201. A decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, la dotazione
organica complessiva di personale docente delle istituzioni
scolastiche statali e' incrementata nel limite di euro 544,18 milioni
nell'anno 2015, 1.828,13 milioni nell'anno 2016, 1.839,22 milioni
nell'anno 2017, 1.878,56 milioni nell'anno 2018, 1.915,91 milioni
nell'anno 2019, 1.971,34 milioni nell'anno 2020, 2.012,32 milioni
nell'anno 2021, 2.053,60 milioni nell'anno 2022, 2.095,20 milioni
nell'anno 2023, 2.134,04 milioni nell'anno 2024 e 2.169,63 milioni
annui a decorrere dall'anno 2025 rispetto a quelle determinate ai
sensi dell'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.
111, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della
presente legge, nonche' ai sensi dell'articolo 15, commi 2 e 2-bis,
del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.
202. E' iscritto nello stato di previsione del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca un fondo di parte
corrente, denominato «Fondo "La Buona Scuola" per il miglioramento e
la valorizzazione dell'istruzione scolastica», con uno stanziamento
pari a 83.000 euro per l'anno 2015, a 533.000 euro per l'anno 2016, a
104.043.000 euro per l'anno 2017, a 69.903.000 euro per l'anno 2018,
a 47.053.000 euro per l'anno 2019, a 43.490.000 euro per l'anno 2020,
a 48.080.000 euro per l'anno 2021, a 56.663.000 euro per l'anno 2022
e a 45.000.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023. Al riparto del
Fondo si provvede con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze. Il decreto di cui al presente comma
puo' destinare un importo fino a un massimo del 10 per cento del
Fondo ai servizi istituzionali e generali dell'amministrazione per le
attivita' di supporto al sistema di istruzione scolastica.
203. Per l'anno 2015 il Fondo relativo alle spese di funzionamento
della Scuola nazionale dell'amministrazione, iscritto nel bilancio
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze, in aggiunta allo stanziamento di cui all'articolo 17, comma
3, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e' incrementato
di 1 milione di euro per l'espletamento della procedura concorsuale
per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica.
204. Agli oneri derivanti dai commi 25, 26, 39, 55, ultimo periodo,
62, 86, 94, 123, 125, 126, 132, 134, 135, 141, 144, 158, 176, 177,
201, 202 e 203, pari complessivamente a 1.012 milioni di euro per
l'anno 2015, a 2.860,3 milioni di euro per l'anno 2016, a 2.909,5
milioni di euro per l'anno 2017, a 2.903,7 milioni di euro per l'anno
2018, a 2.911,2 milioni di euro per l'anno 2019, a 2.955,067 milioni
di euro per l'anno 2020, a 3.000,637 milioni di euro per l'anno 2021,
a 2.924,5 milioni di euro per l'anno 2022, a 2.947,437 milioni di
euro per l'anno 2023, a 2.986,277 milioni di euro per l'anno 2024 e a
3.021,867 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, nonche'
agli oneri derivanti dai commi 150 e 151, valutati in 139,7 milioni
di euro per l'anno 2016, in 90,5 milioni di euro per l'anno 2017, in
96,3 milioni di euro per l'anno 2018, in 88,8 milioni di euro per
l'anno 2019, in 81,3 milioni di euro per l'anno 2020 e in 75,5
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede:
a) quanto a 1.000 milioni di euro per l'anno 2015 e a 3.000
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, mediante riduzione
del Fondo «La Buona Scuola», di cui all'articolo 1, comma 4, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190;
b) quanto a 36.367.000 euro per l'anno 2020, a 76.137.000 euro
per l'anno 2021, a 22.937.000 euro per l'anno 2023, a 61.777.000 euro
per l'anno 2024 e a 97.367.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025,
mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi
strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5,
del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
c) quanto a euro 12 milioni per l'anno 2015, mediante
corrispondente riduzione del fondo per il funzionamento di cui
all'articolo 1, comma 601, della legge 29 dicembre 2006, n. 296.
205. Alla compensazione degli ulteriori effetti finanziari, in
termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dalle
medesime disposizioni richiamate dall'alinea del comma 204, pari a
178.956.700 euro per l'anno 2015, 338.135.700 euro per l'anno 2016,
379.003.500 euro per l'anno 2017, 419.923.410 euro per l'anno 2018,
466.808.650 euro per l'anno 2019, 479.925.100 euro per l'anno 2020,
370.049.800 euro per l'anno 2021, 350.029.000 euro per l'anno 2022,
368.399.000 euro per l'anno 2023, 351.818.000 euro per l'anno 2024 e
293.754.500 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede
mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli
effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6,
comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive
modificazioni.
206. Ferme restando le competenze istituzionali di controllo e
verifica spettanti al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca e al Ministero dell'economia e delle finanze, con
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
e' costituito, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016 e senza
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, un comitato di
verifica tecnico-finanziaria composto da rappresentanti del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e del Ministero
dell'economia e delle finanze, con lo scopo di monitorare la spesa
concernente l'organico dell'autonomia in relazione all'attuazione del
piano straordinario di assunzioni, la progressione economica dei
docenti nonche' l'utilizzo del fondo per il risarcimento, di cui al
comma 132. Gli eventuali risparmi rispetto alle previsioni contenute
nella presente legge connesse all'attuazione delle disposizioni di
cui ai commi da 95 a 105, accertati nell'esercizio finanziario 2015
con decreto del Ministro dell'istruzione dell'universita' e della
ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
anche tenendo conto delle verifiche effettuate dal comitato di cui al
primo periodo, sono destinati nel medesimo anno all'incremento del
Fondo di cui al comma 202.
207. Qualora, a seguito della procedura di monitoraggio di cui al
comma 206, dovesse emergere una spesa complessiva superiore a quella
prevista dalla presente legge, sono adottate idonee misure correttive
ai sensi dell'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n.
196.
208. Ai componenti del comitato di cui al comma 206 non spetta
alcun compenso, indennita', gettone di presenza, rimborso di spese o
emolumento comunque denominato.
209. Le domande per il riconoscimento dei servizi agli effetti
della carriera del personale scolastico sono presentate al dirigente
scolastico nel periodo compreso tra il 1º settembre e il 31 dicembre
di ciascun anno, ferma restando la disciplina vigente per l'esercizio
del diritto al riconoscimento dei servizi agli effetti della
carriera. Entro il successivo 28 febbraio, ai fini di una corretta
programmazione della spesa, il Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca comunica al Ministero dell'economia
e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato
le risultanze dei dati relativi alle istanze per il riconoscimento
dei servizi agli effetti della carriera del personale scolastico.
210. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
211. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano nelle
regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di
Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e con le
relative norme di attuazione.
212. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 13 luglio 2015
MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri
Giannini, Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca
Visto, il Guardasigilli: Orlando