Art. 10 
 
 
Principi  e  criteri  direttivi  per  l'attuazione  della   direttiva
  2014/91/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  23  luglio
  2014, recante modifica della direttiva  2009/65/CE  concernente  il
  coordinamento  delle  disposizioni  legislative,  regolamentari   e
  amministrative in  materia  di  taluni  organismi  di  investimento
  collettivo in valori mobiliari  (OICVM),  per  quanto  riguarda  le
  funzioni di depositario, le politiche retributive e le sanzioni. 
 
  1. Nell'esercizio della delega  per  l'attuazione  della  direttiva
2014/91/UE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  23  luglio
2014, il Governo e' tenuto a seguire, oltre  ai  principi  e  criteri
direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e
criteri direttivi specifici: 
    a) apportare al testo unico  delle  disposizioni  in  materia  di
intermediazione  finanziaria,  di  cui  al  decreto  legislativo   24
febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le  integrazioni  necessarie  al
corretto e integrale recepimento della direttiva 2014/91/UE; 
    b)  prevedere,  ove  opportuno,  il   ricorso   alla   disciplina
secondaria adottata dalla CONSOB e dalla Banca  d'Italia  secondo  le
rispettive competenze e in ogni caso nell'ambito di  quanto  previsto
dalla direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
del 13 luglio 2009, come modificata dalla direttiva 2014/91/UE; 
    c)  apportare  le  opportune  modifiche   e   integrazioni   alle
disposizioni in materia di sanzioni contenute nel testo unico di  cui
al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, al fine di attribuire
alla Banca d'Italia  e  alla  CONSOB,  nell'ambito  delle  rispettive
competenze, il potere di  imporre  le  sanzioni  e  le  altre  misure
amministrative per le violazioni delle disposizioni  della  direttiva
2014/91/UE con i criteri e i massimi edittali ivi previsti; 
    d) provvedere affinche' siano posti in atto i  dispositivi  e  le
procedure per la  segnalazione  di  violazioni  di  cui  all'articolo
99-quinquies della direttiva 2009/65/CE, introdotto  dalla  direttiva
2014/91/UE, tenendo anche conto dei  profili  di  riservatezza  e  di
protezione dei soggetti coinvolti; 
    e) adottare, in conformita'  alle  definizioni,  alla  disciplina
della direttiva 2014/91/UE e ai principi e criteri direttivi previsti
dal  presente  comma,  le  occorrenti  modificazioni  alla  normativa
vigente, anche di derivazione  europea,  per  i  settori  interessati
dalla direttiva  da  attuare,  al  fine  di  realizzare  il  migliore
coordinamento con  le  altre  disposizioni  vigenti,  assicurando  un
appropriato grado di protezione  dell'investitore,  di  tutela  della
stabilita' finanziaria e dell'integrita' dei mercati finanziari. 
  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
 
          Note all'art. 10: 
              La  direttiva  2014/91/UE,  del  23  luglio  2014,  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica  della
          direttiva 2009/65/CE  concernente  il  coordinamento  delle
          disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in
          materia di taluni organismi di investimento  collettivo  in
          valori mobiliari (OICVM), per quanto riguarda  le  funzioni
          di depositario, le politiche retributive e le sanzioni,  e'
          pubblicata nella G.U.U.E. 28 agosto 2014, n. L 257. 
              Per i riferimenti normativi del decreto legislativo  24
          febbraio 1998, n. 58, si veda nelle note all'articolo 5. 
              La  direttiva  2009/65/CE,  del  13  luglio  2009,  del
          Parlamento  europeo  e  del   Consiglio,   concernente   il
          coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari
          e   amministrative   in   materia   di   taluni   organismi
          d'investimento  collettivo  in  valori  mobiliari   (OICVM)
          (rifusione), e' pubblicata nella G.U.U.E. 17 novembre 2009,
          n. L 302.