Art. 11 
 
 
Principi  e  criteri  direttivi  per  l'attuazione  della   direttiva
  2014/57/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  16  aprile
  2014, relativa alle sanzioni penali in caso  di  abusi  di  mercato
  (direttiva abusi di mercato), anche ai fini dell'adeguamento  della
  normativa nazionale  alle  disposizioni  del  regolamento  (UE)  n.
  596/2014 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  16  aprile
  2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento  sugli  abusi  di
  mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo
  e  del  Consiglio  e  le  direttive  2003/124/CE,   2003/125/CE   e
  2004/72/CE della Commissione 
 
  1. Nell'esercizio della delega  per  l'attuazione  della  direttiva
2014/57/UE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  16  aprile
2014, relativa alle sanzioni penali  in  caso  di  abusi  di  mercato
(direttiva abusi di mercato), anche ai  fini  dell'adeguamento  della
normativa  nazionale  alle  disposizioni  del  regolamento  (UE)   n.
596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile  2014,
relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e
che abroga la  direttiva  2003/6/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE  della
Commissione, il Governo e' tenuto a  seguire,  oltre  ai  principi  e
criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1,  anche  i  seguenti
principi e criteri direttivi specifici: 
    a) apportare al testo unico  delle  disposizioni  in  materia  di
intermediazione  finanziaria,  di  cui  al  decreto  legislativo   24
febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le integrazioni  necessarie  per
dare attuazione alla direttiva 2014/57/UE  e  alle  disposizioni  del
regolamento (UE) n.  596/2014  che  lo  richiedono  e  provvedere  ad
abrogare le norme dell'ordinamento nazionale riguardanti gli istituti
disciplinati dal regolamento anzidetto; 
    b) designare la CONSOB quale autorita'  competente  ai  fini  del
regolamento (UE) n. 596/2014, assicurando  che  la  stessa  autorita'
possa esercitare poteri di  vigilanza  e  di  indagine  di  cui  agli
articoli 22 e 23 e i poteri sanzionatori di cui all'articolo  30  del
regolamento; 
    c)  prevedere,  ove  opportuno,  il   ricorso   alla   disciplina
secondaria adottata dalla  CONSOB  nell'ambito  e  per  le  finalita'
specificamente previste  dal  regolamento  (UE)  n.  596/2014,  dalla
direttiva 2014/57/UE  e  dalla  legislazione  dell'Unione  europea  a
complemento degli stessi; 
    d) modificare, ove necessario, il citato testo unico  di  cui  al
decreto legislativo n.  58  del  1998  per  conformare  l'ordinamento
nazionale alle disposizioni di cui agli articoli  24,  25  e  26  del
regolamento (UE) n. 596/2014 in materia di cooperazione e scambio  di
informazioni con l'Autorita' europea degli strumenti finanziari e dei
mercati (ESMA), con  le  autorita'  competenti  degli  Stati  membri,
nonche' con le autorita' di vigilanza di Paesi terzi; 
    e) attribuire alla CONSOB il potere di imporre le sanzioni  e  le
altre misure amministrative per le violazioni espressamente  elencate
dall'articolo 30 del regolamento; 
    f) rivedere, in modo tale da assicurarne l'adeguatezza, i  minimi
edittali delle sanzioni di cui agli articoli 187-bis  e  187-ter  del
testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio  1998,  n.  58,
fissandoli in misura non inferiore a 20.000 euro; 
    g) rivedere l'articolo 187-sexies  del  testo  unico  di  cui  al
decreto legislativo  24  febbraio  1998,  n.  58,  in  modo  tale  da
assicurare l'adeguatezza della confisca, prevedendo che essa abbia ad
oggetto, anche per equivalente, il profitto derivato dalle violazioni
delle previsioni del regolamento (UE) n. 596/2014; 
    h) prevedere che, per stabilire il tipo ed il livello di sanzione
amministrativa per  le  violazioni  delle  previsioni  stabilite  dal
regolamento (UE)  n.  596/2014,  si  tenga  conto  delle  circostanze
pertinenti, elencate dall'articolo 31 del medesimo regolamento; 
    i) prevedere che siano individuate, fermo restando un sistema  di
sanzioni  amministrative  proporzionato,   efficace   e   dissuasivo,
condotte dolose gravi di  abuso  di  mercato  punibili  con  sanzioni
penali effettive, proporzionate e dissuasive; 
    l) prevedere che l'individuazione delle condotte dolose gravi  di
abuso di mercato avvenga  sulla  base  dei  criteri  contenuti  nella
direttiva  2014/57/UE,  quale  la   qualificazione   soggettiva   dei
trasgressori, come nel caso in cui  essi  siano  esponenti  aziendali
degli emittenti, ovvero esponenti di  autorita'  di  vigilanza  o  di
governo, ovvero persone coinvolte in organizzazioni criminali  ovvero
persone che abbiano gia'  commesso  in  passato  lo  stesso  tipo  di
illecito di abuso di mercato; 
    m) evitare la duplicazione o  il  cumulo  di  sanzioni  penali  e
sanzioni amministrative per uno stesso fatto illecito, attraverso  la
distinzione delle fattispecie o attraverso previsioni che  consentano
l'applicazione della sola sanzione piu' grave  ovvero  che  impongano
all'autorita' giudiziaria o alla CONSOB di tenere conto,  al  momento
dell'irrogazione delle sanzioni di propria competenza,  delle  misure
punitive gia' irrogate; 
    n)  adottare  le  opportune  misure  per  dare  attuazione   alle
disposizioni di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 596/2014,
che disciplina la segnalazione all'autorita' di vigilanza  competente
di violazioni effettive o potenziali del medesimo regolamento tenendo
anche conto dei profili di riservatezza e di protezione dei  soggetti
coinvolti; 
    o) valutare, ai  sensi  del  paragrafo  4  dell'articolo  32  del
regolamento (UE) n. 596/2014, se sia opportuno prevedere di concedere
incentivi finanziari a coloro  che  offrono  informazioni  pertinenti
riguardo a potenziali violazioni del regolamento stesso; 
    p) consentire, nei termini di cui all'articolo 34 del regolamento
(UE) n. 596/2014, la pubblicazione da parte della CONSOB nel  proprio
sito internet delle decisioni relative all'imposizione  di  misure  e
sanzioni amministrative per le violazioni di detto regolamento; 
    q) adottare, in conformita'  alle  definizioni,  alla  disciplina
della direttiva 2014/57/UE e del regolamento (UE) n.  596/2014  e  ai
principi  e  criteri  direttivi  previsti  dal  presente  comma,   le
occorrenti modificazioni alla normativa vigente, anche di derivazione
europea, per i settori interessati dalla  normativa  da  attuare,  al
fine  di  realizzare  il  migliore   coordinamento   con   le   altre
disposizioni vigenti, assicurando un appropriato grado di  protezione
dell'investitore,  di   tutela   della   stabilita'   finanziaria   e
dell'integrita' dei mercati finanziari. 
  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza  pubblica.  L'autorita'
interessata provvede agli adempimenti di cui al presente articolo con
le  risorse  umane,   strumentali   e   finanziarie   disponibili   a
legislazione vigente. 
 
          Note all'art. 11: 
              La  direttiva  2014/57/UE,  del  16  aprile  2014,  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle  sanzioni
          penali in caso di abusi  di  mercato  (direttiva  abusi  di
          mercato), e' pubblicata nella G.U.U.E. 12 giugno 2014, n. L
          173. 
              Il Regolamento (CE) n. 596/2014, del  16  aprile  2014,
          del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo agli abusi
          di mercato (regolamento  sugli  abusi  di  mercato)  e  che
          abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e  del
          Consiglio  e  le  direttive  2003/124/CE,   2003/125/CE   e
          2004/72/CE della Commissione, 
              e' pubblicato nella G.U.U.E. 12 giugno 2014, n. L 173. 
              Per i riferimenti normativi al decreto  legislativo  24
          febbraio 1998, n. 58, si veda nelle note all'articolo 5. 
              Il testo degli articoli 187-bis, 187-ter  e  187-sexies
          del citato decreto legislativo 24  febbraio  1998,  n.  58,
          cosi' recita: 
              "Art. 187-bis. (Abuso di informazioni privilegiate ) 
              1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce
          reato, e' punito con la sanzione amministrativa  pecuniaria
          da euro centomila a euro quindici milioni chiunque, essendo
          in possesso di informazioni privilegiate in  ragione  della
          sua  qualita'  di  membro  di  organi  di  amministrazione,
          direzione o controllo dell'emittente, della  partecipazione
          al  capitale  dell'emittente,  ovvero   dell'esercizio   di
          un'attivita'  lavorativa,  di  una  professione  o  di  una
          funzione, anche pubblica, o di un ufficio: 
              a)  acquista,  vende   o   compie   altre   operazioni,
          direttamente o indirettamente,  per  conto  proprio  o  per
          conto di  terzi  su  strumenti  finanziari  utilizzando  le
          informazioni medesime; 
              b) comunica informazioni ad  altri,  al  di  fuori  del
          normale esercizio  del  lavoro,  della  professione,  della
          funzione o dell'ufficio; 
              c) raccomanda o induce altri, sulla base  di  esse,  al
          compimento  di  taluna  delle  operazioni  indicate   nella
          lettera a). 
              2. La stessa sanzione di cui al comma 1  si  applica  a
          chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a
          motivo  della  preparazione  o  esecuzione   di   attivita'
          delittuose compie taluna delle azioni di  cui  al  medesimo
          comma 1. 
              3.  Ai  fini  del  presente  articolo   per   strumenti
          finanziari si intendono anche gli strumenti  finanziari  di
          cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende  da  uno
          strumento finanziario di cui  all'articolo  180,  comma  1,
          lettera a). 
              4. La sanzione prevista al comma 1 si applica  anche  a
          chiunque,  in  possesso   di   informazioni   privilegiate,
          conoscendo  o  potendo  conoscere  in  base  ad   ordinaria
          diligenza il carattere privilegiato  delle  stesse,  compie
          taluno dei fatti ivi descritti. 
              5. Le sanzioni amministrative pecuniarie  previste  dai
          commi 1, 2 e 4 sono aumentate fino  al  triplo  o  fino  al
          maggiore importo di dieci volte il prodotto o  il  profitto
          conseguito dall'illecito quando, per le qualita'  personali
          del colpevole ovvero  per  l'entita'  del  prodotto  o  del
          profitto conseguito dall'illecito, esse appaiono inadeguate
          anche se applicate nel massimo. 
              6. Per le fattispecie previste dal presente articolo il
          tentativo e' equiparato alla consumazione." 
              "Art. 187-ter. (Manipolazione del mercato) 
              1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce
          reato, e' punito con la sanzione amministrativa  pecuniaria
          da euro centomila  a  euro  venticinque  milioni  chiunque,
          tramite mezzi di informazione,  compreso  INTERNET  o  ogni
          altro mezzo, diffonde informazioni, voci o notizie false  o
          fuorvianti che forniscano o siano suscettibili  di  fornire
          indicazioni  false  ovvero  fuorvianti   in   merito   agli
          strumenti finanziari. 
              2. Per i  giornalisti  che  operano  nello  svolgimento
          della loro  attivita'  professionale  la  diffusione  delle
          informazioni va  valutata  tenendo  conto  delle  norme  di
          autoregolamentazione proprie di  detta  professione,  salvo
          che tali soggetti traggano, direttamente o  indirettamente,
          un  vantaggio  o  un  profitto   dalla   diffusione   delle
          informazioni. 
              3. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce
          reato, e' punito con la sanzione amministrativa  pecuniaria
          di cui al comma 1 chiunque pone in essere: 
              a) operazioni od ordini di compravendita che forniscano
          o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti  in
          merito all'offerta, alla domanda o al prezzo  di  strumenti
          finanziari; 
              b)  operazioni   od   ordini   di   compravendita   che
          consentono, tramite l'azione di una o di piu'  persone  che
          agiscono di concerto, di fissare il prezzo  di  mercato  di
          uno o piu' strumenti finanziari ad  un  livello  anomalo  o
          artificiale; 
              c) operazioni od ordini di compravendita che utilizzano
          artifizi od ogni altro tipo di inganno o di espediente; 
              d) altri artifizi idonei a fornire indicazioni false  o
          fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al  prezzo
          di strumenti finanziari. 
              4. Per gli illeciti indicati al comma 3, lettere  a)  e
          b), non puo' essere assoggettato a sanzione  amministrativa
          chi dimostri di avere  agito  per  motivi  legittimi  e  in
          conformita' alle prassi  di  mercato  ammesse  nel  mercato
          interessato. 
              5. Le sanzioni amministrative pecuniarie  previste  dai
          commi precedenti sono aumentate fino al triplo  o  fino  al
          maggiore importo di dieci volte il prodotto o  il  profitto
          conseguito dall'illecito quando, per le qualita'  personali
          del colpevole, per l'entita' del prodotto  o  del  profitto
          conseguito dall'illecito ovvero per  gli  effetti  prodotti
          sul mercato, esse appaiono inadeguate  anche  se  applicate
          nel massimo. 
              6. Il Ministero dell'economia e delle finanze,  sentita
          la  CONSOB  ovvero  su  proposta   della   medesima,   puo'
          individuare, con proprio regolamento, in  conformita'  alle
          disposizioni  di  attuazione  della   direttiva   2003/6/CE
          adottate dalla Commissione europea, secondo la procedura di
          cui all'articolo 17, paragrafo 2, della  stessa  direttiva,
          le fattispecie, anche ulteriori rispetto a quelle  previste
          nei commi precedenti, rilevanti ai  fini  dell'applicazione
          del presente articolo. 
              7. La CONSOB rende noti, con proprie disposizioni,  gli
          elementi e le circostanze da prendere in considerazione per
          la  valutazione  dei  comportamenti  idonei  a   costituire
          manipolazioni  di  mercato,  ai   sensi   della   direttiva
          2003/6/CE e delle disposizioni di attuazione della stessa." 
              "Art. 187-sexies. (Confisca) 
              1.   L'applicazione   delle   sanzioni   amministrative
          pecuniarie previste dal presente  capo  importa  sempre  la
          confisca del prodotto o del profitto  dell'illecito  e  dei
          beni utilizzati per commetterlo. 
              2. Qualora non sia possibile  eseguire  la  confisca  a
          norma del comma 1, la stessa puo' avere ad oggetto somme di
          denaro, beni o altre utilita' di valore equivalente. 
              3. In nessun caso puo' essere disposta la  confisca  di
          beni che non appartengono  ad  una  delle  persone  cui  e'
          applicata la sanzione amministrativa pecuniaria.".