Art. 15 
 
 
                                    
 
Criteri direttivi per l'attuazione  della  direttiva  2013/51/Euratom
  del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che stabilisce requisiti per la
  tutela della salute della popolazione relativamente  alle  sostanze
  radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano. 
 
  1. Nell'esercizio della delega  per  l'attuazione  della  direttiva
2013/51/Euratom del Consiglio, del 22 ottobre  2013,  che  stabilisce
requisiti per la tutela della salute della popolazione  relativamente
alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate  al  consumo
umano, il Governo e' tenuto a seguire, oltre ai  principi  e  criteri
direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche  i  seguenti  criteri
direttivi specifici: 
    a) introduzione, ove necessario e  in  linea  con  i  presupposti
della  direttiva  2013/51/Euratom,  di  misure  di  protezione  della
popolazione piu' rigorose rispetto alle norme minime  previste  dalla
direttiva medesima, fatto salvo il rispetto della libera circolazione
delle merci; 
    b) previsione, nel caso di  esenzione  dai  controlli  di  alcune
tipologie  di  acque,  ai  sensi  dell'articolo  3  della   direttiva
2013/51/Euratom, oltre all'obbligo di informazione  alle  popolazioni
interessate sulla presenza di  acque  esentate  da  controlli,  anche
dell'obbligo di informazione sul diritto ad ottenere dalle  autorita'
competenti lo svolgimento di verifiche atte a escludere, in concreto,
rischi per la salute  connessi  all'eventuale  presenza  di  sostanze
radioattive. 
 
          Note all'art. 15: 
              La direttiva 2013/51/EURATOM, del 22 ottobre  2013  del
          Consiglio, che stabilisce requisiti  per  la  tutela  della
          salute  della  popolazione  relativamente   alle   sostanze
          radioattive  presenti  nelle  acque  destinate  al  consumo
          umano, e' pubblicata nella G.U.U.E. 7 novembre 2013,  n.  L
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