Art. 2 
 
  1. In occasione del  «Giorno  del  dono»  di  cui  all'articolo  1,
possono essere organizzati, senza nuovi o  maggiori  oneri  a  carico
della finanza  pubblica,  cerimonie,  iniziative,  incontri,  momenti
comuni di  riflessione,  presentazioni,  in  modo  particolare  nelle
scuole di ogni ordine e grado, affinche' l'idea e la pratica del dono
siano oggetto di attenzione in tutte le forme che possono assumere  e
affinche' la loro importanza riceva il  conforto  di  approfondimenti
culturali e di testimonianze riguardanti  le  esperienze  di  impegno
libero e gratuito che di fatto si realizzano nella societa' italiana. 
  2. Le amministrazioni interessate provvedono  agli  adempimenti  di
cui  alla  presente  legge  con  le  risorse  umane,  strumentali   e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.