tenuto conto del perseguimento degli obiettivi di cui al comma
7, il dirigente scolastico puo' effettuare le sostituzioni dei
docenti assenti per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci
giorni con personale dell'organico dell'autonomia che, ove impiegato
in gradi di istruzione inferiore, conserva il trattamento stipendiale
del grado di istruzione di appartenenza.
86. In ragione delle competenze attribuite ai dirigenti scolastici,
a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016 il Fondo unico nazionale
per la retribuzione della posizione, fissa e variabile, e della
retribuzione di risultato dei medesimi dirigenti e' incrementato in
misura pari a euro 12 milioni per l'anno 2015 e a euro 35 milioni
annui a decorrere dall'anno 2016, al lordo degli oneri a carico dello
Stato. Il Fondo e' altresi' incrementato di ulteriori 46 milioni di
euro per l'anno 2016 e di 14 milioni di euro per l'anno 2017 da
corrispondere a titolo di retribuzione di risultato una tantum.
87. Al fine di tutelare le esigenze di economicita' dell'azione
amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico
dei possibili esiti del contenzioso pendente relativo ai concorsi per
dirigente scolastico di cui al comma 88, con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, da emanare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono definite le modalita' di svolgimento di un corso intensivo di
formazione e della relativa prova scritta finale, volto
all'immissione dei soggetti di cui al comma 88 nei ruoli dei
dirigenti scolastici. Alle attivita' di formazione e alle immissioni
in ruolo si provvede, rispettivamente, nei limiti delle risorse
disponibili a legislazione vigente e a valere sulle assunzioni
autorizzate per effetto dell'articolo 39 della legge 27 dicembre
1997, n. 449, e successive modificazioni.
88. Il decreto di cui al comma 87 riguarda:
a) i soggetti gia' vincitori ovvero utilmente collocati nelle
graduatorie ovvero che abbiano superato positivamente tutte le fasi
di procedure concorsuali successivamente annullate in sede
giurisdizionale, relative al concorso per esami e titoli per il
reclutamento di dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale
del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 13
luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale,
n. 56 del 15 luglio 2011;
b) i soggetti che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno
nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto, alla data di
entrata in vigore della presente legge, alcuna sentenza definitiva,
nell'ambito del contenzioso riferito ai concorsi per dirigente
scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 novembre 2004,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 94 del 26
novembre 2004, e al decreto del Ministro della pubblica istruzione 3
ottobre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale,
n. 76 del 6 ottobre 2006, ovvero avverso la rinnovazione della
procedura concorsuale ai sensi della legge 3 dicembre 2010, n. 202.
89. Le graduatorie regionali, di cui al comma 1-bis dell'articolo
17 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e successive
modificazioni, nelle regioni in cui, alla data di adozione del
decreto di cui al comma 87 del presente articolo, sono in atto i
contenziosi relativi al concorso ordinario per il reclutamento di
dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 13 luglio 2011,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 56 del 15
luglio 2011, rimangono aperte in funzione degli esiti dei percorsi
formativi di cui al medesimo comma 87.
90. Per le finalita' di cui al comma 87, oltre che per quelle
connesse alla valorizzazione di esperienze professionali gia'
positivamente formate e impiegate, i soggetti di cui al comma 88,
lettera a), che, nell'anno scolastico 2014/2015, hanno prestato
servizio con contratti di dirigente scolastico, sostengono una
sessione speciale di esame consistente nell'espletamento di una prova
orale sull'esperienza maturata, anche in ordine alla valutazione
sostenuta, nel corso del servizio prestato. A seguito del superamento
di tale prova con esito positivo, sono confermati i rapporti di
lavoro instaurati con i predetti dirigenti scolastici.
91. All'attuazione delle procedure di cui ai commi da 87 a 90 si
provvede con le risorse strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
92. Per garantire la tempestiva copertura dei posti vacanti di
dirigente scolastico, a conclusione delle operazioni di mobilita' e
previo parere dell'ufficio scolastico regionale di destinazione,
fermo restando l'accantonamento dei posti destinati ai soggetti di
cui al comma 88, i posti autorizzati per l'assunzione di dirigenti
scolastici sono conferiti nel limite massimo del 20 per cento ai
soggetti idonei inclusi nelle graduatorie regionali del concorso per
il reclutamento di dirigenti scolastici bandito con decreto
direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie
speciale, n. 56 del 15 luglio 2011. Il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, con proprio decreto, predispone le
necessarie misure applicative.
93. La valutazione dei dirigenti scolastici e' effettuata ai sensi
dell'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165. Nell'individuazione degli indicatori per la valutazione del
dirigente scolastico si tiene conto del contributo del dirigente al
perseguimento dei risultati per il miglioramento del servizio
scolastico previsti nel rapporto di autovalutazione ai sensi del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
marzo 2013, n. 80, in coerenza con le disposizioni contenute nel
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e dei seguenti criteri
generali:
a) competenze gestionali ed organizzative finalizzate al
raggiungimento dei risultati, correttezza, trasparenza, efficienza ed
efficacia dell'azione dirigenziale, in relazione agli obiettivi
assegnati nell'incarico triennale;
b) valorizzazione dell'impegno e dei meriti professionali del
personale dell'istituto, sotto il profilo individuale e negli ambiti
collegiali;
c) apprezzamento del proprio operato all'interno della comunita'
professionale e sociale;
d) contributo al miglioramento del successo formativo e
scolastico degli studenti e dei processi organizzativi e didattici,
nell'ambito dei sistemi di autovalutazione, valutazione e
rendicontazione sociale;
e) direzione unitaria della scuola, promozione della
partecipazione e della collaborazione tra le diverse componenti della
comunita' scolastica, dei rapporti con il contesto sociale e nella
rete di scuole.
94. Il nucleo per la valutazione dei dirigenti scolastici e'
composto secondo le disposizioni dell'articolo 25, comma 1, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e puo' essere articolato
con una diversa composizione in relazione al procedimento e agli
oggetti di valutazione. La valutazione e' coerente con l'incarico
triennale e con il profilo professionale ed e' connessa alla
retribuzione di risultato. Al fine di garantire le indispensabili
azioni di supporto alle scuole impegnate per l'attuazione della
presente legge e in relazione all'indifferibile esigenza di
assicurare la valutazione dei dirigenti scolastici e la realizzazione
del sistema nazionale di valutazione previsto dal regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, per
il triennio 2016-2018 possono essere attribuiti incarichi temporanei
di livello dirigenziale non generale di durata non superiore a tre
anni per le funzioni ispettive. Tali incarichi possono essere
conferiti, nell'ambito della dotazione organica dei dirigenti tecnici
del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, ai
sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, anche in deroga, per
il periodo di durata di detti incarichi, alle percentuali ivi
previste per i dirigenti di seconda fascia. Ai fini di cui al
presente comma e' autorizzata, per il triennio 2016-2018, la spesa
nel limite massimo di 7 milioni di euro per ciascun anno del
triennio. La percentuale di cui all'articolo 19, commi 5-bis e 6, del
citato decreto legislativo n. 165 del 2001, per i dirigenti tecnici
del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, e'
rideterminata, nell'ambito della relativa dotazione organica, per il
triennio 2016-2018, in misura corrispondente ad una maggiore spesa
non superiore a 7 milioni di euro per ciascun anno. Gli incarichi per
le funzioni ispettive di cui ai periodi precedenti sono conferiti in
base alla procedura pubblica di cui all'articolo 19, comma 1-bis, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, mediante valutazione comparativa dei curricula e
previo avviso pubblico, da pubblicare nel sito del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, che renda
conoscibili il numero dei posti e la loro ripartizione tra
amministrazione centrale e uffici scolastici regionali, nonche' i
criteri di scelta da adottare per la valutazione comparativa.
95. Per l'anno scolastico 2015/2016, il Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e' autorizzato ad attuare un piano
straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale
docente per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e
grado, per la copertura di tutti i posti comuni e di sostegno
dell'organico di diritto, rimasti vacanti e disponibili all'esito
delle operazioni di immissione in ruolo effettuate per il medesimo
anno scolastico ai sensi dell'articolo 399 del testo unico di cui al
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, al termine delle quali
sono soppresse le graduatorie dei concorsi per titoli ed esami
banditi anteriormente al 2012. Per l'anno scolastico 2015/2016, il
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e'
altresi' autorizzato a coprire gli ulteriori posti di cui alla
Tabella 1 allegata alla presente legge, ripartiti tra i gradi di
istruzione della scuola primaria e secondaria e le tipologie di posto
come indicato nella medesima Tabella, nonche' tra le regioni in
proporzione, per ciascun grado, alla popolazione scolastica delle
scuole statali, tenuto altresi' conto della presenza di aree montane
o di piccole isole, di aree interne, a bassa densita' demografica o a
forte processo immigratorio, nonche' di aree caratterizzate da
elevati tassi di dispersione scolastica. I posti di cui alla Tabella
1 sono destinati alla finalita' di cui ai commi 7 e 85. Alla
ripartizione dei posti di cui alla Tabella 1 tra le classi di
concorso si provvede con decreto del dirigente preposto all'ufficio
scolastico regionale, sulla base del fabbisogno espresso dalle
istituzioni scolastiche medesime, ricondotto nel limite delle
graduatorie di cui al comma 96. A decorrere dall'anno scolastico
2016/2017, i posti di cui alla Tabella 1 confluiscono nell'organico
dell'autonomia, costituendone i posti per il potenziamento. A
decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, i posti per il
potenziamento non possono essere coperti con personale titolare di
contratti di supplenza breve e saltuaria. Per il solo anno scolastico
2015/2016, detti posti non possono essere destinati alle supplenze di
cui all'articolo 40, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
non sono disponibili per le operazioni di mobilita', utilizzazione o
assegnazione provvisoria.
96. Sono assunti a tempo indeterminato, nel limite dei posti di cui
al comma 95:
a) i soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in
vigore della presente legge, nelle graduatorie del concorso pubblico
per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto
direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 75 del 25 settembre 2012, per il
reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni
ordine e grado;
b) i soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in
vigore della presente legge, nelle graduatorie ad esaurimento del
personale docente di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni,
esclusivamente con il punteggio e con i titoli di preferenza e
precedenza posseduti alla data dell'ultimo aggiornamento delle
graduatorie ad esaurimento, avvenuto per il triennio 2014-2017.
97. Al piano straordinario di assunzioni partecipano i soggetti di
cui al comma 96. Alle fasi di cui al comma 98, lettere b) e c),
partecipano i soggetti che abbiano presentato apposita domanda di
assunzione secondo le modalita' e nel rispetto dei termini stabiliti
dal comma 103. I soggetti che appartengono ad entrambe le categorie
di cui alle lettere a) e b) del comma 96 scelgono, con la stessa
domanda, per quale delle due categorie essere trattati.
98. Al piano straordinario di assunzioni si provvede secondo le
modalita' e le fasi, in ordine di sequenza, di seguito indicate:
a) i soggetti di cui al comma 96, lettere a) e b), sono assunti
entro il 15 settembre 2015, nel limite dei posti vacanti e
disponibili in organico di diritto di cui al primo periodo del comma
95, secondo le ordinarie procedure di cui all'articolo 399 del testo
unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e
successive modificazioni, di competenza degli uffici scolastici
regionali;
b) in deroga all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i
soggetti di cui al comma 96, lettere a) e b), che non risultano
destinatari della proposta di assunzione nella fase di cui alla
lettera a) del presente comma, sono assunti, con decorrenza giuridica
al 1º settembre 2015, nel limite dei posti vacanti e disponibili in
organico di diritto che residuano dopo la fase di cui alla lettera
a), secondo la procedura nazionale di cui al comma 100;
c) in deroga all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i
soggetti di cui al comma 96, lettere a) e b), che non risultano
destinatari della proposta di assunzione nelle fasi di cui alle
lettere a) o b) del presente comma, sono assunti, con decorrenza
giuridica al 1º settembre 2015, nel limite dei posti di cui alla
Tabella 1, secondo la procedura nazionale di cui al comma 100.
99. Per i soggetti assunti nelle fasi di cui alle lettere b) e c)
del comma 98, l'assegnazione alla sede avviene al termine della
relativa fase, salvo che siano titolari di contratti di supplenza
diversi da quelli per supplenze brevi e saltuarie. In tal caso
l'assegnazione avviene al 1º settembre 2016, per i soggetti impegnati
in supplenze annuali, e al 1º luglio 2016 ovvero al termine degli
esami conclusivi dei corsi di studio della scuola secondaria di
secondo grado, per il personale titolare di supplenze sino al termine
delle attivita' didattiche. La decorrenza economica del relativo
contratto di lavoro consegue alla presa di servizio presso la sede
assegnata.
100. I soggetti interessati dalle fasi di cui al comma 98, lettere
b) e c), se in possesso della relativa specializzazione, esprimono
l'ordine di preferenza tra posti di sostegno e posti comuni.
Esprimono, inoltre, l'ordine di preferenza tra tutte le province, a
livello nazionale. In caso di indisponibilita' sui posti per tutte le
province, non si procede all'assunzione. All'assunzione si provvede
scorrendo l'elenco di tutte le iscrizioni nelle graduatorie, dando
priorita' ai soggetti di cui al comma 96, lettera a), rispetto agli
iscritti nelle graduatorie ad esaurimento e, in subordine, in base al
punteggio posseduto per ciascuna classe di concorso.