151. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, la lettera e) e' sostituita dalla seguente:
«e) le spese per frequenza di corsi di istruzione universitaria, in
misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi
delle universita' statali»;
b) al comma 1, dopo la lettera e) e' inserita la seguente:
«e-bis) le spese per la frequenza di scuole dell'infanzia del primo
ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del
sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10
marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, per un importo annuo
non superiore a 400 euro per alunno o studente. Per le erogazioni
liberali alle istituzioni scolastiche per l'ampliamento dell'offerta
formativa rimane fermo il beneficio di cui alla lettera i-octies),
che non e' cumulabile con quello di cui alla presente lettera»;
c) al comma 2, dopo le parole: «lettere c), e),» e' inserita la
seguente: «e-bis),».
152. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
avvia, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, un piano straordinario di verifica della permanenza
dei requisiti per il riconoscimento della parita' scolastica di cui
all'articolo 1, comma 4, della legge 10 marzo 2000, n. 62, con
particolare riferimento alla coerenza del piano triennale
dell'offerta formativa con quanto previsto dalla legislazione vigente
e al rispetto della regolarita' contabile, del principio della
pubblicita' dei bilanci e della legislazione in materia di contratti
di lavoro. Ai fini delle predette attivita' di verifica, il piano
straordinario e' diretto a individuare prioritariamente le
istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado caratterizzate da
un numero di diplomati che si discosta significativamente dal numero
degli alunni frequentanti le classi iniziali e intermedie. Il
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca presenta
annualmente alle Camere una relazione recante l'illustrazione degli
esiti delle attivita' di verifica. All'attuazione del presente comma
si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
153. Al fine di favorire la costruzione di scuole innovative dal
punto di vista architettonico, impiantistico, tecnologico,
dell'efficienza energetica e della sicurezza strutturale e
antisismica, caratterizzate dalla presenza di nuovi ambienti di
apprendimento e dall'apertura al territorio, il Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, con proprio
decreto, d'intesa con la Struttura di missione per il coordinamento e
impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione
dell'edilizia scolastica, istituita con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 27 maggio 2014 presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri, entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, provvede a ripartire le risorse di cui
al comma 158 tra le regioni e individua i criteri per l'acquisizione
da parte delle stesse regioni delle manifestazioni di interesse degli
enti locali proprietari delle aree oggetto di intervento e
interessati alla costruzione di una scuola innovativa.
154. Le regioni, entro i sessanta giorni successivi al termine di
cui al comma 153, provvedono a selezionare almeno uno e fino a cinque
interventi sul proprio territorio e a dare formale comunicazione
della selezione al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca.
155. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
con proprio decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, indice specifico concorso con procedura aperta, anche
mediante procedure telematiche, avente ad oggetto proposte
progettuali relative agli interventi individuati dalle regioni ai
sensi del comma 154, nel limite delle risorse assegnate dal comma 158
e comunque nel numero di almeno uno per regione.
156. I progetti sono valutati da una commissione di esperti, cui
partecipano anche la Struttura di missione di cui al comma 153 e un
rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca. La commissione, per ogni area di intervento, comunica
al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca il
primo, il secondo e il terzo classificato ai fini del finanziamento.
Ai membri della commissione non spetta alcun gettone di presenza o
altro emolumento comunque denominato.
157. Gli enti locali proprietari delle aree oggetto di intervento
possono affidare i successivi livelli di progettazione ai soggetti
individuati a seguito del concorso di cui al comma 155 del presente
articolo, ai sensi dell'articolo 108, comma 6, del codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
158. Per la realizzazione delle scuole di cui al comma 153 e'
utilizzata quota parte delle risorse di cui all'articolo 18, comma 8,
del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, pari a euro 300
milioni nel triennio 2015-2017, rispetto alle quali i canoni di
locazione da corrispondere all'Istituto nazionale per l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) sono posti a carico dello
Stato nella misura di euro 3 milioni per l'anno 2016, di euro 6
milioni per l'anno 2017 e di euro 9 milioni annui a decorrere
dall'anno 2018.
159. All'Osservatorio per l'edilizia scolastica di cui all'articolo
6 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, al quale partecipa la Struttura
di missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di
interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica, istituita
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 maggio 2014
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, sono attribuiti,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche compiti
di indirizzo, di programmazione degli interventi in materia di
edilizia scolastica nonche' di diffusione della cultura della
sicurezza. Alle sedute dell'Osservatorio e' consentita, su specifiche
tematiche, la partecipazione delle organizzazioni civiche aventi
competenza ed esperienza comprovate sulla base di criteri oggettivi e
predefiniti. E' istituita una Giornata nazionale per la sicurezza
nelle scuole.
160. Al fine di consentire lo svolgimento del servizio scolastico
in ambienti adeguati e sicuri, la programmazione nazionale
predisposta in attuazione dell'articolo 10 del decreto-legge 12
settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
novembre 2013, n. 128, come da ultimo modificato dai commi 173 e 176
del presente articolo, rappresenta il piano del fabbisogno nazionale
in materia di edilizia scolastica per il triennio 2015-2017, e'
aggiornata annualmente e, per il triennio di riferimento, sostituisce
i piani di cui all'articolo 11, comma 4-bis, del decreto-legge 18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2012, n. 221, anche tenendo conto dei dati inseriti
nell'Anagrafe dell'edilizia scolastica, ed e' utile per
l'assegnazione di finanziamenti statali comunque destinati alla messa
in sicurezza degli edifici scolastici, comprese le risorse di cui
all'articolo 18, comma 8, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, a
beneficio degli enti locali con la possibilita' che i canoni di
investimento siano posti a carico delle regioni. La programmazione
nazionale e' altresi' utile per l'assegnazione di tutte le risorse
destinate nel triennio di riferimento all'edilizia scolastica,
comprese quelle relative alla quota a gestione statale dell'otto per
mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui
all'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e successive
modificazioni, nonche' quelle di cui al Fondo previsto dall'articolo
32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come da ultimo
incrementato dall'articolo 2, comma 276, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, in riferimento al quale i termini e le modalita' di
individuazione degli interventi di adeguamento strutturale e
antisismico sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca. A tali fini i poteri derogatori per
interventi di edilizia scolastica di cui all'articolo 18, comma
8-ter, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive
modificazioni, sono estesi per tutta la durata della programmazione
nazionale triennale 2015-2017.
161. Le risorse non utilizzate alla data di entrata in vigore della
presente legge e relative ai finanziamenti attivati ai sensi
dell'articolo 11 del decreto-legge 1º luglio 1986, n. 318,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488,
dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1991, n. 430, e dell'articolo
2, comma 4, della legge 8 agosto 1996, n. 431, nonche' ai
finanziamenti erogati ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 gennaio
1996, n. 23, fatte salve quelle relative a interventi in corso di
realizzazione o le cui procedure di appalto sono aperte, come
previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, sono destinate all'attuazione di
ulteriori interventi urgenti per la sicurezza degli edifici
scolastici. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, gli enti locali beneficiari dei predetti
finanziamenti trasmettono al Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e alla societa' Cassa depositi e
prestiti Spa il monitoraggio degli interventi realizzati, pena la
revoca delle citate risorse ancora da erogare. Le conseguenti
economie accertate, a seguito del completamento dell'intervento
finanziato ovvero della sua mancata realizzazione, sono destinate,
secondo criteri e modalita' definiti con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, a ulteriori interventi
urgenti di edilizia scolastica individuati nell'ambito della
programmazione nazionale di cui al comma 160, fermi restando i piani
di ammortamento in corso e le correlate autorizzazioni di spesa,
nonche' agli interventi che si rendono necessari all'esito delle
indagini diagnostiche sugli edifici scolastici di cui ai commi da 177
a 179 e a quelli che si rendono necessari sulla base dei dati
risultanti dall'Anagrafe dell'edilizia scolastica.
162. Le regioni sono tenute a fornire al Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, il monitoraggio completo dei
piani di edilizia scolastica relativi alle annualita' 2007, 2008 e
2009, finanziati ai sensi dell'articolo 1, comma 625, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, pena la mancata successiva assegnazione di
ulteriori risorse statali. Le relative economie accertate all'esito
del monitoraggio restano nella disponibilita' delle regioni per
essere destinate a interventi urgenti di messa in sicurezza degli
edifici scolastici sulla base di progetti esecutivi presenti nella
rispettiva programmazione regionale predisposta ai sensi
dell'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128,
come da ultimo modificato dai commi 173 e 176 del presente articolo,
nonche' agli interventi che si rendono necessari all'esito delle
indagini diagnostiche sugli edifici scolastici di cui ai commi da 177
a 179 e a quelli che si rendono necessari sulla base dei dati
risultanti dall'Anagrafe dell'edilizia scolastica. Gli interventi
devono essere comunicati dalla regione competente al Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, che definisce
tempi e modalita' di attuazione degli stessi.
163. A valere sui rimborsi delle quote dell'Unione europea e di
cofinanziamento nazionale della programmazione PON FESR 2007/2013, le
risorse relative ai progetti retrospettivi per interventi di edilizia
scolastica, al netto delle eventuali somme ancora dovute ai
beneficiari finali degli stessi progetti, confluiscono nel Fondo
unico per l'edilizia scolastica per essere impiegate, sulla base
della programmazione regionale di cui al comma 160, nello stesso
territorio ai quali erano destinate e per progetti con analoghe
finalita' di edilizia scolastica. Le risorse sono altresi' destinate
agli interventi che si rendono necessari all'esito delle indagini
diagnostiche sugli edifici scolastici di cui ai commi da 177 a 179 e
a quelli che si rendono necessari sulla base dei dati risultanti
dall'Anagrafe dell'edilizia scolastica. Alle eventuali decurtazioni
di spesa successivamente decise dalla Commissione europea in esito ad
audit riguardanti i progetti retrospettivi di cui al presente comma e
alle conseguenti restituzioni delle risorse dell'Unione europea e di
cofinanziamento nazionale si fa fronte mediante corrispondente
riduzione del Fondo unico per l'edilizia scolastica.
164. La sanzione di cui all'articolo 31, comma 26, lettera a),
della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, da
applicare nell'anno 2015 agli enti locali che non hanno rispettato il
patto di stabilita' interno per l'anno 2014, e' ridotta di un importo
pari alla spesa per edilizia scolastica sostenuta nel corso dell'anno
2014, purche' non gia' oggetto di esclusione dal saldo valido ai fini
della verifica del rispetto del patto di stabilita' interno. A tale
fine, gli enti locali che non hanno rispettato il patto di stabilita'
interno nell'anno 2014 comunicano al Ministero dell'economia e delle
finanze, mediante il sistema web della Ragioneria generale dello
Stato, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, le spese sostenute nell'anno
2014 per l'edilizia scolastica.
165. Al fine di assicurare la prosecuzione e il completamento degli
interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici finanziati
ai sensi dell'articolo 80, comma 21, della legge 27 dicembre 2002, n.
289, e successive modificazioni, con le delibere del Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 102/04
del 20 dicembre 2004, di approvazione del primo programma stralcio, e
n. 143/2006 del 17 novembre 2006, di approvazione del secondo
programma stralcio, come rimodulati dalla delibera del CIPE n.
17/2008 del 21 febbraio 2008, e' consentito agli enti beneficiari,
previa rendicontazione dei lavori eseguiti da produrre al Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge e comunque non oltre il 31
dicembre 2015, l'utilizzo delle economie derivanti dai ribassi d'asta
per la realizzazione di altri interventi finalizzati alla sicurezza
delle scuole anche sugli stessi edifici e nel rispetto del limite
complessivo del finanziamento gia' autorizzato. Le modalita' della
rendicontazione sono rese note attraverso il sito web istituzionale
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La
mancata rendicontazione nel termine indicato preclude l'utilizzo
delle eventuali risorse residue ancora nella disponibilita'
dell'ente, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato
entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al primo
periodo del presente comma. Le somme relative a interventi non
avviati e per i quali non siano stati assunti obblighi giuridicamente
vincolanti, anche giacenti presso la societa' Cassa depositi e
prestiti Spa, sono destinate dal CIPE alle medesime finalita' di
edilizia scolastica in favore di interventi compresi nella
programmazione nazionale triennale 2015-2017 di cui al comma 160,
secondo modalita' individuate dallo stesso Comitato, nonche' degli
interventi che si rendono necessari all'esito delle indagini
diagnostiche sugli edifici scolastici di cui ai commi da 177 a 179 e
di quelli che si rendono necessari sulla base dei dati risultanti
dall'Anagrafe dell'edilizia scolastica. Al fine di garantire la
sollecita attuazione dei programmi finanziati ai sensi dell'articolo
18, comma 1, lettera b), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, con
la delibera del CIPE n. 32/2010 del 13 maggio 2010, e dei programmi
di intervento finanziati ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della
legge 12 novembre 2011, n. 183, con la delibera del CIPE n. 6 del 20
gennaio 2012, il parere richiesto ai provveditorati per le opere
pubbliche sui progetti definitivi presentati dagli enti beneficiari
si intende positivamente reso entro trenta giorni dalla richiesta,
ovvero entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge per quelli presentati precedentemente. Gli enti
beneficiari trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti le aggiudicazioni provvisorie dei lavori entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, pena la
revoca dei finanziamenti. Le risorse oggetto di revoca sono destinate
dal CIPE alle medesime finalita' di edilizia scolastica in favore di
interventi compresi nella programmazione nazionale triennale
2015-2017, secondo modalita' individuate dal medesimo Comitato.
166. Il termine di utilizzo delle risorse del Fondo rotativo per la
progettualita' per gli interventi di edilizia scolastica, di cui
all'articolo 1, comma 54, quarto periodo, della legge 28 dicembre
1995, n. 549, come da ultimo modificato dal comma 167 del presente
articolo, e' differito al 31 dicembre 2018.
167. All'articolo 1, comma 54, quarto periodo, della legge 28
dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, le parole:
«inseriti nel piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici
scolastici, con particolare riguardo a quelli che insistono sul
territorio delle zone soggette a rischio sismico» sono sostituite
dalle seguenti: «di edilizia scolastica e puo' essere alimentato
anche da risorse finanziarie di soggetti esterni».
168. All'articolo 9 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164,
e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«2-octies. I pareri, i visti, e i nulla osta relativi agli
interventi di cui al comma 1 sono resi dalle amministrazioni
competenti entro quarantacinque giorni dalla richiesta, anche tramite
conferenza di servizi, e, decorso inutilmente tale termine, si
intendono acquisiti con esito positivo».
169. All'articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge 24 giugno
2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto
2014, n. 114, e successive modificazioni, le parole: «1º settembre
2015» sono sostituite dalle seguenti: «1º novembre 2015».
170. Le risorse di cui all'articolo 2, comma 239, della legge 23
dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, destinate alla
realizzazione del piano straordinario di messa in sicurezza degli
edifici scolastici individuati dalla risoluzione parlamentare n.
8-00143 del 2 agosto 2011 delle Commissioni riunite V e VII della
Camera dei deputati, in relazione alle quali non siano state assunte
obbligazioni giuridicamente vincolanti alla data di entrata in vigore
della presente legge, sono destinate alla programmazione nazionale di
cui all'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104,
convertito, con, modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128,
come da ultimo modificato dai commi 173 e 176 del presente articolo,
nonche' agli interventi che si rendono necessari all'esito delle
indagini diagnostiche sugli edifici scolastici di cui ai commi da 177
a 179 del presente articolo a quelli che si rendono necessari sulla
base dei dati risultanti dall'Anagrafe dell'edilizia scolastica.
171. Il monitoraggio degli interventi di cui ai commi da 159 a 176
e' effettuato secondo quanto disposto dal decreto legislativo 29
dicembre 2011, n. 229.
172. Le risorse della quota a gestione statale dell'otto per mille
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'articolo
48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e successive modificazioni,
relative all'edilizia scolastica sono destinate agli interventi di
edilizia scolastica che si rendono necessari a seguito di eventi
eccezionali e imprevedibili individuati annualmente con decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, anche
sulla base dei dati contenuti nell'Anagrafe dell'edilizia scolastica.
173. Dopo il comma 2 dell'articolo 10 del decreto-legge 12
settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
novembre 2013, n. 128, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Per le medesime finalita' di cui al comma 1 e con
riferimento agli immobili di proprieta' pubblica adibiti all'alta
formazione artistica, musicale e coreutica, le istituzioni dell'alta
formazione artistica, musicale e coreutica, di cui all'articolo 1
della legge 21 dicembre 1999, n. 508, possono essere autorizzate dal
Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, a stipulare mutui
trentennali sulla base dei criteri di economicita' e di contenimento
della spesa, con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato,
con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo
del Consiglio d'Europa, con la societa' Cassa depositi e prestiti Spa
e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attivita' bancaria,
ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo lº settembre
1993, n. 385. Ai sensi dell'articolo 1, comma 75, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, le rate di ammortamento dei mutui attivati
sono pagate agli istituti finanziatori direttamente dallo Stato. A
tale fine sono stanziati contributi pluriennali pari a euro 4 milioni
annui per la durata dell'ammortamento del mutuo a decorrere dall'anno
2016, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 131, della citata legge n. 311 del 2004. Alla
compensazione degli effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di
indebitamento netto, derivanti dall'attuazione delle disposizioni del
presente comma si provvede, quanto a euro 5 milioni per l'anno 2017,
a euro 15 milioni per l'anno 2018, a euro 30 milioni per l'anno 2019
e a euro 30 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo
del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti
a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi
pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7
ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.
2-ter. Le modalita' di attuazione del comma 2-bis sono stabilite
con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto
con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione».
174. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 7 aprile 2014, n.
58, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2014, n. 87,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole: «2014/2015» sono sostituite dalle seguenti:
«2015/2016»;
b) dopo le parole: «ove non e' ancora attiva» sono inserite le
seguenti: «, ovvero sia stata sospesa,»;
c) le parole: «e comunque fino e non oltre il 31 luglio 2015»
sono sostituite dalle seguenti: «alla data di effettiva attivazione
della citata convenzione e comunque fino a non oltre il 31 luglio
2016».
175. Agli oneri derivanti dal comma 174 si provvede a valere sulle
risorse di cui all'articolo 58, comma 5, del decreto-legge 21 giugno
2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto
2013, n. 98.
176. All'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128,
al comma 1, terzo periodo, le parole: «40 milioni annui per la durata
dell'ammortamento del mutuo, a decorrere dall'anno 2015» sono
sostituite dalle seguenti: «40 milioni per l'anno 2015 e per euro 50
milioni annui per la durata residua dell'ammortamento del mutuo, a
decorrere dall'anno 2016» e, al comma 2, dopo le parole: «effettuati
dalle Regioni,» sono inserite le seguenti: «anche attraverso la
delegazione di pagamento,».
177. Al fine di garantire la sicurezza degli edifici scolastici e
di prevenire eventi di crollo dei relativi solai e controsoffitti e'
autorizzata la spesa di euro 40 milioni per l'anno 2015 per
finanziare indagini diagnostiche dei solai degli edifici scolastici,
anche attraverso quote di cofinanziamento da parte degli enti locali
proprietari, a valere sul Fondo di cui al comma 202.
178. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono definiti i termini e le
modalita' per l'erogazione dei finanziamenti agli enti locali di cui
al comma 177, tenendo conto anche della vetusta' degli edifici
valutata anche in base ai dati contenuti nell'Anagrafe dell'edilizia
scolastica.
179. Gli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici
che si rendono necessari all'esito delle indagini diagnostiche
possono essere finanziati anche a valere sulle risorse di cui ai
commi 160, 161, 162, 163, 166 e 170.
180. Il Governo e' delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti
legislativi al fine di provvedere al riordino, alla semplificazione e
alla codificazione delle disposizioni legislative in materia di
istruzione, anche in coordinamento con le disposizioni di cui alla
presente legge.
181. I decreti legislativi di cui al comma 180 sono adottati nel
rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20
della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonche'
dei seguenti:
a) riordino delle disposizioni normative in materia di sistema
nazionale di istruzione e formazione attraverso:
1) la redazione di un testo unico delle disposizioni in materia
di istruzione gia' contenute nel testo unico di cui al decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonche' nelle altre fonti
normative;
2) l'articolazione e la rubricazione delle disposizioni di
legge incluse nella codificazione per materie omogenee, secondo il
contenuto precettivo di ciascuna di esse;
3) il riordino e il coordinamento formale e sostanziale delle
disposizioni di legge incluse nella codificazione, anche apportando
integrazioni e modifiche innovative e per garantirne la coerenza
giuridica, logica e sistematica, nonche' per adeguare le stesse
all'intervenuta evoluzione del quadro giuridico nazionale e
dell'Unione europea;
4) l'adeguamento della normativa inclusa nella codificazione
alla giurisprudenza costituzionale e dell'Unione europea;
5) l'indicazione espressa delle disposizioni di legge abrogate;
b) riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di
formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola
secondaria, in modo da renderlo funzionale alla valorizzazione
sociale e culturale della professione, mediante:
1) l'introduzione di un sistema unitario e coordinato che
comprenda sia la formazione iniziale dei docenti sia le procedure per
l'accesso alla professione, affidando i diversi momenti e percorsi
formativi alle universita' o alle istituzioni dell'alta formazione
artistica, musicale e coreutica e alle istituzioni scolastiche
statali, con una chiara distinzione dei rispettivi ruoli e competenze
in un quadro di collaborazione strutturata;
2) l'avvio di un sistema regolare di concorsi nazionali per
l'assunzione, con contratto retribuito a tempo determinato di durata
triennale di tirocinio, di docenti nella scuola secondaria statale.
L'accesso al concorso e' riservato a coloro che sono in possesso di
un diploma di laurea magistrale o di un diploma accademico di secondo
livello per le discipline artistiche e musicali, coerente con la
classe disciplinare di concorso. I vincitori sono assegnati a
un'istituzione scolastica o a una rete tra istituzioni scolastiche. A
questo fine sono previsti:
2.1) la determinazione di requisiti per l'accesso al concorso
nazionale, anche in base al numero di crediti formativi universitari
acquisiti nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e in quelle
concernenti le metodologie e le tecnologie didattiche, comunque con
il limite minimo di ventiquattro crediti conseguibili sia come
crediti curricolari che come crediti aggiuntivi;
2.2) la disciplina relativa al trattamento economico durante il
periodo di tirocinio, tenuto anche conto della graduale assunzione
della funzione di docente;
3) il completamento della formazione iniziale dei docenti
assunti secondo le procedure di cui al numero 2) tramite:
3.1) il conseguimento, nel corso del primo anno di contratto, di un
diploma di specializzazione per l'insegnamento secondario al termine
di un corso annuale istituito, anche in convenzione con istituzioni
scolastiche o loro reti, dalle universita' o dalle istituzioni
dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, destinato a
completare la preparazione degli iscritti nel campo della didattica
delle discipline afferenti alla classe concorsuale di appartenenza,
della pedagogia, della psicologia e della normativa scolastica;
3.2) la determinazione degli standard nazionali per la valutazione
finalizzata al conseguimento del diploma di specializzazione, nonche'
del periodo di apprendistato;
3.3) per i vincitori dei concorsi nazionali, l'effettuazione, nei
due anni successivi al conseguimento del diploma, di tirocini
formativi e la graduale assunzione della funzione docente, anche in
sostituzione di docenti assenti, presso l'istituzione scolastica o
presso la rete tra istituzioni scolastiche di assegnazione;
3.4) la possibilita', per coloro che non hanno partecipato o non
sono risultati vincitori nei concorsi nazionali di cui al numero 2),
di iscriversi a proprie spese ai percorsi di specializzazione per
l'insegnamento secondario di cui al numero 3.1);
4) la sottoscrizione del contratto di lavoro a tempo
indeterminato, all'esito di positiva conclusione e valutazione del
periodo di tirocinio, secondo la disciplina di cui ai commi da 63 a
85 del presente articolo;
5) la previsione che il percorso di cui al numero 2) divenga
gradualmente l'unico per accedere all'insegnamento nella scuola
secondaria statale, anche per l'effettuazione delle supplenze;
l'introduzione di una disciplina transitoria in relazione ai vigenti
percorsi formativi e abilitanti e al reclutamento dei docenti nonche'
in merito alla valutazione della competenza e della professionalita'
per coloro che hanno conseguito l'abilitazione prima della data di
entrata in vigore del decreto legislativo di cui alla presente
lettera;
6) il riordino delle classi disciplinari di afferenza dei
docenti e delle classi di laurea magistrale, in modo da assicurarne
la coerenza ai fini dei concorsi di cui al numero 2), nonche' delle
norme di attribuzione degli insegnamenti nell'ambito della classe
disciplinare di afferenza secondo principi di semplificazione e di
flessibilita', fermo restando l'accertamento della competenza nelle
discipline insegnate;
7) la previsione dell'istituzione di percorsi di formazione in
servizio, che integrino le competenze disciplinari e pedagogiche dei
docenti, consentendo, secondo principi di flessibilita' e di
valorizzazione, l'attribuzione di insegnamenti anche in classi
disciplinari affini;
8) la previsione che il conseguimento del diploma di
specializzazione di cui al numero 3.1) costituisca il titolo
necessario per l'insegnamento nelle scuole paritarie;
c) promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con
disabilita' e riconoscimento delle differenti modalita' di
comunicazione attraverso:
1) la ridefinizione del ruolo del personale docente di sostegno
al fine di favorire l'inclusione scolastica degli studenti con
disabilita', anche attraverso l'istituzione di appositi percorsi di
formazione universitaria;
2) la revisione dei criteri di inserimento nei ruoli per il
sostegno didattico, al fine di garantire la continuita' del diritto
allo studio degli alunni con disabilita', in modo da rendere
possibile allo studente di fruire dello stesso insegnante di sostegno
per l'intero ordine o grado di istruzione;
3) l'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni
scolastiche, sanitarie e sociali, tenuto conto dei diversi livelli di
competenza istituzionale;
4) la previsione di indicatori per l'autovalutazione e la
valutazione dell'inclusione scolastica;
5) la revisione delle modalita' e dei criteri relativi alla
certificazione, che deve essere volta a individuare le abilita'
residue al fine di poterle sviluppare attraverso percorsi individuati
di concerto con tutti gli specialisti di strutture pubbliche, private
o convenzionate che seguono gli alunni riconosciuti disabili ai sensi
degli articoli 3 e 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e della
legge 8 ottobre 2010, n. 170, che partecipano ai gruppi di lavoro per
l'integrazione e l'inclusione o agli incontri informali;
6) la revisione e la razionalizzazione degli organismi operanti
a livello territoriale per il supporto all'inclusione;
7) la previsione dell'obbligo di formazione iniziale e in
servizio per i dirigenti scolastici e per i docenti sugli aspetti
pedagogico-didattici e organizzativi dell'integrazione scolastica;
8) la previsione dell'obbligo di formazione in servizio per il
personale amministrativo, tecnico e ausiliario, rispetto alle
specifiche competenze, sull'assistenza di base e sugli aspetti
organizzativi ed educativo-relazionali relativi al processo di
integrazione scolastica;
9) la previsione della garanzia dell'istruzione domiciliare per
gli alunni che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 12,
comma 9, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
d) revisione dei percorsi dell'istruzione professionale, nel
rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonche' raccordo con i
percorsi dell'istruzione e formazione professionale, attraverso:
1) la ridefinizione degli indirizzi, delle articolazioni e
delle opzioni dell'istruzione professionale;
2) il potenziamento delle attivita' didattiche laboratoriali
anche attraverso una rimodulazione, a parita' di tempo scolastico,
dei quadri orari degli indirizzi, con particolare riferimento al
primo biennio;
e) istituzione del sistema integrato di educazione e di
istruzione dalla nascita fino a sei anni, costituito dai servizi
educativi per l'infanzia e dalle scuole dell'infanzia, al fine di
garantire ai bambini e alle bambine pari opportunita' di educazione,
istruzione, cura, relazione e gioco, superando disuguaglianze e
barriere territoriali, economiche, etniche e culturali, nonche' ai
fini della conciliazione tra tempi di vita, di cura e di lavoro dei
genitori, della promozione della qualita' dell'offerta educativa e
della continuita' tra i vari servizi educativi e scolastici e la
partecipazione delle famiglie, attraverso:
1) la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni
della scuola dell'infanzia e dei servizi educativi per l'infanzia
previsti dal Nomenclatore interregionale degli interventi e dei
servizi sociali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, prevedendo:
1.1) la generalizzazione della scuola dell'infanzia;
1.2) la qualificazione universitaria e la formazione continua
del personale dei servizi educativi per l'infanzia e della scuola
dell'infanzia;
1.3) gli standard strutturali, organizzativi e qualitativi dei
servizi educativi per l'infanzia e della scuola dell'infanzia,
diversificati in base alla tipologia, all'eta' dei bambini e agli
orari di servizio, prevedendo tempi di compresenza del personale dei
servizi educativi per l'infanzia e dei docenti di scuola
dell'infanzia, nonche' il coordinamento pedagogico territoriale e il
riferimento alle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola
dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, adottate con il
regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 16 novembre 2012, n. 254;
2) la definizione delle funzioni e dei compiti delle regioni e
degli enti locali al fine di potenziare la ricettivita' dei servizi
educativi per l'infanzia e la qualificazione del sistema integrato di
cui alla presente lettera;
3) l'esclusione dei servizi educativi per l'infanzia e delle
scuole dell'infanzia dai servizi a domanda individuale;
4) l'istituzione di una quota capitaria per il raggiungimento
dei livelli essenziali, prevedendo il cofinanziamento dei costi di
gestione, da parte dello Stato con trasferimenti diretti o con la
gestione diretta delle scuole dell'infanzia e da parte delle regioni
e degli enti locali al netto delle entrate da compartecipazione delle
famiglie utenti del servizio;
5) l'approvazione e il finanziamento di un piano di azione
nazionale per la promozione del sistema integrato di cui alla
presente lettera, finalizzato al raggiungimento dei livelli
essenziali delle prestazioni;
6) la copertura dei posti della scuola dell'infanzia per
l'attuazione del piano di azione nazionale per la promozione del
sistema integrato anche avvalendosi della graduatoria a esaurimento
per il medesimo grado di istruzione come risultante alla data di
entrata in vigore della presente legge;
7) la promozione della costituzione di poli per l'infanzia per
bambini di eta' fino a sei anni, anche aggregati a scuole primarie e
istituti comprensivi;
8) l'istituzione, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio
dello Stato, di un'apposita commissione con compiti consultivi e
propositivi, composta da esperti nominati dal Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, dalle regioni e
dagli enti locali;
f) garanzia dell'effettivita' del diritto allo studio su tutto il
territorio nazionale, nel rispetto delle competenze delle regioni in
tale materia, attraverso la definizione dei livelli essenziali delle
prestazioni, sia in relazione ai servizi alla persona, con
particolare riferimento alle condizioni di disagio, sia in relazione
ai servizi strumentali; potenziamento della Carta dello studente,
tenuto conto del sistema pubblico per la gestione dell'identita'
digitale, al fine di attestare attraverso la stessa lo status di
studente e rendere possibile l'accesso a programmi relativi a beni e
servizi di natura culturale, a servizi per la mobilita' nazionale e
internazionale, ad ausili di natura tecnologica per lo studio e per
l'acquisto di materiale scolastico, nonche' possibilita' di associare
funzionalita' aggiuntive per strumenti di pagamento attraverso
borsellino elettronico;
g) promozione e diffusione della cultura umanistica,
valorizzazione del patrimonio e della produzione culturali, musicali,
teatrali, coreutici e cinematografici e sostegno della creativita'
connessa alla sfera estetica, attraverso:
1) l'accesso, nelle sue varie espressioni amatoriali e
professionali, alla formazione artistica, consistente
nell'acquisizione di conoscenze e nel contestuale esercizio di
pratiche connesse alle forme artistiche, musicali, coreutiche e
teatrali, mediante:
1.1) il potenziamento della formazione nel settore delle arti
nel curricolo delle scuole di ogni ordine e grado, compresa la prima
infanzia, nonche' la realizzazione di un sistema formativo della
professionalita' degli educatori e dei docenti in possesso di
specifiche abilitazioni e di specifiche competenze artistico-musicali
e didattico-metodologiche;
1.2) l'attivazione, da parte di scuole o reti di scuole di ogni
ordine e grado, di accordi e collaborazioni anche con soggetti terzi,
accreditati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca e dal Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo ovvero dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di
Bolzano anche mediante accordi quadro tra le istituzioni interessate;
1.3) il potenziamento e il coordinamento dell'offerta formativa
extrascolastica e integrata negli ambiti artistico, musicale,
coreutico e teatrale anche in funzione dell'educazione permanente;
2) il riequilibrio territoriale e il potenziamento delle scuole
secondarie di primo grado a indirizzo musicale nonche'
l'aggiornamento dell'offerta formativa anche ad altri settori
artistici nella scuola secondaria di primo grado e l'avvio di poli,
nel primo ciclo di istruzione, a orientamento artistico e
performativo;
3) la presenza e il rafforzamento delle arti nell'offerta
formativa delle scuole secondarie di secondo grado;
4) il potenziamento dei licei musicali, coreutici e artistici
promuovendo progettualita' e scambi con gli altri Paesi europei;
5) l'armonizzazione dei percorsi formativi di tutta la filiera
del settore artistico-musicale, con particolare attenzione al
percorso pre-accademico dei giovani talenti musicali, anche ai fini
dell'accesso all'alta formazione artistica, musicale e coreutica e
all'universita';
6) l'incentivazione delle sinergie tra i linguaggi artistici e
le nuove tecnologie valorizzando le esperienze di ricerca e
innovazione;
7) il supporto degli scambi e delle collaborazioni
artistico-musicali tra le diverse istituzioni formative sia italiane
che straniere, finalizzati anche alla valorizzazione di giovani
talenti;
8) la sinergia e l'unitarieta' degli obiettivi nell'attivita'
dei soggetti preposti alla promozione della cultura italiana
all'estero;
h) revisione, riordino e adeguamento della normativa in materia
di istituzioni e iniziative scolastiche italiane all'estero al fine
di realizzare un effettivo e sinergico coordinamento tra il Ministero
degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca nella
gestione della rete scolastica e della promozione della lingua
italiana all'estero attraverso:
1) la definizione dei criteri e delle modalita' di selezione,
destinazione e permanenza in sede del personale docente e
amministrativo;
2) la revisione del trattamento economico del personale docente
e amministrativo;
3) la previsione della disciplina delle sezioni italiane
all'interno di scuole straniere o internazionali;
4) la revisione della disciplina dell'insegnamento di materie
obbligatorie secondo la legislazione locale o l'ordinamento
scolastico italiano da affidare a insegnanti a contratto locale;
i) adeguamento della normativa in materia di valutazione e
certificazione delle competenze degli studenti, nonche' degli esami
di Stato, anche in raccordo con la normativa vigente in materia di
certificazione delle competenze, attraverso:
1) la revisione delle modalita' di valutazione e certificazione
delle competenze degli studenti del primo ciclo di istruzione,
mettendo in rilievo la funzione formativa e di orientamento della
valutazione, e delle modalita' di svolgimento dell'esame di Stato
conclusivo del primo ciclo;
2) la revisione delle modalita' di svolgimento degli esami di
Stato relativi ai percorsi di studio della scuola secondaria di
secondo grado in coerenza con quanto previsto dai regolamenti di cui
ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, nn. 87, 88
e 89.
182. I decreti legislativi di cui al comma 180 sono adottati su
proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la
pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle
finanze nonche' con gli altri Ministri competenti, previo parere
della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. Gli
schemi dei decreti sono trasmessi alle Camere per l'espressione del
parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia
e per i profili finanziari, che si esprimono nel termine di sessanta
giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti possono
comunque essere adottati. Se il termine previsto per l'espressione
del parere da parte delle Commissioni parlamentari scade nei trenta
giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio della
delega previsto al comma 180, o successivamente, quest'ultimo e'
prorogato di novanta giorni.
183. Con uno o piu' decreti adottati ai sensi dell'articolo 17,
commi 1 e 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, sono raccolte per materie omogenee le norme
regolamentari vigenti negli ambiti di cui alla presente legge, con le
modificazioni necessarie al fine di semplificarle e adeguarle alla
disciplina legislativa conseguente all'adozione dei decreti
legislativi di cui al comma 180 del presente articolo.
184. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei
decreti legislativi di cui al comma 180, nel rispetto dei principi e
criteri direttivi e con la procedura previsti dai commi 181 e 182 del
presente articolo, il Governo puo' adottare disposizioni integrative
e correttive dei decreti medesimi.
185. Dall'attuazione delle deleghe di cui ai commi 180 e 184 non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. A tal fine, per gli adempimenti previsti dai decreti
legislativi adottati in attuazione dei commi 180 e 184 le
amministrazioni competenti provvedono attraverso una diversa
allocazione delle ordinarie risorse umane, finanziarie e strumentali
allo stato in dotazione alle medesime amministrazioni. In conformita'
all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
qualora uno o piu' decreti legislativi determinino nuovi o maggiori
oneri che non trovino compensazione al proprio interno, essi sono
emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore
dei provvedimenti legislativi, ivi compresa la legge di stabilita',
che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
186. Alla provincia autonoma di Bolzano spetta la legittimazione
attiva e passiva nei procedimenti giudiziari concernenti il personale
docente, direttivo ed ispettivo delle scuole a carattere statale.
187. Al fine di rispondere alle esigenze socio-culturali e
linguistiche della scuola dei diversi gruppi linguistici, la
provincia autonoma di Bolzano adotta linee guida, sulla base di
ricerche di settore, per la personalizzazione dei percorsi didattici
e formativi, nell'ambito della flessibilita' ordinamentale e ferma
restando l'autonomia delle istituzioni scolastiche, per rispondere
alle esigenze socio-culturali e linguistiche dei tre gruppi
linguistici italiano, tedesco e ladino, nel quadro dell'unitarieta'
dell'ordinamento scolastico provinciale definito dall'articolo 19 del
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31
agosto 1972, n. 670.
188. La provincia autonoma di Bolzano si adegua alla normativa
statale sugli esami di Stato con legge provinciale, al fine di
integrare i percorsi nazionali con aspetti culturali e linguistici
legati alla realta' locale. Le norme per l'attuazione delle predette
disposizioni sono adottate dalla provincia autonoma, sentito il
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. La
provincia autonoma nomina i presidenti e i membri delle commissioni
per l'esame di Stato delle scuole di ogni ordine e grado. In
relazione al particolare ordinamento scolastico di cui all'articolo 9
del testo unificato di cui al decreto del Presidente della Repubblica
10 febbraio 1983, n. 89, e successive modificazioni, la terza prova
dell'esame di Stato conclusivo della scuola secondaria di secondo
grado e' determinata in aderenza alle linee guida definite dalla
provincia autonoma sentito il Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca.
189. In attuazione dell'articolo 19 del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, la
provincia autonoma di Bolzano, d'intesa con l'universita' ed il
conservatorio di musica che hanno sede nella provincia stessa,
disciplina la formazione disciplinare e pedagogico-didattica degli
insegnanti delle scuole funzionanti nella provincia autonoma di
Bolzano di ogni ordine e grado dei tre gruppi linguistici, anche
nelle materie artistiche, nonche' le modalita' e i contenuti delle
relative prove di accesso nel rispetto di quelli minimi previsti a
livello nazionale, con possibilita' di discostarsi dalla tempistica
nazionale, svolgendole anche in lingua tedesca e ladina, ove
necessario, e basandosi sui programmi di insegnamento sviluppati ed
in vigore nella provincia autonoma stessa. Tale formazione puo'
comprendere fino a quarantotto crediti formativi universitari del
percorso quinquennale per attivita' di insegnamento che riguardano il
relativo contesto culturale. La provincia autonoma di Bolzano,
d'intesa con l'universita' ed il conservatorio di cui al primo
periodo, definisce altresi' il punteggio con il quale integrare la
votazione della prova di accesso, in caso di possesso di
certificazioni di competenze linguistiche almeno di livello B1 del
Quadro comune europeo di riferimento. Al fine di garantire ai futuri
insegnanti delle scuole con lingua di insegnamento tedesca e delle
scuole delle localita' ladine la formazione nella madre lingua,
l'abilitazione all'insegnamento si consegue mediante il solo
compimento del tirocinio formativo attivo (TFA). Il TFA stesso,
nonche' le relative modalita' di accesso a numero programmato, sono
disciplinati dalla provincia autonoma di Bolzano. Per lo specifico
contesto linguistico e culturale della provincia autonoma di Bolzano
e per l'impegno istituzionale della Libera Universita' di Bolzano a
garantire nei percorsi di formazione i presupposti per l'acquisizione
delle competenze indispensabili al fine di poter partecipare alla
vita culturale ed economico-sociale e di accedere al mondo del lavoro
nella provincia stessa, la Libera Universita' di Bolzano, d'intesa
con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
ha facolta' di ampliare, in tutti i corsi di laurea e di laurea
magistrale da essa attivati, i settori scientifici e disciplinari
afferenti alle discipline letterarie e linguistiche, previsti dai
rispettivi decreti ministeriali tra le attivita' formative di base e
caratterizzanti.
190. La provincia autonoma di Bolzano e' delegata ad esercitare le
attribuzioni dello Stato in materia di riconoscimento dei titoli di
formazione professionale rilasciati da un Paese membro dell'Unione
europea ai fini dell'esercizio della professione di docente nelle
scuole di istruzione primaria, secondaria ed artistica in relazione
alle classi di concorso esistenti nella sola provincia autonoma di
Bolzano o ai soli fini dell'accesso ai posti di insegnamento nelle
scuole con lingua di insegnamento tedesca della provincia autonoma di
Bolzano o ai posti di insegnamento nelle scuole delle localita'
ladine della provincia autonoma di Bolzano per materie impartite in
lingua tedesca. Resta fermo che il beneficiario del riconoscimento
delle qualifiche professionali deve possedere le conoscenze
linguistiche necessarie. L'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo
427 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297, e' soppresso.
191. Sono fatte salve le potesta' attribuite alla provincia
autonoma di Bolzano dallo statuto speciale e dalle relative norme di
attuazione, nonche' ai sensi dell'articolo 10 della legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. La provincia autonoma di
Bolzano provvede all'adeguamento del proprio ordinamento nel rispetto
dei principi desumibili dalla presente legge.
192. Per l'adozione dei regolamenti, dei decreti e degli atti
attuativi della presente legge non e' richiesto il parere dell'organo
collegiale consultivo nazionale della scuola.
193. Il regolamento di cui all'articolo 64, comma 4, lettera a),
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, non si applica per
la procedura del piano straordinario di assunzioni.
194. In sede di prima applicazione della presente legge e
limitatamente all'anno scolastico 2015/2016, per la determinazione
dell'organico dell'autonomia non e' richiesto il parere di cui
all'articolo 22, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
195. Fermo restando il contingente di cui all'articolo 639, comma
3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297, e successive modificazioni, le disposizioni della presente legge
si applicano alle scuole italiane all'estero in quanto compatibili e
nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.
196. Sono inefficaci le norme e le procedure contenute nei
contratti collettivi, contrastanti con quanto previsto dalla presente
legge.
197. Al fine di adeguare l'applicazione delle disposizioni della
presente legge alle scuole con lingua di insegnamento slovena o con
insegnamento bilingue della regione Friuli-Venezia Giulia, il
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca emana,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima
legge, un decreto stabilendo, per le medesime scuole, le norme
speciali riguardanti in particolare:
a) la formazione iniziale e l'aggiornamento, l'abilitazione e il
reclutamento del personale docente;
b) le modalita' di assunzione, formazione e valutazione dei
dirigenti scolastici;
c) il diritto di rappresentanza riferito alla riforma degli
organi collegiali, a livello sia nazionale sia territoriale.
198. Per l'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge
nonche' del decreto di cui al comma 197, per quanto riguarda le
scuole con lingua di insegnamento slovena o con insegnamento bilingue
della regione Friuli-Venezia Giulia, il Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca si avvale dell'Ufficio per
l'istruzione in lingua slovena.
199. L'articolo 50 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e i
commi 8 e 9 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,
sono abrogati a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 2015/2016.
200. Al comma 7 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.
111, la parola: «docente,» e' soppressa.