201. A decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, la dotazione organica complessiva di personale docente delle istituzioni scolastiche statali e' incrementata nel limite di euro 544,18 milioni nell'anno 2015, 1.828,13 milioni nell'anno 2016, 1.839,22 milioni nell'anno 2017, 1.878,56 milioni nell'anno 2018, 1.915,91 milioni nell'anno 2019, 1.971,34 milioni nell'anno 2020, 2.012,32 milioni nell'anno 2021, 2.053,60 milioni nell'anno 2022, 2.095,20 milioni nell'anno 2023, 2.134,04 milioni nell'anno 2024 e 2.169,63 milioni annui a decorrere dall'anno 2025 rispetto a quelle determinate ai sensi dell'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, nonche' ai sensi dell'articolo 15, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128. 202. E' iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca un fondo di parte corrente, denominato «Fondo "La Buona Scuola" per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica», con uno stanziamento pari a 83.000 euro per l'anno 2015, a 533.000 euro per l'anno 2016, a 104.043.000 euro per l'anno 2017, a 69.903.000 euro per l'anno 2018, a 47.053.000 euro per l'anno 2019, a 43.490.000 euro per l'anno 2020, a 48.080.000 euro per l'anno 2021, a 56.663.000 euro per l'anno 2022 e a 45.000.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023. Al riparto del Fondo si provvede con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il decreto di cui al presente comma puo' destinare un importo fino a un massimo del 10 per cento del Fondo ai servizi istituzionali e generali dell'amministrazione per le attivita' di supporto al sistema di istruzione scolastica. 203. Per l'anno 2015 il Fondo relativo alle spese di funzionamento della Scuola nazionale dell'amministrazione, iscritto nel bilancio dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in aggiunta allo stanziamento di cui all'articolo 17, comma 3, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e' incrementato di 1 milione di euro per l'espletamento della procedura concorsuale per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica. 204. Agli oneri derivanti dai commi 25, 26, 39, 55, ultimo periodo, 62, 86, 94, 123, 125, 126, 132, 134, 135, 141, 144, 158, 176, 177, 201, 202 e 203, pari complessivamente a 1.012 milioni di euro per l'anno 2015, a 2.860,3 milioni di euro per l'anno 2016, a 2.909,5 milioni di euro per l'anno 2017, a 2.903,7 milioni di euro per l'anno 2018, a 2.911,2 milioni di euro per l'anno 2019, a 2.955,067 milioni di euro per l'anno 2020, a 3.000,637 milioni di euro per l'anno 2021, a 2.924,5 milioni di euro per l'anno 2022, a 2.947,437 milioni di euro per l'anno 2023, a 2.986,277 milioni di euro per l'anno 2024 e a 3.021,867 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, nonche' agli oneri derivanti dai commi 150 e 151, valutati in 139,7 milioni di euro per l'anno 2016, in 90,5 milioni di euro per l'anno 2017, in 96,3 milioni di euro per l'anno 2018, in 88,8 milioni di euro per l'anno 2019, in 81,3 milioni di euro per l'anno 2020 e in 75,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede: a) quanto a 1.000 milioni di euro per l'anno 2015 e a 3.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, mediante riduzione del Fondo «La Buona Scuola», di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; b) quanto a 36.367.000 euro per l'anno 2020, a 76.137.000 euro per l'anno 2021, a 22.937.000 euro per l'anno 2023, a 61.777.000 euro per l'anno 2024 e a 97.367.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; c) quanto a euro 12 milioni per l'anno 2015, mediante corrispondente riduzione del fondo per il funzionamento di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 29 dicembre 2006, n. 296. 205. Alla compensazione degli ulteriori effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dalle medesime disposizioni richiamate dall'alinea del comma 204, pari a 178.956.700 euro per l'anno 2015, 338.135.700 euro per l'anno 2016, 379.003.500 euro per l'anno 2017, 419.923.410 euro per l'anno 2018, 466.808.650 euro per l'anno 2019, 479.925.100 euro per l'anno 2020, 370.049.800 euro per l'anno 2021, 350.029.000 euro per l'anno 2022, 368.399.000 euro per l'anno 2023, 351.818.000 euro per l'anno 2024 e 293.754.500 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni. 206. Ferme restando le competenze istituzionali di controllo e verifica spettanti al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e al Ministero dell'economia e delle finanze, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' costituito, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016 e senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, un comitato di verifica tecnico-finanziaria composto da rappresentanti del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e del Ministero dell'economia e delle finanze, con lo scopo di monitorare la spesa concernente l'organico dell'autonomia in relazione all'attuazione del piano straordinario di assunzioni, la progressione economica dei docenti nonche' l'utilizzo del fondo per il risarcimento, di cui al comma 132. Gli eventuali risparmi rispetto alle previsioni contenute nella presente legge connesse all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 95 a 105, accertati nell'esercizio finanziario 2015 con decreto del Ministro dell'istruzione dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche tenendo conto delle verifiche effettuate dal comitato di cui al primo periodo, sono destinati nel medesimo anno all'incremento del Fondo di cui al comma 202. 207. Qualora, a seguito della procedura di monitoraggio di cui al comma 206, dovesse emergere una spesa complessiva superiore a quella prevista dalla presente legge, sono adottate idonee misure correttive ai sensi dell'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 208. Ai componenti del comitato di cui al comma 206 non spetta alcun compenso, indennita', gettone di presenza, rimborso di spese o emolumento comunque denominato. 209. Le domande per il riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera del personale scolastico sono presentate al dirigente scolastico nel periodo compreso tra il 1º settembre e il 31 dicembre di ciascun anno, ferma restando la disciplina vigente per l'esercizio del diritto al riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera. Entro il successivo 28 febbraio, ai fini di una corretta programmazione della spesa, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca comunica al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le risultanze dei dati relativi alle istanze per il riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera del personale scolastico. 210. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 211. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione. 212. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 13 luglio 2015 MATTARELLA Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri Giannini, Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca Visto, il Guardasigilli: Orlando