IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 11 marzo 2014, n. 23, con la quale e' stata
conferita delega al Governo recante disposizioni per un sistema
fiscale piu' equo, trasparente e orientato alla crescita e, in
particolare, l'articolo 9, comma 1, lettera d), con il quale il
Governo e' delegato a introdurre norme per incentivare, mediante una
riduzione degli adempimenti amministrativi e contabili a carico dei
contribuenti, l'utilizzo della fatturazione elettronica e la
trasmissione telematica dei corrispettivi, nonche' di adeguati
meccanismi di riscontro tra la documentazione in materia di imposta
sul valore aggiunto (IVA) e le transazioni effettuate, potenziando i
relativi sistemi di tracciabilita' dei pagamenti, e l'articolo 9,
comma 1, lettera g), con il quale il Governo e' delegato a prevedere
specifici strumenti di controllo relativamente alle cessioni di beni
effettuate attraverso distributori automatici;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 21 aprile 2015;
Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per
materia e per i profili di carattere finanziario della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Ritenuto di non conformarsi integralmente ai pareri della VI
Commissione Finanze della Camera dei deputati del 18 giugno 2015 e
della 6ª Commissione Finanze e tesoro del Senato della Repubblica
dell'11 giugno 2015 e della V Commissione bilancio tesoro e
programmazione della Camera dei Deputati del 9 giugno 2015;
Visto l'articolo 1, comma 7, della citata legge n. 23 del 2014,
secondo cui qualora il Governo non intenda conformarsi ai pareri
parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 17 luglio 2015;
Acquisiti i pareri definitivi delle competenti Commissioni
parlamentari ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della citata legge n.
23 del 2014;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 31 luglio 2015;
Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle fatture o
dei relativi dati
1. A decorrere dal 1° luglio 2016, l'Agenzia delle entrate mette a
disposizione dei contribuenti, gratuitamente, un servizio per la
generazione, la trasmissione e la conservazione delle fatture
elettroniche. Per specifiche categorie di soggetti passivi
dell'imposta sul valore aggiunto, individuate con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le associazioni di
categoria nell'ambito di forum nazionali sulla fatturazione
elettronica istituiti in base alla decisione della Commissione
europea COM (2010) 8467, viene messo a disposizione, anche con
riferimento alle fatture elettroniche emesse nei confronti di
soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 1, comma 209, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, il servizio gratuito di generazione,
trasmissione e conservazione previsto dall'articolo 4, comma 2, del
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, 3
aprile 2013, n. 55.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2017, il Ministero dell'economia e
delle finanze mette a disposizione dei soggetti passivi dell'imposta
sul valore aggiunto il Sistema di Interscambio di cui all'articolo 1,
commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, gestito
dall'Agenzia delle entrate, ai fini della trasmissione e della
ricezione delle fatture elettroniche, e di eventuali variazioni delle
stesse, relative a operazioni che intercorrono tra soggetti residenti
nel territorio dello Stato, secondo il formato della fattura
elettronica di cui all'allegato A del decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la
pubblica amministrazione e la semplificazione, 3 aprile 2013, n. 55.
A decorrere dalla data di cui al periodo precedente, l'Agenzia delle
entrate mette a disposizione del contribuente, mediante l'utilizzo di
reti telematiche e anche in formato strutturato, le informazioni
acquisite.
3. Con riferimento alle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta
sul valore aggiunto effettuate dal 1° gennaio 2017, i soggetti
passivi possono optare per la trasmissione telematica all'Agenzia
delle entrate dei dati di tutte le fatture, emesse e ricevute, e
delle relative variazioni, effettuata anche mediante il Sistema di
Interscambio di cui all'articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24
dicembre 2007, n. 244. L'opzione ha effetto dall'inizio dell'anno
solare in cui e' esercitata fino alla fine del quarto anno solare
successivo e, se non revocata, si estende di quinquennio in
quinquennio.
4. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate,
sentite le associazioni di categoria nell'ambito di forum nazionali
sulla fatturazione elettronica istituiti in base alla decisione della
Commissione europea COM (2010) 8467, sono definite le regole e
soluzioni tecniche e i termini per la trasmissione telematica, in
formato strutturato, di cui al comma 3, secondo principi di
semplificazione, di economicita' e di minimo aggravio per i
contribuenti, nonche' le modalita' di messa a disposizione delle
informazioni di cui al comma 2.
5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da
emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono stabilite nuove modalita' semplificate di controlli a
distanza degli elementi acquisiti dall'Agenzia delle entrate ai sensi
del comma 3, basate sul riscontro tra i dati comunicati dai soggetti
passivi dell'imposta sul valore aggiunto e le transazioni effettuate,
tali da ridurre gli adempimenti di tali soggetti, non ostacolare il
normale svolgimento dell'attivita' economica degli stessi ed
escludere la duplicazione di attivita' conoscitiva.
6. Ai contribuenti che esercitano l'opzione di cui al comma 3 si
applica, in caso di omissione della predetta trasmissione ovvero di
trasmissione di dati incompleti o inesatti, la sanzione di cui
all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 471.
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Il testo della legge 11 marzo 2014, n. 23, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale del 12 marzo 2014, n. 59, reca
"Delega al Governo recante disposizioni per un sistema
fiscale piu' equo, trasparente e orientato alla crescita".
- Il testo vigente dell'art. 9, comma 1, lettere d) e
g), della citata legge 11 marzo 2014, n. 23 e' il seguente:
«Art. 9 (Rafforzamento dell'attivita' conoscitiva e di
controllo). - 1. Il Governo e' delegato ad introdurre, con
i decreti legislativi di cui all'art. 1, norme per il
rafforzamento dei controlli, secondo i seguenti principi e
criteri direttivi:
(Omissis).
d) incentivare, mediante una riduzione degli
adempimenti amministrativi e contabili a carico dei
contribuenti, l'utilizzo della fatturazione elettronica e
la trasmissione telematica dei corrispettivi, nonche' di
adeguati meccanismi di riscontro tra la documentazione in
materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) e le
transazioni effettuate, potenziando i relativi sistemi di
tracciabilita' dei pagamenti;
(Omissis).
g) prevedere specifici strumenti di controllo
relativamente alle cessioni di beni effettuate attraverso
distributori automatici;
(Omissis).».
- Il testo vigente dell'art. 1 della citata legge 11
marzo 2014, n. 23 e' il seguente:
«Art. 1 (Delega al Governo per la revisione del sistema
fiscale e procedura). - Il Governo e' delegato ad adottare,
entro quindici mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, decreti legislativi recanti la revisione
del sistema fiscale. I decreti legislativi sono adottati,
nel rispetto dei principi costituzionali, in particolare di
quelli di cui agli articoli 3 e 53 della Costituzione,
nonche' del diritto dell'Unione europea, e di quelli dello
statuto dei diritti del contribuente di cui alla legge 27
luglio 2000, n. 212, con particolare riferimento al
rispetto del vincolo di irretroattivita' delle norme
tributarie di sfavore, in coerenza con quanto stabilito
dalla legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo
fiscale, secondo gli specifici principi e criteri direttivi
indicati negli articoli da 2 a 16 della presente legge,
nonche' secondo i seguenti principi e criteri direttivi
generali:
a) tendenziale uniformita' della disciplina
riguardante le obbligazioni tributarie, con particolare
riferimento ai profili della solidarieta', della
sostituzione e della responsabilita';
b) coordinamento e semplificazione delle discipline
concernenti gli obblighi contabili e dichiarativi dei
contribuenti, al fine di agevolare la comunicazione con
l'amministrazione finanziaria in un quadro di reciproca e
leale collaborazione, anche attraverso la previsione di
forme di contraddittorio propedeutiche all'adozione degli
atti di accertamento dei tributi;
c) coerenza e tendenziale uniformita' dei poteri in
materia tributaria e delle forme e modalita' del loro
esercizio, anche attraverso la definizione di una
disciplina unitaria della struttura, efficacia ed
invalidita' degli atti dell'amministrazione finanziaria e
dei contribuenti, escludendo comunque la possibilita' di
sanatoria per la carenza di motivazione e di integrazione o
di modifica della stessa nel corso del giudizio;
d) tendenziale generalizzazione del meccanismo della
compensazione tra crediti d'imposta spettanti al
contribuente e debiti tributari a suo carico.
2. I decreti legislativi tengono altresi' conto
dell'esigenza di assicurare la responsabilizzazione dei
diversi livelli di governo, integrando o modificando la
disciplina dei tributi in modo che sia definito e
chiaramente individuabile, per ciascun tributo, il livello
di governo che beneficia delle relative entrate, con una
relazione fra tributo e livello di governo determinata, ove
possibile, in funzione dell'attinenza del presupposto
d'imposta e, comunque, garantendo l'esigenza di
salvaguardare i principi di coesione e di solidarieta'
nazionale.
3. Almeno uno degli schemi dei decreti legislativi di
cui al comma 1 dovra' essere deliberato in via preliminare
dal Consiglio dei ministri entro quattro mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge il Governo riferisce ogni quattro mesi alle
Commissioni parlamentari competenti per materia in ordine
all'attuazione della delega. In sede di prima applicazione
il Governo riferisce alle Commissioni entro due mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge. Entro lo
stesso termine, il Governo, effettuando un apposito
monitoraggio in ordine allo stato di attuazione
dell'incorporazione dell'Agenzia del territorio
nell'Agenzia delle entrate e dell'Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato nell'Agenzia delle dogane, disposta
dall'art. 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135, e successive modificazioni, riferisce alle
Commissioni parlamentari competenti per materia anche in
relazione ad eventuali modifiche normative.
5. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma
1, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle
Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle
Commissioni parlamentari competenti per materia e per i
profili finanziari, che sono resi entro trenta giorni dalla
data di trasmissione. Le Commissioni possono chiedere al
Presidente della rispettiva Camera di prorogare di venti
giorni il termine per l'espressione del parere, qualora
cio' si renda necessario per la complessita' della materia
o per il numero dei decreti legislativi. Decorso il termine
previsto per l'espressione del parere o quello
eventualmente prorogato, il decreto puo' essere comunque
adottato.
6. Le relazioni tecniche allegate agli schemi di
decreto legislativo adottati ai sensi della delega di cui
alla presente legge indicano, per ogni ipotesi di
intervento, l'impatto sul gettito, gli effetti distributivi
sui contribuenti, le implicazioni in termini di finanza
locale e gli aspetti amministrativi e gestionali per il
contribuente e per l'amministrazione.
7. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai
pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle
Camere con le sue osservazioni, con eventuali
modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi
di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle
Commissioni competenti per materia sono espressi entro il
termine di dieci giorni dalla data della nuova
trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono
essere comunque adottati.
7-bis. Qualora i termini per l'espressione dei pareri
parlamentari di cui ai commi 5 e 7 scadano nei trenta
giorni che precedono la scadenza dei termini di delega
previsti dai commi 1 e 8, ovvero successivamente, questi
ultimi sono prorogati di novanta giorni.
8. Il Governo e' delegato ad adottare uno o piu'
decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e
integrative dei decreti legislativi di cui alla presente
legge, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore
dei decreti legislativi medesimi, nel rispetto dei principi
e criteri direttivi previsti dalla presente legge e con le
modalita' di cui al presente articolo.
9. Nei decreti legislativi di cui al comma 1, il
Governo provvede all'introduzione delle nuove norme
mediante la modifica o l'integrazione dei testi unici e
delle disposizioni organiche che regolano le relative
materie, provvedendo ad abrogare espressamente le norme
incompatibili.
10. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il
termine di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e
criteri direttivi previsti dalla presente legge e secondo
la procedura di cui al presente articolo, uno o piu'
decreti legislativi recanti le norme eventualmente
occorrenti per il coordinamento formale e sostanziale tra i
decreti legislativi emanati ai sensi della presente legge e
le altre leggi dello Stato e per l'abrogazione delle norme
incompatibili.
11. Le disposizioni della presente legge e quelle dei
decreti legislativi emanati in attuazione della stessa si
applicano nei confronti delle regioni a statuto speciale e
delle province autonome di Trento e di Bolzano, nel
rispetto dei loro statuti e delle relative norme di
attuazione, e secondo quanto previsto dall'art. 27 della
legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni».
Note all'art. 1:
- La decisione della Commissione europea COM (2010)
8467, del 2 dicembre 2010, istituisce il forum europeo
multilaterale delle parti interessate sulla fatturazione
elettronica.
- Il testo vigente dell'art. 1, comma 209, della legge
24 dicembre 2007, n. 244, concernente "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2008), e' il seguente:
«Art. 1. - (Omissis).
209. Al fine di semplificare il procedimento di
fatturazione e registrazione delle operazioni imponibili, a
decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento
di cui al comma 213, l'emissione, la trasmissione, la
conservazione e l'archiviazione delle fatture emesse nei
rapporti con le amministrazioni pubbliche di cui all'art.
1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonche'
con le amministrazioni autonome, anche sotto forma di nota,
conto, parcella e simili, deve essere effettuata
esclusivamente in forma elettronica, con l'osservanza del
decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 52, e del codice
dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82.
(Omissis).».
- Il testo vigente dell'art. 4 del decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
per la pubblica amministrazione e la semplificazione, 3
aprile 2013, n. 55 (Regolamento in materia di emissione,
trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da
applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi
dell'art. 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre
2007, n. 244), e' il seguente:
«Art. 4 (Misure di supporto per le piccole e medie
imprese). - 1. Il Ministero dell'economia e delle finanze,
nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli
acquisti, rende disponibile in via non onerosa sul proprio
portale elettronico, accessibile all'indirizzo
www.acquistinretepa.it, alle piccole e medie imprese
abilitate al Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA) e che forniscono beni e servizi alle
amministrazioni, i servizi e gli strumenti di supporto di
natura informatica in tema di generazione delle fatture nel
formato previsto dal Sistema di interscambio e di
conservazione, nonche' i servizi di comunicazione con il
detto Sistema, secondo quanto previsto nel documento che
costituisce l'allegato E del presente regolamento.
2. L'Agenzia per l'Italia digitale, in collaborazione
con Unioncamere e sentite le associazioni di categoria
delle imprese e dei professionisti, mette a disposizione
delle piccole e medie imprese, in via non onerosa, il
supporto per lo sviluppo di strumenti informatici «open
source» per la fatturazione elettronica».
- Il testo vigente dell'art. 1, commi 211 e 212, della
citata legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' il seguente:
«Art. 1 (Omissis).
211. La trasmissione delle fatture elettroniche avviene
attraverso il Sistema di interscambio istituito dal
Ministero dell'economia e delle finanze e da questo gestito
anche avvalendosi delle proprie strutture societarie.
212. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze da emanare entro il 31 marzo 2008 e' individuato il
gestore del Sistema di interscambio e ne sono definite
competenze e attribuzioni, ivi comprese quelle relative:
a) al presidio del processo di ricezione e successivo
inoltro delle fatture elettroniche alle amministrazioni
destinatarie;
b) alla gestione dei dati in forma aggregata e dei
flussi informativi anche ai fini della loro integrazione
nei sistemi di monitoraggio della finanza pubblica
(Omissis).».
- Il testo dell'allegato A del decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
per la pubblica amministrazione e la semplificazione, 3
aprile 2013, n. 55, reca: «Formato della fattura
elettronica».
- Il testo vigente dell'art. 11, comma 1 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (Riforma delle
sanzioni tributarie non penali in materia di imposte
dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione
dei tributi, a norma dell'art. 3, comma 133, lettera q),
della legge 23 dicembre 1996, n. 662), e' il seguente:
«1. Sono punite con la sanzione amministrativa da lire
cinquecentomila a lire quattro milioni le seguenti
violazioni:
a) omissione di ogni comunicazione prescritta dalla
legge tributaria anche se non richiesta dagli uffici o
dalla Guardia di finanza al contribuente o a terzi
nell'esercizio dei poteri di verifica ed accertamento in
materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto
o invio di tali comunicazioni con dati incompleti o non
veritieri;
b) mancata restituzione dei questionari inviati al
contribuente o a terzi nell'esercizio dei poteri di cui
alla precedente lettera a) o loro restituzione con risposte
incomplete o non veritiere;
c) inottemperanza all'invito a comparire e a
qualsiasi altra richiesta fatta dagli uffici o dalla
Guardia di finanza nell'esercizio dei poteri loro
conferiti.
(Omissis). ».