Art. 3 
 
 
              Collegi uninominali della circoscrizione 
                    Trentino-Alto Adige/Südtirol 
 
  1. In conformita' a  quanto  previsto  dall'articolo  2,  comma  2,
capoverso 1-bis,  della  legge  6  maggio  2015,  n.  52,  i  collegi
uninominali  della   circoscrizione   Trentino-Alto   Adige/Südtirol,
determinati ai sensi dell'articolo 7 della legge 4  agosto  1993,  n.
277, e stabiliti in numero di otto, sono riportati  nella  Tabella  B
allegata al presente decreto legislativo. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Si riporta il testo dell'art. 2, comma  2,  capoverso
          1-bis della citata legge 6 maggio 2015, n. 52: 
              «2.  All'art.  2  del  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni,  e'
          aggiunto,  in  fine,  il   seguente   comma:   "1-bis.   La
          circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol  e'  costituita
          in otto collegi uninominali determinati ai sensi  dell'art.
          7 della legge 4 agosto 1993, n. 277. La restante  quota  di
          seggi spettante alla circoscrizione e'  attribuita  con  il
          metodo  del  recupero  proporzionale,  secondo   le   norme
          contenute nel titolo VI del presente testo unico".». 
              - Si riporta il testo dell'art. 7 della legge 4  agosto
          1993, n. 277: 
              «Art. 7. - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro
          quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente
          legge, ai sensi dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n.
          400 , un decreto  legislativo  per  la  determinazione  dei
          collegi uninominali nell'ambito di ciascuna  circoscrizione
          sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi: 
                a) i collegi sono costituiti garantendo  la  coerenza
          del  relativo  bacino  territoriale  e  di  norma  la   sua
          omogeneita'  economico-sociale  e  le  sue  caratteristiche
          storico-culturali; essi hanno un territorio continuo  salvo
          il caso in cui il territorio comprenda porzioni insulari. I
          collegi, di norma, non possono includere il  territorio  di
          comuni appartenenti a province  diverse,  ne'  dividere  il
          territorio comunale, salvo il caso dei comuni che,  per  le
          loro dimensioni demografiche, comprendano al  loro  interno
          piu' collegi.  In  quest'ultimo  caso,  ove  possibile,  il
          comune deve essere suddiviso in collegi formati nell'ambito
          del comune medesimo o della medesima  citta'  metropolitana
          istituita ai sensi dell'art. 18 della legge 8 giugno  1990,
          n. 142  .  Nelle  zone  in  cui  siano  presenti  minoranze
          linguistiche riconosciute, la  delimitazione  dei  collegi,
          anche in deroga ai principi ed ai  criteri  indicati  nella
          presente  lettera,  deve  tener  conto   dell'esigenza   di
          agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile  di
          collegi; 
                b) la popolazione di ciascun collegio puo'  scostarsi
          dalla   media   della   popolazione   dei   collegi   della
          circoscrizione non oltre il dieci per cento, in  eccesso  o
          in difetto. Tale media si ottiene dividendo la cifra  della
          popolazione della circoscrizione, quale risulta dall'ultimo
          censimento generale, per il numero dei collegi  uninominali
          compresi  nella  circoscrizione.   Allo   scopo   di   dare
          attuazione a quanto previsto nella lettera a) per  le  zone
          in cui siano presenti minoranze linguistiche  riconosciute,
          gli scarti dalla media circoscrizionale  della  popolazione
          sono giustificati non oltre  il  limite  del  quindici  per
          cento, in eccesso o  in  difetto.  Il  numero  dei  collegi
          uninominali compresi in ogni circoscrizione e'  determinato
          dal  prodotto,  con  arrotondamento  all'unita'   superiore
          qualora la cifra decimale sia  uguale  o  superiore  a  50,
          ottenuto moltiplicando per 75 il numero dei seggi assegnati
          alla circoscrizione diviso per 100. 
              2.  Il  Governo  predispone  lo  schema   del   decreto
          legislativo di cui al comma 1 sulla base delle  indicazioni
          formulate, entro due mesi  dal  suo  insediamento,  da  una
          Commissione, nominata dai Presidenti delle Camere, composta
          dal presidente dell'Istituto nazionale di  statistica,  che
          la presiede,  e  da  dieci  docenti  universitari  o  altri
          esperti in materie attinenti ai compiti che la  Commissione
          e' chiamata a svolgere. 
              3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1,
          corredato  dai  pareri  espressi,  entro  quindici   giorni
          dall'invio,  dai  consigli  regionali  e  da  quelli  delle
          province autonome di Trento e di Bolzano sulle  indicazioni
          della Commissione di esperti, prima della sua  approvazione
          da parte del Consiglio  dei  ministri,  e'  trasmesso  alle
          Camere, ai fini dell'espressione del parere da parte  delle
          Commissioni permanenti competenti per materia;  laddove  lo
          schema si discosti  dalle  proposte  della  Commissione  di
          esperti il Governo deve indicarne i motivi alle Camere;  il
          parere va espresso entro venti giorni dalla ricezione dello
          schema. Qualora il decreto non  fosse  conforme  al  parere
          parlamentare,   il   Governo,    contemporaneamente    alla
          pubblicazione del decreto, deve inviare al  Parlamento  una
          relazione contenente adeguata motivazione. 
              4. Si prescinde dai pareri di cui al  comma  3  qualora
          gli stessi non siano espressi entro i termini assegnati. 
              5. Il Governo e' delegato altresi' ad  adottare,  entro
          lo stesso termine di cui al comma 1, un decreto legislativo
          con cui sono apportate al testo unico delle  leggi  recanti
          norme per l'elezione della Camera dei  deputati,  approvato
          con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo  1957,
          n.  361,  e  successive  modificazioni,  le   modificazioni
          strettamente conseguenti a quanto previsto  dalla  presente
          legge. 
              6. All'inizio di ogni legislatura  i  Presidenti  della
          Camera  dei  deputati  e  del   Senato   della   Repubblica
          provvedono alla nomina della Commissione per la verifica  e
          la revisione dei collegi elettorali, composta a  norma  del
          comma 2. Dopo ogni censimento generale, e ogni qualvolta ne
          avverta  la   necessita',   la   Commissione   formula   le
          indicazioni per la revisione dei collegi, secondo i criteri
          di cui al presente articolo, e ne riferisce  ai  Presidenti
          delle Camere. Alla revisione  delle  circoscrizioni  e  dei
          collegi  elettorali  in  Italia  e  all'estero  si  procede
          altresi',  con  norme  di  legge,  nel  caso  di   modifica
          costituzionale avente ad oggetto il numero dei parlamentari
          o in conseguenza di  nuova  disciplina  sull'esercizio  del
          voto da parte degli italiani all'estero.».