Art. 4 
 
 
        Partecipazione delle regioni, delle province autonome 
       e degli enti locali alle riunioni del Comitato tecnico 
 
  1. La partecipazione delle Regioni e delle province  autonome  alla
formazione della posizione italiana sui progetti di atti  legislativi
dell'Unione  europea  e'  garantita  mediante  le  procedure  di  cui
all'articolo 24  della  legge  e  nel  rispetto  di  quanto  previsto
dall'articolo 5, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131. 
  2. Quando all'esame del CTV sono trattate materie  che  interessano
le regioni e  le  province  autonome,  il  CTV  e'  integrato  da  un
rappresentante di ciascuna regione e provincia autonoma designato dal
rispettivo presidente e, per gli  ambiti  di  competenza  degli  enti
locali, da rappresentanti designati dall'ANCI, dall'UPI e dall'UNCEM.
Partecipano,  in  qualita'  di  osservatori,   rappresentanti   della
Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e
delle province autonome. 
  3. Il CTV in composizione integrata opera ai sensi dell'articolo 3. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Il testo dell'art. 24 della citata legge 24  dicembre
          2012, n. 234, cosi' recita: 
              «Art. 24 (Partecipazione delle regioni e delle province
          autonome alle decisioni relative alla  formazione  di  atti
          normativi dell'Unione europea). - 1. I progetti e gli  atti
          di cui all'art. 6, comma 1, sono trasmessi  dal  Presidente
          del Consiglio dei ministri o dal Ministro  per  gli  affari
          europei,  contestualmente   alla   loro   ricezione,   alla
          Conferenza delle regioni e delle province autonome  e  alla
          Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle
          regioni e delle province  autonome,  ai  fini  dell'inoltro
          alle giunte  e  ai  consigli  regionali  e  delle  province
          autonome. 
              2.  In  relazione  a  progetti  di   atti   legislativi
          dell'Unione  europea  che  rientrano   nelle   materie   di
          competenza delle regioni  e  delle  province  autonome,  la
          Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le
          politiche europee assicura ai soggetti di cui  al  comma  1
          del  presente  articolo   un'informazione   qualificata   e
          tempestiva con le modalita' di cui all'art. 6, comma 4. 
              3. Ai fini della formazione  della  posizione  italiana
          sui progetti di  atti  di  cui  al  comma  1  del  presente
          articolo, le regioni e le province autonome, nelle  materie
          di loro competenza, possono trasmettere osservazioni, entro
          trenta giorni dalla data del ricevimento degli atti di  cui
          all'art. 6,  comma  1,  al  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri o al  Ministro  per  gli  affari  europei  dandone
          contestuale  comunicazione  alle  Camere,  alla  Conferenza
          delle regioni e delle province autonome e  alla  Conferenza
          dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni  e
          delle province autonome. 
              4. Qualora un progetto di  atto  normativo  dell'Unione
          europea riguardi una  materia  attribuita  alla  competenza
          legislativa delle regioni o delle province autonome e una o
          piu' regioni o province autonome ne facciano richiesta,  il
          Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro da  lui
          delegato convoca la Conferenza permanente  per  i  rapporti
          tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
          di Bolzano, ai fini del raggiungimento dell'intesa  di  cui
          all'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,
          entro il termine di trenta giorni.  Decorso  tale  termine,
          ovvero  nei  casi  di  urgenza  motivata  sopravvenuta,  il
          Governo puo' procedere anche in mancanza dell'intesa. 
              5. Nei casi di cui al comma 4, qualora lo  richieda  la
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano,  il
          Governo appone una riserva di esame in  sede  di  Consiglio
          dell'Unione  europea.  In  tale  caso  il  Presidente   del
          Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari europei
          comunica alla Conferenza permanente per i rapporti  tra  lo
          Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano di aver apposto una riserva di  esame  in  sede  di
          Consiglio dell'Unione europea. Decorso il termine di trenta
          giorni  dalla  predetta  comunicazione,  il  Governo   puo'
          procedere anche in mancanza della pronuncia della  predetta
          Conferenza  alle  attivita'  dirette  alla  formazione  dei
          relativi atti dell'Unione europea. 
              6. Salvo  il  caso  di  cui  al  comma  4,  qualora  le
          osservazioni delle regioni e delle  province  autonome  non
          siano pervenute al Governo entro la data indicata  all'atto
          della trasmissione dei progetti o, in  mancanza,  entro  il
          giorno precedente  quello  della  discussione  in  sede  di
          Unione europea, il Governo  puo'  comunque  procedere  alle
          attivita'  dirette  alla  formazione  dei   relativi   atti
          dell'Unione europea. 
              7. Nelle materie di competenza delle  regioni  e  delle
          province autonome, la Presidenza del Consiglio dei ministri
          - Dipartimento per  le  politiche  europee,  nell'esercizio
          delle competenze di cui all'art. 3, comma  2,  del  decreto
          legislativo 30 luglio 1999,  n.  303,  convoca  ai  singoli
          gruppi di  lavoro  di  cui  all'art.  19,  comma  4,  della
          presente legge, i  rappresentanti  delle  regioni  e  delle
          province autonome, ai  fini  della  successiva  definizione
          della posizione italiana  da  sostenere,  d'intesa  con  il
          Ministero degli affari esteri e con i Ministeri  competenti
          per materia, in sede di Unione europea. 
              8. Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  o  il
          Ministro per gli affari europei informa tempestivamente  le
          regioni e  le  province  autonome,  per  il  tramite  della
          Conferenza delle regioni e delle province  autonome,  sulle
          proposte e sulle materie  di  competenza  delle  regioni  e
          delle province autonome che risultano  inserite  all'ordine
          del  giorno  delle  riunioni  del   Consiglio   dell'Unione
          europea. 
              9. Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  o  il
          Ministro per gli affari europei,  prima  dello  svolgimento
          delle  riunioni  del  Consiglio  europeo,  riferisce   alla
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano,  in
          sessione  europea,  sulle  proposte  e  sulle  materie   di
          competenza delle regioni  e  delle  province  autonome  che
          risultano inserite all'ordine del  giorno,  illustrando  la
          posizione che il Governo intende assumere. 
              Il  Governo  riferisce  altresi',  su  richiesta  della
          predetta Conferenza, prima  delle  riunioni  del  Consiglio
          dell'Unione europea, alla Conferenza  stessa,  in  sessione
          europea, sulle proposte e sulle materie di competenza delle
          regioni e delle province autonome  che  risultano  inserite
          all'ordine del giorno,  illustrando  la  posizione  che  il
          Governo intende assumere. 
              10. Il Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  o  il
          Ministro per gli affari europei informa  le  regioni  e  le
          province autonome, per il tramite  della  Conferenza  delle
          regioni e delle province autonome, delle  risultanze  delle
          riunioni del Consiglio europeo e del Consiglio  dell'Unione
          europea e con riferimento alle materie di loro  competenza,
          entro quindici giorni dallo svolgimento delle stesse. 
              11. Resta fermo quanto previsto dall'art. 5,  comma  1,
          della legge 5 giugno 2003, n. 131.». 
              - Il testo dell'art. 5 della legge 5  giugno  2003,  n.
          131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento  della
          Repubblica alla L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3),  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 10  giugno  2003,  n.  132,  cosi'
          recita: 
              «Art. 5 (Attuazione dell'art. 117, quinto comma,  della
          Costituzione sulla partecipazione delle regioni in  materia
          comunitaria). - 1. Le Regioni e  le  Province  autonome  di
          Trento e di Bolzano concorrono direttamente, nelle  materie
          di loro competenza legislativa, alla formazione degli  atti
          comunitari, partecipando, nell'ambito delle delegazioni del
          Governo, alle attivita'  del  Consiglio  e  dei  gruppi  di
          lavoro e dei comitati del  Consiglio  e  della  Commissione
          europea,  secondo  modalita'  da  concordare  in  sede   di
          Conferenza   Stato-Regioni   che   tengano   conto    della
          particolarita'  delle  autonomie  speciali   e,   comunque,
          garantendo  l'unitarieta'  della   rappresentazione   della
          posizione italiana da parte del Capo delegazione  designato
          dal Governo. Nelle  delegazioni  del  Governo  deve  essere
          prevista la  partecipazione  di  almeno  un  rappresentante
          delle Regioni a statuto speciale e delle Province  autonome
          di Trento e di Bolzano. Nelle  materie  che  spettano  alle
          Regioni  ai  sensi  dell'art.  117,  quarto  comma,   della
          Costituzione, il Capo delegazione, che puo' essere anche un
          Presidente di Giunta regionale o di Provincia autonoma,  e'
          designato dal Governo sulla base  di  criteri  e  procedure
          determinati con un accordo  generale  di  cooperazione  tra
          Governo, Regioni a statuto ordinario e a  statuto  speciale
          stipulato in sede di Conferenza Stato-Regioni. In attesa  o
          in  mancanza  di  tale  accordo,  il  Capo  delegazione  e'
          designato  dal  Governo.   Dall'attuazione   del   presente
          articolo non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la
          finanza pubblica. 
              2.  Nelle  materie  di  competenza  legislativa   delle
          Regioni e delle Province autonome di Trento e  di  Bolzano,
          il Governo puo' proporre  ricorso  dinanzi  alla  Corte  di
          giustizia  delle  Comunita'  europee   avverso   gli   atti
          normativi  comunitari   ritenuti   illegittimi   anche   su
          richiesta di una delle Regioni o delle  Province  autonome.
          Il Governo e' tenuto a proporre tale ricorso  qualora  esso
          sia richiesto dalla Conferenza Stato-Regioni a  maggioranza
          assoluta delle Regioni e delle Province autonome.».