IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Vista la legge 6 maggio  2015,  n.  52,  recante  "Disposizioni  in
materia di elezione della Camera dei deputati"; 
  Visto l'articolo 4, comma 1, della citata legge 6 maggio  2015,  n.
52, che delega il Governo ad adottare,  entro  novanta  giorni  dalla
data di entrata in vigore della medesima legge 6 maggio 2015, n.  52,
un  decreto   legislativo   per   la   determinazione   dei   collegi
plurinominali nell'ambito di  ciascuna  circoscrizione  di  cui  alla
tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica n.  361
del 1957, come sostituita dalla stessa legge 6 maggio 2015, n. 52; 
  Visto l'articolo 2, comma 2, capoverso 1-bis, della citata legge  6
maggio 2015, n. 52, che dispone che la  circoscrizione  Trentino-Alto
Adige/Südtirol e' costituita in otto collegi uninominali  determinati
ai sensi dell'articolo 7 della legge 4 agosto 1993, n. 277; 
  Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  recante
"Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei ministri"; 
  Vista la proposta presentata il 27 giugno  2015  dalla  Commissione
prevista dall'articolo 4, comma 2, della citata legge n. 52 del 2015,
istituita con decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  5
giugno 2015; 
  Vista la deliberazione  preliminare  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 3 luglio 2015; 
  Acquisiti i pareri delle competenti  commissioni  permanenti  della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 6 agosto 2015; 
  Sulla proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  di
concerto con il Ministro  dell'interno  e  con  il  Ministro  per  le
riforme costituzionali e per i rapporti con il Parlamento; 
 
             E m a n a il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
                        Collegi plurinominali 
 
  1. I collegi plurinominali per l'elezione della Camera dei deputati
sono determinati secondo quanto previsto dalla Tabella A allegata  al
presente decreto legislativo. 
 
          Avvertenza: 
 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note alle premesse: 
 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - La legge  6  maggio  2015,  n.  52  (Disposizioni  in
          materia  di  elezione  della  Camera   dei   deputati)   e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8 maggio 2015, n. 105. 
              - Si riporta il testo del comma  1  dell'art.  4  della
          legge 6 maggio 2015, n. 52: 
              «1. Il Governo e' delegato ad adottare,  entro  novanta
          giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          legge, ai sensi dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n.
          400, un  decreto  legislativo  per  la  determinazione  dei
          collegi    plurinominali    nell'ambito     di     ciascuna
          circoscrizione di cui alla tabella A  allegata  al  decreto
          del Presidente della  Repubblica  n.  361  del  1957,  come
          sostituita dalla presente legge, sulla  base  dei  seguenti
          principi e criteri direttivi: 
                a) salvo quanto stabilito per le circoscrizioni Valle
          d'Aosta/Vallee d'Aoste e  Trentino-Alto  Adige/Südtirol  ai
          sensi  dell'art.  2  del  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica n. 361 del 1957, come modificato dalla  presente
          legge,  nelle  restanti   circoscrizioni   del   territorio
          nazionale per l'elezione della  Camera  dei  deputati  sono
          costituiti 100  collegi  plurinominali.  La  circoscrizione
          Molise e' costituita in un unico collegio plurinominale; 
                b)  i  collegi  plurinominali  sono   costituiti   in
          ciascuna circoscrizione in numero determinato con il metodo
          dei quozienti interi e dei piu' alti resti  in  proporzione
          al  numero  di  seggi  ad   essa   assegnati   secondo   la
          ripartizione  effettuata  ai  sensi  dell'art.   56   della
          Costituzione.  La  popolazione  di  ciascun  collegio  puo'
          scostarsi dalla media della popolazione dei  collegi  della
          circoscrizione di non oltre il 20 per cento in eccesso o in
          difetto; 
                c) sono garantite la coerenza del bacino territoriale
          di  ciascun  collegio  e,  di  norma,  la  sua  omogeneita'
          economico-sociale       e       delle       caratteristiche
          storico-culturali, nonche' la continuita' del territorio di
          ciascun collegio, salvo il caso in cui il territorio stesso
          comprenda porzioni  insulari.  I  collegi,  di  norma,  non
          possono dividere il territorio comunale, salvo il caso  dei
          comuni  che,   per   le   loro   dimensioni   demografiche,
          comprendano al loro interno piu' collegi.  In  quest'ultimo
          caso, ove possibile, il comune  deve  essere  suddiviso  in
          collegi formati mediante l'accorpamento dei  territori  dei
          collegi uninominali stabiliti dal  decreto  legislativo  20
          dicembre 1993, n. 536,  per  l'elezione  della  Camera  dei
          deputati.  Nelle  zone  in  cui  siano  presenti  minoranze
          linguistiche riconosciute, la  delimitazione  dei  collegi,
          anche in deroga ai principi e  ai  criteri  indicati  nella
          presente  lettera,  deve  tenere  conto  dell'esigenza   di
          agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile  di
          collegi; 
                d) sulla base di quanto stabilito dall'art. 3,  comma
          3, del decreto del Presidente della Repubblica n.  361  del
          1957, come sostituito dall'art. 2, comma 3, della  presente
          legge, ciascun collegio plurinominale corrisponde di  norma
          all'estensione  territoriale   di   una   provincia,   come
          delimitata alla data di entrata in  vigore  della  presente
          legge,  o  e'  determinato  per  accorpamento  di  province
          diverse,  purche'  contermini;  nel  caso  di  province  di
          dimensione  estesa,  i  collegi  sono   definiti   mediante
          accorpamento  dei   territori   dei   collegi   uninominali
          stabiliti dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 536,
          per l'elezione della Camera dei deputati,  escludendo,  ove
          presenti, i comuni compresi in altra provincia: 
                e) qualora non sia altrimenti possibile rispettare il
          criterio della continuita' territoriale di cui alla lettera
          c), il territorio  del  collegio  puo'  essere  determinato
          anche  in  deroga  al   principio   dell'accorpamento   dei
          territori dei collegi  uninominali  stabiliti  dal  decreto
          legislativo 20 dicembre 1993, n. 536, e, in  subordine,  al
          criterio  direttivo  di  cui  alla  lettera   d)   riferito
          all'estensione territoriale della provincia; 
                f) nella circoscrizione Trentino-Alto  Adige/Südtirol
          sono determinati, in base ai principi e  criteri  direttivi
          enunciati all'art. 7 della legge 4  agosto  1993,  n.  277,
          otto collegi uninominali assicurando che il  territorio  di
          nessun collegio sia compreso in piu' di una  circoscrizione
          provinciale; 
                g) nella circoscrizione Friuli Venezia Giulia uno dei
          collegi plurinominali e' costituito  in  modo  da  favorire
          l'accesso alla  rappresentanza  dei  candidati  espressione
          della minoranza linguistica slovena, ai sensi dell'art.  26
          della legge 23 febbraio 2001, n. 38.». 
              - Si riporta la  Tabella  A  allegata  al  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  30  marzo  1957,   n.   361,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 giugno 1957, n.  139,
          S.O., come sostituita dalla legge 6 maggio 2015, n. 52: 
              «Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957,
          n. 361 
              Approvazione del testo unico delle leggi recanti  norme
          per la elezione della Camera dei deputati. 
              (Testo applicabile per le  elezioni  della  Camera  dei
          deputati a decorrere dal 1° luglio 2016) 
 
                                                            Tabella A 
                                                    (art. 1, comma 2) 
    

          |=========================================================|
          |                CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI                |
          |=====================|===================================|
          |     Circoscrizione  |     Sede dell'Ufficio centrale    |
          |                     |     circoscrizionale              |
          |---------------------|-----------------------------------|
          |  1) Piemonte        |     Torino                        |
          |---------------------|-----------------------------------|
          |  2) Valle d'Aosta/  |     Aosta                         |
          |     Valle'e d'Aoste |                                   |
          |---------------------|-----------------------------------|
          |  3) Lombardia       |     Milano                        |
          |---------------------|-----------------------------------|
          |  4) Trentino-Alto   |     Trento                        |
          |     Adige/Südtirol  |                                   |
          |---------------------|-----------------------------------|
          |  5) Veneto          |     Venezia                       |
          |---------------------|-----------------------------------|
          |  6) Friuli Venezia  |     Trieste                       |
          |     Giulia          |                                   |
          |---------------------|-----------------------------------|
          |  7) Liguria         |     Genova                        |
          |---------------------|-----------------------------------|
          |  8) Emilia-Romagna  |     Bologna                       |
          |---------------------|-----------------------------------|
          |  9) Toscana         |     Firenze                       |
          |---------------------|-----------------------------------|
          | 10) Umbria          |     Perugia                       |
          |---------------------|-----------------------------------|
          | 11) Marche          |     Ancona                        |
          |---------------------|-----------------------------------|
          | 12) Lazio           |     Roma                          |
          |---------------------|-----------------------------------|
          | 13) Abruzzo         |     L'Aquila                      |
          |---------------------|-----------------------------------|
          | 14) Molise          |     Campobasso                    |
          |---------------------|-----------------------------------|
          | 15) Campania        |     Napoli                        |
          |---------------------|-----------------------------------|
          | 16) Puglia          |     Bari                          |
          |---------------------|-----------------------------------|
          | 17) Basilicata      |     Potenza                       |
          |---------------------|-----------------------------------|
          | 18) Calabria        |     Catanzaro                     |
          |---------------------|-----------------------------------|
          | 19) Sicilia         |     Palermo                       |
          |---------------------|-----------------------------------|
          | 20) Sardegna        |     Cagliari .».                  |
          |=====================|===================================|

    
              - Il testo dell'art. 2, comma 2, capoverso 1-bis  della
          legge 6 maggio 2015, n. 52 e' riportato in nota all'art. 3. 
              - Il testo dell'art. 7 della legge 4  agosto  1993,  n.
          277 (Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6 agosto 1993, n.  183,
          e' riportato in nota all'art. 3. 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  14  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  ministri),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre  1988,  n.
          214, S.O.: 
              «Art.  14  (Decreti  legislativi).  -  1.   I   decreti
          legislativi adottati dal  Governo  ai  sensi  dell'art.  76
          della  Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente   della
          Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo»  e
          con  l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge   di
          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
          e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
          legge di delegazione. 
              2. L'emanazione del decreto legislativo  deve  avvenire
          entro il termine fissato dalla  legge  di  delegazione;  il
          testo del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo  e'
          trasmesso  al   Presidente   della   Repubblica,   per   la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 
              3.  Se  la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
          pluralita' di oggetti  distinti  suscettibili  di  separata
          disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu'  atti
          successivi per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti.  In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione, il Governo informa  periodicamente  le  Camere
          sui criteri che  segue  nell'organizzazione  dell'esercizio
          della delega. 
              4. In  ogni  caso,  qualora  il  termine  previsto  per
          l'esercizio della delega ecceda i due anni, il  Governo  e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti delegati. Il parere e' espresso  dalle  Commissioni
          permanenti delle due Camere competenti  per  materia  entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni non  ritenute  corrispondenti  alle  direttive
          della legge di delegazione. Il Governo, nei  trenta  giorni
          successivi, esaminato il parere, ritrasmette,  con  le  sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni,  i  testi  alle
          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni.». 
              - Si riporta il testo del comma  2  dell'art.  4  della
          citata legge 6 maggio 2015, n. 52: 
              «2. Ai fini  della  predisposizione  dello  schema  del
          decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo si avvale
          di una Commissione composta  dal  presidente  dell'Istituto
          nazionale di  statistica,  che  la  presiede,  e  da  dieci
          esperti in materia attinente ai compiti che la  Commissione
          e' chiamata a svolgere, senza oneri aggiuntivi.».