Art. 18 
 
 
 
      Delega al Governo per l'attuazione delle decisioni quadro 
 
  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge e secondo le procedure di  cui
all'articolo 31, commi 2, 3, 5 e 9, della legge 24 dicembre 2012,  n.
234,  i  decreti  legislativi  recanti  le   norme   occorrenti   per
l'attuazione delle seguenti decisioni quadro: 
    a) decisione quadro 2002/465/GAI del  Consiglio,  del  13  giugno
2002, relativa alle squadre investigative comuni; 
    b) decisione quadro 2003/577/GAI del  Consiglio,  del  22  luglio
2003, relativa all'esecuzione nell'Unione europea  dei  provvedimenti
di blocco dei beni o di sequestro probatorio; 
    c) decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio, del  24  febbraio
2005, relativa al reciproco riconoscimento delle sanzioni pecuniarie; 
    d) decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio, del  27  novembre
2008,  relativa  all'applicazione   del   principio   del   reciproco
riconoscimento  alle  sentenze  e  alle  decisioni   di   sospensione
condizionale in vista della sorveglianza delle misure di  sospensione
condizionale e delle sanzioni sostitutive; 
    e) decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del  26  febbraio
2009, che modifica le decisioni  quadro  2002/584/GAI,  2005/214/GAI,
2006/783/GAI, 2008/909/GAI  e  2008/947/GAI,  rafforzando  i  diritti
processuali delle persone e promuovendo l'applicazione del  principio
del reciproco riconoscimento delle decisioni pronunciate  in  assenza
dell'interessato al processo; 
    f) decisione quadro 2009/829/GAI del Consiglio,  del  23  ottobre
2009, sull'applicazione tra gli Stati membri dell'Unione europea  del
principio del reciproco riconoscimento alle  decisioni  sulle  misure
alternative alla detenzione cautelare; 
    g) decisione quadro 2009/948/GAI del Consiglio, del  30  novembre
2009, sulla prevenzione  e  la  risoluzione  dei  conflitti  relativi
all'esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali. 
  2. I decreti legislativi di  cui  al  comma  1  sono  adottati  nel
rispetto delle disposizioni previste dalle singole decisioni  quadro,
nonche' dei principi e criteri  direttivi  di  cui  all'articolo  32,
comma 1, lettere a), e), f) e g), della legge 24  dicembre  2012,  n.
234. 
  3. Sugli  schemi  dei  decreti  legislativi  di  recepimento  delle
decisioni quadro di cui al comma  1  e'  acquisito  il  parere  delle
competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati  e  del
Senato  della  Repubblica  con  le  modalita'  ed  i  tempi  di   cui
all'articolo 31, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234. 
  4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni
interessate  vi  provvedono  con  le  risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie disponibili a  legislazione  vigente,  ad  eccezione  del
comma 1, lettera a), ai cui oneri, pari a 310.000  euro  a  decorrere
dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente  riduzione  dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2015, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero della  giustizia.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le
occorrenti variazioni di bilancio. 
 
          Note all'art. 18: 
              Per il testo degli articoli 31  e  32  della  legge  24
          dicembre 2012, n. 234, si veda nelle note all'articolo 1. 
              La decisione quadro 2002/465/GAI del 13 giugno 2002 del
          Consiglio, relativa alle squadre investigative  comuni,  e'
          pubblicata nella G.U.C.E. 20 giugno 2002, n. L 162. 
              La decisione quadro 2003/577/GAI, del  22  luglio  2007
          del Consiglio, relativa all'esecuzione nell'Unione  europea
          dei  provvedimenti  di  blocco  dei  beni  o  di  sequestro
          probatorio, e' pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2003,  n.
          L 196. 
              La decisione quadro 2005/214/GAI del 24  febbraio  2005
          del Consiglio, relativa all'applicazione del principio  del
          reciproco  riconoscimento  alle  sanzioni  pecuniarie,   e'
          pubblicata nella G.U.U.E. 22 marzo 2005, n. L 76. 
              La decisione quadro 2008/947/GAI del 27  novembre  2008
          del Consiglio, relativa all'applicazione del principio  del
          reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni  di
          sospensione condizionale in vista della sorveglianza  delle
          misure  di  sospensione  condizionale  e   delle   sanzioni
          sostitutive, e' pubblicata nella G.U.U.E. 16 dicembre 2008,
          n. L 337. 
              La decisione quadro 2009/299/GAI, del 26 febbraio  2009
          del   Consiglio,   che   modifica   le   decisioni   quadro
          2002/584/GAI, 2005/214/GAI,  2006/783/GAI,  2008/909/GAI  e
          2008/947/GAI,  rafforzando  i  diritti  processuali   delle
          persone e  promuovendo  l'applicazione  del  principio  del
          reciproco  riconoscimento  alle  decisioni  pronunciate  in
          assenza dell'interessato al processo, e'  pubblicata  nella
          G.U.U.E. 27 marzo 2009, n. L 81. 
              La decisione quadro 2009/829/GAI del  23  ottobre  2009
          del  Consiglio,  sull'applicazione  tra  gli  Stati  membri
          dell'Unione   europea   del   principio    del    reciproco
          riconoscimento alle decisioni sulle misure alternative alla
          detenzione  cautelare,  e'  pubblicata  nella  G.U.U.E.  11
          novembre 2009, n. L 294. 
              La decisione quadro 2009/948/GAI del 30  novembre  2009
          del Consiglio,  sulla  prevenzione  e  la  risoluzione  dei
          conflitti relativi all'esercizio  della  giurisdizione  nei
          procedimenti  penali,  e'  pubblicata  nella  G.U.U.E.   15
          dicembre 2009, n. L 328.