Art. 9 
 
 
Principi  e  criteri  direttivi  per  l'attuazione  della   direttiva
  2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  15  maggio
  2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica
  la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE,  anche  ai  fini
  dell'adeguamento della normativa nazionale  alle  disposizioni  del
  regolamento  (UE)  n.  600/2014  del  Parlamento  europeo   e   del
  Consiglio,  del  15  maggio  2014,  sui  mercati  degli   strumenti
  finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 
 
  1. Nell'esercizio della delega  per  l'attuazione  della  direttiva
2014/65/UE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  15  maggio
2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e  che  modifica
la direttiva 2002/92/CE e la  direttiva  2011/61/UE,  anche  ai  fini
dell'adeguamento della  normativa  nazionale  alle  disposizioni  del
regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del 15 maggio 2014, sui mercati  degli  strumenti  finanziari  e  che
modifica il regolamento (UE) n. 648/2012,  il  Governo  e'  tenuto  a
seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1,
comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici: 
    a) apportare al testo unico  delle  disposizioni  in  materia  di
intermediazione  finanziaria,  di  cui  al  decreto  legislativo   24
febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le  integrazioni  necessarie  al
corretto  e  integrale  recepimento  della  direttiva  2014/65/UE   e
all'applicazione del regolamento (UE) n. 600/2014  e  delle  inerenti
norme tecniche di regolamentazione e di attuazione; 
    b) designare, ai sensi degli articoli 67  e  68  della  direttiva
2014/65/UE, la Banca d'Italia e la CONSOB quali autorita'  competenti
per lo svolgimento delle funzioni  previste  dalla  direttiva  e  dal
regolamento (UE) n. 600/2014, avuto riguardo alla ripartizione  delle
funzioni di vigilanza per finalita' prevista dal testo unico  di  cui
al decreto legislativo 24 febbraio 1998,  n.  58,  ed  apportando  le
modifiche  necessarie  per  rendere  piu'  efficiente   ed   efficace
l'assegnazione dei compiti  di  vigilanza,  secondo  quanto  previsto
dalle lettere da c) a u) del presente comma, perseguendo  l'obiettivo
di semplificare, ove possibile, gli oneri per i soggetti vigilati; 
    c)  prevedere,  ove  opportuno,  il   ricorso   alla   disciplina
secondaria adottata rispettivamente dalla CONSOB,  sentita  la  Banca
d'Italia, e dalla Banca  d'Italia,  sentita  la  CONSOB,  secondo  le
rispettive  competenze  e  in  ogni  caso   nell'ambito   di   quanto
specificamente previsto  dalla  direttiva  2014/65/UE;  a  tal  fine,
attribuire la potesta' regolamentare di  cui  all'articolo  6,  comma
2-bis, del testo unico di cui  al  decreto  legislativo  24  febbraio
1998,  n.  58,  alla  Banca  d'Italia  o  alla  CONSOB   secondo   la
ripartizione delle competenze di vigilanza prevista dal  comma  2-ter
del medesimo articolo 6, come modificato ai sensi  della  lettera  e)
del presente comma; 
    d) attribuire alle autorita' designate ai sensi della lettera  b)
i  poteri  di  vigilanza  e  di  indagine  previsti  dalla  direttiva
2014/65/UE  e  dal  regolamento  (UE)  n.  600/2014,  avuto  riguardo
all'esigenza di semplificare, ove possibile, gli oneri per i soggetti
vigilati e indicando i casi in cui e' necessaria  l'acquisizione  del
parere dell'altra autorita'; 
    e) in applicazione del criterio di attribuzione delle  competenze
secondo le finalita' indicate nell'articolo 5, commi 2 e 3, del testo
unico di  cui  al  decreto  legislativo  24  febbraio  1998,  n.  58,
prevedere, per  specifici  aspetti  relativi  alle  materie  indicate
dall'articolo 6, comma 2-bis, lettere  a),  b),  h),  k)  e  l),  del
medesimo testo unico, l'intesa della Banca d'Italia e della CONSOB ai
fini dell'adozione  dei  regolamenti  di  cui  alla  lettera  c)  del
presente comma e, sugli aspetti oggetto di intesa, attribuire  poteri
di vigilanza e indagine all'autorita' che fornisce l'intesa; 
    f) fatte salve le competenze del Ministero dell'economia e  delle
finanze, della CONSOB e della Banca d'Italia,  previste  dal  vigente
testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio  1998,  n.  58,
con riguardo ai gestori delle sedi di negoziazione diversi da  banche
e imprese di investimento e ferme restando le competenze di vigilanza
prudenziale della Banca d'Italia sulle  banche  e  sulle  imprese  di
investimento,  attribuire  alla  CONSOB  poteri  di  vigilanza  e  di
indagine e, ove opportuno, il potere di adottare,  sentita  la  Banca
d'Italia,  disposizioni  di  disciplina  secondaria   per   stabilire
specifici requisiti con riguardo ai sistemi e ai controlli, anche  di
natura organizzativa e procedurale, di cui devono dotarsi le banche e
le imprese di investimento per la gestione di sedi di negoziazione e,
in relazione all'attivita' di negoziazione  algoritmica  e  a  quanto
stabilito dall'articolo 17 della direttiva, i partecipanti alle  sedi
di negoziazione; 
    g) attribuire alla CONSOB i poteri di vigilanza e di indagine  e,
ove opportuno, il  potere  di  adottare  disposizioni  di  disciplina
secondaria in relazione ai soggetti che gestiscono il  consolidamento
dei  dati,  i  canali  di  pubblicazione  delle  informazioni   sulle
negoziazioni e  i  canali  per  la  segnalazione  alla  CONSOB  delle
informazioni sulle operazioni concluse su strumenti finanziari; 
    h) prevedere l'acquisizione obbligatoria  del  parere  preventivo
della CONSOB ai fini del  rilascio  dell'autorizzazione  alle  banche
alla prestazione dei servizi e delle attivita' d'investimento; 
    i) modificare la  disciplina  sull'operativita'  transfrontaliera
delle societa' di intermediazione mobiliare (SIM),  attribuendo  alla
CONSOB,  sentita  la   Banca   d'Italia,   i   relativi   poteri   di
autorizzazione; 
    l) modificare la disciplina  della  procedura  di  autorizzazione
delle imprese di investimento extracomunitarie per la prestazione  in
Italia di servizi e attivita' di investimento  con  o  senza  servizi
accessori nei confronti  dei  clienti  al  dettaglio  o  dei  clienti
professionali di cui alla sezione II dell'allegato II della direttiva
2014/65/UE, prevedendo, conformemente all'articolo 39 della direttiva
stessa, l'obbligo di stabilimento di  una  succursale  e  attribuendo
alla  CONSOB,  sentita  la  Banca  d'Italia,  i  relativi  poteri  di
autorizzazione; 
    m) apportare al codice delle assicurazioni  private,  di  cui  al
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e al testo unico di cui
al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  le  modifiche  e  le
integrazioni  necessarie  al   corretto   e   integrale   recepimento
dell'articolo 91 della direttiva 2014/65/UE, che emenda la  direttiva
2002/92/CE sull'intermediazione  assicurativa,  prevedendo  anche  il
ricorso  alla  disciplina  secondaria  adottata  dall'IVASS  e  dalla
CONSOB, ove opportuno, e l'attribuzione alle autorita' anzidette  dei
relativi poteri di vigilanza, di indagine e sanzionatori, secondo  le
rispettive competenze, con particolare riguardo, per quanto  concerne
la CONSOB, alle competenze sui prodotti di cui all'articolo 1,  comma
1, lettera w-bis), del citato decreto legislativo 24  febbraio  1998,
n. 58, nonche' sugli  altri  prodotti  rientranti  nella  nozione  di
prodotto di investimento assicurativo contenuta nel  citato  articolo
91, numero 1), lettera b), della direttiva 2014/65/UE; 
    n) modificare, ove necessario, il testo unico di cui  al  decreto
legislativo  24  febbraio  1998,  n.  58,  al  fine  di  recepire  le
disposizioni della direttiva 2014/65/UE in materia di cooperazione  e
scambio di  informazioni  con  le  autorita'  competenti  dell'Unione
europea, degli Stati membri e degli Stati non appartenenti all'Unione
europea; 
    o)  apportare  le  opportune  modifiche  ed   integrazioni   alle
disposizioni del  testo  unico  di  cui  al  decreto  legislativo  24
febbraio 1998, n. 58, in materia di consulenti  finanziari,  societa'
di consulenza finanziaria, promotori  finanziari,  assegnando  ad  un
unico  organismo   sottoposto   alla   vigilanza,   anche   di   tipo
sanzionatorio, della CONSOB, ordinato in forma  di  associazione  con
personalita' giuridica  di  diritto  privato,  la  tenuta  dell'albo,
nonche' i poteri  di  vigilanza  e  sanzionatori  nei  confronti  dei
soggetti  anzidetti,  e  ponendo  le  spese  relative  all'albo   dei
consulenti   finanziari   a   carico   dei   soggetti    interessati;
dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente  lettera  non
devono derivare nuovi o maggiori oneri per la  finanza  pubblica  ne'
minori entrate contributive per la CONSOB; 
    p) disciplinare  modalita'  di  segnalazione,  all'interno  degli
intermediari e verso l'autorita' di vigilanza, delle violazioni delle
disposizioni della direttiva 2014/65/UE e  del  regolamento  (UE)  n.
600/2014, tenendo anche  conto  dei  profili  di  riservatezza  e  di
protezione dei soggetti coinvolti,  eventualmente  prevedendo  misure
per  incoraggiare  le  segnalazioni  utili  ai  fini   dell'esercizio
dell'attivita' di vigilanza ed eventualmente estendendo le  modalita'
di segnalazione anche ad altre violazioni; 
    q)  apportare  le  opportune  modifiche   e   integrazioni   alle
disposizioni del  testo  unico  di  cui  al  decreto  legislativo  24
febbraio 1998, n. 58, al fine di attribuire  alla  Banca  d'Italia  e
alla CONSOB, secondo le rispettive competenze, il potere di applicare
le sanzioni e le misure  amministrative  previste  dall'articolo  70,
paragrafi 6  e  7,  della  direttiva  2014/65/UE  per  le  violazioni
indicate dai paragrafi 3, 4 e 5 del medesimo  articolo,  in  base  ai
criteri e nei limiti massimi ivi previsti e in  coerenza  con  quanto
stabilito dall'articolo 3, comma 1, lettere l) e m),  della  legge  7
ottobre 2014, n. 154; 
    r) attribuire  alla  CONSOB  il  potere  di  applicare  misure  e
sanzioni amministrative previste dall'articolo 70, paragrafo 6, della
direttiva, in base ai criteri e nei limiti massimi ivi previsti,  per
il mancato o inesatto adempimento della richiesta di informazioni  di
cui all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014; 
    s) con riferimento  alla  disciplina  sanzionatoria  adottata  in
attuazione della lettera  q),  valutare  di  non  prevedere  sanzioni
amministrative per le  fattispecie  previste  dall'articolo  166  del
testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; 
    t) prevedere, in conformita' alle  definizioni,  alla  disciplina
della direttiva 2014/65/UE e del regolamento (UE) n.  600/2014  e  ai
principi  e  criteri  direttivi  previsti  dal  presente  comma,   le
occorrenti modificazioni alla normativa vigente, anche di derivazione
europea, per i settori interessati dalla normativa da attuare  e  per
la gestione collettiva  del  risparmio,  al  fine  di  realizzare  il
miglior coordinamento con le altre disposizioni vigenti,  assicurando
un appropriato grado di protezione dell'investitore e di tutela della
stabilita' finanziaria; 
    u) dare attuazione all'articolo  75  della  direttiva  2014/65/UE
riguardante  il  meccanismo  extragiudiziale  per   i   reclami   dei
consumatori, modificando, ove necessario, le disposizioni vigenti  in
materia  di  risoluzione  extragiudiziale  delle  controversie  nelle
materie disciplinate dal citato decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58, ed assicurando il coordinamento con le disposizioni del codice
di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005,  n.  206,  e  con  le
altre disposizioni nazionali attuative della direttiva 2013/11/UE del
Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  del  21  maggio  2013,  sulla
risoluzione  alternativa  delle  controversie  dei  consumatori,  che
modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva  2009/22/CE.
Alla copertura delle relative spese  di  funzionamento  si  provvede,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,  esclusivamente
con le risorse di cui  all'articolo  40,  comma  3,  della  legge  23
dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni,  nonche'  con  gli
importi posti a carico degli utenti delle procedure medesime. 
  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri  a  carico  della  finanza  pubblica.  Le  autorita'
interessate provvedono agli adempimenti di cui al  presente  articolo
con  le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
legislazione vigente. 
 
          Note all'art. 9: 
              - La direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e  del
          Consiglio, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e
          che  modifica  la  direttiva  2002/92/CE  e  la   direttiva
          2011/61/UE (rifusione), e'  pubblicata  nella  G.U.U.E.  12
          giugno 2014, n. L 173. 
              - Per i riferimenti normativi al decreto legislativo 24
          febbraio 1998, n. 58, si veda nelle note all'articolo 5. 
              -  Il  Regolamento  (UE)  n.  600/2014  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 15 maggio  2014,  sui  mercati
          degli strumenti finanziari e che  modifica  il  regolamento
          (UE) n. 648/2012, e' pubblicato nella  G.U.U.E.  12  giugno
          2014, n. L 173. 
              - Il testo degli articoli 1, 5,  6  e  166  del  citato
          decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, cosi' recita: 
              «Art.  1  (Definizioni).  -  1.  Nel  presente  decreto
          legislativo si intendono per: 
                a) "legge fallimentare": il regio  decreto  16  marzo
          1942, n. 267 e successive modificazioni; 
                b) "Testo Unico bancario" (T.U. bancario): il decreto
          legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385   e   successive
          modificazioni; 
                c) "CONSOB": la Commissione nazionale per le societa'
          e la borsa; 
                d)  'IVASS':  L'Istituto  per  la   Vigilanza   sulle
          Assicurazioni; 
                d-bis)  "SEVIF":  il  Sistema  europeo  di  vigilanza
          finanziaria composto dalle seguenti parti: 
                  1) "ABE": Autorita' bancaria europea, istituita con
          regolamento (UE) n. 1093/2010; 
                  2) "AEAP": Autorita' europea delle assicurazioni  e
          delle pensioni aziendali  e  professionali,  istituita  con
          regolamento (UE) n. 1094/2010; 
                  3)  "AESFEM":  Autorita'  europea  degli  strumenti
          finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n.
          1095/2010; 
                  4)  "Comitato  congiunto":  il  Comitato  congiunto
          delle   Autorita'   europee    di    vigilanza,    previsto
          dall'articolo 54 del regolamento  (UE)  n.  1093/2010,  del
          regolamento (UE) n.  1094/2010,  del  regolamento  (UE)  n.
          1095/2010; 
                  5)  "CERS":  Comitato  europeo   per   il   rischio
          sistemico, istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010; 
                  6) "Autorita' di vigilanza degli Stati membri":  le
          autorita' competenti o  di  vigilanza  degli  Stati  membri
          specificate negli atti dell'Unione di cui  all'articolo  1,
          paragrafo  2,  del  regolamento  (UE)  n.  1093/2010,   del
          regolamento (UE) n. 1094/2010 e  del  regolamento  (UE)  n.
          1095/2010; 
                e) "societa'  di  intermediazione  mobiliare"  (SIM):
          l'impresa,  diversa  dalle  banche  e  dagli   intermediari
          finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo  107
          del  T.U.  bancario,  autorizzata  a  svolgere  servizi   o
          attivita' di investimento, avente sede legale  e  direzione
          generale in Italia; 
                f) "impresa di investimento comunitaria":  l'impresa,
          diversa dalla  banca,  autorizzata  a  svolgere  servizi  o
          attivita' di investimento, avente sede legale  e  direzione
          generale  in  un  medesimo   Stato   comunitario,   diverso
          dall'Italia; 
                g)  "impresa   di   investimento   extracomunitaria":
          l'impresa, diversa  dalla  banca,  autorizzata  a  svolgere
          servizi o attivita' di investimento, avente sede legale  in
          uno Stato extracomunitario; 
                h) "imprese di investimento": le SIM e le imprese  di
          investimento comunitarie ed extracomunitarie; 
                i)   'societa'    di    investimento    a    capitale
          variabile'(Sicav): l'Oicr aperto  costituito  in  forma  di
          societa' per azioni a capitale variabile con sede legale  e
          direzione generale in Italia avente per  oggetto  esclusivo
          l'investimento collettivo del patrimonio raccolto  mediante
          l'offerta di proprie azioni; 
                i-bis) 'societa' di investimento  a  capitale  fisso'
          (Sicaf): l'Oicr chiuso costituito in forma di societa'  per
          azioni  a  capitale  fisso  con  sede  legale  e  direzione
          generale   in   Italia   avente   per   oggetto   esclusivo
          l'investimento collettivo del patrimonio raccolto  mediante
          l'offerta di proprie azioni e di altri strumenti finanziari
          partecipativi; 
                i-ter)  "personale":  i  dipendenti  e   coloro   che
          comunque operano sulla base di rapporti che ne  determinano
          l'inserimento nell'organizzazione aziendale, anche in forma
          diversa dal rapporto di lavoro subordinato; 
                j) 'fondo comune di investimento': l'Oicr  costituito
          in  forma  di  patrimonio  autonomo,  suddiviso  in  quote,
          istituito e gestito da un gestore; 
                k)  'Organismo   di   investimento   collettivo   del
          risparmio' (Oicr): l'organismo istituito per la prestazione
          del servizio di gestione collettiva del risparmio,  il  cui
          patrimonio e' raccolto tra una  pluralita'  di  investitori
          mediante l'emissione e l'offerta di quote o azioni, gestito
          in monte nell'interesse degli investitori  e  in  autonomia
          dai medesimi nonche'  investito  in  strumenti  finanziari,
          crediti, inclusi quelli erogati  a  valere  sul  patrimonio
          dell'OICR, partecipazioni o altri beni mobili  o  immobili,
          in base a una politica di investimento predeterminata; 
                k-bis) 'Oicr aperto': l'Oicr i cui partecipanti hanno
          il diritto di chiedere il rimborso delle quote o  azioni  a
          valere sul patrimonio dello stesso, secondo le modalita'  e
          con la frequenza previste dal regolamento, dallo statuto  e
          dalla documentazione d'offerta dell'Oicr; 
                k-ter)  'Oicr  chiuso':  l'Oicr  diverso  da   quello
          aperto; 
                l) 'Oicr italiani': i fondi comuni d'investimento, le
          Sicav e le Sicaf; 
                m) 'Organismi di investimento  collettivo  in  valori
          mobiliari italiani' (OICVM italiani): il  fondo  comune  di
          investimento  e  la   Sicav   rientranti   nell'ambito   di
          applicazione della direttiva 2009/65/CE; 
                m-bis)  'Organismi  di  investimento  collettivo   in
          valori  mobiliari  UE'  (OICVM  UE):  gli  Oicr  rientranti
          nell'ambito di  applicazione  della  direttiva  2009/65/CE,
          costituiti in uno Stato dell'UE diverso dall'Italia; 
                m-ter) 'Oicr alternativo italiano' (FIA italiano): il
          fondo  comune  di  investimento,  la  Sicav  e   la   Sicaf
          rientranti  nell'ambito  di  applicazione  della  direttiva
          2011/61/UE; 
                m-quater) 'FIA italiano riservato': il  FIA  italiano
          la  cui   partecipazione   e'   riservata   a   investitori
          professionali e alle categorie di  investitori  individuate
          dal regolamento di cui all'articolo 39; 
                m-quinquies) Oicr alternativi UE (FIA UE)': gli  Oicr
          rientranti  nell'ambito  di  applicazione  della  direttiva
          2011/61/UE,  costituiti  in  uno  Stato   dell'UE   diverso
          dall'Italia; 
                m-sexies) 'Oicr alternativi non UE (FIA non UE)': gli
          Oicr rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva
          2011/61/UE,  costituiti  in  uno  Stato  non   appartenente
          all'UE; 
                m-septies) 'fondo europeo  per  il  venture  capital'
          (EuVECA): l'Oicr rientrante nell'ambito di applicazione del
          regolamento (UE) n. 345/2013; 
                m-octies) 'fondo europeo per l'imprenditoria sociale'
          (EuSEF); l'Oicr rientrante nell'ambito di applicazione  del
          regolamento (UE) n. 346/2013; 
                m-novies)  'Oicr  feeder':  l'Oicr  che  investe   le
          proprie attivita'  totalmente  o  in  prevalenza  nell'Oicr
          master; 
                m-decies) 'Oicr master': l'Oicr nel quale uno o  piu'
          Oicrfeeder investono totalmente o in prevalenza le  proprie
          attivita'; 
                m-undecies) 'investitori  professionali':  i  clienti
          professionali ai sensi dell'articolo 6, commi 2-quinquies e
          2-sexies; 
              m-duodecies)   'investitori    al    dettaglio':    gli
          investitori che non sono investitori professionali; 
              n) 'gestione collettiva del risparmio': il servizio che
          si realizza attraverso la gestione di Oicr e  dei  relativi
          rischi; 
              o) "societa'  di  gestione  del  risparmio"  (SGR):  la
          societa' per azioni con sede legale e direzione generale in
          Italia autorizzata  a  prestare  il  servizio  di  gestione
          collettiva del risparmio; 
              o-bis)  'societa'  di   gestione   UE':   la   societa'
          autorizzata ai sensi  della  direttiva  2009/65/CE  in  uno
          Stato dell'UE diverso dall'Italia, che esercita l'attivita'
          di gestione di uno o piu' OICVM; 
              p)  'gestore  di  FIA  UE'  (GEFIA  UE):  la   societa'
          autorizzata ai sensi  della  direttiva  2011/61/UE  in  uno
          Stato dell'UE diverso dall'Italia, che esercita l'attivita'
          di gestione di uno o piu' FIA; 
              q) 'gestore di FIA non UE' (GEFIA non UE): la  societa'
          autorizzata ai sensi della direttiva  2011/61/UE  con  sede
          legale in uno Stato non appartenente all'UE,  che  esercita
          l'attivita' di gestione di uno o piu' FIA; 
              q-bis) 'gestore': la Sgr,  la  Sicav  e  la  Sicaf  che
          gestiscono direttamente i propri patrimoni, la societa'  di
          gestione UE, il GEFIA UE, il GEFIA non UE,  il  gestore  di
          EuVECA e il gestore di EuSEF; 
              q-ter) 'depositario di Oicr': il  soggetto  autorizzato
          nel paese di origine dell'Oicr ad  assumere  l'incarico  di
          depositario; 
              q-quater)    'depositario    dell'Oicr     master     o
          dell'Oicrfeeder':  il  depositario   dell'Oicr   master   o
          dell'Oicr feeder ovvero, se l'Oicr master o  l'Oicr  feeder
          e' unOicr UE o non UE, il soggetto autorizzato nello  Stato
          di origine a svolgere i compiti di depositario; 
              q-quinquies) 'quote e azioni di  Oicr':  le  quote  dei
          fondi comuni di investimento,  le  azioni  di  Sicav  e  le
          azioni e altri strumenti finanziari partecipativi di Sicaf; 
              r)  'soggetti  abilitati':  le  Sim,  le   imprese   di
          investimento  comunitarie  con  succursale  in  Italia,  le
          imprese  di  investimento  extracomunitarie,  le  Sgr,   le
          societa' di gestione UE con succursale in Italia, le Sicav,
          le Sicaf, i GEFIA UE con succursale in Italia, i GEFIA  non
          UE autorizzati in Italia, i GEFIA non UE autorizzati in uno
          Stato dell'UE diverso dall'Italia con succursale in Italia,
          nonche' gli intermediari  finanziari  iscritti  nell'elenco
          previsto dall'articolo 106 del Testo Unico  bancario  e  le
          banche italiane, le banche comunitarie  con  succursale  in
          Italia   e   le   banche   extracomunitarie,    autorizzate
          all'esercizio   dei   servizi   o   delle   attivita'    di
          investimento; 
              r-bis) "Stato di origine  della  societa'  di  gestione
          armonizzata": lo Stato dell'UE dove la societa' di gestione
          UE ha la propria sede legale e direzione generale; 
              r-ter) "Stato di origine dell'OICR": Stato  dell'UE  in
          cui l'OICR e' stato costituito; 
              r-quater) 'rating del credito': un parere  relativo  al
          merito  creditizio  di  un'entita',  cosi'  come   definito
          dall'articolo 3, paragrafo 1, lettera a),  del  regolamento
          (CE) n. 1060/2009; 
              r-quinquies)  'agenzia  di  rating  del  credito':  una
          persona giuridica la cui attivita' include  l'emissione  di
          rating del credito a livello professionale; 
              s)  "servizi  ammessi  al  mutuo  riconoscimento":   le
          attivita' e i servizi elencati nelle sezioni A  e  B  della
          tabella allegata al  presente  decreto,  autorizzati  nello
          Stato comunitario di origine;»; 
              t) "offerta al pubblico di prodotti  finanziari":  ogni
          comunicazione rivolta a persone, in qualsiasi forma  e  con
          qualsiasi  mezzo,  che  presenti  sufficienti  informazioni
          sulle condizioni dell'offerta  e  dei  prodotti  finanziari
          offerti  cosi'  da  mettere  un  investitore  in  grado  di
          decidere di acquistare o  di  sottoscrivere  tali  prodotti
          finanziari,  incluso  il  collocamento   tramite   soggetti
          abilitati; 
              u) "prodotti finanziari": gli  strumenti  finanziari  e
          ogni altra forma di investimento di natura finanziaria; non
          costituiscono prodotti  finanziari  i  depositi  bancari  o
          postali non rappresentati da strumenti finanziari; 
              v) "offerta pubblica di acquisto o  di  scambio":  ogni
          offerta, invito a  offrire  o  messaggio  promozionale,  in
          qualsiasi forma effettuati, finalizzati all'acquisto o allo
          scambio di prodotti finanziari e rivolti  a  un  numero  di
          soggetti e di  ammontare  complessivo  superiore  a  quelli
          indicati nel regolamento previsto dall'articolo 100,  comma
          1, lettere b) e c); non  costituisce  offerta  pubblica  di
          acquisto o di scambio quella avente a oggetto titoli emessi
          dalle banche centrali degli Stati comunitari; 
              w) "emittenti quotati": i soggetti  italiani  o  esteri
          che  emettono  strumenti  finanziari  quotati  nei  mercati
          regolamentati italiani; 
              w-bis)  "prodotti  finanziari  emessi  da  imprese   di
          assicurazione": le polizze e le operazioni di cui  ai  rami
          vita III e V di cui all'articolo 2, comma  1,  del  decreto
          legislativo 7 settembre 2005, n. 209, con esclusione  delle
          forme pensionistiche individuali di  cui  all'articolo  13,
          comma 1, lettera b), del  decreto  legislativo  5  dicembre
          2005, n. 252; 
              w-ter) "mercato regolamentato":  sistema  multilaterale
          che consente o facilita l'incontro, al  suo  interno  e  in
          base a regole non discrezionali, di interessi  multipli  di
          acquisto  e  di  vendita  di  terzi  relativi  a  strumenti
          finanziari, ammessi alla  negoziazione  conformemente  alle
          regole  del  mercato  stesso,  in  modo  da  dare  luogo  a
          contratti, e che e' gestito da una societa' di gestione, e'
          autorizzato e funziona regolarmente; 
              w-quater) "emittenti quotati aventi l'Italia come Stato
          membro d'origine": 
              1) le emittenti azioni  ammesse  alle  negoziazioni  in
          mercati regolamentati italiani  o  di  altro  Stato  membro
          della Comunita' europea, aventi sede in Italia; 
              2) gli emittenti titoli di debito  di  valore  nominale
          unitario inferiore ad euro mille, o  valore  corrispondente
          in valuta diversa, ammessi  alle  negoziazioni  in  mercati
          regolamentati  italiani  o  di  altro  Stato  membro  della
          Comunita' europea, aventi sede in Italia; 
              3) gli emittenti valori mobiliari di cui ai numeri 1) e
          2),  aventi  sede  in  uno  Stato  non  appartenente   alla
          Comunita'  europea,  per  i  quali  la  prima  domanda   di
          ammissione alle negoziazioni in  un  mercato  regolamentato
          della Comunita' europea e' stata presentata in Italia o che
          hanno successivamente scelto  l'Italia  come  Stato  membro
          d'origine quando tale prima domanda di  ammissione  non  e'
          stata effettuata in base a una propria scelta; 
              4) gli emittenti valori mobiliari diversi da quelli  di
          cui ai numeri 1) e 2), aventi sede in Italia o i cui valori
          mobiliari sono ammessi  alle  negoziazioni  in  un  mercato
          regolamentato italiano,  che  hanno  scelto  l'Italia  come
          Stato membro d'origine. L'emittente puo' scegliere un  solo
          Stato membro come Stato membro d'origine. La  scelta  resta
          valida per almeno tre anni, salvo il caso in cui  i  valori
          mobiliari  dell'emittente  non  sono  piu'   ammessi   alla
          negoziazione in alcun mercato regolamentato della Comunita'
          europea; 
              w-quater.1)  "PMI":  fermo  quanto  previsto  da  altre
          disposizione  di  legge,  le  piccole  e   medie   imprese,
          emittenti azioni quotate, che abbiano, in base al  bilancio
          approvato relativo all'ultimo  esercizio,  anche  anteriore
          all'ammissione alla negoziazione delle proprie  azioni,  un
          fatturato  fino  a  300  milioni  di   euro,   ovvero   una
          capitalizzazione media di mercato nell'ultimo  anno  solare
          inferiore ai 500 milioni di euro. Non  si  considerano  PMI
          gli emittenti azioni quotate che abbiano superato  entrambi
          i predetti limiti per tre esercizi, ovvero tre anni solari,
          consecutivi; 
              w-quinquies)   "controparti   centrali":   i   soggetti
          indicati nell'articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) n.
          648/2012 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  del  4
          luglio 2012, concernente gli  strumenti  derivati  OTC,  le
          controparti  centrali  e  i   repertori   di   dati   sulle
          negoziazioni. 
              1-bis. Per "valori mobiliari" si intendono categorie di
          valori  che  possono  essere  negoziati  nel  mercato   dei
          capitali, quali ad esempio: 
              a) le azioni di societa' e altri titoli equivalenti  ad
          azioni di societa', di partnership o di  altri  soggetti  e
          certificati di deposito azionario; 
              b) obbligazioni e altri titoli di  debito,  compresi  i
          certificati di deposito relativi a tali titoli; 
              c) qualsiasi altro  titolo  normalmente  negoziato  che
          permette di acquisire  o  di  vendere  i  valori  mobiliari
          indicati alle precedenti lettere; 
              d) qualsiasi altro titolo che comporta  un  regolamento
          in contanti determinato con riferimento ai valori mobiliari
          indicati alle precedenti lettere,  a  valute,  a  tassi  di
          interesse, a rendimenti, a merci, a indici o a misure. 
              1-ter.  Per  "strumenti  del  mercato   monetario"   si
          intendono categorie di strumenti normalmente negoziati  nel
          mercato monetario, quali, ad esempio, i buoni del Tesoro, i
          certificati di deposito e le carte commerciali. 
              2. Per "strumenti finanziari" si intendono: 
              a) valori mobiliari; 
              b) strumenti del mercato monetario; 
              c) quote di un organismo di investimento collettivo del
          risparmio; 
              d) contratti di opzione, contratti finanziari a termine
          standardizzati  ("future"),  "swap",  accordi  per   scambi
          futuri di tassi di interesse  e  altri  contratti  derivati
          connessi a valori mobiliari, valute, tassi di  interesse  o
          rendimenti,  o  ad   altri   strumenti   derivati,   indici
          finanziari o misure finanziarie che possono essere regolati
          con  consegna  fisica  del  sottostante  o  attraverso   il
          pagamento di differenziali in contanti; 
              e) contratti di opzione, contratti finanziari a termine
          standardizzati  ("future"),  "swap",  accordi  per   scambi
          futuri di tassi di interesse  e  altri  contratti  derivati
          connessi a merci il cui regolamento avviene  attraverso  il
          pagamento di differenziali in contanti o puo'  avvenire  in
          tal modo a discrezione di una delle parti,  con  esclusione
          dei casi in cui tale facolta' consegue a inadempimento o ad
          altro evento che determina la risoluzione del contratto; 
              f) contratti di opzione, contratti finanziari a termine
          standardizzati  ("future"),  "swap"   e   altri   contratti
          derivati connessi a merci il cui regolamento puo'  avvenire
          attraverso la consegna del sottostante e che sono negoziati
          su un mercato regolamentato e/o in un sistema multilaterale
          di negoziazione; 
              g) contratti di opzione, contratti finanziari a termine
          standardizzati  ("future"),  "swap",  contratti  a  termine
          ("forward") e altri contratti derivati connessi a merci  il
          cui regolamento puo' avvenire attraverso la consegna fisica
          del sottostante, diversi da quelli indicati alla lettera f)
          che   non   hanno   scopi   commerciali,   e   aventi    le
          caratteristiche di  altri  strumenti  finanziari  derivati,
          considerando, tra l'altro, se sono compensati  ed  eseguiti
          attraverso stanze di compensazione riconosciute o  se  sono
          soggetti a regolari richiami di margini; 
              h) strumenti derivati per il trasferimento del  rischio
          di credito; 
              i) contratti finanziari differenziali; 
              j) contratti di opzione, contratti finanziari a termine
          standardizzati ("future"), "swap", contratti a termine  sui
          tassi d'interesse e altri  contratti  derivati  connessi  a
          variabili  climatiche,  tariffe  di  trasporto,  quote   di
          emissione,  tassi  di  inflazione   o   altre   statistiche
          economiche ufficiali, il cui regolamento avviene attraverso
          il pagamento di differenziali in contanti o  puo'  avvenire
          in  tal  modo  a  discrezione  di  una  delle  parti,   con
          esclusione  dei  casi  in  cui  tale  facolta'  consegue  a
          inadempimento  o  ad  altro   evento   che   determina   la
          risoluzione del contratto, nonche' altri contratti derivati
          connessi  a  beni,  diritti,  obblighi,  indici  e  misure,
          diversi da quelli indicati alle lettere precedenti,  aventi
          le caratteristiche di altri strumenti finanziari  derivati,
          considerando, tra l'altro, se sono negoziati su un  mercato
          regolamentato   o   in   un   sistema   multilaterale    di
          negoziazione, se sono  compensati  ed  eseguiti  attraverso
          stanze di compensazione riconosciute o se sono  soggetti  a
          regolari richiami di margini. 
              2-bis. Il Ministro dell'economia e delle  finanze,  con
          il regolamento di cui all'articolo 18, comma 5, individua: 
              a) gli altri contratti derivati  di  cui  al  comma  2,
          lettera g), aventi le caratteristiche  di  altri  strumenti
          finanziari  derivati,  compensati  ed  eseguiti  attraverso
          stanze di compensazione riconosciute o soggetti a  regolari
          richiami di margine; 
              b) gli altri contratti derivati  di  cui  al  comma  2,
          lettera j), aventi le caratteristiche  di  altri  strumenti
          finanziari derivati, negoziati su un mercato  regolamentato
          o in un sistema multilaterale di  negoziazione,  compensati
          ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute
          o soggetti a regolari richiami di margine. 
              3. Per "strumenti finanziari derivati" si intendono gli
          strumenti finanziari previsti dal comma 2, lettere d),  e),
          f), g), h), i)  e  j),  nonche'  gli  strumenti  finanziari
          previsti dal comma 1-bis, lettera d). 
              4. I mezzi di pagamento non sono strumenti  finanziari.
          Sono strumenti finanziari  ed,  in  particolare,  contratti
          finanziari differenziali, i contratti di acquisto e vendita
          di valuta, estranei a transazioni  commerciali  e  regolati
          per  differenza,  anche  mediante  operazioni  di   rinnovo
          automatico  (c.d.  "roll-over").  Sono  altresi'  strumenti
          finanziari le ulteriori operazioni su valute individuate ai
          sensi dell'articolo 18, comma 5. 
              5.  Per  "servizi  e  attivita'  di  investimento"   si
          intendono i seguenti, quando hanno  per  oggetto  strumenti
          finanziari: 
              a) negoziazione per conto proprio; 
              b) esecuzione di ordini per conto dei clienti; 
              c) sottoscrizione e/o  collocamento  con  assunzione  a
          fermo ovvero  con  assunzione  di  garanzia  nei  confronti
          dell'emittente; 
              c-bis)  collocamento  senza  assunzione  a  fermo   ne'
          assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente; 
              d) gestione di portafogli; 
              e) ricezione e trasmissione di ordini; 
              f) consulenza in materia di investimenti; 
              g) gestione di sistemi multilaterali di negoziazione. 
              5-bis. Per "negoziazione per conto proprio" si  intende
          l'attivita' di acquisto e vendita di strumenti  finanziari,
          in contropartita  diretta  e  in  relazione  a  ordini  dei
          clienti, nonche' l'attivita' di market maker. 
              5-ter. Per "internalizzatore sistematico" si intende il
          soggetto che in modo organizzato, frequente  e  sistematico
          negozia per conto proprio eseguendo gli ordini del  cliente
          al di fuori di un mercato regolamentato  o  di  un  sistema
          multilaterale di negoziazione. 
              5-quater. Per "market maker" si intende il soggetto che
          si  propone  sui  mercati  regolamentati  e   sui   sistemi
          multilaterali  di  negoziazione,  su  base  continua,  come
          disposto a negoziare in contropartita diretta acquistando e
          vendendo strumenti finanziari ai prezzi da esso definiti. 
              5-quinquies. Per "gestione di portafogli" si intende la
          gestione, su  base  discrezionale  e  individualizzata,  di
          portafogli  di  investimento  che  includono  uno  o   piu'
          strumenti finanziari e nell'ambito di un mandato  conferito
          dai clienti. 
              5-sexies. Il servizio di cui al comma  5,  lettera  e),
          comprende la ricezione e la trasmissione di ordini, nonche'
          l'attivita' consistente nel mettere in contatto due o  piu'
          investitori, rendendo cosi'  possibile  la  conclusione  di
          un'operazione fra loro (mediazione). 
              5-septies. Per "consulenza in materia di  investimenti"
          si intende la prestazione di raccomandazioni personalizzate
          a un cliente, dietro sua richiesta  o  per  iniziativa  del
          prestatore del servizio, riguardo a una o  piu'  operazioni
          relative  ad  un  determinato  strumento  finanziario.   La
          raccomandazione e' personalizzata quando e' presentata come
          adatta per il cliente  o  e'  basata  sulla  considerazione
          delle caratteristiche del cliente. Una raccomandazione  non
          e' personalizzata se viene  diffusa  al  pubblico  mediante
          canali di distribuzione. 
              5-octies. Per "gestione  di  sistemi  multilaterali  di
          negoziazione"   si   intende   la   gestione   di   sistemi
          multilaterali che consentono l'incontro, al loro interno ed
          in base a regole non discrezionali, di  interessi  multipli
          di acquisto e di vendita  di  terzi  relativi  a  strumenti
          finanziari, in modo da dare luogo a contratti. 
              5-novies. Per «portale per la raccolta di capitali  per
          le start-up innovative e per le PMI innovative» si  intende
          una piattaforma online che abbia come  finalita'  esclusiva
          la facilitazione della raccolta di capitale di  rischio  da
          parte delle start-up innovative,  comprese  le  start-up  a
          vocazione sociale, delle PMI innovative e  degli  organismi
          di investimento collettivo del risparmio o  altre  societa'
          che investono prevalentemente in start-up innovative  o  in
          PMI innovative, come  individuati,  rispettivamente,  dalle
          lettere e) e f) del comma 2 dell'articolo 1 del decreto del
          Ministro dell'economia e delle  finanze  30  gennaio  2014,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  66  del  20  marzo
          2014. 
              5-decies.  Per  «start-up  innovativa»  si  intende  la
          societa'  definita   dall'articolo   25,   comma   2,   del
          decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179. 
              5-undecies. Per «piccola e media impresa innovativa»  o
          «PMI innovativa» si intende la PMI  definita  dall'articolo
          4, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3. 
              6. Per "servizi accessori" si intendono: 
              a)  la  custodia   e   amministrazione   di   strumenti
          finanziari e relativi servizi connessi; (23) 
              b) la locazione di cassette di sicurezza; 
              c) la concessione di finanziamenti agli investitori per
          consentire loro  di  effettuare  un'operazione  relativa  a
          strumenti finanziari, nella quale  interviene  il  soggetto
          che concede il finanziamento; 
              d) la consulenza alle imprese in materia  di  struttura
          finanziaria,  di  strategia  industriale  e  di   questioni
          connesse, nonche' la consulenza e i servizi concernenti  le
          concentrazioni e l'acquisto di imprese; 
              e) i servizi connessi all'emissione o  al  collocamento
          di strumenti finanziari, ivi compresa l'organizzazione e la
          costituzione di consorzi di garanzia e collocamento; 
              f) la ricerca in  materia  di  investimenti,  l'analisi
          finanziaria  o  altre  forme  di  raccomandazione  generale
          riguardanti operazioni relative a strumenti finanziari; 
              g) l'intermediazione in scambi, quando  collegata  alla
          prestazione di servizi d'investimento; 
              g-bis)  le  attivita'  e  i  servizi  individuati   con
          regolamento del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          sentite la Banca d'Italia e  la  Consob,  e  connessi  alla
          prestazione di servizi di investimento o  accessori  aventi
          ad oggetto strumenti derivati. 
              6-bis. Per "partecipazioni" si intendono le azioni,  le
          quote e gli altri strumenti  finanziari  che  attribuiscono
          diritti   amministrativi   o   comunque   quelli   previsti
          dall'articolo 2351, ultimo comma, del codice civile. 
              6-ter. Se  non  diversamente  disposto,  le  norme  del
          presente  decreto  legislativo  che  fanno  riferimento  al
          consiglio di amministrazione, all'organo amministrativo  ed
          agli amministratori si  applicano  anche  al  consiglio  di
          gestione e ai suoi componenti. 
              6-quater. Se non diversamente disposto,  le  norme  del
          presente  decreto  legislativo  che  fanno  riferimento  al
          collegio sindacale, ai sindaci e all'organo che  svolge  la
          funzione di controllo si applicano anche  al  consiglio  di
          sorveglianza e al comitato per il controllo sulla  gestione
          e ai loro componenti." 
              "Art. 5. (Finalita' e destinatari della vigilanza) 
              1. La  vigilanza  sulle  attivita'  disciplinate  dalla
          presente parte ha per obiettivi: 
              a)  la   salvaguardia   della   fiducia   nel   sistema
          finanziario; 
              b) la tutela degli investitori; 
              c) la stabilita' e il buon  funzionamento  del  sistema
          finanziario; 
              d) la competitivita' del sistema finanziario; 
              e)   l'osservanza   delle   disposizioni   in   materia
          finanziaria. 
              2. Per il perseguimento degli obiettivi di cui al comma
          1, la Banca d'Italia e' competente per quanto  riguarda  il
          contenimento del rischio, la stabilita' patrimoniale  e  la
          sana e prudente gestione degli intermediari. 
              3. Per il perseguimento degli obiettivi di cui al comma
          1,  la  Consob  e'  competente  per  quanto   riguarda   la
          trasparenza e la correttezza dei comportamenti. 
              4. La Banca d'Italia e la Consob esercitano i poteri di
          vigilanza nei confronti dei  soggetti  abilitati;  ciascuna
          vigila sull'osservanza  delle  disposizioni  legislative  e
          regolamentari secondo le competenze definite dai commi 2  e
          3. 
              5. La Banca  d'Italia  e  la  CONSOB  operano  in  modo
          coordinato anche al fine di ridurre  al  minimo  gli  oneri
          gravanti  sui  soggetti  abilitati  e  si  danno  reciproca
          comunicazione   dei   provvedimenti   assunti    e    delle
          irregolarita'  rilevate  nell'esercizio  dell'attivita'  di
          vigilanza. 
              5-bis. La Banca  d'Italia  e  la  Consob,  al  fine  di
          coordinare l'esercizio delle proprie funzioni di  vigilanza
          e di ridurre al minimo  gli  oneri  gravanti  sui  soggetti
          abilitati, stipulano  un  protocollo  d'intesa,  avente  ad
          oggetto: 
              a) i compiti  di  ciascuna  e  le  modalita'  del  loro
          svolgimento, secondo il  criterio  della  prevalenza  delle
          funzioni di cui ai commi 2 e 3; 
              b) lo scambio di informazioni,  anche  con  riferimento
          alle irregolarita'  rilevate  e  ai  provvedimenti  assunti
          nell'esercizio dell'attivita' di vigilanza. 
              5-ter. Il protocollo d'intesa di cui al comma 5-bis  e'
          reso pubblico dalla Banca d'Italia e dalla  Consob  con  le
          modalita' da esse stabilite ed e' allegato  al  regolamento
          di cui all'articolo 6, comma 2-bis." 
              "Art. 6. (Vigilanza regolamentare) 
              01.  Nell'esercizio   delle   funzioni   di   vigilanza
          regolamentare, la Banca d'Italia e la  Consob  osservano  i
          seguenti principi: 
              a)  valorizzazione   dell'autonomia   decisionale   dei
          soggetti abilitati; 
              b) proporzionalita', intesa come criterio di  esercizio
          del potere adeguato al  raggiungimento  del  fine,  con  il
          minore sacrificio degli interessi dei destinatari; 
              c)  riconoscimento  del  carattere  internazionale  del
          mercato  finanziario   e   salvaguardia   della   posizione
          competitiva dell'industria italiana; 
              d) agevolazione dell'innovazione e della concorrenza. 
              02.  Per  le  materie  disciplinate   dalla   direttiva
          2006/73/CE della Commissione, del 10 agosto 2006, la  Banca
          d'Italia e  la  Consob  possono  mantenere  o  imporre  nei
          regolamenti obblighi aggiuntivi  a  quelli  previsti  dalla
          direttiva medesima solo nei casi eccezionali  in  cui  tali
          obblighi sono obiettivamente giustificati e  proporzionati,
          tenuto conto della  necessita'  di  fare  fronte  a  rischi
          specifici   per   la   protezione   degli   investitori   o
          l'integrita'  del  mercato  che  non   sono   adeguatamente
          considerati dalle disposizioni comunitarie e se almeno  una
          delle seguenti condizioni e' soddisfatta: 
              a) i rischi specifici cui gli obblighi aggiuntivi  sono
          volti  a  fare  fronte  sono   particolarmente   rilevanti,
          considerata la struttura del mercato italiano; 
              b) i rischi specifici cui gli obblighi aggiuntivi  sono
          volti a fare fronte  emergono  o  diventano  evidenti  dopo
          l'emanazione delle disposizioni comunitarie pertinenti  per
          materia. 
              03.  La  Banca  d'Italia  e  la  Consob  comunicano  al
          Ministero dell'economia e  delle  finanze  le  disposizioni
          regolamentari recanti gli obblighi  aggiuntivi  di  cui  al
          comma 02 ai  fini  della  loro  notifica  alla  Commissione
          europea. 
              1. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, disciplina con
          regolamento: 
              a) gli obblighi delle SIM e delle  SGR  in  materia  di
          adeguatezza patrimoniale, contenimento  del  rischio  nelle
          sue diverse  configurazioni  e  partecipazioni  detenibili,
          nonche' l'informativa da rendere al pubblico  sulle  stesse
          materie  e   sul   governo   societario,   l'organizzazione
          amministrativa e contabile, i controlli interni e i sistemi
          di remunerazione e di incentivazione; 
              b)  gli  obblighi   delle   SIM,   delle   imprese   di
          investimento extracomunitarie,  delle  SGR,  nonche'  degli
          intermediari  finanziari  iscritti   nell'elenco   previsto
          dall'articolo 107 del Testo unico  bancario,  delle  banche
          italiane  e  delle  banche  extracomunitarie,   autorizzate
          all'esercizio dei servizi o delle attivita' di investimento
          in materia di modalita' di deposito e di sub-deposito degli
          strumenti finanziari  e  del  denaro  di  pertinenza  della
          clientela; 
              c) le regole applicabili agli Oicr  italiani  aventi  a
          oggetto: 
              1) i criteri e  i  divieti  relativi  all'attivita'  di
          investimento, avuto riguardo anche ai rapporti di gruppo; 
              2) le norme prudenziali di contenimento e frazionamento
          del  rischio,  limitatamente  agli  Oicr  diversi  dai  FIA
          riservati. La Banca d'Italia puo' prevedere  l'applicazione
          ai FIA italiani riservati di  limiti  di  leva  finanziaria
          massima e di norme prudenziali per assicurare la stabilita'
          e l'integrita' del mercato finanziario; 
              3) gli schemi tipo e  le  modalita'  di  redazione  dei
          prospetti  contabili  che  le  societa'  di  gestione   del
          risparmio, le Sicav e le Sicaf redigono periodicamente; 
              4) i metodi di calcolo del valore delle quote o  azioni
          di Oicr; 
              5)  i  criteri  e  le  modalita'  da  adottare  per  la
          valutazione dei beni e dei valori in cui  e'  investito  il
          patrimonio e la  periodicita'  della  valutazione.  Per  la
          valutazione di beni non negoziati in mercati regolamentati,
          la Banca d'Italia  puo'  prevedere  il  ricorso  a  esperti
          indipendenti e richiederne l'intervento anche  in  sede  di
          acquisto e vendita dei beni da parte del gestore; 
              6)  le  condizioni  per  la  delega   a   terzi   della
          valutazione dei beni in  cui  e'  investito  il  patrimonio
          dell'Oicr e del calcolo del valore delle relative  quote  o
          azioni. 
              1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1,  lettera  a),
          prevedono la possibilita' di adottare  sistemi  interni  di
          misurazione dei rischi per la determinazione dei  requisiti
          patrimoniali, previa autorizzazione della  Banca  d'Italia,
          nonche' di utilizzare valutazioni del  rischio  di  credito
          rilasciate da societa' o enti esterni. 
              2. La Consob, sentita la Banca d'Italia,  tenuto  conto
          delle  differenti  esigenze  di  tutela  degli  investitori
          connesse con la qualita' e l'esperienza  professionale  dei
          medesimi,  disciplina  con  regolamento  gli  obblighi  dei
          soggetti abilitati in materia di: 
              a) trasparenza, ivi inclusi: 
              1)  gli  obblighi  informativi  nella  prestazione  dei
          servizi e delle attivita' di  investimento,  nonche'  della
          gestione  collettiva   del   risparmio,   con   particolare
          riferimento  al  grado  di  rischiosita'  di  ciascun  tipo
          specifico di  prodotto  finanziario  e  delle  gestioni  di
          portafogli offerti, all'impresa e ai servizi prestati, alla
          salvaguardia   degli   strumenti   finanziari    o    delle
          disponibilita' liquide  detenuti  dall'impresa,  ai  costi,
          agli incentivi e alle strategie di esecuzione degli ordini; 
              2)  le  modalita'  e  i  criteri  da   adottare   nella
          diffusione di comunicazioni pubblicitarie e promozionali  e
          di ricerche in materia di investimenti; 
              3) gli obblighi di comunicazione  ai  clienti  relativi
          all'esecuzione degli ordini, alla gestione  di  portafogli,
          alle operazioni con passivita' potenziali e  ai  rendiconti
          di strumenti finanziari o delle disponibilita' liquide  dei
          clienti detenuti dall'impresa; 
              3-bis) gli obblighi  informativi  nei  confronti  degli
          investitori dei FIA italiani, dei FIA UE e dei FIA non UE; 
              b) correttezza dei comportamenti, ivi inclusi: 
              1) gli obblighi di  acquisizione  di  informazioni  dai
          clienti o dai potenziali clienti ai fini della  valutazione
          di adeguatezza o di appropriatezza delle operazioni  o  dei
          servizi forniti; 
              2) le misure per eseguire gli  ordini  alle  condizioni
          piu' favorevoli per i clienti; 
              3) gli obblighi in materia di gestione degli ordini; 
              4)  l'obbligo  di  assicurare  che   la   gestione   di
          portafogli si svolga con modalita' aderenti alle specifiche
          esigenze dei singoli  investitori  e  che  quella  su  base
          collettiva  avvenga  nel  rispetto   degli   obiettivi   di
          investimento dell'OICR; 
              5) le condizioni alle quali possono essere  corrisposti
          o percepiti incentivi. 
              2-bis. La  Banca  d'Italia  e  la  Consob  disciplinano
          congiuntamente mediante regolamento, con  riferimento  alla
          prestazione dei servizi e delle attivita' di  investimento,
          nonche'  alla  gestione  collettiva  del   risparmio,   gli
          obblighi dei soggetti abilitati in materia di: 
              a)   governo   societario,   requisiti   generali    di
          organizzazione,   sistemi    di    remunerazione    e    di
          incentivazione; 
              b) continuita' dell'attivita'; 
              c) organizzazione amministrativa e contabile,  compresa
          l'istituzione della funzione di cui alla lettera e); 
              d)  procedure,  anche  di  controllo  interno,  per  la
          corretta  e  trasparente   prestazione   dei   servizi   di
          investimento e  delle  attivita'  di  investimento  nonche'
          della gestione collettiva del risparmio; 
              e) controllo della conformita' alle norme; 
              f) gestione del rischio dell'impresa; 
              g) audit interno; 
              h) responsabilita' dell'alta dirigenza; 
              i) trattamento dei reclami; 
              j) operazioni personali; 
              k) esternalizzazione di funzioni operative essenziali o
          importanti o di servizi o attivita'; 
              l) gestione dei conflitti di interesse,  potenzialmente
          pregiudizievoli per i clienti; 
              m) conservazione delle registrazioni; 
              n)  procedure  anche  di  controllo  interno,  per   la
          percezione o corresponsione di incentivi. 
              2-ter. Per l'esercizio della vigilanza,  nelle  materie
          di cui al comma 2-bis, sono competenti: 
              a) la Banca d'Italia per  gli  aspetti  previsti  dalle
          lettere a), b), c), f), g) e h); 
              b) la Consob per gli aspetti previsti dalle lettere d),
          e), i), j), l), m) e n); 
              c) la Banca d'Italia e la Consob, secondo le rispettive
          funzioni di cui all'articolo  5,  commi  2  e  3,  per  gli
          aspetti previsti dalla lettera k). 
              2-quater.  La  Consob,  sentita  la   Banca   d'Italia,
          individua con regolamento: 
              a) le  norme  di  condotta  che  non  si  applicano  ai
          rapporti  fra   gestori   di   sistemi   multilaterali   di
          negoziazione e i partecipanti ai medesimi; 
              b) le condizioni alle quali i  soggetti  abilitati  non
          sono obbligati a osservare le disposizioni regolamentari di
          cui al comma 2, lettera b), numero 1),  quando  prestano  i
          servizi di cui all'articolo 1, comma 5, lettere b) ed e); 
              c) la disciplina specifica di condotta  applicabile  ai
          rapporti tra soggetti abilitati e clienti professionali; 
              d) le  norme  di  condotta  che  non  si  applicano  ai
          rapporti fra soggetti abilitati che prestano i  servizi  di
          cui all'articolo 1, comma  5,  lettere  a),  b)  ed  e),  e
          controparti qualificate, intendendosi per tali: 
              1) le imprese di investimento, le banche, le imprese di
          assicurazioni, gli Oicr, i gestori, i fondi  pensione,  gli
          intermediari finanziari  iscritti  negli  elenchi  previsti
          dagli articoli 106 e  113  del  testo  unico  bancario,  le
          societa' di cui all'articolo 18 del testo  unico  bancario,
          gli istituti di moneta elettronica, le fondazioni bancarie,
          i  Governi  nazionali  e  i  loro  corrispondenti   uffici,
          compresi gli organismi pubblici incaricati  di  gestire  il
          debito pubblico, le banche  centrali  e  le  organizzazioni
          sovranazionali a carattere pubblico; 
              2) le imprese la cui attivita' principale consista  nel
          negoziare per conto proprio merci  e  strumenti  finanziari
          derivati su merci; 
              3) le imprese la cui attivita' esclusiva  consista  nel
          negoziare  per  conto  proprio  nei  mercati  di  strumenti
          finanziari derivati e, per  meri  fini  di  copertura,  nei
          mercati a pronti, purche' esse siano  garantite  da  membri
          che aderiscono alle controparti centrali di  tali  mercati,
          quando la  responsabilita'  del  buon  fine  dei  contratti
          stipulati da dette imprese spetta a membri  che  aderiscono
          alle controparti centrali di tali mercati; 
              4) le altre categorie di soggetti  privati  individuati
          con regolamento dalla Consob, sentita Banca  d'Italia,  nel
          rispetto dei criteri di cui  alla  direttiva  2004/39/CE  e
          alle relative misure di esecuzione; 
              5) le categorie  corrispondenti  a  quelle  dei  numeri
          precedenti di soggetti di Paesi non appartenenti all'Unione
          europea. 
              2-quinquies. La  Consob,  sentita  la  Banca  d'Italia,
          individua con regolamento i clienti  professionali  privati
          nonche' i criteri di identificazione dei  soggetti  privati
          che su  richiesta  possono  essere  trattati  come  clienti
          professionali e la relativa procedura di richiesta. 
              2-sexies. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,
          sentite la  Banca  d'Italia  e  la  Consob,  individua  con
          regolamento i  clienti  professionali  pubblici  nonche'  i
          criteri di identificazione dei  soggetti  pubblici  che  su
          richiesta   possono   essere    trattati    come    clienti
          professionali e la relativa procedura di richiesta. 
              2-septies. Le disposizioni in  materia  di  sistemi  di
          remunerazione e di  incentivazione  emanate  ai  sensi  del
          comma 2-bis, lettera a), possono prevedere che  determinate
          decisioni in materia di remunerazione e  di  incentivazione
          siano rimesse  alla  competenza  dell'assemblea  dei  soci,
          anche  nel  modello   dualistico   di   amministrazione   e
          controllo, stabilendo  quorum  costitutivi  e  deliberativi
          anche in deroga a norme di legge. 
              2-octies. E'  nullo  qualunque  patto  o  clausola  non
          conforme  alle  disposizioni  in  materia  di  sistemi   di
          remunerazione e di  incentivazione  emanate  ai  sensi  del
          comma 2-bis, lettera a), o contenute  in  atti  dell'Unione
          europea  direttamente  applicabili.   La   nullita'   della
          clausola  non  comporta  la  nullita'  del  contratto.   Le
          previsioni contenute nelle clausole nulle  sono  sostituite
          di diritto, ove possibile, con i parametri  indicati  nelle
          disposizioni  suddette  nei  valori  piu'   prossimi   alla
          pattuizione originaria. 
              2-novies. I soci  e  gli  amministratori  dei  soggetti
          abilitati,   fermi   restando   gli    obblighi    previsti
          dall'articolo 2391, primo  comma,  del  codice  civile,  si
          astengono dalle deliberazioni in cui abbiano  un  interesse
          in conflitto, per conto proprio o di terzi." 
              "Art. 166. (Abusivismo) 
              1. E' punito con la reclusione da uno a otto anni e con
          la multa da  euro  4.130  a  euro  10.329  chiunque,  senza
          esservi abilitato ai sensi del presente decreto: 
              a) svolge servizi o  attivita'  di  investimento  o  di
          gestione collettiva del risparmio; 
              b) offre in Italia quote o azioni di OICR; 
              c) offre fuori sede, ovvero promuove o colloca mediante
          tecniche di comunicazione a distanza, strumenti  finanziari
          o servizi o attivita' di investimento. 
              2. Con la  stessa  pena  e'  punito  chiunque  esercita
          l'attivita' di promotore finanziario senza essere  iscritto
          nell'albo indicato dall'articolo 31. 
              2-bis. Con la stessa pena e' punito  chiunque  esercita
          l'attivita' di controparte centrale di cui  al  regolamento
          (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 4  luglio  2012,  senza  aver  ottenuto  la  preventiva
          autorizzazione ivi prevista. 
              3. Se vi e' fondato sospetto che  una  societa'  svolga
          servizi o  attivita'  di  investimento  o  il  servizio  di
          gestione collettiva del risparmio ovvero l'attivita' di cui
          al  comma  2-bis  senza  esservi  abilitata  ai  sensi  del
          presente decreto, la Banca d'Italia o la Consob  denunziano
          i fatti al pubblico ministero  ai  fini  dell'adozione  dei
          provvedimenti previsti dall'articolo 2409 del codice civile
          ovvero  possono  richiedere  al  tribunale  l'adozione  dei
          medesimi provvedimenti. Le spese  per  l'ispezione  sono  a
          carico della societa'.". 
              Il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice
          delle assicurazioni private), e' pubblicato nella  Gazzetta
          Ufficiale 13 ottobre 2005, n. 239, S.O. 
              Il testo dell'articolo 3 della legge 7 ottobre 2014, n.
          154 (Delega al Governo per il recepimento  delle  direttive
          europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea  -
          Legge di delegazione  europea  2013  -  secondo  semestre),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  28  ottobre  2014,  n.
          251, cosi' recita: 
              "Art.  3.  (Principi  e  criteri   direttivi   per   il
          recepimento  della  direttiva  2013/36/UE  del   Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 26 giugno  2013,  sull'accesso
          all'attivita'  degli  enti  creditizi  e  sulla   vigilanza
          prudenziale  sugli  enti  creditizi  e  sulle  imprese   di
          investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga
          le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE) 
              1. Nell'esercizio della delega per  l'attuazione  della
          direttiva  2013/36/UE  del   Parlamento   europeo   e   del
          Consiglio, del 26 giugno  2013,  il  Governo  e'  tenuto  a
          seguire, oltre ai  principi  e  criteri  direttivi  di  cui
          all'articolo 1, comma 1, in  quanto  compatibili,  anche  i
          seguenti principi e criteri direttivi specifici: 
              a) apportare al testo  unico  delle  leggi  in  materia
          bancaria e creditizia, di cui  al  decreto  legislativo  1°
          settembre 1993, n. 385, e al testo unico delle disposizioni
          in  materia  di  intermediazione  finanziaria,  di  cui  al
          decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e
          le  integrazioni  necessarie  al   corretto   e   integrale
          recepimento della direttiva 2013/36/UE  e  all'applicazione
          del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento  europeo  e
          del Consiglio, del 26 giugno 2013,  relativo  ai  requisiti
          prudenziali  per  gli  enti  creditizi  e  le  imprese   di
          investimento  e  che  modifica  il  regolamento   (UE)   n.
          648/2012; 
              b) prevedere, ove opportuno, il ricorso alla disciplina
          secondaria  adottata   dalla   Banca   d'Italia   e   dalla
          Commissione nazionale per le societa' e la  borsa  (CONSOB)
          secondo le rispettive  competenze  e  in  ogni  caso  entro
          l'ambito di quanto specificamente previsto dalla  direttiva
          2013/36/UE;  le  disposizioni  di  attuazione  della  Banca
          d'Italia  sono  emanate  senza  previa  deliberazione   del
          Comitato interministeriale per il credito e  il  risparmio;
          nell'esercizio dei poteri  regolamentari  le  autorita'  di
          vigilanza tengono conto dei principi di vigilanza  adottati
          dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria  e  delle
          linee guida emanate dall'Autorita' bancaria europea; 
              c) attribuire alle autorita' di vigilanza,  secondo  le
          rispettive competenze, tutti  i  poteri  che  la  direttiva
          2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 575/2013 richiedono  di
          assegnare loro; 
              d) rivedere, in linea con la direttiva 2013/36/UE , con
          il regolamento (UE)  n.  575/2013  e  con  le  linee  guida
          emanate dall'Autorita' bancaria  europea,  la  materia  dei
          requisiti degli esponenti aziendali e dei  partecipanti  al
          capitale  degli  intermediari,  in   modo   da   rafforzare
          l'idoneita' a garantire la sana e prudente  gestione  degli
          intermediari stessi; individuare inoltre il  momento  della
          prima valutazione  dei  requisiti  prescritti  dalla  nuova
          disciplina; 
              e)  attribuire  alla  Banca  d'Italia  il   potere   di
          rimuovere gli esponenti aziendali degli intermediari quando
          la loro permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana
          e prudente gestione; 
              f) al fine di assicurare l'efficace  recepimento  della
          direttiva 2013/36/UE e del  regolamento  (UE)  n.  575/2013
          nonche' di rafforzare i presidi relativi  ai  conflitti  di
          interessi degli intermediari e a tutela delle  esigenze  di
          trasparenza e correttezza sostanziale, stabilire  a  carico
          dei  soci  e  degli   amministratori   degli   intermediari
          l'obbligo di astenersi dalle deliberazioni in  cui  abbiano
          un interesse in conflitto e  prevedere  la  nullita'  delle
          previsioni contrattuali in contrasto con le disposizioni in
          materia di remunerazione o di incentivazioni previste dalla
          disciplina secondaria di attuazione dei testi unici di  cui
          ai decreti legislativi 1° settembre  1993,  n.  385,  e  24
          febbraio 1998, n. 58; 
              g)  individuare  nella   Banca   d'Italia   l'autorita'
          competente a esercitare  le  facolta'  di  opzione  che  il
          regolamento (UE) n. 575/2013 attribuisce agli Stati membri; 
              h) disciplinare modalita' di segnalazione,  all'interno
          degli intermediari e verso l'autorita' di vigilanza,  delle
          violazioni delle disposizioni della direttiva 2013/36/UE  e
          del regolamento (UE) n. 575/2013 , tenendo anche conto  dei
          profili  di  riservatezza  e  di  protezione  dei  soggetti
          coinvolti, eventualmente prevedendo misure per incoraggiare
          le segnalazioni utili ai fini dell'esercizio dell'attivita'
          di vigilanza ed eventualmente estendendo  le  modalita'  di
          segnalazione anche ad altre violazioni; 
              i)  con  riferimento  alla  disciplina  delle  sanzioni
          previste dal testo unico di cui al decreto  legislativo  1°
          settembre 1993, n. 385: 
              1) rivedere, in modo organico e in coerenza con  quanto
          previsto dalla direttiva 2013/36/UE e con  le  disposizioni
          emanate in attuazione del presente articolo, la  disciplina
          delle   sanzioni   amministrative    pecuniarie    prevista
          dall'articolo 144 e la  relativa  procedura  sanzionatoria,
          stabilendo: 
              1.1)  l'applicazione  delle   sanzioni   amministrative
          pecuniarie alle societa' o  enti  nei  cui  confronti  sono
          accertate  le  violazioni,  tenendo   conto   anche   delle
          dimensioni delle societa' o enti medesimi, e i  presupposti
          che determinano una responsabilita' da parte  dei  soggetti
          che  svolgono  funzioni  di  amministrazione,  direzione  o
          controllo nonche' dei dipendenti o di  coloro  che  operano
          sulla base di rapporti  che  ne  determinano  l'inserimento
          nell'organizzazione del soggetto vigilato, anche  in  forma
          diversa dal rapporto di lavoro subordinato; 
              1.2)   l'entita'    delle    sanzioni    amministrative
          pecuniarie, in modo tale che: 
              1.2.1) la sanzione applicabile alle societa' o enti sia
          compresa tra un minimo di 30.000 euro e un massimo  del  10
          per cento del fatturato; 
              1.2.2) la sanzione applicabile alle persone fisiche sia
          compresa tra un minimo di 5.000 euro  e  un  massimo  di  5
          milioni di euro; 
              1.2.3) qualora il vantaggio ottenuto dall'autore  della
          violazione sia superiore  ai  limiti  massimi  indicati  ai
          numeri 1.2.1) e 1.2.2), le sanzioni siano elevate  fino  al
          doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purche'  tale
          ammontare sia determinabile; 
              2) estendere la  disciplina  sanzionatoria  emanata  ai
          sensi della presente lettera a tutte le violazioni previste
          nel vigente articolo 144, tenendo fermo, per le sanzioni in
          materia di trasparenza, il principio della rilevanza  della
          violazione; 
              3) rivedere la disciplina  sanzionatoria  di  cui  agli
          articoli 133, 139 e 140,  in  coerenza  con  i  principi  e
          criteri direttivi di cui al numero 1), punto 1.2); 
              4) per le fattispecie previste dagli articoli 130, 131,
          131-bis, 131-ter e 132, confermare i reati ivi  previsti  e
          avvalersi  della  facolta',  attribuita   dalla   direttiva
          2013/36/UE , di non introdurre sanzioni amministrative; 
              l)  con  riferimento  alla  disciplina  delle  sanzioni
          amministrative pecuniarie previste dal testo unico  di  cui
          al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58: 
              1) rivedere, in modo  organico  e  in  coerenza  con  i
          principi e criteri  direttivi  previsti  alla  lettera  i),
          numero 1), punti 1.1) e 1.2), la disciplina e la  procedura
          sanzionatoria   relative   alle   sanzioni   amministrative
          pecuniarie previste agli articoli 188, 189 e 190; 
              2) rivedere, tenuto conto di quanto disposto  ai  sensi
          della legge 28 dicembre 2005, n. 262, i minimi e i  massimi
          edittali delle sanzioni di cui agli articoli 191,  192-bis,
          192-ter, 193 e 194, in modo tale da assicurare il  rispetto
          dei   principi   di   proporzionalita',   dissuasivita'   e
          adeguatezza, secondo un'articolazione  che  preveda  minimi
          non inferiori a 5.000 euro e  massimi  non  superiori  a  5
          milioni di euro; 
              m)  con  riferimento  alla   disciplina   sanzionatoria
          adottata in attuazione delle lettere i) e l): 
              1) valutare l'estensione del principio del favor rei ai
          casi di modifica della disciplina vigente al momento in cui
          e' stata commessa la violazione; 
              2) definire i criteri cui la Banca d'Italia e la CONSOB
          devono attenersi nella determinazione dell'ammontare  della
          sanzione, in coerenza con quanto previsto  dalla  direttiva
          2013/36/UE , anche in deroga  alle  disposizioni  contenute
          nella legge 24 novembre 1981, n. 689; 
              3)  prevedere  le  modalita'   di   pubblicazione   dei
          provvedimenti che irrogano le sanzioni e il regime  per  lo
          scambio di informazioni con l'Autorita'  bancaria  europea,
          in linea con quanto previsto dalla direttiva 2013/36/UE ; 
              4)  attribuire  alla  Banca  d'Italia  e  alla  CONSOB,
          secondo il vigente riparto  di  competenze,  il  potere  di
          definire  disposizioni  attuative,  con  riferimento,   tra
          l'altro, alla definizione della nozione di fatturato  utile
          per  la  determinazione  della  sanzione,  alla   procedura
          sanzionatoria  e  alle  modalita'  di   pubblicazione   dei
          provvedimenti che irrogano le sanzioni; 
              5) con riferimento alle fattispecie connotate da minore
          effettiva  offensivita'  o  pericolosita',  prevedere,  ove
          compatibili  con  la  direttiva   2013/36/UE   ,   efficaci
          strumenti per  la  deflazione  del  contenzioso  o  per  la
          semplificazione  dei  procedimenti  di  applicazione  della
          sanzione, anche conferendo alle autorita' di  vigilanza  la
          facolta' di escludere  l'applicazione  della  sanzione  per
          condotte prive di effettiva offensivita' o pericolosita'; 
              n) attribuire alla Banca d'Italia e  alla  CONSOB,  nel
          rispetto del vigente riparto di competenze,  il  potere  di
          adottare le  misure  previste  dalla  direttiva  2013/36/UE
          relative alla reprimenda pubblica, all'ordine di cessare  o
          di porre rimedio a condotte irregolari e  alla  sospensione
          temporanea dall'incarico; 
              o) attribuire alle autorita' di vigilanza, nel rispetto
          del vigente riparto di competenze, il  potere  di  revocare
          l'autorizzazione  all'esercizio   delle   attivita'   degli
          intermediari nei casi previsti dalla direttiva  2013/36/UE,
          operando gli opportuni raccordi  con  la  disciplina  della
          gestione delle crisi; 
              p) nel rispetto del vigente assetto di competenze delle
          autorita' nazionali preposte alla prevenzione dell'utilizzo
          del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi
          di attivita' criminose e di finanziamento  del  terrorismo,
          apportare al decreto legislativo 21 novembre 2007, n.  231,
          e  alle  altre   disposizioni   vigenti   in   materia   le
          modificazioni  e  integrazioni   occorrenti   ad   adeguare
          l'entita' delle sanzioni ivi  previste,  coerentemente  con
          quanto stabilito alla lettera i), numero 1), punti  1.1)  e
          1.2), del presente comma, e a introdurre le misure  di  cui
          alla  lettera  n),  nonche'  ogni  altra  modificazione   e
          integrazione  necessaria  a  garantire  la   coerenza,   la
          proporzionalita' e l'adeguatezza delle sanzioni previste  a
          carico di tutti  i  soggetti  tenuti  all'osservanza  degli
          obblighi previsti dal medesimo decreto legislativo  n.  231
          del 2007 e dalle altre disposizioni vigenti in  materia  di
          prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario  a  scopo
          di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo; 
              q)  apportare   alla   normativa   vigente   tutte   le
          modificazioni e le integrazioni occorrenti ad assicurare il
          coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del
          presente articolo. 
              2. Dall'attuazione del  presente  articolo  non  devono
          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica. Le  autorita'  interessate  provvedono  alla  sua
          attuazione con le risorse umane, strumentali e  finanziarie
          disponibili a legislazione vigente.". 
              Per i riferimenti normativi del decreto  legislativo  6
          settembre 2005, n. 206, si veda nelle note all'articolo 3. 
              Il testo della  direttiva  2013/11/UE,  del  Parlamento
          europeo  e  del  Consiglio,  del  21  maggio   2013   sulla
          risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori,
          che  modifica  il  regolamento  (CE)  n.  2006/2004  e   la
          direttiva   2009/22/CE   (Direttiva    sull'ADR    per    i
          consumatori), e' pubblicata nella G.U.U.E. 18 giugno  2013,
          n. L 165. 
              Il Regolamento (CE) n. 2006/2004, del 27 ottobre  2004,
          del Parlamento europeo e del Consiglio, sulla  cooperazione
          tra le  autorita'  nazionali  responsabili  dell'esecuzione
          della normativa  che  tutela  i  consumatori  («Regolamento
          sulla cooperazione per  la  tutela  dei  consumatori»),  e'
          pubblicato nella G.U.U.E. 9 dicembre 2004, n. L 364. 
              La  direttiva  2009/22/CE  del  23  aprile  2009,   del
          Parlamento   europeo   e   del   Consiglio,   relativa    a
          provvedimenti  inibitori  a  tutela  degli  interessi   dei
          consumatori  (Versione  codificata)  e'  pubblicata   nella
          G.U.U.E. 1 maggio 2009, n. L 110. 
              L'articolo 40 della legge  23  dicembre  1994,  n.  724
          (Misure  di  razionalizzazione  della  finanza   pubblica),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30  dicembre  1994,  n.
          304, S.O., cosi' recita: 
              "Art. 40. Sistema di finanziamento CONSOB. 
              1.  Nel  quadro  dell'attivazione  di  un  processo  di
          revisione  dell'assetto  istituzionale  della   Commissione
          nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB), ai fini  del
          proprio autofinanziamento la CONSOB segnala al Ministro del
          tesoro entro il 31 luglio di ciascun anno, a decorrere  dal
          1995, il fabbisogno finanziario per l'esercizio successivo,
          nonche' la previsione  delle  entrate,  realizzabili  nello
          stesso  esercizio,  per  effetto  dell'applicazione   delle
          contribuzioni di cui al comma 3. 
              2. 
              3. Entro il limite del fabbisogno finanziario di cui al
          comma 1, la CONSOB determina in  ciascun  anno  l'ammontare
          delle contribuzioni dovute dai soggetti sottoposti alla sua
          vigilanza.    Nella    determinazione    delle     predette
          contribuzioni la CONSOB adotta  criteri  di  parametrazione
          che tengono conto dei costi derivanti dal  complesso  delle
          attivita' svolte  relativamente  a  ciascuna  categoria  di
          soggetti. 
              3-bis. Il Ministero del tesoro, del  bilancio  e  della
          programmazione economica e' esonerato, fino  all'emanazione
          del testo unico previsto dall'articolo 8,  comma  1,  della
          legge  6  febbraio  1996,  n.  52,  nelle  materie  di  cui
          all'articolo 21 della legge stessa, dagli obblighi previsti
          dalla normativa vigente relativi alle  comunicazioni  delle
          partecipazioni societarie detenute indirettamente. 
              4. Le determinazioni della CONSOB di  cui  al  comma  3
          sono rese esecutive con le procedure indicate dall'art.  1,
          nono comma, del D.L. 8 aprile 1974, n. 95, convertito,  con
          modificazioni, dalla L. 7 giugno 1974, n. 216, e successive
          modificazioni. 
              5. Le contribuzioni di cui  al  comma  3  sono  versate
          direttamente alla CONSOB in deroga alla  legge  29  ottobre
          1984,  n.  720,  e  successive  modificazioni,  e   vengono
          iscritti  in  apposita  voce  del  relativo   bilancio   di
          previsione. 
              6. La riscossione coattiva delle contribuzioni previste
          dal comma 3 avviene tramite ruolo e secondo le modalita' di
          cui all'articolo 67, comma 2, del D.P.R. 28  gennaio  1988,
          n. 43.".