Art. 7 
 
 
Principi e criteri  direttivi  per  il  recepimento  della  direttiva
  2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  16  aprile
  2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi. 
 
  1. Nell'esercizio della delega  per  l'attuazione  della  direttiva
2014/49/UE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  16  aprile
2014, relativa ai sistemi di garanzia dei  depositi,  il  Governo  e'
tenuto a seguire, oltre  ai  principi  e  criteri  direttivi  di  cui
all'articolo 1, comma 1, in quanto compatibili, e a  quelli  indicati
dalla  medesima  direttiva,  anche  i  seguenti  principi  e  criteri
direttivi specifici: 
    a) apportare alla disciplina nazionale in materia di  sistemi  di
garanzia dei depositi prevista dal testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, di cui al  decreto  legislativo  1º  settembre
1993, n. 385, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e
integrale recepimento della direttiva, avendo riguardo agli obiettivi
della  tutela  dei  risparmiatori  e  della  stabilita'  del  sistema
bancario, nonche' in conformita' con gli orientamenti  dell'Autorita'
bancaria europea e nel rispetto degli atti  delegati  adottati  dalla
Commissione europea; 
    b)  prevedere,  ove  opportuno,  il   ricorso   alla   disciplina
secondaria adottata dalla Banca d'Italia; 
    c) individuare nella Banca  d'Italia  l'autorita'  amministrativa
competente e l'autorita' designata, ai sensi degli  articoli  2  e  3
della direttiva; 
    d) definire le modalita' di intervento dei  sistemi  di  garanzia
dei depositi diverse dal rimborso ai depositanti; 
    e) determinare: 
      1)  le  caratteristiche  dei  depositi  che  beneficiano  della
copertura offerta dai sistemi di garanzia,  nonche'  l'importo  della
copertura e la tempistica dei rimborsi ai depositanti con le seguenti
precisazioni: 
        1.1) prevedere che i depositi su un conto di cui due  o  piu'
persone siano titolari come membri di una societa' di  persone  o  di
altra associazione o gruppo  di  natura  analoga  senza  personalita'
giuridica vengano cumulati e trattati come se fossero  effettuati  da
un unico depositante ai fini del calcolo del limite di  100.000  euro
previsto dalla direttiva; 
        1.2) prevedere che le posizioni debitorie del depositante nei
confronti dell'ente creditizio  siano  prese  in  considerazione  nel
calcolo dell'importo rimborsabile, se esigibili alla data in  cui  il
deposito viene dichiarato «indisponibile», nella  misura  in  cui  la
compensazione e' possibile a norma  delle  disposizioni  di  legge  o
contrattuali che disciplinano il contratto tra l'ente creditizio e il
depositante; 
        1.3) limitare il periodo entro il quale i depositanti, i  cui
depositi non sono stati rimborsati  o  riconosciuti  dai  sistemi  di
garanzia  dei  depositi,  possono  reclamare  il  rimborso  dei  loro
depositi; 
      2) le modalita' e la  tempistica  per  la  raccolta  dei  mezzi
finanziari da parte dei sistemi di garanzia dei depositi,  prevedendo
che i membri  di  un  sistema  di  protezione  istituzionale  versino
contributi piu' bassi a tali sistemi; 
      3) le modalita' di investimento dei mezzi  finanziari  raccolti
dai sistemi di garanzia dei depositi; 
      4) la concessione di prestiti da parte dei sistemi di  garanzia
dei depositi ad altri sistemi all'interno dell'Unione europea; 
      5) le procedure di condivisione di informazioni e comunicazioni
con sistemi di garanzia dei depositi e i  loro  membri  in  Italia  e
nell'Unione europea. 
  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri  a  carico  della  finanza  pubblica.  Le  autorita'
interessate  vi  provvedono  con  le  risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
 
          Note all'art. 7: 
              - La direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e  del
          Consiglio relativa ai  sistemi  di  garanzia  dei  depositi
          (rifusione) e' pubblicata nella G.U.U.E. 12 giugno 2014, n.
          L 173. 
              - Per i riferimenti normativi al decreto legislativo 1°
          settembre 1993, n. 385, si veda nelle note all'articolo 4.