Art. 20 
 
 
Delega  al  Governo   per   l'attuazione   della   decisione   quadro
  2009/316/GAI del Consiglio, del 6 aprile 2009,  che  istituisce  il
  sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS) in
  applicazione dell'articolo 11 della decisione quadro 2009/315/GAI 
 
  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di
entrata in  vigore  della  presente  legge,  un  decreto  legislativo
recante le norme occorrenti per dare attuazione alla decisione quadro
2009/316/GAI del Consiglio, del 6  aprile  2009,  che  istituisce  il
sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari  (ECRIS)  in
applicazione dell'articolo 11 della  decisione  quadro  2009/315/GAI,
nel rispetto delle procedure  e  dei  principi  e  criteri  direttivi
generali rispettivamente stabiliti dall'articolo 31, commi 2, 5 e  9,
e dall'articolo 32, comma 1, lettere a), e), f) e g), della legge  24
dicembre 2012, n. 234,  nonche'  delle  disposizioni  previste  dalla
decisione quadro medesima, nelle parti  in  cui  non  richiedono  uno
specifico adattamento dell'ordinamento italiano,  e  sulla  base  dei
seguenti principi  e  criteri  direttivi  specifici,  realizzando  il
necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti: 
    a) introdurre un sistema informatizzato che si interfacci con  il
sistema   europeo   di   informazione   sui   casellari   giudiziali,
conformemente all'articolo 3, paragrafi 1, 2, 3,  4,  5  e  6,  della
decisione quadro; 
    b) prevedere che la responsabilita' della  gestione  del  sistema
informatizzato di cui alla lettera  a)  sia  assegnata  all'autorita'
centrale istituita presso il Ministero della giustizia; 
    c)  prevedere  i   seguenti   formati   di   trasmissione   delle
informazioni,  ai  sensi  dell'articolo  4,  paragrafi  2  e   3,   e
dell'articolo 7 della decisione quadro 2009/315/GAI: 
      1) nel trasmettere le informazioni relative alla  denominazione
o qualificazione giuridica del reato e alle  disposizioni  giuridiche
applicabili, introdurre  la  menzione  del  codice  corrispondente  a
ciascuno dei reati indicati nella trasmissione in  base  alla  tavola
dei reati di cui all'allegato A della  decisione  quadro  o,  in  via
eccezionale,   qualora   il   reato   non   corrisponda   ad   alcuna
sottocategoria, usare il codice «categoria aperta» della pertinente o
piu' vicina categoria di reati  o,  in  mancanza,  un  codice  «altri
reati»; 
      2) nel trasmettere le informazioni relative al contenuto  della
condanna, segnatamente la pena, eventuali misure  accessorie,  misure
di sicurezza e decisioni successive che modificano l'esecuzione della
pena, introdurre la menzione del  codice  corrispondente  a  ciascuna
delle pene e misure richiamate nella trasmissione in base alla tavola
delle pene e misure di cui all'allegato B della decisione  quadro  o,
in via eccezionale, qualora la  pena  o  misura  non  corrisponda  ad
alcuna sottocategoria,  usare  il  codice  «categoria  aperta»  della
pertinente o piu' vicina categoria di pene e misure o,  in  mancanza,
il codice «altre pene e misure»; 
      3) realizzare una comparazione tra i reati e le  pene  previsti
dall'ordinamento italiano e quelli individuati rispettivamente  nelle
tavole di cui agli allegati  A  e  B  della  decisione  quadro  e  un
aggiornamento periodico della medesima; 
      4)  introdurre  la  possibilita'  di  fornire,   altresi',   le
informazioni disponibili riguardanti il livello di realizzazione  del
reato e il grado  di  partecipazione  alla  sua  consumazione  e,  se
pertinente, la sussistenza di cause  di  esonero  totale  o  parziale
dalla responsabilita' penale o della recidiva nonche' le informazioni
disponibili riguardanti la natura e le condizioni di esecuzione della
pena o della misura inflitta; 
      5) prevedere, inoltre, che il parametro «decisioni non  penali»
sia indicato soltanto nei casi in cui  lo  Stato  membro  di  cui  la
persona  interessata  abbia  la  cittadinanza   fornisca,   su   base
volontaria,  informazioni  su  dette  decisioni  in  risposta  a  una
richiesta di informazioni sulle condanne. 
  2.  Sullo  schema  di  decreto  legislativo  di  recepimento  della
decisione quadro di cui al comma  1  e'  acquisito  il  parere  delle
competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati  e  del
Senato  della  Repubblica  con  le  modalita'  e  i  tempi   di   cui
all'articolo 31, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234. 
  3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni
interessate  vi  provvedono  con  le  risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
 
          Note all'art. 20: 
              - La decisione quadro 2009/316/GAI del  6  aprile  2009
          del  Consiglio,  che  istituisce  il  sistema  europeo   di
          informazione   sui   casellari   giudiziari   (ECRIS)    in
          applicazione  dell'articolo  11  della   decisione   quadro
          2009/315/GAI, e' pubblicata nella G.U.U.E. 7  aprile  2009,
          n. L 93. 
              - Per il testo degli articoli 31 e 32  della  legge  24
          dicembre 2012, n. 234, si veda nelle note all'articolo 1.