Art. 16 
 
 
Criterio direttivo per l'attuazione della  direttiva  2013/35/UE  del
  Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  26  giugno  2013,  sulle
  disposizioni   minime   di   sicurezza   e   di   salute   relative
  all'esposizione dei lavoratori ai  rischi  derivanti  dagli  agenti
  fisici (campi elettromagnetici). 
 
  1. Nell'esercizio della delega  per  l'attuazione  della  direttiva
2013/35/UE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  26  giugno
2013, sulle disposizioni minime di sicurezza  e  di  salute  relative
all'esposizione dei  lavoratori  ai  rischi  derivanti  dagli  agenti
fisici (campi elettromagnetici), il  Governo  e'  tenuto  a  seguire,
oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1,
anche il seguente criterio  direttivo  specifico:  introduzione,  ove
necessario e in linea con i presupposti della  direttiva  2013/35/UE,
di misure di protezione dei lavoratori per i livelli d'azione (LA)  e
per i valori limiti di esposizione (VLE) piu' rigorose rispetto  alle
norme minime previste dalla direttiva medesima. 
 
          Note all'art. 16: 
              La  direttiva  2013/35/UE  del  23  giugno  2013,   del
          Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  sulle  disposizioni
          minime di sicurezza e di  salute  relative  all'esposizione
          dei lavoratori ai  rischi  derivanti  dagli  agenti  fisici
          (campi elettromagnetici) (ventesima  direttiva  particolare
          ai sensi dell'articolo 16,  paragrafo  1,  della  direttiva
          89/391/CEE)  e  che  abroga  la  direttiva  2004/40/CE,  e'
          pubblicata nella G.U.U.E. 29 giugno 2013, n. L 179.