Art. 2 
 
 
                             Abrogazioni 
 
  1. Gli articoli 8, 9, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31 e 57  del  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  30  maggio  1989,  n.  223,  sono
abrogati, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 3, comma 2.