IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 11  marzo  2014,  n.  23,  con  la  quale  e'  stata
conferita delega al  Governo  recante  disposizioni  per  un  sistema
fiscale piu' equo,  trasparente  e  orientato  alla  crescita  e,  in
particolare, l'articolo 9, comma 1,  lettera  d),  con  il  quale  il
Governo e' delegato a introdurre norme per incentivare, mediante  una
riduzione degli adempimenti amministrativi e contabili a  carico  dei
contribuenti,  l'utilizzo  della  fatturazione   elettronica   e   la
trasmissione  telematica  dei  corrispettivi,  nonche'  di   adeguati
meccanismi di riscontro tra la documentazione in materia  di  imposta
sul valore aggiunto (IVA) e le transazioni effettuate, potenziando  i
relativi sistemi di tracciabilita' dei  pagamenti,  e  l'articolo  9,
comma 1, lettera g), con il quale il Governo e' delegato a  prevedere
specifici strumenti di controllo relativamente alle cessioni di  beni
effettuate attraverso distributori automatici; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 21 aprile 2015; 
  Acquisiti i pareri delle Commissioni  parlamentari  competenti  per
materia e per i profili di carattere  finanziario  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Ritenuto di  non  conformarsi  integralmente  ai  pareri  della  VI
Commissione Finanze della Camera dei deputati del 18  giugno  2015  e
della 6ª Commissione Finanze e tesoro  del  Senato  della  Repubblica
dell'11  giugno  2015  e  della  V  Commissione  bilancio  tesoro   e
programmazione della Camera dei Deputati del 9 giugno 2015; 
  Visto l'articolo 1, comma 7, della citata legge  n.  23  del  2014,
secondo cui qualora il Governo  non  intenda  conformarsi  ai  pareri
parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 17 luglio 2015; 
  Acquisiti  i  pareri  definitivi   delle   competenti   Commissioni
parlamentari ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della citata legge n.
23 del 2014; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 31 luglio 2015; 
  Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                                Emana 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
Fatturazione elettronica e trasmissione telematica  delle  fatture  o
                          dei relativi dati 
 
  1. A decorrere dal 1° luglio 2016, l'Agenzia delle entrate mette  a
disposizione dei contribuenti,  gratuitamente,  un  servizio  per  la
generazione,  la  trasmissione  e  la  conservazione  delle   fatture
elettroniche.  Per   specifiche   categorie   di   soggetti   passivi
dell'imposta  sul  valore  aggiunto,  individuate  con  decreto   del
Ministro dell'economia e delle finanze, sentite  le  associazioni  di
categoria  nell'ambito  di   forum   nazionali   sulla   fatturazione
elettronica  istituiti  in  base  alla  decisione  della  Commissione
europea COM (2010)  8467,  viene  messo  a  disposizione,  anche  con
riferimento  alle  fatture  elettroniche  emesse  nei  confronti   di
soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 1,  comma  209,  della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, il servizio gratuito di  generazione,
trasmissione e conservazione previsto dall'articolo 4, comma  2,  del
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di  concerto  con
il Ministro per la pubblica amministrazione e la  semplificazione,  3
aprile 2013, n. 55. 
  2. A decorrere dal 1° gennaio 2017, il  Ministero  dell'economia  e
delle finanze mette a disposizione dei soggetti passivi  dell'imposta
sul valore aggiunto il Sistema di Interscambio di cui all'articolo 1,
commi 211 e 212, della  legge  24  dicembre  2007,  n.  244,  gestito
dall'Agenzia delle  entrate,  ai  fini  della  trasmissione  e  della
ricezione delle fatture elettroniche, e di eventuali variazioni delle
stesse, relative a operazioni che intercorrono tra soggetti residenti
nel  territorio  dello  Stato,  secondo  il  formato  della   fattura
elettronica  di  cui  all'allegato  A  del   decreto   del   Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con  il  Ministro  per  la
pubblica amministrazione e la semplificazione, 3 aprile 2013, n.  55.
A decorrere dalla data di cui al periodo precedente, l'Agenzia  delle
entrate mette a disposizione del contribuente, mediante l'utilizzo di
reti telematiche e anche  in  formato  strutturato,  le  informazioni
acquisite. 
  3. Con riferimento alle operazioni rilevanti ai  fini  dell'imposta
sul valore aggiunto  effettuate  dal  1°  gennaio  2017,  i  soggetti
passivi possono optare per  la  trasmissione  telematica  all'Agenzia
delle entrate dei dati di tutte le  fatture,  emesse  e  ricevute,  e
delle relative variazioni, effettuata anche mediante  il  Sistema  di
Interscambio di cui all'articolo 1, commi 211 e 212, della  legge  24
dicembre 2007, n. 244. L'opzione  ha  effetto  dall'inizio  dell'anno
solare in cui e' esercitata fino alla fine  del  quarto  anno  solare
successivo  e,  se  non  revocata,  si  estende  di  quinquennio   in
quinquennio. 
  4. Con provvedimento  del  Direttore  dell'Agenzia  delle  entrate,
sentite le associazioni di categoria nell'ambito di  forum  nazionali
sulla fatturazione elettronica istituiti in base alla decisione della
Commissione europea COM  (2010)  8467,  sono  definite  le  regole  e
soluzioni tecniche e i termini per  la  trasmissione  telematica,  in
formato  strutturato,  di  cui  al  comma  3,  secondo  principi   di
semplificazione,  di  economicita'  e  di  minimo  aggravio   per   i
contribuenti, nonche' le modalita'  di  messa  a  disposizione  delle
informazioni di cui al comma 2. 
  5. Con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da
emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del  presente
decreto, sono stabilite nuove modalita' semplificate di  controlli  a
distanza degli elementi acquisiti dall'Agenzia delle entrate ai sensi
del comma 3, basate sul riscontro tra i dati comunicati dai  soggetti
passivi dell'imposta sul valore aggiunto e le transazioni effettuate,
tali da ridurre gli adempimenti di tali soggetti, non  ostacolare  il
normale  svolgimento  dell'attivita'  economica   degli   stessi   ed
escludere la duplicazione di attivita' conoscitiva. 
  6. Ai contribuenti che esercitano l'opzione di cui al  comma  3  si
applica, in caso di omissione della predetta trasmissione  ovvero  di
trasmissione di dati  incompleti  o  inesatti,  la  sanzione  di  cui
all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18  dicembre  1997,
n. 471. 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - Il testo della legge 11 marzo 2014, n. 23, pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale del 12 marzo  2014,  n.  59,  reca
          "Delega al Governo  recante  disposizioni  per  un  sistema
          fiscale piu' equo, trasparente e orientato alla crescita". 
              - Il testo vigente dell'art. 9, comma 1, lettere  d)  e
          g), della citata legge 11 marzo 2014, n. 23 e' il seguente: 
              «Art. 9 (Rafforzamento dell'attivita' conoscitiva e  di
          controllo). - 1. Il Governo e' delegato ad introdurre,  con
          i decreti legislativi di  cui  all'art.  1,  norme  per  il
          rafforzamento dei controlli, secondo i seguenti principi  e
          criteri direttivi: 
                (Omissis). 
                d)  incentivare,   mediante   una   riduzione   degli
          adempimenti  amministrativi  e  contabili  a   carico   dei
          contribuenti, l'utilizzo della fatturazione  elettronica  e
          la trasmissione telematica dei  corrispettivi,  nonche'  di
          adeguati meccanismi di riscontro tra la  documentazione  in
          materia  di  imposta  sul  valore  aggiunto  (IVA)   e   le
          transazioni effettuate, potenziando i relativi  sistemi  di
          tracciabilita' dei pagamenti; 
                (Omissis). 
                g)  prevedere  specifici   strumenti   di   controllo
          relativamente alle cessioni di beni  effettuate  attraverso
          distributori automatici; 
                (Omissis).». 
              - Il testo vigente dell'art. 1 della  citata  legge  11
          marzo 2014, n. 23 e' il seguente: 
              «Art. 1 (Delega al Governo per la revisione del sistema
          fiscale e procedura). - Il Governo e' delegato ad adottare,
          entro quindici mesi dalla data di entrata in  vigore  della
          presente legge, decreti legislativi  recanti  la  revisione
          del sistema fiscale. I decreti legislativi  sono  adottati,
          nel rispetto dei principi costituzionali, in particolare di
          quelli di cui agli articoli  3  e  53  della  Costituzione,
          nonche' del diritto dell'Unione europea, e di quelli  dello
          statuto dei diritti del contribuente di cui alla  legge  27
          luglio  2000,  n.  212,  con  particolare  riferimento   al
          rispetto  del  vincolo  di  irretroattivita'  delle   norme
          tributarie di sfavore, in  coerenza  con  quanto  stabilito
          dalla legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo
          fiscale, secondo gli specifici principi e criteri direttivi
          indicati negli articoli da 2 a  16  della  presente  legge,
          nonche' secondo i seguenti  principi  e  criteri  direttivi
          generali: 
                a)   tendenziale   uniformita'    della    disciplina
          riguardante le  obbligazioni  tributarie,  con  particolare
          riferimento   ai   profili   della   solidarieta',    della
          sostituzione e della responsabilita'; 
                b) coordinamento e semplificazione  delle  discipline
          concernenti  gli  obblighi  contabili  e  dichiarativi  dei
          contribuenti, al fine di  agevolare  la  comunicazione  con
          l'amministrazione finanziaria in un quadro di  reciproca  e
          leale collaborazione, anche  attraverso  la  previsione  di
          forme di contraddittorio propedeutiche  all'adozione  degli
          atti di accertamento dei tributi; 
                c) coerenza e tendenziale uniformita' dei  poteri  in
          materia tributaria e  delle  forme  e  modalita'  del  loro
          esercizio,  anche  attraverso   la   definizione   di   una
          disciplina   unitaria   della   struttura,   efficacia   ed
          invalidita' degli atti dell'amministrazione  finanziaria  e
          dei contribuenti, escludendo comunque  la  possibilita'  di
          sanatoria per la carenza di motivazione e di integrazione o
          di modifica della stessa nel corso del giudizio; 
                d) tendenziale generalizzazione del meccanismo  della
          compensazione   tra   crediti   d'imposta   spettanti    al
          contribuente e debiti tributari a suo carico. 
              2.  I  decreti  legislativi  tengono   altresi'   conto
          dell'esigenza di  assicurare  la  responsabilizzazione  dei
          diversi livelli di governo,  integrando  o  modificando  la
          disciplina  dei  tributi  in  modo  che  sia   definito   e
          chiaramente individuabile, per ciascun tributo, il  livello
          di governo che beneficia delle relative  entrate,  con  una
          relazione fra tributo e livello di governo determinata, ove
          possibile,  in  funzione  dell'attinenza  del   presupposto
          d'imposta   e,   comunque,   garantendo    l'esigenza    di
          salvaguardare i principi  di  coesione  e  di  solidarieta'
          nazionale. 
              3. Almeno uno degli schemi dei decreti  legislativi  di
          cui al comma 1 dovra' essere deliberato in via  preliminare
          dal Consiglio dei ministri entro quattro mesi dalla data di
          entrata in vigore della presente legge. 
              4. A decorrere dalla data di entrata  in  vigore  della
          presente legge il Governo riferisce ogni quattro mesi  alle
          Commissioni parlamentari competenti per materia  in  ordine
          all'attuazione della delega. In sede di prima  applicazione
          il Governo riferisce alle Commissioni entro due mesi  dalla
          data di entrata in vigore della presente  legge.  Entro  lo
          stesso  termine,  il  Governo,  effettuando   un   apposito
          monitoraggio   in   ordine   allo   stato   di   attuazione
          dell'incorporazione     dell'Agenzia     del     territorio
          nell'Agenzia delle entrate e dell'Amministrazione  autonoma
          dei monopoli di Stato nell'Agenzia delle  dogane,  disposta
          dall'art. 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,
          n.  135,  e  successive   modificazioni,   riferisce   alle
          Commissioni parlamentari competenti per  materia  anche  in
          relazione ad eventuali modifiche normative. 
              5. Gli schemi dei decreti legislativi di cui  al  comma
          1, corredati di  relazione  tecnica,  sono  trasmessi  alle
          Camere ai fini dell'espressione dei pareri da  parte  delle
          Commissioni parlamentari competenti per  materia  e  per  i
          profili finanziari, che sono resi entro trenta giorni dalla
          data di trasmissione. Le Commissioni  possono  chiedere  al
          Presidente della rispettiva Camera di  prorogare  di  venti
          giorni il termine per  l'espressione  del  parere,  qualora
          cio' si renda necessario per la complessita' della  materia
          o per il numero dei decreti legislativi. Decorso il termine
          previsto   per   l'espressione   del   parere   o    quello
          eventualmente prorogato, il decreto  puo'  essere  comunque
          adottato. 
              6.  Le  relazioni  tecniche  allegate  agli  schemi  di
          decreto legislativo adottati ai sensi della delega  di  cui
          alla  presente  legge  indicano,  per   ogni   ipotesi   di
          intervento, l'impatto sul gettito, gli effetti distributivi
          sui contribuenti, le implicazioni  in  termini  di  finanza
          locale e gli aspetti amministrativi  e  gestionali  per  il
          contribuente e per l'amministrazione. 
              7. Il  Governo,  qualora  non  intenda  conformarsi  ai
          pareri parlamentari,  trasmette  nuovamente  i  testi  alle
          Camere   con   le   sue   osservazioni,    con    eventuali
          modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi
          di informazione e motivazione. I  pareri  definitivi  delle
          Commissioni competenti per materia sono espressi  entro  il
          termine  di   dieci   giorni   dalla   data   della   nuova
          trasmissione.  Decorso  tale  termine,  i  decreti  possono
          essere comunque adottati. 
              7-bis. Qualora i termini per l'espressione  dei  pareri
          parlamentari di cui ai commi  5  e  7  scadano  nei  trenta
          giorni che precedono la  scadenza  dei  termini  di  delega
          previsti dai commi 1 e 8,  ovvero  successivamente,  questi
          ultimi sono prorogati di novanta giorni. 
              8. Il Governo  e'  delegato  ad  adottare  uno  o  piu'
          decreti legislativi contenenti  disposizioni  correttive  e
          integrative dei decreti legislativi di  cui  alla  presente
          legge, entro diciotto mesi dalla data di entrata in  vigore
          dei decreti legislativi medesimi, nel rispetto dei principi
          e criteri direttivi previsti dalla presente legge e con  le
          modalita' di cui al presente articolo. 
              9. Nei decreti  legislativi  di  cui  al  comma  1,  il
          Governo  provvede  all'introduzione   delle   nuove   norme
          mediante la modifica o l'integrazione  dei  testi  unici  e
          delle  disposizioni  organiche  che  regolano  le  relative
          materie, provvedendo ad  abrogare  espressamente  le  norme
          incompatibili. 
              10. Il  Governo  e'  delegato  ad  adottare,  entro  il
          termine di cui al comma 1,  nel  rispetto  dei  principi  e
          criteri direttivi previsti dalla presente legge  e  secondo
          la procedura di  cui  al  presente  articolo,  uno  o  piu'
          decreti  legislativi   recanti   le   norme   eventualmente
          occorrenti per il coordinamento formale e sostanziale tra i
          decreti legislativi emanati ai sensi della presente legge e
          le altre leggi dello Stato e per l'abrogazione delle  norme
          incompatibili. 
              11. Le disposizioni della presente legge e  quelle  dei
          decreti legislativi emanati in attuazione della  stessa  si
          applicano nei confronti delle regioni a statuto speciale  e
          delle  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  nel
          rispetto  dei  loro  statuti  e  delle  relative  norme  di
          attuazione, e secondo quanto previsto  dall'art.  27  della
          legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni». 
 
          Note all'art. 1: 
              - La decisione della  Commissione  europea  COM  (2010)
          8467, del 2 dicembre  2010,  istituisce  il  forum  europeo
          multilaterale delle parti  interessate  sulla  fatturazione
          elettronica. 
              - Il testo vigente dell'art. 1, comma 209, della  legge
          24 dicembre 2007, n. 244, concernente "Disposizioni per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge finanziaria 2008), e' il seguente: 
              «Art. 1. - (Omissis). 
              209.  Al  fine  di  semplificare  il  procedimento   di
          fatturazione e registrazione delle operazioni imponibili, a
          decorrere dalla data di entrata in vigore  del  regolamento
          di cui al  comma  213,  l'emissione,  la  trasmissione,  la
          conservazione e l'archiviazione delle  fatture  emesse  nei
          rapporti con le amministrazioni pubbliche di  cui  all'art.
          1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.  196,  nonche'
          con le amministrazioni autonome, anche sotto forma di nota,
          conto,  parcella   e   simili,   deve   essere   effettuata
          esclusivamente in forma elettronica, con  l'osservanza  del
          decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 52, e  del  codice
          dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo
          7 marzo 2005, n. 82. 
              (Omissis).». 
              - Il testo vigente dell'art. 4 del decreto del Ministro
          dell'economia e delle finanze, di concerto con il  Ministro
          per la pubblica amministrazione  e  la  semplificazione,  3
          aprile 2013, n. 55 (Regolamento in  materia  di  emissione,
          trasmissione e ricevimento  della  fattura  elettronica  da
          applicarsi  alle   amministrazioni   pubbliche   ai   sensi
          dell'art. 1, commi da 209 a 213, della  legge  24  dicembre
          2007, n. 244), e' il seguente: 
              «Art. 4 (Misure di supporto  per  le  piccole  e  medie
          imprese). - 1. Il Ministero dell'economia e delle  finanze,
          nell'ambito  del  Programma  di   razionalizzazione   degli
          acquisti, rende disponibile in via non onerosa sul  proprio
          portale     elettronico,     accessibile      all'indirizzo
          www.acquistinretepa.it,  alle  piccole  e   medie   imprese
          abilitate   al   Mercato   Elettronico    della    Pubblica
          Amministrazione (MEPA) e che forniscono beni e servizi alle
          amministrazioni, i servizi e gli strumenti di  supporto  di
          natura informatica in tema di generazione delle fatture nel
          formato  previsto  dal  Sistema  di   interscambio   e   di
          conservazione, nonche' i servizi di  comunicazione  con  il
          detto Sistema, secondo quanto previsto  nel  documento  che
          costituisce l'allegato E del presente regolamento. 
              2. L'Agenzia per l'Italia digitale,  in  collaborazione
          con Unioncamere e  sentite  le  associazioni  di  categoria
          delle imprese e dei professionisti,  mette  a  disposizione
          delle piccole e medie  imprese,  in  via  non  onerosa,  il
          supporto per lo sviluppo  di  strumenti  informatici  «open
          source» per la fatturazione elettronica». 
              - Il testo vigente dell'art. 1, commi 211 e 212,  della
          citata legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' il seguente: 
              «Art. 1 (Omissis). 
              211. La trasmissione delle fatture elettroniche avviene
          attraverso  il  Sistema  di  interscambio   istituito   dal
          Ministero dell'economia e delle finanze e da questo gestito
          anche avvalendosi delle proprie strutture societarie. 
              212. Con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze da emanare entro il 31 marzo 2008 e' individuato il
          gestore del Sistema di  interscambio  e  ne  sono  definite
          competenze e attribuzioni, ivi comprese quelle relative: 
                a) al presidio del processo di ricezione e successivo
          inoltro delle  fatture  elettroniche  alle  amministrazioni
          destinatarie; 
                b) alla gestione dei dati in forma  aggregata  e  dei
          flussi informativi anche ai fini  della  loro  integrazione
          nei sistemi di monitoraggio della finanza pubblica 
              (Omissis).». 
              - Il testo dell'allegato A  del  decreto  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze, di concerto con il  Ministro
          per la pubblica amministrazione  e  la  semplificazione,  3
          aprile  2013,  n.  55,   reca:   «Formato   della   fattura
          elettronica». 
              - Il testo vigente dell'art. 11, comma  1  del  decreto
          legislativo  18  dicembre  1997,  n.  471  (Riforma   delle
          sanzioni  tributarie  non  penali  in  materia  di  imposte
          dirette, di imposta sul valore aggiunto  e  di  riscossione
          dei tributi, a norma dell'art. 3, comma  133,  lettera  q),
          della legge 23 dicembre 1996, n. 662), e' il seguente: 
              «1. Sono punite con la sanzione amministrativa da  lire
          cinquecentomila  a  lire  quattro   milioni   le   seguenti
          violazioni: 
                a) omissione di ogni comunicazione  prescritta  dalla
          legge tributaria anche se  non  richiesta  dagli  uffici  o
          dalla  Guardia  di  finanza  al  contribuente  o  a   terzi
          nell'esercizio dei poteri di verifica  ed  accertamento  in
          materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto
          o invio di tali comunicazioni con  dati  incompleti  o  non
          veritieri; 
                b) mancata restituzione dei  questionari  inviati  al
          contribuente o a terzi nell'esercizio  dei  poteri  di  cui
          alla precedente lettera a) o loro restituzione con risposte
          incomplete o non veritiere; 
                c)  inottemperanza  all'invito  a   comparire   e   a
          qualsiasi  altra  richiesta  fatta  dagli  uffici  o  dalla
          Guardia  di  finanza   nell'esercizio   dei   poteri   loro
          conferiti. 
              (Omissis). ».