Art. 2 
 
 
Principi e criteri  direttivi  per  il  recepimento  della  direttiva
  2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre
  2014, relativa a determinate norme che regolano le  azioni  per  il
  risarcimento  del  danno  ai  sensi  del  diritto   nazionale   per
  violazioni delle disposizioni del diritto della  concorrenza  degli
  Stati membri e dell'Unione europea 
 
  1. Nell'esercizio della delega  per  l'attuazione  della  direttiva
2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del  26  novembre
2014, relativa a determinate norme che  regolano  le  azioni  per  il
risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per  violazioni
delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e
dell'Unione europea,  il  Governo  e'  tenuto  a  seguire,  oltre  ai
principi e criteri direttivi di  cui  all'articolo  1,  comma  1,  in
quanto compatibili, e a quelli  indicati  dalla  medesima  direttiva,
anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici: 
    a) apportare all'articolo 1 della legge 10 ottobre 1990, n.  287,
le  modifiche   necessarie   a   consentire   l'applicazione,   anche
parallelamente, in relazione a uno stesso caso, degli articoli 101  e
102 del  Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea  e  degli
articoli 2 e 3 della legge 10 ottobre 1990, n.  287,  in  materia  di
intese e di abuso di posizione dominante; 
    b)  estendere  l'applicazione  delle  disposizioni  adottate   in
attuazione della direttiva 2014/104/UE alle  azioni  di  risarcimento
dei danni derivanti da violazioni ai sensi degli articoli 2 e 3 della
legge 10 ottobre 1990, n. 287, nonche' alle  azioni  di  risarcimento
dei danni derivanti da violazioni ai sensi dei predetti articoli 2  e
3 applicati parallelamente agli articoli 101 e 102 del  Trattato  sul
funzionamento dell'Unione europea; 
    c)  prevedere  l'applicazione  delle  disposizioni  adottate   in
attuazione della direttiva 2014/104/UE anche alle  azioni  collettive
previste  dall'articolo  140-bis  del  codice  di  cui   al   decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206, quando ricadono nell'ambito  di
applicazione della direttiva stessa o comunque si tratta di azioni di
cui alla lettera b); 
    d)  prevedere  la  revisione  della  competenza   delle   sezioni
specializzate in materia di impresa di cui al decreto legislativo  27
giugno 2003, n.  168,  concentrando  le  controversie  relative  alle
violazioni disciplinate dal decreto  di  attuazione  della  direttiva
2014/104/UE  presso  un  numero   limitato   di   uffici   giudiziari
individuati in relazione al bacino di  utenza  e  alla  proporzionata
distribuzione sul territorio nazionale. 
  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le  amministrazioni
interessate  vi  provvedono  con  le  risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
 
          Note all'art. 2: 
              - La direttiva 2014/104/UE del Parlamento europeo e del
          Consiglio, relativa a determinate  norme  che  regolano  le
          azioni per il risarcimento del danno ai sensi  del  diritto
          nazionale per violazioni  delle  disposizioni  del  diritto
          della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea,
          e' pubblicata nella G.U.U.E. 5 dicembre 2014, n. L 349. 
              - Il testo degli articoli 1,  2  e  3  della  legge  10
          ottobre 1990, n. 287 (Norme per la tutela della concorrenza
          e del mercato),  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  13
          ottobre 1990, n. 240, cosi' recita: 
              «Art.  1  (Ambito  di  applicazione  e   rapporti   con
          l'ordinamento comunitario).  -  1.  Le  disposizioni  della
          presente   legge   in   attuazione   dell'art.   41   della
          Costituzione a tutela e garanzia del diritto di  iniziativa
          economica,  si  applicano  alle  intese,  agli   abusi   di
          posizione dominante e alle concentrazioni  di  imprese  che
          non ricadono nell'ambito di applicazione degli articoli  65
          e/o 66 del Trattato istitutivo della Comunita' europea  del
          carbone e  dell'acciaio,  degli  articoli  85  e/o  86  del
          Trattato  istitutivo  della  Comunita'  economica   europea
          (CEE), dei regolamenti della CEE o di atti  comunitari  con
          efficacia normativa equiparata. 
              2. L'autorita' garante della concorrenza e del  mercato
          di  cui  all'art.  10,  di  seguito  denominata  Autorita',
          qualora ritenga  che  una  fattispecie  al  suo  esame  non
          rientri nell'ambito di applicazione della presente legge ai
          sensi  del  comma  1,  ne  informa  la  Commissione   delle
          Comunita' europee, cui trasmette tutte le  informazioni  in
          suo possesso. 
              3. Per le fattispecie in relazione alle  quali  risulti
          gia' iniziata una procedura  presso  la  Commissione  delle
          Comunita' europee in base alle norme richiamate  nel  comma
          1, l'Autorita' sospende l'istruttoria, salvo  che  per  gli
          eventuali aspetti di esclusiva rilevanza nazionale. 
              4. L'interpretazione delle norme contenute nel presente
          titolo e' effettuata in base ai  principi  dell'ordinamento
          delle Comunita' europee  in  materia  di  disciplina  della
          concorrenza.». 
              «Art.  2  (Intese   restrittive   della   liberta'   di
          concorrenza). - 1. Sono considerati intese gli accordi  e/o
          le   pratiche   concordati   tra   imprese    nonche'    le
          deliberazioni, anche se adottate ai sensi  di  disposizioni
          statutarie o regolamentari, di  consorzi,  associazioni  di
          imprese ed altri organismi similari. 
              2. Sono vietate le intese tra imprese che  abbiano  per
          oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in
          maniera consistente il gioco della concorrenza  all'interno
          del mercato nazionale o in una sua parte  rilevante,  anche
          attraverso attivita' consistenti nel: 
                a) fissare direttamente  o  indirettamente  i  prezzi
          d'acquisto   o   di   vendita   ovvero   altre   condizioni
          contrattuali; 
                b) impedire o limitare la produzione, gli  sbocchi  o
          gli accessi  al  mercato,  gli  investimenti,  lo  sviluppo
          tecnico o il progresso tecnologico; 
                c)   ripartire   i   mercati   o    le    fonti    di
          approvvigionamento; 
                d) applicare,  nei  rapporti  commerciali  con  altri
          contraenti,   condizioni   oggettivamente    diverse    per
          prestazioni equivalenti,  cosi'  da  determinare  per  essi
          ingiustificati svantaggi nella concorrenza; 
                e)   subordinare   la   conclusione   di    contratti
          all'accettazione  da  parte  degli  altri   contraenti   di
          prestazioni supplementari che, per loro  natura  o  secondo
          gli  usi  commerciali,  non  abbiano  alcun  rapporto   con
          l'oggetto dei contratti stessi. 
              3. Le intese vietate sono nulle ad ogni effetto.». 
              «Art. 3 (Abuso di posizione dominante). - 1. E' vietato
          l'abuso da parte di una o piu'  imprese  di  una  posizione
          dominante all'interno del mercato nazionale o  in  una  sua
          parte rilevante, ed inoltre e' vietato: 
                a) imporre direttamente o  indirettamente  prezzi  di
          acquisto,  di  vendita  o  altre  condizioni   contrattuali
          ingiustificatamente gravose; 
                b) impedire o limitare la produzione, gli  sbocchi  o
          gli accessi al mercato, lo sviluppo tecnico o il  progresso
          tecnologico, a danno dei consumatori; 
                c)  applicare  nei  rapporti  commerciali  con  altri
          contraenti   condizioni    oggettivamente    diverse    per
          prestazioni equivalenti,  cosi'  da  determinare  per  essi
          ingiustificati svantaggi nella concorrenza; 
                d)   subordinare   la   conclusione   dei   contratti
          all'accettazione  da  parte  degli  altri   contraenti   di
          prestazioni supplementari che, per loro  natura  e  secondo
          gli usi commerciali, non  abbiano  alcuna  connessione  con
          l'oggetto dei contratti stessi.». 
              - Il testo degli articoli 101 e 102  del  Trattato  sul
          funzionamento   dell'Unione   europea,   pubblicato   nella
          G.U.U.E. 9 maggio 2008, n. C 115, cosi' recita: 
              «Art.  101  (ex  articolo  81  del  TCE).  -  1.   Sono
          incompatibili con il mercato interno e  vietati  tutti  gli
          accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni  di
          imprese  e  tutte  le  pratiche  concordate   che   possano
          pregiudicare il commercio tra Stati membri  e  che  abbiano
          per oggetto  o  per  effetto  di  impedire,  restringere  o
          falsare il gioco della concorrenza all'interno del  mercato
          interno ed in particolare quelli consistenti nel: 
                a) fissare direttamente  o  indirettamente  i  prezzi
          d'acquisto  o  di  vendita  ovvero  altre   condizioni   di
          transazione; 
                b) limitare o controllare la produzione, gli sbocchi,
          lo sviluppo tecnico o gli investimenti; 
                c)   ripartire   i   mercati   o    le    fonti    di
          approvvigionamento; 
                d) applicare, nei rapporti commerciali con gli  altri
          contraenti,   condizioni    dissimili    per    prestazioni
          equivalenti, cosi' da determinare  per  questi  ultimi  uno
          svantaggio nella concorrenza; 
                e)   subordinare   la   conclusione   di    contratti
          all'accettazione  da  parte  degli  altri   contraenti   di
          prestazioni supplementari, che, per loro natura  o  secondo
          gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con  l'oggetto
          dei contratti stessi. 
              2. Gli accordi  o  decisioni,  vietati  in  virtu'  del
          presente articolo, sono nulli di pieno diritto. 
              3. Tuttavia, le disposizioni del  paragrafo  1  possono
          essere dichiarate inapplicabili: 
                a  qualsiasi  accordo  o  categoria  di  accordi  fra
          imprese, 
                a qualsiasi decisione o  categoria  di  decisioni  di
          associazioni di imprese, e 
                a  qualsiasi  pratica  concordata  o   categoria   di
          pratiche concordate, 
                che contribuiscano a migliorare la  produzione  o  la
          distribuzione dei prodotti  o  a  promuovere  il  progresso
          tecnico o economico, pur riservando agli  utilizzatori  una
          congrua parte dell'utile che ne deriva, ed evitando di 
                a) imporre alle imprese interessate  restrizioni  che
          non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi; 
                b) dare a tali imprese la possibilita'  di  eliminare
          la concorrenza per una parte sostanziale  dei  prodotti  di
          cui trattasi.». 
              «Art. 102 (ex articolo 82 del TCE). - E'  incompatibile
          con il mercato interno e vietato, nella misura in cui possa
          essere pregiudizievole al commercio tra  Stati  membri,  lo
          sfruttamento abusivo da parte di una o piu' imprese di  una
          posizione dominante sul mercato  interno  o  su  una  parte
          sostanziale di questo. 
              Tali   pratiche   abusive   possono    consistere    in
          particolare: 
                a) nell'imporre direttamente od indirettamente prezzi
          d'acquisto, di vendita od altre condizioni  di  transazione
          non eque; 
                b) nel limitare  la  produzione,  gli  sbocchi  o  lo
          sviluppo tecnico, a danno dei consumatori; 
                c) nell'applicare nei rapporti  commerciali  con  gli
          altri  contraenti  condizioni  dissimili  per   prestazioni
          equivalenti,  determinando  cosi'  per  questi  ultimi  uno
          svantaggio per la concorrenza; 
                d)  nel  subordinare  la  conclusione  di   contratti
          all'accettazione  da  parte  degli  altri   contraenti   di
          prestazioni supplementari, che, per loro natura  o  secondo
          gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con  l'oggetto
          dei contratti stessi.». 
              -  Il   testo   dell'articolo   140-bis   del   decreto
          legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo, a
          norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n.  229),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 ottobre 2005, n. 235,
          S.O., cosi' recita: 
              «Art. 140-bis  (Azione  di  classe).  -  1.  I  diritti
          individuali omogenei dei consumatori e degli utenti di  cui
          al comma 2 nonche' gli interessi collettivi sono tutelabili
          anche attraverso l'azione di classe, secondo le  previsioni
          del presente articolo. A tal fine ciascun componente  della
          classe, anche  mediante  associazioni  cui  da'  mandato  o
          comitati cui partecipa, puo' agire per l'accertamento della
          responsabilita' e per la condanna al risarcimento del danno
          e alle restituzioni. 
              2. L'azione di classe  ha  per  oggetto  l'accertamento
          della responsabilita' e la  condanna  al  risarcimento  del
          danno  e  alle  restituzioni   in   favore   degli   utenti
          consumatori. L'azione tutela: 
                a)  i  diritti  contrattuali  di  una  pluralita'  di
          consumatori e utenti  che  versano  nei  confronti  di  una
          stessa impresa in situazione omogenea,  inclusi  i  diritti
          relativi a contratti stipulati ai sensi degli articoli 1341
          e 1342 del codice civile; 
                b) i diritti omogenei spettanti ai consumatori finali
          di un determinato prodotto o  servizio  nei  confronti  del
          relativo produttore, anche  a  prescindere  da  un  diretto
          rapporto contrattuale; 
                c) i diritti  omogenei  al  ristoro  del  pregiudizio
          derivante agli stessi  consumatori  e  utenti  da  pratiche
          commerciali     scorrette      o      da      comportamenti
          anticoncorrenziali. 
              3. I consumatori e utenti che intendono avvalersi della
          tutela di cui al presente articolo aderiscono all'azione di
          classe, senza ministero di difensore  anche  tramite  posta
          elettronica certificata e fax. L'adesione comporta rinuncia
          a  ogni  azione  restitutoria  o  risarcitoria  individuale
          fondata sul medesimo  titolo,  salvo  quanto  previsto  dal
          comma   15.   L'atto   di   adesione,   contenente,   oltre
          all'elezione di  domicilio,  l'indicazione  degli  elementi
          costitutivi  del  diritto  fatto  valere  con  la  relativa
          documentazione probatoria, e'  depositato  in  cancelleria,
          anche tramite l'attore, nel termine  di  cui  al  comma  9,
          lettera b). Gli effetti sulla prescrizione ai  sensi  degli
          articoli 2943 e 2945  del  codice  civile  decorrono  dalla
          notificazione della domanda e, per coloro che hanno aderito
          successivamente, dal deposito dell'atto di adesione. 
              4. La domanda e' proposta al tribunale ordinario avente
          sede nel capoluogo della regione in cui ha sede  l'impresa,
          ma per la Valle  d'Aosta  e'  competente  il  tribunale  di
          Torino, per il  Trentino-Alto  Adige  e  il  Friuli-Venezia
          Giulia e'  competente  il  tribunale  di  Venezia,  per  le
          Marche, l'Umbria, l'Abruzzo e il Molise  e'  competente  il
          tribunale di Roma e per la  Basilicata  e  la  Calabria  e'
          competente il tribunale di Napoli. Il tribunale  tratta  la
          causa in composizione collegiale. 
              5.  La  domanda  si  propone  con  atto  di   citazione
          notificato anche all'ufficio del pubblico ministero  presso
          il tribunale adito, il quale puo' intervenire limitatamente
          al giudizio di ammissibilita'. 
              6. All'esito della prima udienza  il  tribunale  decide
          con ordinanza sull'ammissibilita' della  domanda,  ma  puo'
          sospendere il giudizio quando sui fatti rilevanti  ai  fini
          del  decidere  e'  in  corso   un'istruttoria   davanti   a
          un'autorita' indipendente ovvero  un  giudizio  davanti  al
          giudice   amministrativo.   La   domanda   e'    dichiarata
          inammissibile quando e'  manifestamente  infondata,  quando
          sussiste un conflitto di interessi ovvero quando il giudice
          non   ravvisa   l'omogeneita'   dei   diritti   individuali
          tutelabili  ai  sensi  del  comma  2,  nonche'  quando   il
          proponente non appare  in  grado  di  curare  adeguatamente
          l'interesse della classe. 
              7.  L'ordinanza  che  decide  sulla  ammissibilita'  e'
          reclamabile  davanti  alla  corte  d'appello  nel   termine
          perentorio di  trenta  giorni  dalla  sua  comunicazione  o
          notificazione se anteriore. Sul reclamo la corte  d'appello
          decide con ordinanza  in  camera  di  consiglio  non  oltre
          quaranta  giorni  dal  deposito  del  ricorso.  Il  reclamo
          dell'ordinanza  ammissiva  non  sospende  il   procedimento
          davanti al tribunale. 
              8. Con  l'ordinanza  di  inammissibilita',  il  giudice
          regola le spese, anche ai sensi dell'articolo 96 del codice
          di procedura civile, e ordina la piu' opportuna pubblicita'
          a cura e spese del soccombente. 
              9.  Con  l'ordinanza  con  cui  ammette   l'azione   il
          tribunale fissa termini e modalita'  della  piu'  opportuna
          pubblicita',  ai  fini  della  tempestiva  adesione   degli
          appartenenti alla classe. L'esecuzione della pubblicita' e'
          condizione di procedibilita' della domanda. Con  la  stessa
          ordinanza il tribunale: 
                a) definisce  i  caratteri  dei  diritti  individuali
          oggetto del giudizio, specificando i  criteri  in  base  ai
          quali i soggetti che chiedono di aderire sono inclusi nella
          classe o devono ritenersi esclusi dall'azione; 
                b) fissa  un  termine  perentorio,  non  superiore  a
          centoventi giorni dalla scadenza di quello per l'esecuzione
          della pubblicita', entro il quale  gli  atti  di  adesione,
          anche a mezzo dell'attore, sono depositati in  cancelleria.
          Copia   dell'ordinanza   e'   trasmessa,   a   cura   della
          cancelleria, al Ministero dello sviluppo economico  che  ne
          cura ulteriori forme  di  pubblicita',  anche  mediante  la
          pubblicazione sul relativo sito internet. 
              10.  E'  escluso  l'intervento  di   terzi   ai   sensi
          dell'articolo 105 del codice di procedura civile. 
              11.  Con  l'ordinanza  con  cui  ammette  l'azione   il
          tribunale  determina  altresi'  il  corso  della  procedura
          assicurando,  nel  rispetto  del  contraddittorio,  l'equa,
          efficace e sollecita gestione del processo. Con la stessa o
          con successiva ordinanza, modificabile o revocabile in ogni
          tempo, il tribunale prescrive  le  misure  atte  a  evitare
          indebite ripetizioni o complicazioni nella presentazione di
          prove  o  argomenti;  onera  le  parti  della   pubblicita'
          ritenuta necessaria a tutela  degli  aderenti;  regola  nel
          modo che ritiene piu' opportuno l'istruzione  probatoria  e
          disciplina  ogni  altra  questione  di  rito,  omessa  ogni
          formalita' non essenziale al contraddittorio. 
              12. Se accoglie  la  domanda,  il  tribunale  pronuncia
          sentenza  di   condanna   con   cui   liquida,   ai   sensi
          dell'articolo 1226 del codice civile, le  somme  definitive
          dovute a coloro che hanno aderito all'azione  o  stabilisce
          il criterio omogeneo di  calcolo  per  la  liquidazione  di
          dette somme. In questo ultimo caso il giudice assegna  alle
          parti un termine,  non  superiore  a  novanta  giorni,  per
          addivenire ad un accordo sulla liquidazione del  danno.  Il
          processo verbale dell'accordo, sottoscritto dalle  parti  e
          dal  giudice,  costituisce  titolo  esecutivo.  Scaduto  il
          termine  senza  che  l'accordo  sia  stato  raggiunto,   il
          giudice, su istanza di almeno una delle parti,  liquida  le
          somme dovute ai singoli aderenti. In caso  di  accoglimento
          di un'azione di classe proposta nei confronti di gestori di
          servizi pubblici o di pubblica utilita', il tribunale tiene
          conto di quanto riconosciuto in favore degli utenti  e  dei
          consumatori danneggiati nelle relative  carte  dei  servizi
          eventualmente  emanate.  La  sentenza   diviene   esecutiva
          decorsi centottanta giorni dalla pubblicazione. I pagamenti
          delle somme dovute effettuati  durante  tale  periodo  sono
          esenti  da  ogni  diritto  e  incremento,  anche  per   gli
          accessori di legge maturati  dopo  la  pubblicazione  della
          sentenza. 
              13. La corte d'appello, richiesta dei provvedimenti  di
          cui all'articolo 283 del codice di procedura civile,  tiene
          altresi'  conto  dell'entita'   complessiva   della   somma
          gravante sul debitore, del numero  dei  creditori,  nonche'
          delle  connesse  difficolta'  di  ripetizione  in  caso  di
          accoglimento del gravame. La corte puo'  comunque  disporre
          che, fino al passaggio  in  giudicato  della  sentenza,  la
          somma complessivamente dovuta dal debitore sia depositata e
          resti vincolata nelle forme ritenute piu' opportune. 
              14. La sentenza che definisce  il  giudizio  fa'  stato
          anche nei confronti degli aderenti. E' fatta salva l'azione
          individuale dei  soggetti  che  non  aderiscono  all'azione
          collettiva. Non sono proponibili ulteriori azioni di classe
          per i medesimi fatti e nei confronti della  stessa  impresa
          dopo la scadenza del termine per l'adesione  assegnato  dal
          giudice ai sensi del comma 9. Quelle proposte  entro  detto
          termine sono riunite d'ufficio  se  pendenti  davanti  allo
          stesso tribunale;  altrimenti  il  giudice  successivamente
          adito  ordina  la  cancellazione  della  causa  dal  ruolo,
          assegnando un termine perentorio non superiore  a  sessanta
          giorni per la riassunzione davanti al primo giudice. 
              15. Le rinunce e  le  transazioni  intervenute  tra  le
          parti non pregiudicano i diritti degli aderenti che non  vi
          hanno espressamente consentito.  Gli  stessi  diritti  sono
          fatti salvi anche nei casi di estinzione del giudizio o  di
          chiusura anticipata del processo.». 
              -  Il  decreto  legislativo  27  giugno  2003,  n.  168
          (Istituzione  di  Sezioni  specializzate  in   materia   di
          proprieta' industriale ed intellettuale presso tribunali  e
          corti d'appello, a norma dell'articolo 16  della  legge  12
          dicembre  2002,  n.  273),  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 11 luglio 2003, n. 159.