Art. 13 
 
 
Delega al Governo per l'adeguamento della  normativa  nazionale  alle
  disposizioni del  regolamento  (UE)  n.  1286/2014  del  Parlamento
  europeo  e  del  Consiglio,  del  26  novembre  2014,  relativo  ai
  documenti  contenenti  le  informazioni  chiave  per   i   prodotti
  d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati 
 
  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, con le  procedure  di  cui
all'articolo 1, comma 1, un  decreto  legislativo  per  l'adeguamento
della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento  (UE)  n.
1286/2014 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  26  novembre
2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave  per  i
prodotti d'investimento al  dettaglio  e  assicurativi  preassemblati
(PRIIP). Nell'esercizio della delega il Governo e' tenuto a  seguire,
oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo,  1,  comma
1, in  quanto  compatibili,  anche  i  seguenti  principi  e  criteri
direttivi specifici: 
    a) prevedere, in conformita' alle definizioni e  alla  disciplina
del regolamento (UE) n. 1286/2014 e ai principi e  criteri  direttivi
di cui  all'articolo  1,  comma  1,  le  occorrenti  modificazioni  e
integrazioni alla normativa vigente, anche  di  derivazione  europea,
per i settori interessati dalla normativa  da  attuare,  al  fine  di
assicurare la corretta e integrale applicazione del regolamento  (UE)
n. 1286/2014 e realizzare il  migliore  coordinamento  con  le  altre
disposizioni vigenti, assicurando un appropriato grado di  protezione
degli investitori al dettaglio; 
    b) designare, ai sensi dell'articolo 4 del  regolamento  (UE)  n.
1286/2014, la CONSOB e l'IVASS  quali  autorita'  competenti  per  lo
svolgimento delle funzioni  previste  dal  suddetto  regolamento,  in
relazione alle rispettive competenze, con particolare  riguardo,  per
quanto concerne la  CONSOB,  alle  competenze  sui  prodotti  di  cui
all'articolo 1, comma 1, lettera w-bis), del testo unico  di  cui  al
decreto legislativo 24 febbraio 1998,  n.  58,  nonche'  sugli  altri
prodotti di cui all'articolo 4 del regolamento medesimo, in relazione
agli  aspetti  relativi  alla  tutela  degli   investitori   e   alla
salvaguardia  dell'integrita'  e  dell'ordinato   funzionamento   dei
mercati finanziari,  perseguendo  l'obiettivo  di  semplificare,  ove
possibile, gli oneri per i soggetti vigilati; 
    c) attribuire alle autorita' designate ai sensi della lettera  b)
i poteri di vigilanza e di indagine previsti dal regolamento (UE)  n.
1286/2014 e, ove opportuno, il potere  di  adottare  disposizioni  di
disciplina secondaria, avuto riguardo all'esigenza  di  semplificare,
ove possibile, gli oneri per i soggetti vigilati e alla  ripartizione
delle competenze secondo i principi indicati nella lettera b),  anche
con  riferimento  ai  nuovi  poteri  previsti  dall'articolo  17  del
regolamento (UE) n. 1286/2014 in relazione ai prodotti d'investimento
assicurativi; 
    d) prevedere che il documento contenente le  informazioni  chiave
sia notificato ex ante dall'ideatore di PRIIP  o  dalla  persona  che
vende un PRIIP all'autorita' competente per i PRIIP  commercializzati
nel territorio italiano; 
    e)   introdurre   nell'ordinamento    nazionale    le    sanzioni
amministrative e le altre misure previste  dal  regolamento  (UE)  n.
1286/2014 per le violazioni degli obblighi contenuti nel  regolamento
medesimo, in base ai criteri  e  nei  limiti  ivi  previsti  e  avuto
riguardo alla ripartizione di competenze secondo i principi  indicati
nella lettera b). 
 
          Note all'art. 13: 
              Il Regolamento (CE) 1286/2014, del 26 novembre 2014 del
          Parlamento europeo e del Consiglio, relativo  ai  documenti
          contenenti  le   informazioni   chiave   per   i   prodotti
          d'investimento al dettaglio e  assicurativi  preassemblati,
          e' pubblicato nella G.U.U.E. 9 dicembre 2014, n. L 352. 
              Per i riferimenti normativi al decreto  legislativo  24
          febbraio 1998, n. 58, si veda nelle note all'articolo 5.