Art. 2 
 
 
          Composizione del Comitato tecnico di valutazione 
 
  1. Il CTV e' composto  da  un  rappresentante  e  da  un  supplente
designati da ciascun Ministro ed abilitati a esprimere  la  posizione
dell'amministrazione, dandone comunicazione alla Segreteria del  CIAE
di cui all'articolo 2, comma 9, della legge.  I  componenti  del  CTV
sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. 
  2. Nel  caso  di  mancata  designazione,  le  Amministrazioni  sono
rappresentate, in via provvisoria, dai  responsabili  dei  Nuclei  di
valutazione istituiti ai sensi dell'articolo 20 della legge. 
  3.  I  componenti  del  CTV  durano  in  carica  tre   anni   dalla
designazione e possono essere  revocati  o  sostituiti  in  qualunque
momento. 
  4. Previa deliberazione del CTV sono istituiti  singoli  gruppi  di
lavoro incaricati di preparare  i  lavori  del  CTV  con  riguardo  a
specifiche tematiche. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Per i riferimenti all'art. 2 della  citata  legge  24
          dicembre 2012, n. 234, si vedano le note all'art. 1. 
              - Il testo dell'art. 20 della citata legge 24  dicembre
          2012, n. 234, cosi' recita: 
              «Art. 20 (Nuclei di valutazione degli atti  dell'Unione
          europea). -1. Al  fine  di  assicurare  una  piu'  efficace
          partecipazione  dell'Italia  alla  formazione  del  diritto
          dell'Unione europea e la puntuale attuazione  dello  stesso
          nell'ordinamento  interno,   le   amministrazioni   statali
          individuano al  loro  interno,  nei  limiti  delle  risorse
          finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione
          vigente e senza prevedere l'istituzione di nuove  strutture
          organizzative, uno o piu' nuclei di valutazione degli  atti
          dell'Unione europea. 
              2. I  nuclei  di  cui  al  comma  1  sono  composti  da
          personale  delle  diverse   articolazioni   delle   singole
          amministrazioni e operano in collegamento con la Presidenza
          del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le  politiche
          europee e, ove necessario, con altre amministrazioni.  Essi
          assicurano il monitoraggio  delle  attivita'  di  rilevanza
          europea di competenza delle  rispettive  amministrazioni  e
          contribuiscono alla predisposizione da parte di queste  dei
          rispettivi contributi alle informazioni e alle relazioni da
          trasmettere alle Camere o ad altri  soggetti  istituzionali
          ai sensi della presente legge. 
              3.  I  responsabili  dei  nuclei  di  cui  al  comma  1
          assistono i rappresentanti delle rispettive amministrazioni
          presso il Comitato tecnico di valutazione,  salvo  che  non
          siano essi  stessi  designati  quali  rappresentanti  delle
          proprie amministrazioni in seno a detto Comitato.».