Art. 3
Disposizioni transitorie e finali
1. Ai fini della individuazione delle disposizioni che continuano
ad applicarsi agli adempimenti anagrafici fino al completamento del
piano per il graduale subentro di cui all'articolo 62, comma 2, del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, si intende per «comune non
transitato» il comune per il quale non si e' ancora verificato il
subentro dell'anagrafe nazionale della popolazione residente e per
«comune transitato» il comune per il quale si e' verificato tale
subentro.
2. Fino al subentro dell'anagrafe nazionale della popolazione
residente, il comune non transitato procede a tutti gli adempimenti
anagrafici con l'osservanza delle disposizioni del decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, previgenti alla
data di entrata in vigore del presente decreto. Le medesime
disposizioni continuano, altresi', ad applicarsi agli adempimenti
anagrafici che interessano congiuntamente un comune transitato ed un
comune non transitato.
3. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Note all'art. 3:
- Per il testo dell'articolo 62 del citato decreto
legislativo n. 82 del 2005, si veda nelle note alle
premesse.