Art. 3 Collegi uninominali della circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol 1. In conformita' a quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, capoverso 1-bis, della legge 6 maggio 2015, n. 52, i collegi uninominali della circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol, determinati ai sensi dell'articolo 7 della legge 4 agosto 1993, n. 277, e stabiliti in numero di otto, sono riportati nella Tabella B allegata al presente decreto legislativo.
Note all'art. 3: - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 2, capoverso 1-bis della citata legge 6 maggio 2015, n. 52: «2. All'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "1-bis. La circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol e' costituita in otto collegi uninominali determinati ai sensi dell'art. 7 della legge 4 agosto 1993, n. 277. La restante quota di seggi spettante alla circoscrizione e' attribuita con il metodo del recupero proporzionale, secondo le norme contenute nel titolo VI del presente testo unico".». - Si riporta il testo dell'art. 7 della legge 4 agosto 1993, n. 277: «Art. 7. - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , un decreto legislativo per la determinazione dei collegi uninominali nell'ambito di ciascuna circoscrizione sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi: a) i collegi sono costituiti garantendo la coerenza del relativo bacino territoriale e di norma la sua omogeneita' economico-sociale e le sue caratteristiche storico-culturali; essi hanno un territorio continuo salvo il caso in cui il territorio comprenda porzioni insulari. I collegi, di norma, non possono includere il territorio di comuni appartenenti a province diverse, ne' dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno piu' collegi. In quest'ultimo caso, ove possibile, il comune deve essere suddiviso in collegi formati nell'ambito del comune medesimo o della medesima citta' metropolitana istituita ai sensi dell'art. 18 della legge 8 giugno 1990, n. 142 . Nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai principi ed ai criteri indicati nella presente lettera, deve tener conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi; b) la popolazione di ciascun collegio puo' scostarsi dalla media della popolazione dei collegi della circoscrizione non oltre il dieci per cento, in eccesso o in difetto. Tale media si ottiene dividendo la cifra della popolazione della circoscrizione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, per il numero dei collegi uninominali compresi nella circoscrizione. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto nella lettera a) per le zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, gli scarti dalla media circoscrizionale della popolazione sono giustificati non oltre il limite del quindici per cento, in eccesso o in difetto. Il numero dei collegi uninominali compresi in ogni circoscrizione e' determinato dal prodotto, con arrotondamento all'unita' superiore qualora la cifra decimale sia uguale o superiore a 50, ottenuto moltiplicando per 75 il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione diviso per 100. 2. Il Governo predispone lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 sulla base delle indicazioni formulate, entro due mesi dal suo insediamento, da una Commissione, nominata dai Presidenti delle Camere, composta dal presidente dell'Istituto nazionale di statistica, che la presiede, e da dieci docenti universitari o altri esperti in materie attinenti ai compiti che la Commissione e' chiamata a svolgere. 3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1, corredato dai pareri espressi, entro quindici giorni dall'invio, dai consigli regionali e da quelli delle province autonome di Trento e di Bolzano sulle indicazioni della Commissione di esperti, prima della sua approvazione da parte del Consiglio dei ministri, e' trasmesso alle Camere, ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per materia; laddove lo schema si discosti dalle proposte della Commissione di esperti il Governo deve indicarne i motivi alle Camere; il parere va espresso entro venti giorni dalla ricezione dello schema. Qualora il decreto non fosse conforme al parere parlamentare, il Governo, contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, deve inviare al Parlamento una relazione contenente adeguata motivazione. 4. Si prescinde dai pareri di cui al comma 3 qualora gli stessi non siano espressi entro i termini assegnati. 5. Il Governo e' delegato altresi' ad adottare, entro lo stesso termine di cui al comma 1, un decreto legislativo con cui sono apportate al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, le modificazioni strettamente conseguenti a quanto previsto dalla presente legge. 6. All'inizio di ogni legislatura i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica provvedono alla nomina della Commissione per la verifica e la revisione dei collegi elettorali, composta a norma del comma 2. Dopo ogni censimento generale, e ogni qualvolta ne avverta la necessita', la Commissione formula le indicazioni per la revisione dei collegi, secondo i criteri di cui al presente articolo, e ne riferisce ai Presidenti delle Camere. Alla revisione delle circoscrizioni e dei collegi elettorali in Italia e all'estero si procede altresi', con norme di legge, nel caso di modifica costituzionale avente ad oggetto il numero dei parlamentari o in conseguenza di nuova disciplina sull'esercizio del voto da parte degli italiani all'estero.».