Art. 2 
 
         Trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi 
 
  1. A decorrere dal 1° gennaio 2017, i soggetti  che  effettuano  le
operazioni di cui all'articolo 22 del decreto  del  Presidente  della
Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  633,  possono   optare   per   la
memorizzazione elettronica e la trasmissione  telematica  all'Agenzia
delle entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri  delle  cessioni
di beni e delle prestazioni di servizi di cui agli articoli 2 e 3 del
predetto decreto. L'opzione ha effetto dall'inizio  dell'anno  solare
in cui e' esercitata fino alla fine del quarto anno solare successivo
e, se non revocata, si estende  di  quinquennio  in  quinquennio.  La
memorizzazione elettronica e la connessa trasmissione  dei  dati  dei
corrispettivi sostituiscono gli  obblighi  di  registrazione  di  cui
all'articolo 24, primo comma, del suddetto decreto n. 633, del 1972. 
  2. A decorrere dal 1° gennaio 2017, la memorizzazione elettronica e
la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi di cui al comma
1 sono obbligatorie per i soggetti passivi che effettuano cessioni di
beni  tramite  distributori  automatici.  Al  fine  dell'assolvimento
dell'obbligo di cui al  precedente  periodo,  nel  provvedimento  del
direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 4, sono indicate
soluzioni che consentano di non incidere  sull'attuale  funzionamento
degli apparecchi distributori e garantire, nel rispetto  dei  normali
tempi  di  obsolescenza  e  rinnovo  degli  stessi,  la  sicurezza  e
l'inalterabilita'  dei  dati  dei   corrispettivi   acquisiti   dagli
operatori. 
  3. La memorizzazione elettronica e la  trasmissione  telematica  di
cui al comma 1 sono effettuate  mediante  strumenti  tecnologici  che
garantiscano l'inalterabilita' e  la  sicurezza  dei  dati,  compresi
quelli che consentono i pagamenti con carta di debito e di credito. 
  4. Con provvedimento  del  Direttore  dell'Agenzia  delle  entrate,
sentite le associazioni di categoria nell'ambito di  forum  nazionali
sulla fatturazione elettronica istituiti in base alla decisione della
Commissione europea COM (2010) 8467, sono definite le informazioni da
trasmettere, le  regole  tecniche,  i  termini  per  la  trasmissione
telematica e le caratteristiche tecniche degli strumenti  di  cui  al
comma 3. Con  lo  stesso  provvedimento  sono  approvati  i  relativi
modelli e ogni altra disposizione necessaria per  l'attuazione  delle
disposizioni di cui ai commi 1 e 2. 
  5. La memorizzazione elettronica e la  trasmissione  telematica  di
cui ai commi  1  e  2  sostituiscono  la  modalita'  di  assolvimento
dell'obbligo di  certificazione  fiscale  dei  corrispettivi  di  cui
all'articolo 12, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e  al
decreto del Presidente della Repubblica 21  dicembre  1996,  n.  696.
Resta  comunque  fermo  l'obbligo  di  emissione  della  fattura   su
richiesta del cliente. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico possono
essere   individuate   tipologie   di   documentazione    idonee    a
rappresentare, anche ai fini commerciali, le operazioni. 
  6. Ai soggetti che optano per la memorizzazione  elettronica  e  la
trasmissione telematica ai sensi del comma 1 e ai soggetti di cui  al
comma 2  si  applicano,  in  caso  di  mancata  memorizzazione  o  di
omissione della trasmissione, ovvero nel  caso  di  memorizzazione  o
trasmissione  con  dati  incompleti  o  non  veritieri,  le  sanzioni
previste dagli articoli 6, comma  3,  e  12,  comma  2,  del  decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. 
 
          Note all'art. 2: 
              -  Il  testo  vigente  dell'art.  22  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  26  ottobre  1972,  n.   633
          (Istituzione   e   disciplina   dell'imposta   sul   valore
          aggiunto), e' il seguente: 
              «Art. 22 (Commercio al minuto e attivita'  assimilate).
          - 1. L'emissione della fattura non e' obbligatoria, se  non
          e'  richiesta  dal  cliente  non  oltre   il   momento   di
          effettuazione dell'operazione: 
                1) per le cessioni di beni effettuate da commercianti
          al minuto autorizzati in  locali  aperti  al  pubblico,  in
          spacci  interni,  mediante  apparecchi   di   distribuzione
          automatica, per corrispondenza,  a  domicilio  o  in  forma
          ambulante; 
                2)   per   le   prestazioni    alberghiere    e    le
          somministrazioni  di  alimenti  e  bevande  effettuate  dai
          pubblici  esercizi,  nelle  mense  aziendali   o   mediante
          apparecchi di distribuzione automatica; 
                3) per le prestazioni di trasporto di persone nonche'
          di veicoli e bagagli al seguito; 
                4) per le prestazioni di servizi rese  nell'esercizio
          di imprese in locali aperti al pubblico, in forma ambulante
          o nell'abitazione dei clienti; 
                5) per le prestazioni di custodia  e  amministrazione
          di titoli e  per  gli  altri  servizi  resi  da  aziende  o
          istituti di credito e da societa' finanziarie o fiduciarie; 
                6) per le operazioni esenti indicate ai nn. da  1)  a
          5) e ai nn. 7), 8), 9), 16) e 22) dell'art. 10; 
                6-bis)   per   l'attivita'   di   organizzazione   di
          escursioni, visite della citta', giri turistici  ed  eventi
          similari, effettuata dalle agenzie di viaggi e turismo; 
                6-ter)   per   le   prestazioni   di    servizi    di
          telecomunicazione, di servizi di teleradiodiffusione  e  di
          servizi elettronici resi a committenti che agiscono  al  di
          fuori dell'esercizio d'impresa, arte o professione. 
              2. La disposizione del  comma  precedente  puo'  essere
          dichiarata applicabile,  con  decreto  del  Ministro  delle
          finanze, ad altre categorie di  contribuenti  che  prestino
          servizi al pubblico con caratteri di uniformita', frequenza
          e importo limitato tali da rendere particolarmente  onerosa
          l'osservanza   dell'obbligo   di   fatturazione   e   degli
          adempimenti connessi. 
              3. Gli imprenditori che  acquistano  beni  che  formano
          oggetto dell'attivita' propria dell'impresa da commercianti
          al minuto ai quali e' consentita l'emissione della  fattura
          sono obbligati a richiederla.». 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 2  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633: 
              «Art. 2 (Cessioni di beni). - 1. Costituiscono cessioni
          di  beni  gli  atti  a   titolo   oneroso   che   importano
          trasferimento  della  proprieta'  ovvero   costituzione   o
          trasferimento di diritti reali di godimento su beni di ogni
          genere. 
              2. Costituiscono inoltre cessioni di beni: 
                1) le vendite con riserva di proprieta'; 
                2) le locazioni con clausola di  trasferimento  della
          proprieta' vincolante per ambedue le parti; 
                3) i passaggi dal committente al commissionario o dal
          commissionario al committente di beni venduti o  acquistati
          in esecuzione di contratti di commissione; 
                4) le cessioni gratuite  di  beni  ad  esclusione  di
          quelli la cui produzione o il  cui  commercio  non  rientra
          nell'attivita' propria dell'impresa se  di  costo  unitario
          non superiore ad euro cinquanta e di quelli per i quali non
          sia    stata    operata,    all'atto    dell'acquisto     o
          dell'importazione,  la  detrazione  dell'imposta  a   norma
          dell'art. 19, anche se  per  effetto  dell'opzione  di  cui
          all'art. 36-bis; 
                5) la destinazione  di  beni  all'uso  o  al  consumo
          personale o familiare dell'imprenditore o di coloro i quali
          esercitano un'arte o una professione o ad  altre  finalita'
          estranee alla impresa o  all'esercizio  dell'arte  o  della
          professione,   anche   se   determinata    da    cessazione
          dell'attivita', con esclusione di quei beni per i quali non
          e' stata operata,  all'atto  dell'acquisto,  la  detrazione
          dell'imposta di cui all'art. 19; 
                6) le assegnazioni ai soci fatte a  qualsiasi  titolo
          da societa' di ogni tipo e oggetto nonche' le  assegnazioni
          o le analoghe operazioni fatte  da  altri  enti  privati  o
          pubblici, compresi i consorzi e  le  associazioni  o  altre
          organizzazioni senza personalita' giuridica. 
              3. Non sono considerate cessioni di beni: 
                a) le cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti
          in denaro; 
                b) le cessioni e i conferimenti in societa'  o  altri
          enti,  compresi  i  consorzi  e  le  associazioni  o  altre
          organizzazioni,  che  hanno  per  oggetto  aziende  o  rami
          d'azienda; 
                c) le cessioni che  hanno  per  oggetto  terreni  non
          suscettibili di utilizzazione edificatoria  a  norma  delle
          vigenti   disposizioni.   Non   costituisce   utilizzazione
          edificatoria la costruzione delle opere indicate  nell'art.
          9, lettera a), della legge 28 gennaio 1977, n. 10; 
                d) le cessioni di campioni gratuiti di modico  valore
          appositamente contrassegnati; 
                e). 
                f) i passaggi  di  beni  in  dipendenza  di  fusioni,
          scissioni  o  trasformazioni  di  societa'  e  di  analoghe
          operazioni poste in essere da altri enti; 
                g). 
                h). 
                i) le cessioni di valori bollati  e  postali,  marche
          assicurative e similari; 
                l) le cessioni di paste alimentari;  le  cessioni  di
          pane,  biscotto  di  mare,  e  di  altri   prodotti   della
          panetteria ordinaria senza  aggiunta  di  zuccheri,  miele,
          uova, materie grasse, formaggio o frutta;  le  cessioni  di
          latte fresco, non concentrato ne' zuccherato, destinato  al
          consumo alimentare, confezionato per la vendita al  minuto,
          sottoposto  a  pastorizzazione  o  ad   altri   trattamenti
          previsti da leggi sanitarie; 
                m) le cessioni di beni soggette alla  disciplina  dei
          concorsi e delle operazioni a premio di cui  al  R.D.L.  19
          ottobre 1938, n. 1933,  convertito  nella  legge  5  giugno
          1939, n. 937, e successive modificazioni ed integrazioni.". 
              - Si riporta il testo vigente dell'art.  3  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633: 
              «Art. 3 (Prestazione di servizi).  -  1.  Costituiscono
          prestazioni di servizi le prestazioni  verso  corrispettivo
          dipendenti  da  contratti  d'opera,   appalto,   trasporto,
          mandato, spedizione, agenzia,  mediazione,  deposito  e  in
          genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere
          quale ne sia la fonte. 
              2. Costituiscono, inoltre, prestazioni di  servizi,  se
          effettuate verso corrispettivo: 
                1) le concessioni  di  beni  in  locazione,  affitto,
          noleggio e simili; 
                2)  le  cessioni,  concessioni,  licenze   e   simili
          relative a diritti d'autore, quelle relative ad  invenzioni
          industriali, modelli, disegni, processi, formule e simili e
          quelle relative a marchi e insegne,  nonche'  le  cessioni,
          concessioni, licenze e simili relative  a  diritti  o  beni
          similari ai precedenti; 
                3)  i  prestiti   di   denaro   e   di   titoli   non
          rappresentativi   di   merci,   comprese   le    operazioni
          finanziarie mediante la negoziazione,  anche  a  titolo  di
          cessione pro soluto, di crediti, cambiali  o  assegni.  Non
          sono considerati  prestiti  i  depositi  di  denaro  presso
          aziende e istituti  di  credito  o  presso  Amministrazioni
          statali, anche se regolati in conto corrente; 
                4) le somministrazioni di alimenti e bevande; 
                5) le cessioni di contratti di ogni tipo e oggetto. 
              3. Le prestazioni indicate nei commi primo  e  secondo,
          sempreche' l'imposta afferente  agli  acquisti  di  beni  e
          servizi  relativi  alla  loro  esecuzione  sia  detraibile,
          costituiscono, per ogni operazione di valore  superiore  ad
          euro cinquanta prestazioni di servizi anche  se  effettuate
          per l'uso personale o familiare dell'imprenditore, ovvero a
          titolo gratuito per altre finalita' estranee  all'esercizio
          dell'impresa, ad esclusione  delle  somministrazioni  nelle
          mense  aziendali  e   delle   prestazioni   di   trasporto,
          didattiche, educative e ricreative di assistenza sociale  e
          sanitaria, a favore del personale dipendente, nonche' delle
          operazioni di divulgazione pubblicitaria svolte a beneficio
          delle attivita' istituzionali di enti  e  associazioni  che
          senza  scopo  di  lucro  perseguono  finalita'   educative,
          culturali,  sportive,   religiose   e   di   assistenza   e
          solidarieta'  sociale,  nonche'  delle  organizzazioni  non
          lucrative di utilita' sociale (ONLUS), e  delle  diffusioni
          di messaggi, rappresentazioni, immagini o comunicazioni  di
          pubblico interesse richieste o patrocinate dallo Stato o da
          enti pubblici. Le assegnazioni indicate al n. 6 dell'art. 2
          sono considerate prestazioni di servizi  quando  hanno  per
          oggetto cessioni, concessioni o licenze di cui ai  nn.  1),
          2) e 5) del comma precedente.  Le  prestazioni  di  servizi
          rese o ricevute dai  mandatari  senza  rappresentanza  sono
          considerate prestazioni di servizi anche nei  rapporti  tra
          il mandante e il mandatario. 
              4. Non sono considerate prestazioni di servizi: 
                a)  le  cessioni,  concessioni,  licenze   e   simili
          relative a diritti d'autore effettuate dagli autori e  loro
          eredi o legatari, tranne quelle relative alle opere di  cui
          ai nn. 5) e 6) dell'art. 2 della legge 22 aprile  1941,  n.
          633, e alle opere di ogni genere utilizzate  da  imprese  a
          fini di pubblicita' commerciale; 
                b) i prestiti obbligazionari; 
                c) le cessioni dei contratti di cui alle lettere  a),
          b) e c) del terzo comma dell'art. 2; 
                d) i conferimenti e i passaggi di cui alle lettere e)
          ed f) del terzo comma dell'art. 2; 
                e) le prestazioni di mandato e di mediazione relative
          ai diritti d'autore, tranne quelli concernenti opere di cui
          alla lettera a), e le prestazioni relative alla  protezione
          dei diritti d'autore di ogni  genere,  comprese  quelle  di
          intermediazione nella riscossione dei proventi; 
                f) le prestazioni di mandato e di mediazione relative
          ai prestiti obbligazionari; 
                g). 
                h)  le  prestazioni  dei  commissionari  relative  ai
          passaggi di cui al n. 3) del secondo comma  dell'art.  2  e
          quelle dei mandatari di cui al  terzo  comma  del  presente
          articolo. 
              5. Non costituiscono inoltre prestazioni di servizi  le
          prestazioni  relative  agli  spettacoli   ed   alle   altre
          attivita' elencati nella tabella  C  allegata  al  presente
          decreto,  rese  ai  possessori  di   titoli   di   accesso,
          rilasciati   per   l'ingresso    gratuito    di    persone,
          limitatamente al contingente e nel rispetto delle modalita'
          di rilascio e di controllo stabiliti ogni  quadriennio  con
          decreto del Ministro delle finanze: 
                a) dagli  organizzatori  di  spettacoli,  nel  limite
          massimo del 5 per cento dei posti del settore,  secondo  la
          capienza del locale o del complesso sportivo  ufficialmente
          riconosciuta dalle competenti autorita'; 
                b)  dal  Comitato  olimpico  nazionale   italiano   e
          federazioni sportive che di esso fanno parte; 
                c) dall'Unione nazionale incremento razze equine; 
                d) dall'Automobile club d'Italia e da  altri  enti  e
          associazioni a carattere nazionale. 
              6. Le disposizioni del primo periodo  del  terzo  comma
          non si applicano in  caso  di  uso  personale  o  familiare
          dell'imprenditore ovvero di messa a disposizione  a  titolo
          gratuito nei confronti dei dipendenti: 
                a) di veicoli stradali a motore per il cui  acquisto,
          pure  sulla  base  di   contratti   di   locazione,   anche
          finanziaria, e di noleggio, la detrazione  dell'imposta  e'
          stata operata in funzione della  percentuale  di  cui  alla
          lettera c) del comma 1 dell'art. 19-bis1; 
                b) delle apparecchiature terminali  per  il  servizio
          radiomobile pubblico terrestre di telecomunicazioni e delle
          relative  prestazioni  di  gestione,  qualora   sia   stata
          computata in detrazione  una  quota  dell'imposta  relativa
          all'acquisto delle  predette  apparecchiature,  pure  sulla
          base di contratti di locazione,  anche  finanziaria,  e  di
          noleggio, ovvero alle suddette prestazioni di gestione, non
          superiore alla misura in  cui  tali  beni  e  servizi  sono
          utilizzati per fini diversi da quelli di cui  all'art.  19,
          comma 4, secondo periodo.». 
              - Il testo vigente dell'art. 24 del citato decreto  del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e'  il
          seguente: 
              «Art. 24 (Registrazione  dei  corrispettivi).  -  1.  I
          commercianti al minuto e  gli  altri  contribuenti  di  cui
          all'art. 22, in luogo  di  quanto  stabilito  nell'articolo
          precedente,  possono   annotare   in   apposito   registro,
          relativamente alle operazioni effettuate in ciascun giorno,
          l'ammontare  globale  dei  corrispettivi  delle  operazioni
          imponibili  e  delle  relative  imposte,  distinto  secondo
          l'aliquota applicabile,  nonche'  l'ammontare  globale  dei
          corrispettivi delle operazioni di cui all'art. 21, commi  6
          e 6-bis, distintamente per ciascuna tipologia di operazioni
          ivi  indicata.  L'annotazione  deve  essere  eseguita,  con
          riferimento al giorno in cui le operazioni sono effettuate,
          entro il giorno non festivo successivo. 
              2. Nella determinazione dell'ammontare giornaliero  dei
          corrispettivi devono essere computati anche i corrispettivi
          delle  operazioni  effettuate  con  emissione  di  fattura,
          comprese quelle relative ad immobili e beni  strumentali  e
          quelle indicate nel secondo comma dell'art. 17,  includendo
          nel corrispettivo anche l'imposta. 
              3. Per determinate categorie di commercianti al minuto,
          che effettuano promiscuamente la vendita di  beni  soggetti
          ad aliquote d'imposta diverse, il  Ministro  delle  finanze
          puo' consentire, stabilendo le modalita' da osservare,  che
          la  registrazione  dei   corrispettivi   delle   operazioni
          imponibili sia fatta senza distinzione per aliquote  e  che
          la ripartizione dell'ammontare dei  corrispettivi  ai  fini
          dell'applicazione  delle  diverse  aliquote  sia  fatta  in
          proporzione degli acquisti. 
              4. I commercianti al minuto che tengono il registro  di
          cui al primo comma  in  luogo  diverso  da  quello  in  cui
          svolgono  l'attivita'  di  vendita   devono   eseguire   le
          annotazioni prescritte nel primo  comma,  nei  termini  ivi
          indicati, anche in un  registro  di  prima  nota  tenuto  e
          conservato nel luogo  o  in  ciascuno  dei  luoghi  in  cui
          svolgono l'attivita' di vendita. Le relative modalita' sono
          stabilite con decreto del Ministro delle finanze.». 
              - Il testo del vigente art. 12, comma 1, della legge 30
          dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per  ampliare  le  basi
          imponibili, per  razionalizzare,  facilitare  e  potenziare
          l'attivita'   di   accertamento;   disposizioni   per    la
          rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese,
          nonche' per riformare il contenzioso e per  la  definizione
          agevolata  dei  rapporti  tributari  pendenti;  delega   al
          Presidente della Repubblica per la concessione di  amnistia
          per reati tributari; istituzioni dei centri  di  assistenza
          fiscale e del conto fiscale), e' il seguente: 
              «Art. 12. - I corrispettivi delle cessioni  di  beni  e
          delle prestazioni di servizi di cui agli articoli 2 e 3 del
          D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni,
          per le quali non e' obbligatoria l'emissione della  fattura
          se non a richiesta del cliente, devono  essere  certificati
          mediante il rilascio della ricevuta fiscale di cui all'art.
          8  della  L.  10  maggio  1976,  n.   249,   e   successive
          modificazioni,  ovvero  dello  scontrino   fiscale,   anche
          manuale o prestampato a tagli fissi,  di  cui  alla  L.  26
          gennaio 1983, n. 18, e  successive  modificazioni.  Per  le
          prestazioni di trasporto pubblico collettivo di  persone  e
          di veicoli  e  bagagli  al  seguito,  con  qualunque  mezzo
          esercitato, i biglietti di trasporto assolvono la  funzione
          dello scontrino fiscale. Dal 1° gennaio 1993 tali biglietti
          devono rispondere alle caratteristiche che saranno  fissate
          con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare  nella
          Gazzetta Ufficiale entro il 30 giugno 1992. 
              (Omissis).». 
              - Il testo del decreto del presidente della  Repubblica
          21 dicembre 1996, n. 696, reca: "Regolamento recante  norme
          per la semplificazione degli obblighi di certificazione dei
          corrispettivi". 
              - Il testo vigente dell'art. 6, comma 3 ,  del  decreto
          legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e' il seguente: 
              «Art.  6  (Violazione  degli  obblighi  relativi   alla
          documentazione,  registrazione  ed   individuazione   delle
          operazioni soggette all'imposta  sul  valore  aggiunto).  -
          (Omissis). 
              3. Se le violazioni consistono nella mancata  emissione
          di ricevute  fiscali,  scontrini  fiscali  o  documenti  di
          trasporto  ovvero  nell'emissione  di  tali  documenti  per
          importi inferiori a quelli reali, la sanzione  e'  in  ogni
          caso pari al cento per  cento  dell'imposta  corrispondente
          all'importo non documentato. La stessa sanzione si  applica
          in caso di omesse  annotazioni  su  apposito  registro  dei
          corrispettivi relativi a ciascuna  operazione  in  caso  di
          mancato  o  irregolare   funzionamento   degli   apparecchi
          misuratori fiscali. Se non constano omesse annotazioni,  la
          mancata  tempestiva  richiesta   di   intervento   per   la
          manutenzione e' punita con sanzione amministrativa da  lire
          cinquecentomila a lire quattro milioni. 
              (Omissis).». 
              - Il testo vigente dell'art. 12, comma 2,  del  decreto
          legislativo n. 18 dicembre 1997, n. 471, e' il seguente: 
              «Art. 12 (Sanzioni accessorie  in  materia  di  imposte
          dirette ed imposta sul valore aggiunto). - (Omissis). 
              2. Qualora siano state contestate ai sensi dell'art. 16
          del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nel corso
          di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell'obbligo
          di emettere la ricevuta  fiscale  o  lo  scontrino  fiscale
          compiute  in  giorni  diversi,  anche  se  non  sono  state
          irrogate  sanzioni   accessorie   in   applicazione   delle
          disposizioni del citato  decreto  legislativo  n.  472  del
          1997,  e'  disposta  la   sospensione   della   licenza   o
          dell'autorizzazione  all'esercizio  dell'attivita'   ovvero
          dell'esercizio dell'attivita' medesima per  un  periodo  da
          tre giorni ad un mese. In deroga all'art. 19, comma 7,  del
          medesimo  decreto  legislativo  n.   472   del   1997,   il
          provvedimento di sospensione e'  immediatamente  esecutivo.
          Se  l'importo  complessivo  dei  corrispettivi  oggetto  di
          contestazione eccede la somma di euro 50.000 la sospensione
          e' disposta per un periodo da un mese a sei mesi. 
              (Omissis).».