101. Per ciascuna iscrizione in graduatoria, e secondo l'ordine di
cui al comma 100, la provincia e la tipologia di posto su cui ciascun
soggetto e' assunto sono determinate scorrendo, nell'ordine, le
province secondo le preferenze indicate e, per ciascuna provincia, la
tipologia di posto secondo la preferenza indicata.
102. I soggetti di cui al comma 98, lettere b) e c), accettano
espressamente la proposta di assunzione entro dieci giorni dalla data
della sua ricezione secondo le modalita' di cui al comma 103. In caso
di mancata accettazione, nel termine e con le modalita' predetti, i
soggetti di cui al comma 96 non possono essere destinatari di
ulteriori proposte di assunzione a tempo indeterminato ai sensi del
piano straordinario di assunzioni. I soggetti che non accettano la
proposta di assunzione eventualmente effettuata in una fase non
partecipano alle fasi successive e sono definitivamente espunti dalle
rispettive graduatorie. Le disponibilita' di posti sopravvenute per
effetto delle rinunce all'assunzione non possono essere assegnate in
nessuna delle fasi di cui al comma 98.
103. Per le finalita' di cui ai commi da 95 a 105 e' pubblicato un
apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale. Il medesimo avviso
disciplina i termini e le modalita' previste per le comunicazioni con
i soggetti di cui al comma 96, incluse la domanda di assunzione e
l'espressione delle preferenze, la proposta di assunzione,
l'accettazione o la rinuncia. L'avviso stabilisce quali comunicazioni
vengono effettuate a mezzo di posta elettronica certificata ovvero
attraverso l'uso, anche esclusivo, del sistema informativo, gestito
dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, in
deroga agli articoli 45, comma 2, e 65 del codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, e successive modificazioni.
104. E' escluso dal piano straordinario di assunzioni il personale
gia' assunto quale docente a tempo indeterminato alle dipendenze
dello Stato, anche se presente nelle graduatorie di cui al comma 96,
lettere a) e b), e indipendentemente dalla classe di concorso, dal
tipo di posto e dal grado di istruzione per i quali vi e' iscritto o
in cui e' assunto. Sono altresi' esclusi i soggetti che non sciolgano
la riserva per conseguimento del titolo abilitante entro il 30 giugno
2015, fermo restando quanto previsto dal periodo precedente.
105. A decorrere dal 1º settembre 2015, le graduatorie di cui, al
comma 96, lettera b), se esaurite, perdono efficacia ai fini
dell'assunzione con contratti di qualsiasi tipo e durata.
106. La prima fascia delle graduatorie di circolo e di istituto del
personale docente ed educativo previste dall'articolo 5 del
regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione
13 giugno 2007, n. 131, continua a esplicare la propria efficacia,
per i soli soggetti gia' iscritti alla data di entrata in vigore
della presente legge, non assunti a seguito del piano straordinario
di assunzioni di cui al comma 95 del presente articolo.
107. A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, l'inserimento
nelle graduatorie di circolo e di istituto puo' avvenire
esclusivamente a seguito del conseguimento del titolo di
abilitazione.
108. Per l'anno scolastico 2016/2017 e' avviato un piano
straordinario di mobilita' territoriale e professionale su tutti i
posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti
assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale
personale partecipa, a domanda, alla mobilita' per tutti gli ambiti
territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di
permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del
testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e
successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili
inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico
2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai
sensi del comma 98, lettere b) e c). Successivamente, i docenti di
cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito
del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere
b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico
2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle
operazioni di mobilita' su tutti gli ambiti territoriali a livello
nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale.
Limitatamente all'anno scolastico 2015/2016, i docenti assunti a
tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015, anche in
deroga al vincolo triennale sopra citato, possono richiedere
l'assegnazione provvisoria interprovinciale. Tale assegnazione puo'
essere disposta dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca nel limite dei posti di organico dell'autonomia
disponibili e autorizzati.
109. Fermo restando quanto previsto nei commi da 95 a 105, nel
rispetto della procedura autorizzatoria di cui all'articolo 39, commi
3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni, l'accesso ai ruoli a tempo indeterminato del personale
docente ed educativo della scuola statale avviene con le seguenti
modalita':
a) mediante concorsi pubblici nazionali su base regionale per
titoli ed esami ai sensi dell'articolo 400 del testo unico di cui al
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma
113 del presente articolo. La determinazione dei posti da mettere a
concorso tiene conto del fabbisogno espresso dalle istituzioni
scolastiche nei piani triennali dell'offerta formativa. I soggetti
utilmente collocati nelle graduatorie di merito dei concorsi pubblici
per titoli ed esami del personale docente sono assunti, nei limiti
dei posti messi a concorso e ai sensi delle ordinarie facolta'
assunzionali, nei ruoli di cui al comma 66, sono destinatari della
proposta di incarico di cui ai commi da 79 a 82 ed esprimono, secondo
l'ordine di graduatoria, la preferenza per l'ambito territoriale di
assunzione, ricompreso fra quelli della regione per cui hanno
concorso. La rinuncia all'assunzione nonche' la mancata accettazione
in assenza di una valida e motivata giustificazione comportano la
cancellazione dalla graduatoria di merito;
b) i concorsi di cui alla lettera a) sono banditi anche per i
posti di sostegno; a tal fine, in conformita' con quanto previsto
dall'articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 113 del presente
articolo, i bandi di concorso prevedono lo svolgimento di distinte
prove concorsuali per titoli ed esami, suddivise per i posti di
sostegno della scuola dell'infanzia, per i posti di sostegno della
scuola primaria, per i posti di sostegno della scuola secondaria di
primo grado e per quelli della scuola secondaria di secondo grado; il
superamento delle rispettive prove e la valutazione dei relativi
titoli da' luogo ad una distinta graduatoria di merito compilata per
ciascun grado di istruzione. Conseguentemente, per i concorsi di cui
alla lettera a) non possono essere predisposti elenchi finalizzati
all'assunzione a tempo indeterminato sui posti di sostegno;
c) per l'assunzione del personale docente ed educativo, continua
ad applicarsi l'articolo 399, comma 1, del testo unico di cui al
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, fino a totale scorrimento
delle relative graduatorie ad esaurimento; i soggetti iscritti nelle
graduatorie ad esaurimento del personale docente sono assunti, ai
sensi delle ordinarie facolta' assunzionali, nei ruoli di cui al
comma 66, sono destinatari della proposta di incarico di cui ai commi
da 79 a 82 ed esprimono, secondo l'ordine delle rispettive
graduatorie, la preferenza per l'ambito territoriale di assunzione,
ricompreso fra quelli della provincia in cui sono iscritti. Continua
ad applicarsi, per le graduatorie ad esaurimento, l'articolo 1, comma
4-quinquies, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167.
110. A decorrere dal concorso pubblico di cui al comma 114, per
ciascuna classe di concorso o tipologia di posto possono accedere
alle procedure concorsuali per titoli ed esami, di cui all'articolo
400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297, come modificato dal comma 113 del presente articolo,
esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di
abilitazione all'insegnamento e, per i posti di sostegno per la
scuola dell'infanzia, per la scuola primaria e per la scuola
secondaria di primo e di secondo grado, i candidati in possesso del
relativo titolo di specializzazione per le attivita' di sostegno
didattico agli alunni con disabilita'. Per il personale educativo
continuano ad applicarsi le specifiche disposizioni vigenti per
l'accesso alle relative procedure concorsuali. Ai concorsi pubblici
per titoli ed esami non puo' comunque partecipare il personale
docente ed educativo gia' assunto su posti e cattedre con contratto
individuale di lavoro a tempo indeterminato nelle scuole statali.
111. Per la partecipazione ai concorsi pubblici per titoli ed esami
di cui all'articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 113 del presente
articolo, e' dovuto un diritto di segreteria il cui ammontare e'
stabilito nei relativi bandi.
112. Le somme riscosse ai sensi del comma 111 sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai
pertinenti capitoli di spesa della missione «Istruzione scolastica»
dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, per lo svolgimento della procedura
concorsuale.
113. All'articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) il primo periodo del comma 01 e' sostituito dai seguenti: «I
concorsi per titoli ed esami sono nazionali e sono indetti su base
regionale, con cadenza triennale, per tutti i posti vacanti e
disponibili, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili,
nonche' per i posti che si rendano tali nel triennio. Le relative
graduatorie hanno validita' triennale a decorrere dall'anno
scolastico successivo a quello di approvazione delle stesse e perdono
efficacia con la pubblicazione delle graduatorie del concorso
successivo e comunque alla scadenza del predetto triennio»;
b) al secondo periodo del comma 01, dopo le parole: «di
un'effettiva» sono inserite le seguenti: «vacanza e»;
c) al primo periodo del comma 02, le parole: «All'indizione dei
concorsi regionali per titoli ed esami» sono sostituite dalle
seguenti: «All'indizione dei concorsi di cui al comma 01» e, al
secondo periodo del comma 02, le parole: «in ragione dell'esiguo
numero di candidati» sono sostituite dalle seguenti: «in ragione
dell'esiguo numero dei posti conferibili»;
d) al terzo periodo del comma 02, la parola: «disponibili» e'
sostituita dalle seguenti: «messi a concorso»;
e) al comma 1, le parole: «e, per le scuole e per le classi di
concorso per le quali sia prescritto, del titolo di abilitazione
all'insegnamento, ove gia' posseduto» sono soppresse;
f) al comma 14, la parola: «e'» e' sostituita dalle seguenti:
«puo' essere»;
g) al comma 15 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La
predetta graduatoria e' composta da un numero di soggetti pari, al
massimo, ai posti messi a concorso, maggiorati del 10 per cento»;
h) il comma 17 e' abrogato;
i) al comma 19, dopo le parole: «i candidati» sono inserite le
seguenti: «dichiarati vincitori» e le parole: «eventualmente
disponibili» sono sostituite dalle seguenti: «messi a concorso»;
l) al comma 21, le parole: «in ruolo» sono soppresse.
114. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, ferma restando la procedura autorizzatoria, bandisce, entro
il 1º dicembre 2015, un concorso per titoli ed esami per l'assunzione
a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni
scolastiche ed educative statali ai sensi dell'articolo 400 del testo
unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come
modificato dal comma 113 del presente articolo, per la copertura, nei
limiti delle risorse finanziarie disponibili, di tutti i posti
vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia, nonche' per i
posti che si rendano tali nel triennio. Limitatamente al predetto
bando sono valorizzati, fra i titoli valutabili in termini di
maggiore punteggio:
a) il titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito a
seguito sia dell'accesso ai percorsi di abilitazione tramite
procedure selettive pubbliche per titoli ed esami, sia del
conseguimento di specifica laurea magistrale o a ciclo unico;
b) il servizio prestato a tempo determinato, per un periodo
continuativo non inferiore a centottanta giorni, nelle istituzioni
scolastiche ed educative di ogni ordine e grado.
115. Il personale docente ed educativo e' sottoposto al periodo di
formazione e di prova, il cui positivo superamento determina
l'effettiva immissione in ruolo.
116. Il superamento del periodo di formazione e di prova e'
subordinato allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per
almeno centottanta giorni, dei quali almeno centoventi per le
attivita' didattiche.
117. Il personale docente ed educativo in periodo di formazione e
di prova e' sottoposto a valutazione da parte del dirigente
scolastico, sentito il comitato per la valutazione istituito ai sensi
dell'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297, come sostituito dal comma 129 del presente
articolo, sulla base dell'istruttoria di un docente al quale sono
affidate dal dirigente scolastico le funzioni di tutor.
118. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca sono individuati gli obiettivi, le modalita' di
valutazione del grado di raggiungimento degli stessi, le attivita'
formative e i criteri per la valutazione del personale docente ed
educativo in periodo di formazione e di prova.
119. In caso di valutazione negativa del periodo di formazione e di
prova, il personale docente ed educativo e' sottoposto ad un secondo
periodo di formazione e di prova, non rinnovabile.
120. Continuano ad applicarsi, in quanto compatibili con i commi da
115 a 119 del presente articolo, gli articoli da 437 a 440 del testo
unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
121. Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di
valorizzarne le competenze professionali, e' istituita, nel rispetto
del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle
istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta,
dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico,
puo' essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in
formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili
all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e
software, per l'iscrizione a corsi per attivita' di aggiornamento e
di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti
accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica
o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi
post lauream o a master universitari inerenti al profilo
professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per
l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo,
nonche' per iniziative coerenti con le attivita' individuate
nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e
del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di
cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria ne' reddito
imponibile.
122. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di
concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono definiti i criteri e le modalita' di assegnazione e
utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare
nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo
conto del sistema pubblico per la gestione dell'identita' digitale,
nonche' le modalita' per l'erogazione delle agevolazioni e dei
benefici collegati alla Carta medesima.
123. Per le finalita' di cui al comma 121 e' autorizzata la spesa
di euro 381,137 milioni annui a decorrere dall'anno 2015.
124. Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente,
la formazione in servizio dei docenti di ruolo e' obbligatoria,
permanente e strutturale. Le attivita' di formazione sono definite
dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano
triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani
di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorita' nazionali indicate nel
Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentite
le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria.
125. Per l'attuazione del Piano nazionale di formazione e per la
realizzazione delle attivita' formative di cui ai commi da 121 a 124
e' autorizzata la spesa di euro 40 milioni annui a decorrere
dall'anno 2016.
126. Per la valorizzazione del merito del personale docente e'
istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca un apposito fondo, con lo stanziamento di euro 200
milioni annui a decorrere dall'anno 2016, ripartito a livello
territoriale e tra le istituzioni scolastiche in proporzione alla
dotazione organica dei docenti, considerando altresi' i fattori di
complessita' delle istituzioni scolastiche e delle aree soggette a
maggiore rischio educativo, con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca.
127. Il dirigente scolastico, sulla base dei criteri individuati
dal comitato per la valutazione dei docenti, istituito ai sensi
dell'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297, come sostituito dal comma 129 del presente
articolo, assegna annualmente al personale docente una somma del
fondo di cui al comma 126 sulla base di motivata valutazione.
128. La somma di cui al comma 127, definita bonus, e' destinata a
valorizzare il merito del personale docente di ruolo delle
istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e ha natura di
retribuzione accessoria.
129. Dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello in corso
alla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 11
del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
e' sostituito dal seguente:
«Art. 11 (Comitato per la valutazione dei docenti). - 1. Presso
ogni istituzione scolastica ed educativa e' istituito, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, il comitato per la
valutazione dei docenti.
2. Il comitato ha durata di tre anni scolastici, e' presieduto dal
dirigente scolastico ed e' costituito dai seguenti componenti:
a) tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal
collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto;
b) due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell'infanzia e
per il primo ciclo di istruzione; un rappresentante degli studenti e
un rappresentante dei genitori, per il secondo ciclo di istruzione,
scelti dal consiglio di istituto;
c) un componente esterno individuato dall'ufficio scolastico
regionale tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici.
3. Il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei
docenti sulla base:
a) della qualita' dell'insegnamento e del contributo al
miglioramento dell'istituzione scolastica, nonche' del successo
formativo e scolastico degli studenti;
b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in
relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e
dell'innovazione didattica e metodologica, nonche' della
collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla
diffusione di buone pratiche didattiche;
c) delle responsabilita' assunte nel coordinamento organizzativo
e didattico e nella formazione del personale.
4. Il comitato esprime altresi' il proprio parere sul superamento
del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed
educativo. A tal fine il comitato e' composto dal dirigente
scolastico, che lo presiede, dai docenti di cui al comma 2, lettera
a), ed e' integrato dal docente a cui sono affidate le funzioni di
tutor.
5. Il comitato valuta il servizio di cui all'articolo 448 su
richiesta dell'interessato, previa relazione del dirigente
scolastico; nel caso di valutazione del servizio di un docente
componente del comitato, ai lavori non partecipa l'interessato e il
consiglio di istituto provvede all'individuazione di un sostituto. Il
comitato esercita altresi' le competenze per la riabilitazione del
personale docente, di cui all'articolo 501».
130. Al termine del triennio 2016-2018, gli uffici scolastici
regionali inviano al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca una relazione sui criteri adottati dalle istituzioni
scolastiche per il riconoscimento del merito dei docenti ai sensi
dell'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297, come sostituito dal comma 129 del presente
articolo. Sulla base delle relazioni ricevute, un apposito Comitato
tecnico scientifico nominato dal Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, previo confronto con le parti
sociali e le rappresentanze professionali, predispone le linee guida
per la valutazione del merito dei docenti a livello nazionale. Tali
linee guida sono riviste periodicamente, su indicazione del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sulla base delle
evidenze che emergono dalle relazioni degli uffici scolastici
regionali. Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso,
indennita', gettone di presenza, rimborso di spese o emolumento
comunque denominato.
131. A decorrere dal 1º settembre 2016, i contratti di lavoro a
tempo determinato stipulati con il personale docente, educativo,
amministrativo, tecnico e ausiliario presso le istituzioni
scolastiche ed educative statali, per la copertura di posti vacanti e
disponibili, non possono superare la durata complessiva di trentasei
mesi, anche non continuativi.
132. Nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e' istituito un fondo per i
pagamenti in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali aventi ad
oggetto il risarcimento dei danni conseguenti alla reiterazione di
contratti a termine per una durata complessiva superiore a trentasei
mesi, anche non continuativi, su posti vacanti e disponibili, con la
dotazione di euro 10 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016,
fermo restando quanto previsto dall'articolo 14 del decreto-legge 31
dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 1997, n. 30, e successive modificazioni.
133. Il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o
ausiliario in posizione di comando, distacco o fuori ruolo alla data
di entrata in vigore della presente legge, sulla base di un
provvedimento formale adottato ai sensi della normativa vigente, puo'
transitare, a seguito di una procedura comparativa, nei ruoli
dell'amministrazione di destinazione, di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n 165, previa valutazione
delle esigenze organizzative e funzionali dell'amministrazione
medesima e nel limite delle facolta' assunzionali, fermo restando
quanto disposto dall'articolo 1, comma 330, della legge 23 dicembre
2014, n. 190.
134. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 331, della legge
23 dicembre 2014, n. 190, non si applicano nell'anno scolastico
2015/2016. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari ad euro 12
milioni nell'anno 2015 e ad euro 25,1 milioni nell'anno 2016, si
provvede ai sensi del comma 204.
135. Il contingente di 300 posti di docenti e dirigenti scolastici
assegnati presso il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca ai sensi dell'articolo 26, comma 8, primo periodo,
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, e'
confermato per l'anno scolastico 2015/2016, in deroga al limite
numerico di cui al medesimo primo periodo.
136. E' istituito il Portale unico dei dati della scuola.
137. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, in conformita' con l'articolo 68, comma 3, del codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, e successive modificazioni, e in applicazione del
decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, garantisce stabilmente
l'accesso e la riutilizzabilita' dei dati pubblici del sistema
nazionale di istruzione e formazione, pubblicando in formato aperto i
dati relativi ai bilanci delle scuole, i dati pubblici afferenti al
Sistema nazionale di valutazione, l'Anagrafe dell'edilizia
scolastica, i dati in forma aggregata dell'Anagrafe degli studenti, i
provvedimenti di incarico di docenza, i piani dell'offerta formativa,
compresi quelli delle scuole paritarie del sistema nazionale di
istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, e
successive modificazioni, i dati dell'Osservatorio tecnologico, i
materiali didattici e le opere autoprodotti dagli istituti scolastici
e rilasciati in formato aperto secondo le modalita' di cui
all'articolo 15 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive
modificazioni. Pubblica altresi' i dati, i documenti e le
informazioni utili a valutare l'avanzamento didattico, tecnologico e
d'innovazione del sistema scolastico.
138. Il Portale di cui al comma 136, gestito dal Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentito il Garante
per la protezione dei dati personali, rende accessibili i dati del
curriculum dello studente di cui al comma 28, condivisi con il
Ministero da ciascuna istituzione scolastica, e il curriculum del
docente di cui al comma 80.
139. Il Portale di cui al comma 136 pubblica, inoltre, la
normativa, gli atti e le circolari in conformita' alle disposizioni
del decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2009, n. 9, e del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
140. I dati presenti nel Portale di cui al comma 136 o comunque
nella disponibilita' del Ministero dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca non possono piu' essere oggetto di richiesta alle
istituzioni scolastiche.
141. Per l'anno 2015 e' autorizzata la spesa di euro 1 milione per
la predisposizione del Portale di cui al comma 136 e, a decorrere
dall'anno 2016, e' autorizzata la spesa di euro 100.000 annui per le
spese di gestione e di mantenimento del medesimo Portale.
142. Al fine di fornire un supporto tempestivo alle istituzioni
scolastiche ed educative nella risoluzione di problemi connessi alla
gestione amministrativa e contabile, attraverso la creazione di un
canale permanente di comunicazione con gli uffici competenti del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e
valorizzando la condivisione di buone pratiche tra le istituzioni
scolastiche medesime, a decorrere dall'anno scolastico successivo a
quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge
e' avviato un progetto sperimentale per la realizzazione di un
servizio di assistenza. Il servizio di assistenza e' realizzato
nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
143. Ai fini di incrementare l'autonomia contabile delle
istituzioni scolastiche ed educative statali e di semplificare gli
adempimenti amministrativi e contabili, il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca provvede, con proprio decreto, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, ad apportare le necessarie modifiche al regolamento di cui al
decreto del Ministro della pubblica istruzione 1º febbraio 2001, n.
44, provvedendo anche all'armonizzazione dei sistemi contabili e alla
disciplina degli organi e dell'attivita' di revisione
amministrativo-contabile dei convitti e degli educandati.
144. Al fine di potenziare il sistema di valutazione delle scuole,
previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, e' autorizzata la spesa di euro 8
milioni per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019 a favore
dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di
istruzione e di formazione (INVALSI). La spesa e' destinata
prioritariamente:
a) alla realizzazione delle rilevazioni nazionali degli
apprendimenti;
b) alla partecipazione dell'Italia alle indagini internazionali;
c) all'autovalutazione e alle visite valutative delle scuole.
145. Per le erogazioni liberali in denaro destinate agli
investimenti in favore di tutti gli istituti del sistema nazionale di
istruzione, per la realizzazione di nuove strutture scolastiche, la
manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e per il sostegno
a interventi che migliorino l'occupabilita' degli studenti, spetta un
credito d'imposta pari al 65 per cento delle erogazioni effettuate in
ciascuno dei due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31
dicembre 2014 e pari al 50 per cento di quelle effettuate nel periodo
d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
146. Il credito d'imposta di cui al comma 145 e' riconosciuto alle
persone fisiche nonche' agli enti non commerciali e ai soggetti
titolari di reddito d'impresa e non e' cumulabile con altre
agevolazioni previste per le medesime spese.
147. Il credito d'imposta di cui al comma 145 e' ripartito in tre
quote annuali di pari importo. Le spese di cui al comma 145 sono
ammesse al credito d'imposta nel limite dell'importo massimo di euro
100.000 per ciascun periodo d'imposta. Per i soggetti titolari di
reddito d'impresa, il credito d'imposta, ferma restando la
ripartizione in tre quote annuali di pari importo, e' utilizzabile
tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, e non
rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive.
148. Il credito d'imposta e' riconosciuto a condizione che le somme
siano versate in un apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello
Stato secondo le modalita' definite con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze. Le predette somme sono
riassegnate ad apposito fondo iscritto nello stato di previsione del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca per
l'erogazione alle scuole beneficiarie. Una quota pari al 10 per cento
delle somme complessivamente iscritte annualmente sul predetto fondo
e' assegnata alle istituzioni scolastiche che risultano destinatarie
delle erogazioni liberali in un ammontare inferiore alla media
nazionale, secondo le modalita' definite con il decreto di cui al
primo periodo.
149. I soggetti beneficiari provvedono a dare pubblica
comunicazione dell'ammontare delle somme erogate ai sensi del comma
148, nonche' della destinazione e dell'utilizzo delle erogazioni
stesse tramite il proprio sito web istituzionale, nell'ambito di una
pagina dedicata e facilmente individuabile, e nel portale telematico
del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, nel
rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei
dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio
dello Stato.
150. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione del credito
d'imposta di cui ai commi da 145 a 149, valutati in euro 7,5 milioni
per l'anno 2016, in euro 15 milioni per l'anno 2017, in euro 20,8
milioni per l'anno 2018, in euro 13,3 milioni per l'anno 2019 e in
euro 5,8 milioni per l'anno 2020, si provvede ai sensi dei commi 201
e seguenti.