Art. 6 
 
 
Delega al Governo per l'attuazione  della  direttiva  2014/40/UE  del
  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  3  aprile  2014,  sul
  ravvicinamento  delle  disposizioni  legislative,  regolamentari  e
  amministrative degli Stati membri relative alla  lavorazione,  alla
  presentazione e  alla  vendita  dei  prodotti  del  tabacco  e  dei
  prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE. 
 
  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sessanta giorni  dalla
data di entrata in vigore della presente legge, secondo le  procedure
previste dall'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012,  n.  234,  in
quanto compatibili, un decreto legislativo recante  attuazione  della
direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  3
aprile  2014,  sul  ravvicinamento  delle  disposizioni  legislative,
regolamentari e  amministrative  degli  Stati  membri  relative  alla
lavorazione, alla presentazione  e  alla  vendita  dei  prodotti  del
tabacco  e  dei  prodotti  correlati  e  che  abroga   la   direttiva
2001/37/CE, su proposta del Presidente del Consiglio dei  ministri  e
del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  del  Ministro  dello
sviluppo economico, del Ministro delle politiche agricole  alimentari
e forestali e del Ministro della salute, sotto il  coordinamento  del
Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del  Consiglio
dei  ministri,  previo  parere  della  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 1, commi 5,
6 e 7, del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188, nel rispetto
delle categorie stabilite dagli articoli 39-terdecies e 62-quater del
decreto  legislativo  26  ottobre  1995,   n.   504,   e   successive
modificazioni. 
  2. Nell'esercizio della delega di cui al  comma  1  il  Governo  e'
tenuto a seguire, oltre  ai  principi  e  criteri  direttivi  di  cui
all'articolo 1, comma 1, in  quanto  compatibili,  anche  i  seguenti
principi e criteri direttivi specifici: 
    a) sostituire, abrogandolo espressamente, il decreto  legislativo
24 giugno 2003, n. 184, di  attuazione  della  direttiva  2001/37/CE,
interamente abrogata dalla direttiva 2014/40/UE; 
    b) tenere conto della peculiarita' dei prodotti del tabacco,  con
l'obiettivo di ostacolare un eccesso di offerta e la  diffusione  del
fumo tra i minori; 
    c) determinare la scelta del primo testo delle avvertenze di  cui
all'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2014/40/UE, in  modo  da
informare il consumatore sui rischi potenziali  derivanti  dal  fumo,
assicurando un ampio livello di protezione della salute; 
    d) prevedere, in un'ottica di semplificazione, che  la  rotazione
del catalogo delle avvertenze sanitarie illustrate scelta dal Governo
italiano   rispetti   l'ordine   numerico   delle   serie    previsto
dall'allegato II della direttiva 2014/40/UE,  come  modificato  dalla
direttiva delegata 2014/109/UE  della  Commissione,  del  10  ottobre
2014; 
    e) escludere, ai sensi dell'articolo 32,  comma  1,  lettera  c),
della legge 24 dicembre 2012, n. 234, l'introduzione  di  norme  piu'
severe  sul  confezionamento,  considerato   l'elevato   livello   di
protezione della salute umana offerto dalla direttiva 2014/40/UE; 
    f) prevedere, per quanto riguarda i prodotti di cui  all'articolo
39-terdecies del decreto legislativo 26  ottobre  1995,  n.  504,  un
coerente recepimento dell'articolo 19 della direttiva 2014/40/UE,  al
fine di stabilire anche un adeguato quadro normativo che riconosca il
potenziale  rischio  ridotto  dei  prodotti  del  tabacco  di   nuova
generazione, per i produttori che ne facciano richiesta; 
    g) consentire fino al termine  massimo  di  cui  all'articolo  30
della direttiva 2014/40/UE  la  vendita  al  consumatore  finale  dei
prodotti  non  conformi  alla  medesima  direttiva,   fabbricati   ed
etichettati prima del 20 maggio 2016, ed equiparare  i  prodotti  non
conformi eventualmente giacenti presso le rivendite dopo tale termine
ai  prodotti  con  difetti  di  condizionamento   e   confezionamento
all'origine;  in  considerazione   dell'articolazione   del   sistema
distributivo dei tabacchi lavorati, stabilire altresi' il termine del
20 agosto 2016 per il trasferimento di detti prodotti dal fabbricante
o importatore al depositario autorizzato e il termine del 20  ottobre
2016 per la vendita di detti  prodotti  dal  depositario  autorizzato
alle rivendite; 
    h) per i soli prodotti di cui  all'articolo  11  della  direttiva
2014/40/UE, in  ragione  dei  tempi  di  stagionatura  e  produzione,
prorogare, per  quanto  possibile  e  compatibile  con  la  normativa
europea, tutti i termini di cui alla lettera g),  ferme  restando  le
ulteriori condizioni. 
  3. Sullo schema di  decreto  legislativo  di  cui  al  comma  1  e'
acquisito il parere delle competenti Commissioni  parlamentari  della
Camera  dei  deputati  e  del  Senato  della  Repubblica   ai   sensi
dell'articolo 31, commi 3 e 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234. 
  4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le  amministrazioni
interessate  vi  provvedono  con  le  risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
 
          Note all'art. 6: 
              - Per il testo dell'articolo 31 della legge 24 dicembre
          2012, n. 234, si veda nelle note all'articolo 1. 
              - La direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e  del
          Consiglio,   sul    ravvicinamento    delle    disposizioni
          legislative, regolamentari  e  amministrative  degli  Stati
          membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla
          vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e
          che abroga la  direttiva  2001/37/CE  e'  pubblicata  nella
          G.U.U.E. 29 aprile 2014, n. L 127. 
              - Il testo dell'articolo 1 del decreto  legislativo  15
          dicembre  2014,  n.  188  (Disposizioni   in   materia   di
          tassazione dei  tabacchi  lavorati,  dei  loro  succedanei,
          nonche' di fiammiferi, a norma dell'articolo 13 della legge
          11 marzo 2014, n. 23), pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
          23 dicembre 2014, n. 297, cosi' recita: 
              «Art. 1 (Modifiche al testo unico delle  imposte  sulla
          produzione e sui consumi).  -  1.  Nel  testo  unico  delle
          disposizioni  legislative  concernenti  le  imposte   sulla
          produzione e sui  consumi  e  relative  sanzioni  penali  e
          amministrative di cui al  decreto  legislativo  26  ottobre
          1995, n. 504, e successive modificazioni, sono apportate le
          seguenti modificazioni: 
                a) all' articolo 39-bis: 
                  1) nel comma 1, dopo la lettera e) e'  aggiunta  la
          seguente:  «e-bis)   i   tabacchi   da   inalazione   senza
          combustione.»; 
                  2) nel comma 2, dopo la lettera e) e'  aggiunta  la
          seguente: «e-bis) sono considerati tabacchi  da  inalazione
          senza combustione i prodotti del tabacco non  da  fumo  che
          possono essere consumati senza processo di combustione.»; 
                b) all' articolo 39-ter: 
                  1) dopo  il  comma  2,  e'  inserito  il  seguente:
          «2-bis. Sono assimilati ai prodotti di  cui  all'  articolo
          39-bis, comma 1, lettera e-bis), i prodotti  da  inalazione
          senza combustione costituiti esclusivamente o  parzialmente
          da sostanze solide diverse dal tabacco.»; 
                  2) nel comma  3,  le  parole:  «al  comma  2»  sono
          sostituite dalle seguenti: «ai commi 2 e 2-bis»; 
                c) all' articolo 39-quinquies: 
                  1) il comma 2 e' sostituito dal seguente:  «2.  Per
          le sigarette, le tabelle di cui al comma 1  sono  stabilite
          con riferimento al prezzo medio ponderato  di  vendita  per
          chilogrammo   convenzionale,    di    seguito    denominato
          "PMP-sigarette", determinato  annualmente  entro  il  primo
          marzo dell'anno solare successivo, sulla base del rapporto,
          espresso in euro  con  troncamento  dei  decimali,  tra  il
          valore totale,  calcolato  con  riferimento  al  prezzo  di
          vendita comprensivo di tutte le  imposte,  delle  sigarette
          immesse  in  consumo  nell'anno  solare  precedente  e   la
          quantita' totale delle medesime sigarette.»; 
                  2) il comma 2-bis e' abrogato; 
                d) l' articolo 39-octies e' sostituito dal seguente: 
                  «Art.  39-octies  (Aliquote  di  base   e   calcolo
          dell'accisa applicabile ai tabacchi lavorati). - 1. Ai fini
          dell'applicazione dell'accisa sui tabacchi lavorati di  cui
          all' articolo 39-bis, comma 1, lettere a), b),  c),  d)  ed
          e), sono stabilite le aliquote di base di cui  all'Allegato
          I. 
              2. Per i tabacchi lavorati di cui al  comma  1  diversi
          dalle  sigarette  l'accisa  e'  calcolata   applicando   la
          relativa aliquota di base al prezzo di vendita al  pubblico
          del prodotto. 
              3.  Per  le  sigarette,  l'ammontare   dell'accisa   e'
          costituito dalla somma dei seguenti elementi: 
                a) un importo specifico fisso per unita' di prodotto,
          pari al 10 per cento  della  somma  dell'accisa  globale  e
          dell'imposta sul valore aggiunto calcolate con  riferimento
          al "PMP-sigarette"; 
                b)  un  importo   risultante   dall'applicazione   di
          un'aliquota proporzionale al prezzo di vendita al  pubblico
          corrispondente      all'incidenza      percentuale      sul
          "PMP-sigarette"   dell'accisa    globale    sul    medesimo
          "PMP-sigarette" diminuita dell'importo di cui alla  lettera
          a). 
              4. L'accisa globale, di cui alle lettere a)  e  b)  del
          comma 3, e' calcolata applicando l'aliquota di base di  cui
          al comma 1, al "PMP-sigarette". 
              5. L'accisa  minima  di  cui  all'articolo  14,  n.  1,
          secondo periodo, della direttiva 2011/64/UE del  Consiglio,
          del 21 giugno 2011, e' pari a: 
                a)  euro  25  il  chilogrammo  convenzionale,  per  i
          tabacchi lavorati di cui all'articolo  39-bis  ,  comma  1,
          lettera a), di peso superiore a 3 grammi (sigari); 
                b)  euro  25  il  chilogrammo  convenzionale,  per  i
          tabacchi lavorati di cui all'articolo  39-bis  ,  comma  1,
          lettera a), di peso inferiore a 3 grammi (sigaretti); 
                c) euro 115 il chilogrammo per i tabacchi lavorati di
          cui all' articolo 39-bis ,  comma  1,  lettera  c),  n.  1)
          (tabacco trinciato a taglio fino da usarsi  per  arrotolare
          le sigarette). 
              6. Per i tabacchi lavorati di cui all' articolo  39-bis
          , comma 1, lettera b) (sigarette), l'onere fiscale  minimo,
          di cui all' articolo 7, n. 4,  della  direttiva  2011/64/UE
          del Consiglio, del 21 giugno 2011, e' pari a  euro  170  il
          chilogrammo convenzionale. 
              7.  L'onere  fiscale  minimo  di  cui  al  comma  6  e'
          applicato ai  prezzi  di  vendita  per  i  quali  la  somma
          dell'imposta  sul  valore  aggiunto,  applicata  ai   sensi
          dell'articolo 39-sexsies  ,  e  dell'accisa,  applicata  ai
          sensi del comma 3,  risulti  inferiore  al  medesimo  onere
          fiscale minimo. 
              8. L'accisa sui prezzi di vendita di cui al comma 7  e'
          pari  alla  differenza  tra  l'importo  dell'onere  fiscale
          minimo, di cui al comma 6,  e  l'importo  dell'imposta  sul
          valore aggiunto applicata ai sensi dell' 39-sexsies . 
              9. Ai fini dell'applicazione dell'accisa,  un  prodotto
          definito ai sensi dell' articolo 39-bis , comma 1,  lettera
          b), e' considerato come due sigarette se ha una  lunghezza,
          esclusi filtro e bocchino, maggiore di 8 centimetri, ma non
          superiore a 11 centimetri, ovvero come tre sigarette se  ha
          una lunghezza, esclusi filtro e bocchino,  maggiore  di  11
          centimetri ma non superiore a 14 centimetri, e cosi' via. 
              10. L'accisa globale sui prodotti di cui all'  articolo
          39-bis , comma 1, lettera b) (sigarette), non  puo'  essere
          inferiore a euro 90 per mille sigarette,  indipendentemente
          dal "PMP-sigarette" di cui  all'  articolo  39-quinquies  ,
          comma 2.»; 
                e) dopo  l'  articolo  39-duodecies  e'  inserito  il
          seguente: 
              «Art. 39-terdecies (Disposizioni in tema di tabacchi da
          inalazione senza combustione). - 1. Per i tabacchi lavorati
          di cui all'articolo 39-bis, comma 1, lettera e-bis), non si
          applicano  le  disposizioni  degli  articoli  39-quater   ,
          39-quinquies e 39-octies  e,  ai  fini  dell'etichettatura,
          tali tabacchi sono  assimilati  ai  prodotti  di  cui  all'
          articolo 6, comma 3,  del  decreto  legislativo  24  giugno
          2003, n. 184 . 
              2.  Ai  fini  dell'applicazione  degli   39-sexsies   e
          39-septies ai prodotti di cui  al  comma  1,  i  prezzi  di
          vendita al pubblico e le relative variazioni sono stabiliti
          con provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli,
          in conformita' a quelli richiesti dai fabbricanti  e  dagli
          importatori. 
              3. I tabacchi di cui al  comma  1  sono  sottoposti  ad
          accisa in misura pari al cinquanta  per  cento  dell'accisa
          gravante sull'equivalente quantitativo  di  sigarette,  con
          riferimento al prezzo medio  ponderato  di  un  chilogrammo
          convenzionale di sigarette, rilevato ai sensi dell'articolo
          39-quinquies , e alla equivalenza di consumo  convenzionale
          determinata sulla  base  di  apposite  procedure  tecniche,
          definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
          dogane  e  dei  monopoli,  in  ragione  del   tempo   medio
          necessario per il consumo di  un  campione  composto  dalle
          cinque marche di sigarette piu' vendute, in  condizioni  di
          aspirazione conformi a quelle adottate  per  l'analisi  dei
          contenuti delle sigarette ed utilizzando,  per  i  prodotti
          senza combustione, il dispositivo  specificamente  previsto
          per  il   consumo,   fornito   dal   produttore.   Con   il
          provvedimento di  cui  al  comma  2  e'  altresi'  indicato
          l'importo dell'accisa, determinato ai  sensi  del  presente
          comma. Entro il primo marzo di ogni anno, con provvedimento
          dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e'  rideterminata,
          per i tabacchi di cui al comma 1, la misura dell'accisa  in
          riferimento alla  variazione  del  prezzo  medio  ponderato
          delle sigarette. 
              4. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni  di
          cui al decreto legislativo 24 giugno  2003,  n.  184  ,  il
          soggetto  obbligato  al  pagamento   dell'accisa   dichiara
          all'Agenzia   delle   dogane   e   dei   monopoli,    prima
          dell'immissione  in  consumo,  la   denominazione   e   gli
          ingredienti dei prodotti, il  contenuto  e  il  peso  delle
          confezioni destinate alla vendita al pubblico, nonche'  gli
          altri elementi informativi previsti dall'  articolo  6  del
          decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 , e successive
          modificazioni.»; 
                f) all'articolo 62-quater: 
                  1) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: 
              «1-bis. I  prodotti  da  inalazione  senza  combustione
          costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina,
          esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come
          medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006,
          n. 219 , e successive modificazioni, sono  assoggettati  ad
          imposta di consumo in misura pari al  cinquanta  per  cento
          dell'accisa  gravante  sull'equivalente   quantitativo   di
          sigarette, con riferimento al prezzo medio ponderato di  un
          chilogrammo convenzionale di sigarette  rilevato  ai  sensi
          dell'articolo 39-quinquies e alla  equivalenza  di  consumo
          convenzionale determinata sulla base di apposite  procedure
          tecniche,  definite   con   provvedimento   del   Direttore
          dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli,  in  ragione  del
          tempo  medio  necessario,  in  condizioni  di   aspirazione
          conformi a quelle  adottate  per  l'analisi  dei  contenuti
          delle sigarette, per il consumo di un campione composto  da
          almeno dieci tipologie di prodotto tra quelle in commercio,
          di cui sette contenenti diverse gradazioni  di  nicotina  e
          tre con contenuti  diversi  dalla  nicotina,  mediante  tre
          dispositivi per inalazione di potenza non  inferiore  a  10
          watt. Con provvedimento dell'Agenzia  delle  dogane  e  dei
          monopoli e' indicata la  misura  dell'imposta  di  consumo,
          determinata ai sensi del presente  comma.  Entro  il  primo
          marzo di ogni anno, con  provvedimento  dell'Agenzia  delle
          dogane e dei monopoli e' rideterminata, per i  prodotti  di
          cui al presente comma, la misura dell'imposta di consumo in
          riferimento alla  variazione  del  prezzo  medio  ponderato
          delle sigarette.  Dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente  comma  cessa  di  avere  applicazione   l'imposta
          prevista dal comma 1, le  cui  disposizioni  continuano  ad
          avere applicazione esclusivamente per la  disciplina  delle
          obbligazioni sorte in vigenza  del  regime  di  imposizione
          previsto dal medesimo comma. 
              1-ter. Il soggetto autorizzato di cui  al  comma  2  e'
          obbligato al pagamento dell'imposta di cui al comma 1-bis e
          a  tal  fine  dichiara  all'Agenzia  delle  dogane  e   dei
          monopoli,  prima   della   loro   commercializzazione,   la
          denominazione e il contenuto dei prodotti da inalazione, la
          quantita'  di  prodotto  delle  confezioni  destinate  alla
          vendita al pubblico nonche' gli altri elementi  informativi
          previsti  dall'  articolo  6  del  decreto  legislativo   6
          settembre 2005, n. 206 , e successive modificazioni.»; 
              2) nei commi 2, 5 e 6 le  parole:  «al  comma  1»  sono
          sostituite dalle seguenti: «ai commi 1 e 1-bis»; 
                g) gli articoli 62-bis e  62-ter  sono  abrogati.  Ai
          soggetti,  diversi  dai  commercianti  al  dettaglio,   che
          commercializzano fiammiferi e che comunicano  entro  il  31
          gennaio  2015  al  competente  ufficio  dell'Agenzia  delle
          dogane e dei  monopoli  la  quantita'  e  il  valore  delle
          rimanenze  al  31  dicembre  2014,  nonche'  l'entita'  del
          credito oggetto di compensazione, e' riconosciuto,  per  il
          rimborso dell'imposta di  fabbricazione  gia'  assolta  sui
          beni presenti in magazzino alla data del 31 dicembre  2014,
          un apposito credito  fruibile  in  compensazione  ai  sensi
          dell' articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
          241 , e successive modificazioni; 
                h) nell' Allegato I: 
                  1)  alla  voce  «Tabacchi  lavorati»,  le   parole:
          «sigarette, 58,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti:
          «sigarette, 58,7 per cento»; 
                  2) le voci  «Fiammiferi  di  ordinario  consumo»  e
          «Fiammiferi  pubblicitari  omaggio   o   nominativi»   sono
          abrogate. 
              2. Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze,  su  proposta  del  Direttore  dell'Agenzia  delle
          dogane e dei  monopoli,  tenuto  conto  dell'andamento  dei
          consumi e del livello dei prezzi di vendita, anche al  fine
          di  assicurare  la  realizzazione   del   maggior   gettito
          complessivo netto derivante dal presente  decreto,  possono
          essere variate: 
                a) le aliquote di  base  di  cui  al  comma  1  dell'
          articolo 39-octies del decreto legislativo n. 504 del 1995,
          e successive modificazioni, nonche' la  misura  percentuale
          prevista dal comma 3, lettera a), e gli importi di  cui  ai
          commi 5 e 6 del medesimo  articolo  fino,  rispettivamente,
          allo 0,5 punti percentuali, a 2,5 punti  percentuali  ed  a
          euro 5,00; 
                b) l'aliquota prevista dal  comma  3  dell'  articolo
          39-terdecies e dal comma 1-bis dell' articolo 62-quater del
          decreto  legislativo  n.  504  del  1995  ,  e   successive
          modificazioni, fino a cinque punti percentuali. 
              3. Le variazioni di  cui  al  comma  2  possono  essere
          effettuate, nel corso dell'anno 2015, con riferimento  alle
          aliquote, alla misura percentuale e agli importi  stabiliti
          con il presente decreto.  A  decorrere  dall'anno  2016  le
          variazioni possono essere effettuate con  riferimento  alle
          aliquote, alla misura percentuale e agli importi in  vigore
          alla data della loro ultima modificazione. 
              4. Copia del decreto di cui ai commi 2  e  3,  e  della
          relativa relazione tecnica, e' trasmessa  alle  Commissioni
          parlamentari  competenti  per  materia,  nonche'  a  quelle
          competenti per i  profili  finanziari,  per  consentire  un
          monitoraggio   parlamentare   circa   l'adeguatezza   delle
          variazioni disposte rispetto agli obiettivi preventivati. 
              5. Al fine di contrastare piu'  efficacemente  fenomeni
          di  elusione,  elevando  i  livelli   di   garanzia   della
          tracciabilita' dei prodotti del  tabacco,  con  regolamento
          del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del
          Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, emanato
          ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23  agosto
          1988, n. 400 , e successive  modificazioni,  sono  adottate
          disposizioni  in  materia  di  rintracciabilita'  di   tali
          prodotti e di legittimazione della  loro  circolazione  nei
          confronti dei consumatori conformi a quelle della direttiva
          comunitaria  2014/40/UE  del  Parlamento  europeo   e   del
          Consiglio  del  3  aprile  2014  sul  ravvicinamento  delle
          disposizioni legislative,  regolamentari  e  amministrative
          degli  Stati  membri  relative   alla   lavorazione,   alla
          presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei
          prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE. 
              6. Lo schema del regolamento di cui al comma 5 e la sua
          relazione sono trasmessi alle Commissioni  parlamentari  di
          cui all' articolo 1, comma 5, della legge 11 marzo 2014, n.
          23 , ai fini dell'espressione dei  pareri,  che  sono  resi
          entro trenta giorni dalla data di ricevimento. 
              7. Dalla data di  entrata  in  vigore  del  regolamento
          ministeriale di cui al comma 5 sono abrogati  l'articolo  6
          del decreto-legge 30 dicembre 1991, n.  417  ,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, e l'
          articolo 39-duodecies del decreto legislativo  n.  504  del
          1995, e successive modificazioni. 
              8. I dispositivi meccanici ed elettronici, comprese  le
          parti di ricambio, che consentono il consumo  dei  prodotti
          di cui  all'  articolo  62-quater,  comma  1,  del  decreto
          legislativo  n.  504  del  1995  si   intendono   sottratti
          all'imposizione.». 
              - Il testo degli articoli 39-terdecies e 62-quater  del
          decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.  504  (Testo  unico
          delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
          produzione e sui  consumi  e  relative  sanzioni  penali  e
          amministrative), pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  29
          novembre 1995, n. 279, S.O., cosi' recita: 
              «Art. 39-terdecies (Disposizioni in tema di tabacchi da
          inalazione senza combustione). - 1. Per i tabacchi lavorati
          di cui all'articolo 39-bis, comma 1, lettera e-bis), non si
          applicano  le  disposizioni   degli   articoli   39-quater,
          39-quinquies e 39-octies  e,  ai  fini  dell'etichettatura,
          tali  tabacchi  sono  assimilati   ai   prodotti   di   cui
          all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 24  giugno
          2003, n. 184. 
              2. Ai fini dell'applicazione degli articoli 39-sexies e
          39-septies ai prodotti di cui  al  comma  1,  i  prezzi  di
          vendita al pubblico e le relative variazioni sono stabiliti
          con provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli,
          in conformita' a quelli richiesti dai fabbricanti  e  dagli
          importatori. 
              3. I tabacchi di cui al  comma  1  sono  sottoposti  ad
          accisa in misura pari al cinquanta  per  cento  dell'accisa
          gravante sull'equivalente quantitativo  di  sigarette,  con
          riferimento al prezzo medio  ponderato  di  un  chilogrammo
          convenzionale di sigarette, rilevato ai sensi dell'articolo
          39-quinquies, e alla equivalenza di  consumo  convenzionale
          determinata sulla  base  di  apposite  procedure  tecniche,
          definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
          dogane  e  dei  monopoli,  in  ragione  del   tempo   medio
          necessario per il consumo di  un  campione  composto  dalle
          cinque marche di sigarette piu' vendute, in  condizioni  di
          aspirazione conformi a quelle adottate  per  l'analisi  dei
          contenuti delle sigarette ed utilizzando,  per  i  prodotti
          senza combustione, il dispositivo  specificamente  previsto
          per  il   consumo,   fornito   dal   produttore.   Con   il
          provvedimento di  cui  al  comma  2  e'  altresi'  indicato
          l'importo dell'accisa, determinato ai  sensi  del  presente
          comma. Entro il primo marzo di ogni anno, con provvedimento
          dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e'  rideterminata,
          per i tabacchi di cui al comma 1, la misura dell'accisa  in
          riferimento alla  variazione  del  prezzo  medio  ponderato
          delle sigarette. 
              4. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni  di
          cui al decreto legislativo  24  giugno  2003,  n.  184,  il
          soggetto  obbligato  al  pagamento   dell'accisa   dichiara
          all'Agenzia   delle   dogane   e   dei   monopoli,    prima
          dell'immissione  in  consumo,  la   denominazione   e   gli
          ingredienti dei prodotti, il  contenuto  e  il  peso  delle
          confezioni destinate alla vendita al pubblico, nonche'  gli
          altri elementi informativi  previsti  dall'articolo  6  del
          decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e  successive
          modificazioni.». 
              «Art.  62-quater  (Imposta  di  consumo  sui   prodotti
          succedanei dei prodotti da fumo). - 1. A decorrere  dal  1°
          gennaio  2014  i  prodotti  contenenti  nicotina  o   altre
          sostanze  idonei  a  sostituire  il  consumo  dei  tabacchi
          lavorati nonche' i dispositivi  meccanici  ed  elettronici,
          comprese  le  parti  di  ricambio,  che  ne  consentono  il
          consumo, sono assoggettati  ad  imposta  di  consumo  nella
          misura pari al 58,5 per cento  del  prezzo  di  vendita  al
          pubblico. 
              1-bis.  I  prodotti  da  inalazione  senza  combustione
          costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina,
          esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come
          medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006,
          n. 219, e successive modificazioni,  sono  assoggettati  ad
          imposta di consumo in misura pari al  cinquanta  per  cento
          dell'accisa  gravante  sull'equivalente   quantitativo   di
          sigarette, con riferimento al prezzo medio ponderato di  un
          chilogrammo convenzionale di sigarette  rilevato  ai  sensi
          dell'articolo 39-quinquies e alla  equivalenza  di  consumo
          convenzionale determinata sulla base di apposite  procedure
          tecniche,  definite   con   provvedimento   del   Direttore
          dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli,  in  ragione  del
          tempo  medio  necessario,  in  condizioni  di   aspirazione
          conformi a quelle  adottate  per  l'analisi  dei  contenuti
          delle sigarette, per il consumo di un campione composto  da
          almeno dieci tipologie di prodotto tra quelle in commercio,
          di cui sette contenenti diverse gradazioni  di  nicotina  e
          tre con contenuti  diversi  dalla  nicotina,  mediante  tre
          dispositivi per inalazione di potenza non  inferiore  a  10
          watt. Con provvedimento dell'Agenzia  delle  dogane  e  dei
          monopoli e' indicata la  misura  dell'imposta  di  consumo,
          determinata ai sensi del presente  comma.  Entro  il  primo
          marzo di ogni anno, con  provvedimento  dell'Agenzia  delle
          dogane e dei monopoli e' rideterminata, per i  prodotti  di
          cui al presente comma, la misura dell'imposta di consumo in
          riferimento alla  variazione  del  prezzo  medio  ponderato
          delle sigarette.  Dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente  comma  cessa  di  avere  applicazione   l'imposta
          prevista dal comma 1, le  cui  disposizioni  continuano  ad
          avere applicazione esclusivamente per la  disciplina  delle
          obbligazioni sorte in vigenza  del  regime  di  imposizione
          previsto dal medesimo comma. 
              1-ter. Il soggetto autorizzato di cui  al  comma  2  e'
          obbligato al pagamento dell'imposta di cui al comma 1-bis e
          a  tal  fine  dichiara  all'Agenzia  delle  dogane  e   dei
          monopoli,  prima   della   loro   commercializzazione,   la
          denominazione e il contenuto dei prodotti da inalazione, la
          quantita'  di  prodotto  delle  confezioni  destinate  alla
          vendita al pubblico nonche' gli altri elementi  informativi
          previsti  dall'articolo  6  del   decreto   legislativo   6
          settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni. 
              2. La commercializzazione dei prodotti di cui ai  commi
          1 e 1-bis, e' assoggettata alla  preventiva  autorizzazione
          da parte dell'Agenzia  delle  dogane  e  dei  monopoli  nei
          confronti di soggetti che siano in  possesso  dei  medesimi
          requisiti stabiliti, per la gestione dei  depositi  fiscali
          di tabacchi lavorati, dall'articolo 3  del  regolamento  di
          cui al decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999,
          n. 67. 
              3. Il soggetto  di  cui  al  comma  2  e'  tenuto  alla
          preventiva  prestazione  di  cauzione,  in  uno  dei   modi
          stabiliti dalla legge 10 giugno 1982, n.  348,  a  garanzia
          dell'imposta dovuta per ciascun periodo di imposta. 
              4. Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, da  adottarsi  entro  il  31  ottobre  2013,  sono
          stabiliti il contenuto  e  le  modalita'  di  presentazione
          dell'istanza ai fini dell'autorizzazione di cui al comma 2,
          le procedure per la variazione dei  prezzi  di  vendita  al
          pubblico dei  prodotti  di  cui  al  comma  1,  nonche'  le
          modalita' di prestazione della cauzione di cui al comma  3,
          di  tenuta  dei  registri   e   documenti   contabili,   di
          liquidazione e versamento dell'imposta di consumo, anche in
          caso di vendita a distanza, di comunicazione degli esercizi
          che effettuano la vendita al pubblico, in conformita',  per
          quanto  applicabili,  a  quelle  vigenti  per  i   tabacchi
          lavorati. 
              5.  In  attesa  di  una   disciplina   organica   della
          produzione e del commercio dei prodotti di cui ai commi 1 e
          1-bis, la vendita dei prodotti medesimi e'  consentita,  in
          deroga all'articolo 74 del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 14  ottobre  1958,  n.  1074,  altresi'  per  il
          tramite delle rivendite di cui all'articolo 16 della  legge
          22 dicembre  1957,  n.  1293,  ferme  le  disposizioni  del
          regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia  e
          delle  finanze  21  febbraio  2013,  n.  38,  adottato   in
          attuazione dell'articolo 24, comma 42, del decreto-legge  6
          luglio 2011, n. 98, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 15 luglio 2011, n. 111,  quanto  alla  disciplina  in
          materia di distribuzione e vendita al pubblico dei prodotti
          ivi disciplinati. 
              6. La commercializzazione dei prodotti di cui ai  commi
          1 e 1-bis e' soggetta alla  vigilanza  dell'Amministrazione
          finanziaria,  ai  sensi  delle  disposizioni,  per   quanto
          applicabili, dell'articolo 18. Si applicano le disposizioni
          di cui all'articolo 50. 
              7. Il soggetto autorizzato ai sensi del comma 2  decade
          in caso di perdita di uno o piu'  requisiti  soggettivi  di
          cui al comma 2, o qualora sia venuta meno  la  garanzia  di
          cui al comma 3. In caso di violazione delle disposizioni in
          materia  di  liquidazione  e  versamento  dell'imposta   di
          consumo e in materia di  imposta  sul  valore  aggiunto  e'
          disposta la revoca dell'autorizzazione.». 
              -  Il  decreto  legislativo  24  giugno  2003,  n.  184
          (Attuazione  della  direttiva  2001/37/CE  in  materia   di
          lavorazione,  presentazione  e  vendita  dei  prodotti  del
          tabacco), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23  luglio
          2003, n. 169. 
              - Per il testo degli articoli 31 e 32  della  legge  24
          dicembre 2012, n. 234, si veda nelle note all'articolo 1.