Art. 8 
 
 
Principi e criteri  direttivi  per  il  recepimento  della  direttiva
  2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  15  maggio
  2014, che istituisce un quadro di risanamento e  risoluzione  degli
  enti creditizi e delle imprese di investimento e  che  modifica  la
  direttiva 82/891/CEE del  Consiglio,  e  le  direttive  2001/24/CE,
  2002/47/CE,   2004/25/CE,   2005/56/CE,   2007/36/CE,   2011/35/UE,
  2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n.
  648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio 
 
  1. Nell'esercizio della delega  per  l'attuazione  della  direttiva
2014/59/UE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  15  maggio
2014, che istituisce un quadro di  risanamento  e  risoluzione  degli
enti creditizi e delle imprese di  investimento  e  che  modifica  la
direttiva  82/891/CEE  del  Consiglio,  e  le  direttive  2001/24/CE,
2002/47/CE,   2004/25/CE,   2005/56/CE,    2007/36/CE,    2011/35/UE,
2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e  (UE)  n.
648/2012, del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  il  Governo  e'
tenuto a seguire, oltre  ai  principi  e  criteri  direttivi  di  cui
all'articolo 1, comma 1, in quanto compatibili, quelli previsti dalla
direttiva 2014/59/UE  e  i  seguenti  principi  e  criteri  direttivi
specifici: 
    a) garantire la coerenza e la compatibilita'  tra  la  disciplina
nazionale di  recepimento  della  direttiva  e  il  quadro  normativo
europeo in materia di vigilanza  bancaria,  gestione  delle  crisi  e
tutela dei depositanti, assicurando, tra l'altro, che le facolta'  di
opzione previste nella direttiva 2014/59/UE siano esercitate in  modo
conforme a quanto eventualmente  previsto  dal  regolamento  (UE)  n.
806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio  2014,
che fissa norme e una procedura uniformi  per  la  risoluzione  degli
enti creditizi e di talune imprese di  investimento  nel  quadro  del
meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di  risoluzione  unico  e
che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010; 
    b) prevedere che lo strumento del bail-in di cui alla  sezione  5
del capo IV del titolo IV della direttiva si applichi a  partire  dal
1º  gennaio  2016,  valutando  inoltre  l'opportunita'  di  stabilire
modalita' applicative del bail-in coerenti con  la  forma  societaria
cooperativa; 
    c) definire l'ambito di applicazione della  disciplina  nazionale
di recepimento della  direttiva  in  coerenza  con  quello  delineato
dall'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva; 
    d) designare la Banca d'Italia  quale  autorita'  di  risoluzione
nazionale,  attribuendo  a  quest'ultima  tutti  i  poteri  assegnati
all'autorita' di risoluzione dalla direttiva 2014/59/UE,  assicurando
il tempestivo scambio di informazioni con il Ministero  dell'economia
e  delle  finanze  e,  secondo  quanto  stabilito  dall'articolo   3,
paragrafo  6,   della   direttiva,   prevedendo   l'approvazione   di
quest'ultimo prima di dare attuazione  a  decisioni  che  abbiano  un
impatto  diretto  sul  bilancio   oppure   implicazioni   sistemiche;
prevedere inoltre  che  all'attuazione  delle  lettere  o)  e  p)  si
provveda nel rispetto  del  riparto  di  attribuzioni  tra  la  Banca
d'Italia e la CONSOB previste a legislazione vigente; 
    e)  prevedere,  ove  opportuno,  il   ricorso   alla   disciplina
secondaria adottata dalla Banca d'Italia; nell'esercizio  dei  poteri
regolamentari la Banca d'Italia tiene conto delle linee guida emanate
dall'Autorita' bancaria europea ai sensi della direttiva 2014/59/UE; 
    f) assicurare che  nel  recepimento  della  direttiva  2014/59/UE
venga data applicazione al principio di proporzionalita' ai sensi del
considerando n. 14 e dell'articolo 1 della direttiva; 
    g) prevedere che il regime di responsabilita' di cui all'articolo
24, comma 6-bis, della legge 28 dicembre 2005,  n.  262,  sia  esteso
all'esercizio delle funzioni disciplinate dalla direttiva 2014/59/UE,
con riferimento alla Banca d'Italia, ai componenti dei  suoi  organi,
ai suoi dipendenti, nonche' agli organi delle procedure di intervento
precoce  e  risoluzione,  inclusi  i  commissari,  l'ente-ponte,   la
societa' veicolo per la gestione delle attivita' e i  componenti  dei
loro organi; 
    h) individuare, ove opportuno, nella Banca  d'Italia  l'autorita'
competente a  esercitare  le  opzioni  che  la  direttiva  2014/59/UE
attribuisce agli Stati membri con  riferimento  alla  disciplina  dei
piani di risanamento e di risoluzione nonche' del requisito minimo di
passivita' soggette a  conversione  o  riduzione,  nel  rispetto  del
principio di proporzionalita'; 
    i) non avvalersi della facolta' di imporre l'approvazione ex ante
da parte dell'autorita' giudiziaria della decisione di  adottare  una
misura  di  prevenzione  o   di   gestione   della   crisi   prevista
dall'articolo 85, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE; 
    l) con riferimento alla disciplina delle sanzioni previste  dalla
direttiva 2014/59/UE: 
      1) introdurre nell'ordinamento nazionale nuove  fattispecie  di
illeciti amministrativi corrispondenti alle fattispecie sanzionatorie
previste dalla direttiva 2014/59/UE, stabilendo: 
        1.1) l'applicazione delle sanzioni amministrative  pecuniarie
a societa' o enti nei cui confronti sono accertate le violazioni e  i
presupposti che determinano una responsabilita' da parte dei soggetti
che svolgono  funzioni  di  amministrazione,  direzione  o  controllo
nonche' dei dipendenti o di coloro che operano sulla base di rapporti
che ne determinano  l'inserimento  nell'organizzazione  del  soggetto
vigilato, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato; 
        1.2) l'entita' delle sanzioni amministrative  pecuniarie,  in
modo tale che: 
          1.2.1) la sanzione applicabile alle societa'  o  agli  enti
sia compresa tra un minimo di 30.000 euro e un  massimo  del  10  per
cento del fatturato; 
          1.2.2) la sanzione applicabile  alle  persone  fisiche  sia
compresa tra un minimo di 5.000 euro e un massimo  di  5  milioni  di
euro; 
          1.2.3) qualora  il  vantaggio  ottenuto  dall'autore  della
violazione sia superiore ai limiti massimi indicati ai numeri  1.2.1)
e 1.2.2), le sanzioni siano elevate fino al doppio dell'ammontare del
vantaggio ottenuto, purche' tale ammontare sia determinabile; 
      2) attribuire alla Banca d'Italia  il  potere  di  irrogare  le
sanzioni  e  definire  i  criteri  cui  essa  deve  attenersi   nella
determinazione dell'ammontare della sanzione, in coerenza con  quanto
previsto  dalla  direttiva   2014/59/UE,   anche   in   deroga   alle
disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689; 
      3) prevedere le modalita' di  pubblicazione  dei  provvedimenti
che irrogano le sanzioni e il regime per lo scambio  di  informazioni
con l'Autorita' bancaria europea, in linea con quanto previsto  dalla
direttiva 2014/59/UE; 
      4)  attribuire  alla  Banca  d'Italia  il  potere  di  definire
disposizioni  attuative,   con   riferimento,   tra   l'altro,   alla
definizione della nozione di fatturato utile  per  la  determinazione
della sanzione, alla procedura  sanzionatoria  e  alle  modalita'  di
pubblicazione dei provvedimenti che irrogano le sanzioni; 
      5)  con  riferimento  alle  fattispecie  connotate  da   minore
effettiva offensivita' o pericolosita',  prevedere,  ove  compatibili
con la direttiva 2014/59/UE, efficaci strumenti per la deflazione del
contenzioso o per la semplificazione dei procedimenti di applicazione
della sanzione, anche conferendo alla Banca d'Italia la  facolta'  di
escludere  l'applicazione  della  sanzione  per  condotte  prive   di
effettiva offensivita' o pericolosita'; 
      6) attribuire alla Banca d'Italia  il  potere  di  adottare  le
misure previste dalla direttiva 2014/59/UE relative  alla  reprimenda
pubblica, all'ordine  di  cessare  o  di  porre  rimedio  a  condotte
irregolari e alla sospensione temporanea dell'incarico; 
      7) introdurre la possibilita' di una  dichiarazione  giudiziale
dello stato di insolvenza in caso di avvio della risoluzione, ai fini
dell'applicazione delle disposizioni  contenute  nel  titolo  VI  del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, senza che  in  tal  caso  assuma
rilievo esimente l'eventuale superamento dello  stato  di  insolvenza
per effetto della risoluzione; stabilire l'applicabilita' agli organi
della risoluzione delle fattispecie penali previste nel titolo VI del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in  linea  con  l'articolo  237,
secondo comma, del medesimo regio decreto n. 267 del 1942; 
    m) con riferimento alla disciplina dei fondi di risoluzione: 
      1) prevedere l'istituzione di uno o piu' fondi di risoluzione; 
      2) definire le  modalita'  di  calcolo  e  di  riscossione  dei
contributi dovuti da parte degli enti che vi aderiscono, in linea con
quanto previsto dalla direttiva  2014/59/UE  e  dagli  atti  delegati
adottati dalla Commissione europea; 
      3) determinare le modalita' di amministrazione dei fondi  e  la
struttura deputata alla loro gestione; 
      4) individuare, ove opportuno, nella Banca d'Italia l'autorita'
competente a esercitare le opzioni che gli articoli 103,  106  e  109
della  direttiva  2014/59/UE  attribuiscono  agli  Stati  membri  con
riferimento alla disciplina dei fondi di risoluzione; 
    n) prevedere adeguate forme di coordinamento tra  l'autorita'  di
risoluzione e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS)
per  l'applicazione  di  misure  di   risoluzione   a   societa'   di
partecipazione finanziaria  mista  e,  ove  controllino  una  o  piu'
imprese  di  assicurazione   o   riassicurazione,   a   societa'   di
partecipazione mista; 
    o)  coordinare  la  disciplina  nazionale  di  recepimento  della
direttiva con il quadro normativo nazionale in  materia  di  gestione
delle crisi previsto dal testo unico delle leggi in materia  bancaria
e creditizia, di cui al decreto legislativo  1º  settembre  1993,  n.
385,  e  dal  testo  unico   delle   disposizioni   in   materia   di
intermediazione  finanziaria,  di  cui  al  decreto  legislativo   24
febbraio 1998, n. 58, anche apportando ai  suddetti  testi  unici  le
modifiche e  le  integrazioni  necessarie  al  corretto  e  integrale
recepimento della direttiva 2014/59/UE; 
    p) fermo restando quanto previsto dalla lettera c), apportare  al
quadro  normativo  nazionale  in  materia  di  gestione  delle  crisi
previsto  dal  testo  unico  delle  leggi  in  materia   bancaria   e
creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n.  385,
e dal testo unico delle disposizioni in  materia  di  intermediazione
finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,  n.  58,
ogni altra modifica necessaria o opportuna per chiarire la disciplina
applicabile e per assicurare maggiore efficacia  ed  efficienza  alla
gestione delle crisi di  tutti  gli  intermediari  ivi  disciplinati,
anche tenendo conto di quanto previsto dal  regio  decreto  16  marzo
1942, n. 267, e delle esigenze di proporzionalita' della disciplina e
di celerita' delle procedure; 
    q) coordinare, ove necessario, le norme nazionali di  recepimento
delle direttive modificate dal titolo X della direttiva 2014/59/UE. 
  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri  a  carico  della  finanza  pubblica.  Le  autorita'
interessate  vi  provvedono  con  le  risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
 
          Note all'art. 8: 
              - Il testo della direttiva  2014/59/UE  del  Parlamento
          europeo e  del  Consiglio,  che  istituisce  un  quadro  di
          risanamento e risoluzione  degli  enti  creditizi  e  delle
          imprese  di  investimento  e  che  modifica  la   direttiva
          82/891/CEE del Consiglio,  e  delle  direttive  2001/24/CE,
          2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE,
          2012/30/UE e 2013/36/UE e dei regolamenti (UE) n. 1093/2010
          e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio,
          e' pubblicato nella G.U.U.E. 12 giugno 2014, n. L 173. 
              -  Il  Regolamento  (CE)  n.  806/2014  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del  15  luglio  2014,  che  fissa
          norme e una procedura uniformi  per  la  risoluzione  degli
          enti creditizi e di  talune  imprese  di  investimento  nel
          quadro del meccanismo di risoluzione unico e del  Fondo  di
          risoluzione unico e che modifica  il  regolamento  (UE)  n.
          1093/2010, e' pubblicato nella G.U.U.E. 30 luglio 2014,  n.
          L 225. 
              - Il  Regolamento  (CE)  n.  1093/2010  del  Parlamento
          europeo  e  del  Consiglio,  del  24  novembre  2010,   che
          istituisce  l'Autorita'  europea  di  vigilanza  (Autorita'
          bancaria europea), modifica la decisione n.  716/2009/CE  e
          abroga  la  decisione  2009/78/CE  della  Commissione,   e'
          pubblicato nella G.U.U.E. 15 dicembre 2010, n. L 331. 
              - Il testo dell'articolo 24  della  legge  28  dicembre
          2005, n. 262 (Disposizioni per la tutela del risparmio e la
          disciplina  dei  mercati  finanziari),   pubblicata   nella
          Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 2005, n.  301,  S.O.,  cosi'
          recita: 
              «Art. 24 (Procedimenti per l'adozione di  provvedimenti
          individuali). - 1. Ai procedimenti  della  Banca  d'Italia,
          della CONSOB, dell'ISVAP e della COVIP volti all'emanazione
          di  provvedimenti  individuali  si  applicano,  in   quanto
          compatibili,  i  principi   sull'individuazione   e   sulle
          funzioni   del   responsabile   del   procedimento,   sulla
          partecipazione al procedimento  e  sull'accesso  agli  atti
          amministrativi recati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241,  e
          successive modificazioni. I  procedimenti  di  controllo  a
          carattere contenzioso e i  procedimenti  sanzionatori  sono
          svolti nel rispetto dei  principi  della  piena  conoscenza
          degli   atti   istruttori,   del   contraddittorio,   della
          verbalizzazione  nonche'  della  distinzione  tra  funzioni
          istruttorie e funzioni decisorie  rispetto  all'irrogazione
          della sanzione.  Le  notizie  sottoposte  per  iscritto  da
          soggetti    interessati     possono     essere     valutate
          nell'istruzione del procedimento. Le Autorita'  di  cui  al
          presente comma disciplinano le modalita' organizzative  per
          dare attuazione al principio della distinzione tra funzioni
          istruttorie e funzioni decisorie  rispetto  all'irrogazione
          della sanzione. 
              2. Gli atti delle Autorita' di cui al  comma  1  devono
          essere motivati. La motivazione deve  indicare  le  ragioni
          giuridiche e i presupposti di fatto che  hanno  determinato
          la    decisione,    in    relazione     alle     risultanze
          dell'istruttoria. 
              3. Le Autorita' di cui  al  comma  1  disciplinano  con
          propri regolamenti l'applicazione dei principi  di  cui  al
          presente articolo, indicando altresi' i casi di  necessita'
          e di urgenza o  le  ragioni  di  riservatezza  per  cui  e'
          ammesso derogarvi. 
              4. Alle sanzioni amministrative  irrogate  dalla  Banca
          d'Italia,  dalla  CONSOB,   dall'ISVAP,   dalla   COVIP   e
          dall'Autorita' garante della concorrenza e del mercato  non
          si  applicano  le  disposizioni  sul  pagamento  in  misura
          ridotta contenute nell'articolo 16 della legge 24  novembre
          1981, n. 689, e successive modificazioni, salvo che per  le
          sanzioni indicate dall'articolo 193,  comma  2,  del  testo
          unico di cui al decreto legislativo 24  febbraio  1998,  n.
          58,  per  la   violazione   delle   disposizioni   previste
          dall'articolo 120, commi 2,  3  e  4,  del  medesimo  testo
          unico. 
              [5. Avverso gli atti adottati dalle Autorita' di cui al
          comma  4  puo'  essere  proposto  ricorso   giurisdizionale
          dinanzi al tribunale amministrativo regionale del Lazio.  I
          termini  processuali  sono   ridotti   della   meta',   con
          esclusione di quelli  previsti  per  la  presentazione  del
          ricorso. Non possono  essere  nominati  consulenti  tecnici
          d'ufficio i dipendenti dell'Autorita' sul cui atto verte il
          ricorso, anche se cessati dal servizio.  Restano  ferme  le
          disposizioni previste per l'impugnazione dei  provvedimenti
          sanzionatori dall'articolo 145, commi  4  e  seguenti,  del
          testo unico di cui  al  decreto  legislativo  1°  settembre
          1993,  n.  385,  dagli  articoli  187-septies,  commi  4  e
          seguenti, e 195, commi 4 e seguenti, del testo unico di cui
          al  decreto  legislativo   24   febbraio   1998,   n.   58,
          dall'articolo 6 della legge 5  marzo  2001,  n.  57,  dagli
          articoli 12, quinto comma, e 19, settimo comma, della legge
          7 febbraio 1979, n.  48,  dall'articolo  10,  sesto  comma,
          della legge 28 novembre 1984,  n.  792,  dall'articolo  11,
          comma  5,  della  legge  17  febbraio  1992,  n.   166,   e
          dall'articolo 18-bis, comma 5-bis, del decreto  legislativo
          21 aprile 1993, n. 124.] 
              [6. L'appello al Consiglio di Stato avverso la sentenza
          o  le  ordinanze  emesse  in  primo  grado   non   sospende
          l'esecuzione delle stesse ne' l'efficacia dei provvedimenti
          impugnati.] 
              6-bis.  Nell'esercizio  delle   proprie   funzioni   di
          controllo le Autorita' di cui  al  comma  1  e  l'Autorita'
          garante della concorrenza e del mercato, i  componenti  dei
          loro organi nonche' i loro dipendenti rispondono dei  danni
          cagionati da atti o comportamenti posti in essere con  dolo
          o colpa grave.». 
              - La legge 24  novembre  1981,  n.  689  (Modifiche  al
          sistema penale), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  30
          novembre 1981, n. 329, S.O. . 
              - Il titolo VI del regio decreto 16 marzo 1942, n.  267
          (Disciplina  del  fallimento,  del  concordato  preventivo,
          dell'amministrazione  controllata  e   della   liquidazione
          coatta amministrativa), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          6 aprile 1942, n. 81, S.O., e' cosi' rubricato: 
              «Titolo VI - DISPOSIZIONI PENALI». 
              L'articolo 237 del citato titolo VI del  regio  decreto
          16 marzo 1942, n. 267, cosi' recita: 
              «Art.  237  (Liquidazione  coatta  amministrativa).   -
          L'accertamento giudiziale dello stato di insolvenza a norma
          degli articoli 195 e 202 e' equiparato  alla  dichiarazione
          di fallimento ai fini dell'applicazione delle  disposizioni
          del presente titolo. 
              Nel  caso  di  liquidazione  coatta  amministrativa  si
          applicano al commissario liquidatore le disposizioni  degli
          articoli 228 e 229, e 230.». 
              - Per i riferimenti normativi al decreto legislativo 1°
          settembre 1993, n. 385, si veda nelle note all'articolo 4. 
              - Per i riferimenti normativi al decreto legislativo 24
          febbraio 1998, n. 58, si veda nelle note all'articolo 5.