Art. 3 
 
  1. Il «Giorno del dono» di cui all'articolo  1  non  determina  gli
effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 14 luglio 2015 
 
                             MATTARELLA 
 
 
                         Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 
 
          Note all'art. 3: 
              - La legge 27 maggio  1949,  n.  260  (Disposizioni  in
          materia  di  ricorrenze  festive),  e'   pubblicata   nella
          Gazzetta Ufficiale n. 124 del 31 maggio 1949.