Art. 3 1. Il «Giorno del dono» di cui all'articolo 1 non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 14 luglio 2015 MATTARELLA Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri Visto, il Guardasigilli: Orlando
Note all'art. 3: - La legge 27 maggio 1949, n. 260 (Disposizioni in materia di ricorrenze festive), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 31 maggio 1949.