Art. 2
Trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi
1. A decorrere dal 1° gennaio 2017, i soggetti che effettuano le
operazioni di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, possono optare per la
memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all'Agenzia
delle entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri delle cessioni
di beni e delle prestazioni di servizi di cui agli articoli 2 e 3 del
predetto decreto. L'opzione ha effetto dall'inizio dell'anno solare
in cui e' esercitata fino alla fine del quarto anno solare successivo
e, se non revocata, si estende di quinquennio in quinquennio. La
memorizzazione elettronica e la connessa trasmissione dei dati dei
corrispettivi sostituiscono gli obblighi di registrazione di cui
all'articolo 24, primo comma, del suddetto decreto n. 633, del 1972.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2017, la memorizzazione elettronica e
la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi di cui al comma
1 sono obbligatorie per i soggetti passivi che effettuano cessioni di
beni tramite distributori automatici. Al fine dell'assolvimento
dell'obbligo di cui al precedente periodo, nel provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 4, sono indicate
soluzioni che consentano di non incidere sull'attuale funzionamento
degli apparecchi distributori e garantire, nel rispetto dei normali
tempi di obsolescenza e rinnovo degli stessi, la sicurezza e
l'inalterabilita' dei dati dei corrispettivi acquisiti dagli
operatori.
3. La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica di
cui al comma 1 sono effettuate mediante strumenti tecnologici che
garantiscano l'inalterabilita' e la sicurezza dei dati, compresi
quelli che consentono i pagamenti con carta di debito e di credito.
4. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate,
sentite le associazioni di categoria nell'ambito di forum nazionali
sulla fatturazione elettronica istituiti in base alla decisione della
Commissione europea COM (2010) 8467, sono definite le informazioni da
trasmettere, le regole tecniche, i termini per la trasmissione
telematica e le caratteristiche tecniche degli strumenti di cui al
comma 3. Con lo stesso provvedimento sono approvati i relativi
modelli e ogni altra disposizione necessaria per l'attuazione delle
disposizioni di cui ai commi 1 e 2.
5. La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica di
cui ai commi 1 e 2 sostituiscono la modalita' di assolvimento
dell'obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi di cui
all'articolo 12, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e al
decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696.
Resta comunque fermo l'obbligo di emissione della fattura su
richiesta del cliente. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico possono
essere individuate tipologie di documentazione idonee a
rappresentare, anche ai fini commerciali, le operazioni.
6. Ai soggetti che optano per la memorizzazione elettronica e la
trasmissione telematica ai sensi del comma 1 e ai soggetti di cui al
comma 2 si applicano, in caso di mancata memorizzazione o di
omissione della trasmissione, ovvero nel caso di memorizzazione o
trasmissione con dati incompleti o non veritieri, le sanzioni
previste dagli articoli 6, comma 3, e 12, comma 2, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
Note all'art. 2:
- Il testo vigente dell'art. 22 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
(Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore
aggiunto), e' il seguente:
«Art. 22 (Commercio al minuto e attivita' assimilate).
- 1. L'emissione della fattura non e' obbligatoria, se non
e' richiesta dal cliente non oltre il momento di
effettuazione dell'operazione:
1) per le cessioni di beni effettuate da commercianti
al minuto autorizzati in locali aperti al pubblico, in
spacci interni, mediante apparecchi di distribuzione
automatica, per corrispondenza, a domicilio o in forma
ambulante;
2) per le prestazioni alberghiere e le
somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dai
pubblici esercizi, nelle mense aziendali o mediante
apparecchi di distribuzione automatica;
3) per le prestazioni di trasporto di persone nonche'
di veicoli e bagagli al seguito;
4) per le prestazioni di servizi rese nell'esercizio
di imprese in locali aperti al pubblico, in forma ambulante
o nell'abitazione dei clienti;
5) per le prestazioni di custodia e amministrazione
di titoli e per gli altri servizi resi da aziende o
istituti di credito e da societa' finanziarie o fiduciarie;
6) per le operazioni esenti indicate ai nn. da 1) a
5) e ai nn. 7), 8), 9), 16) e 22) dell'art. 10;
6-bis) per l'attivita' di organizzazione di
escursioni, visite della citta', giri turistici ed eventi
similari, effettuata dalle agenzie di viaggi e turismo;
6-ter) per le prestazioni di servizi di
telecomunicazione, di servizi di teleradiodiffusione e di
servizi elettronici resi a committenti che agiscono al di
fuori dell'esercizio d'impresa, arte o professione.
2. La disposizione del comma precedente puo' essere
dichiarata applicabile, con decreto del Ministro delle
finanze, ad altre categorie di contribuenti che prestino
servizi al pubblico con caratteri di uniformita', frequenza
e importo limitato tali da rendere particolarmente onerosa
l'osservanza dell'obbligo di fatturazione e degli
adempimenti connessi.
3. Gli imprenditori che acquistano beni che formano
oggetto dell'attivita' propria dell'impresa da commercianti
al minuto ai quali e' consentita l'emissione della fattura
sono obbligati a richiederla.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 2 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633:
«Art. 2 (Cessioni di beni). - 1. Costituiscono cessioni
di beni gli atti a titolo oneroso che importano
trasferimento della proprieta' ovvero costituzione o
trasferimento di diritti reali di godimento su beni di ogni
genere.
2. Costituiscono inoltre cessioni di beni:
1) le vendite con riserva di proprieta';
2) le locazioni con clausola di trasferimento della
proprieta' vincolante per ambedue le parti;
3) i passaggi dal committente al commissionario o dal
commissionario al committente di beni venduti o acquistati
in esecuzione di contratti di commissione;
4) le cessioni gratuite di beni ad esclusione di
quelli la cui produzione o il cui commercio non rientra
nell'attivita' propria dell'impresa se di costo unitario
non superiore ad euro cinquanta e di quelli per i quali non
sia stata operata, all'atto dell'acquisto o
dell'importazione, la detrazione dell'imposta a norma
dell'art. 19, anche se per effetto dell'opzione di cui
all'art. 36-bis;
5) la destinazione di beni all'uso o al consumo
personale o familiare dell'imprenditore o di coloro i quali
esercitano un'arte o una professione o ad altre finalita'
estranee alla impresa o all'esercizio dell'arte o della
professione, anche se determinata da cessazione
dell'attivita', con esclusione di quei beni per i quali non
e' stata operata, all'atto dell'acquisto, la detrazione
dell'imposta di cui all'art. 19;
6) le assegnazioni ai soci fatte a qualsiasi titolo
da societa' di ogni tipo e oggetto nonche' le assegnazioni
o le analoghe operazioni fatte da altri enti privati o
pubblici, compresi i consorzi e le associazioni o altre
organizzazioni senza personalita' giuridica.
3. Non sono considerate cessioni di beni:
a) le cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti
in denaro;
b) le cessioni e i conferimenti in societa' o altri
enti, compresi i consorzi e le associazioni o altre
organizzazioni, che hanno per oggetto aziende o rami
d'azienda;
c) le cessioni che hanno per oggetto terreni non
suscettibili di utilizzazione edificatoria a norma delle
vigenti disposizioni. Non costituisce utilizzazione
edificatoria la costruzione delle opere indicate nell'art.
9, lettera a), della legge 28 gennaio 1977, n. 10;
d) le cessioni di campioni gratuiti di modico valore
appositamente contrassegnati;
e).
f) i passaggi di beni in dipendenza di fusioni,
scissioni o trasformazioni di societa' e di analoghe
operazioni poste in essere da altri enti;
g).
h).
i) le cessioni di valori bollati e postali, marche
assicurative e similari;
l) le cessioni di paste alimentari; le cessioni di
pane, biscotto di mare, e di altri prodotti della
panetteria ordinaria senza aggiunta di zuccheri, miele,
uova, materie grasse, formaggio o frutta; le cessioni di
latte fresco, non concentrato ne' zuccherato, destinato al
consumo alimentare, confezionato per la vendita al minuto,
sottoposto a pastorizzazione o ad altri trattamenti
previsti da leggi sanitarie;
m) le cessioni di beni soggette alla disciplina dei
concorsi e delle operazioni a premio di cui al R.D.L. 19
ottobre 1938, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno
1939, n. 937, e successive modificazioni ed integrazioni.".
- Si riporta il testo vigente dell'art. 3 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633:
«Art. 3 (Prestazione di servizi). - 1. Costituiscono
prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivo
dipendenti da contratti d'opera, appalto, trasporto,
mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in
genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere
quale ne sia la fonte.
2. Costituiscono, inoltre, prestazioni di servizi, se
effettuate verso corrispettivo:
1) le concessioni di beni in locazione, affitto,
noleggio e simili;
2) le cessioni, concessioni, licenze e simili
relative a diritti d'autore, quelle relative ad invenzioni
industriali, modelli, disegni, processi, formule e simili e
quelle relative a marchi e insegne, nonche' le cessioni,
concessioni, licenze e simili relative a diritti o beni
similari ai precedenti;
3) i prestiti di denaro e di titoli non
rappresentativi di merci, comprese le operazioni
finanziarie mediante la negoziazione, anche a titolo di
cessione pro soluto, di crediti, cambiali o assegni. Non
sono considerati prestiti i depositi di denaro presso
aziende e istituti di credito o presso Amministrazioni
statali, anche se regolati in conto corrente;
4) le somministrazioni di alimenti e bevande;
5) le cessioni di contratti di ogni tipo e oggetto.
3. Le prestazioni indicate nei commi primo e secondo,
sempreche' l'imposta afferente agli acquisti di beni e
servizi relativi alla loro esecuzione sia detraibile,
costituiscono, per ogni operazione di valore superiore ad
euro cinquanta prestazioni di servizi anche se effettuate
per l'uso personale o familiare dell'imprenditore, ovvero a
titolo gratuito per altre finalita' estranee all'esercizio
dell'impresa, ad esclusione delle somministrazioni nelle
mense aziendali e delle prestazioni di trasporto,
didattiche, educative e ricreative di assistenza sociale e
sanitaria, a favore del personale dipendente, nonche' delle
operazioni di divulgazione pubblicitaria svolte a beneficio
delle attivita' istituzionali di enti e associazioni che
senza scopo di lucro perseguono finalita' educative,
culturali, sportive, religiose e di assistenza e
solidarieta' sociale, nonche' delle organizzazioni non
lucrative di utilita' sociale (ONLUS), e delle diffusioni
di messaggi, rappresentazioni, immagini o comunicazioni di
pubblico interesse richieste o patrocinate dallo Stato o da
enti pubblici. Le assegnazioni indicate al n. 6 dell'art. 2
sono considerate prestazioni di servizi quando hanno per
oggetto cessioni, concessioni o licenze di cui ai nn. 1),
2) e 5) del comma precedente. Le prestazioni di servizi
rese o ricevute dai mandatari senza rappresentanza sono
considerate prestazioni di servizi anche nei rapporti tra
il mandante e il mandatario.
4. Non sono considerate prestazioni di servizi:
a) le cessioni, concessioni, licenze e simili
relative a diritti d'autore effettuate dagli autori e loro
eredi o legatari, tranne quelle relative alle opere di cui
ai nn. 5) e 6) dell'art. 2 della legge 22 aprile 1941, n.
633, e alle opere di ogni genere utilizzate da imprese a
fini di pubblicita' commerciale;
b) i prestiti obbligazionari;
c) le cessioni dei contratti di cui alle lettere a),
b) e c) del terzo comma dell'art. 2;
d) i conferimenti e i passaggi di cui alle lettere e)
ed f) del terzo comma dell'art. 2;
e) le prestazioni di mandato e di mediazione relative
ai diritti d'autore, tranne quelli concernenti opere di cui
alla lettera a), e le prestazioni relative alla protezione
dei diritti d'autore di ogni genere, comprese quelle di
intermediazione nella riscossione dei proventi;
f) le prestazioni di mandato e di mediazione relative
ai prestiti obbligazionari;
g).
h) le prestazioni dei commissionari relative ai
passaggi di cui al n. 3) del secondo comma dell'art. 2 e
quelle dei mandatari di cui al terzo comma del presente
articolo.
5. Non costituiscono inoltre prestazioni di servizi le
prestazioni relative agli spettacoli ed alle altre
attivita' elencati nella tabella C allegata al presente
decreto, rese ai possessori di titoli di accesso,
rilasciati per l'ingresso gratuito di persone,
limitatamente al contingente e nel rispetto delle modalita'
di rilascio e di controllo stabiliti ogni quadriennio con
decreto del Ministro delle finanze:
a) dagli organizzatori di spettacoli, nel limite
massimo del 5 per cento dei posti del settore, secondo la
capienza del locale o del complesso sportivo ufficialmente
riconosciuta dalle competenti autorita';
b) dal Comitato olimpico nazionale italiano e
federazioni sportive che di esso fanno parte;
c) dall'Unione nazionale incremento razze equine;
d) dall'Automobile club d'Italia e da altri enti e
associazioni a carattere nazionale.
6. Le disposizioni del primo periodo del terzo comma
non si applicano in caso di uso personale o familiare
dell'imprenditore ovvero di messa a disposizione a titolo
gratuito nei confronti dei dipendenti:
a) di veicoli stradali a motore per il cui acquisto,
pure sulla base di contratti di locazione, anche
finanziaria, e di noleggio, la detrazione dell'imposta e'
stata operata in funzione della percentuale di cui alla
lettera c) del comma 1 dell'art. 19-bis1;
b) delle apparecchiature terminali per il servizio
radiomobile pubblico terrestre di telecomunicazioni e delle
relative prestazioni di gestione, qualora sia stata
computata in detrazione una quota dell'imposta relativa
all'acquisto delle predette apparecchiature, pure sulla
base di contratti di locazione, anche finanziaria, e di
noleggio, ovvero alle suddette prestazioni di gestione, non
superiore alla misura in cui tali beni e servizi sono
utilizzati per fini diversi da quelli di cui all'art. 19,
comma 4, secondo periodo.».
- Il testo vigente dell'art. 24 del citato decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' il
seguente:
«Art. 24 (Registrazione dei corrispettivi). - 1. I
commercianti al minuto e gli altri contribuenti di cui
all'art. 22, in luogo di quanto stabilito nell'articolo
precedente, possono annotare in apposito registro,
relativamente alle operazioni effettuate in ciascun giorno,
l'ammontare globale dei corrispettivi delle operazioni
imponibili e delle relative imposte, distinto secondo
l'aliquota applicabile, nonche' l'ammontare globale dei
corrispettivi delle operazioni di cui all'art. 21, commi 6
e 6-bis, distintamente per ciascuna tipologia di operazioni
ivi indicata. L'annotazione deve essere eseguita, con
riferimento al giorno in cui le operazioni sono effettuate,
entro il giorno non festivo successivo.
2. Nella determinazione dell'ammontare giornaliero dei
corrispettivi devono essere computati anche i corrispettivi
delle operazioni effettuate con emissione di fattura,
comprese quelle relative ad immobili e beni strumentali e
quelle indicate nel secondo comma dell'art. 17, includendo
nel corrispettivo anche l'imposta.
3. Per determinate categorie di commercianti al minuto,
che effettuano promiscuamente la vendita di beni soggetti
ad aliquote d'imposta diverse, il Ministro delle finanze
puo' consentire, stabilendo le modalita' da osservare, che
la registrazione dei corrispettivi delle operazioni
imponibili sia fatta senza distinzione per aliquote e che
la ripartizione dell'ammontare dei corrispettivi ai fini
dell'applicazione delle diverse aliquote sia fatta in
proporzione degli acquisti.
4. I commercianti al minuto che tengono il registro di
cui al primo comma in luogo diverso da quello in cui
svolgono l'attivita' di vendita devono eseguire le
annotazioni prescritte nel primo comma, nei termini ivi
indicati, anche in un registro di prima nota tenuto e
conservato nel luogo o in ciascuno dei luoghi in cui
svolgono l'attivita' di vendita. Le relative modalita' sono
stabilite con decreto del Ministro delle finanze.».
- Il testo del vigente art. 12, comma 1, della legge 30
dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le basi
imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare
l'attivita' di accertamento; disposizioni per la
rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese,
nonche' per riformare il contenzioso e per la definizione
agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al
Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia
per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza
fiscale e del conto fiscale), e' il seguente:
«Art. 12. - I corrispettivi delle cessioni di beni e
delle prestazioni di servizi di cui agli articoli 2 e 3 del
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni,
per le quali non e' obbligatoria l'emissione della fattura
se non a richiesta del cliente, devono essere certificati
mediante il rilascio della ricevuta fiscale di cui all'art.
8 della L. 10 maggio 1976, n. 249, e successive
modificazioni, ovvero dello scontrino fiscale, anche
manuale o prestampato a tagli fissi, di cui alla L. 26
gennaio 1983, n. 18, e successive modificazioni. Per le
prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e
di veicoli e bagagli al seguito, con qualunque mezzo
esercitato, i biglietti di trasporto assolvono la funzione
dello scontrino fiscale. Dal 1° gennaio 1993 tali biglietti
devono rispondere alle caratteristiche che saranno fissate
con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale entro il 30 giugno 1992.
(Omissis).».
- Il testo del decreto del presidente della Repubblica
21 dicembre 1996, n. 696, reca: "Regolamento recante norme
per la semplificazione degli obblighi di certificazione dei
corrispettivi".
- Il testo vigente dell'art. 6, comma 3 , del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e' il seguente:
«Art. 6 (Violazione degli obblighi relativi alla
documentazione, registrazione ed individuazione delle
operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto). -
(Omissis).
3. Se le violazioni consistono nella mancata emissione
di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di
trasporto ovvero nell'emissione di tali documenti per
importi inferiori a quelli reali, la sanzione e' in ogni
caso pari al cento per cento dell'imposta corrispondente
all'importo non documentato. La stessa sanzione si applica
in caso di omesse annotazioni su apposito registro dei
corrispettivi relativi a ciascuna operazione in caso di
mancato o irregolare funzionamento degli apparecchi
misuratori fiscali. Se non constano omesse annotazioni, la
mancata tempestiva richiesta di intervento per la
manutenzione e' punita con sanzione amministrativa da lire
cinquecentomila a lire quattro milioni.
(Omissis).».
- Il testo vigente dell'art. 12, comma 2, del decreto
legislativo n. 18 dicembre 1997, n. 471, e' il seguente:
«Art. 12 (Sanzioni accessorie in materia di imposte
dirette ed imposta sul valore aggiunto). - (Omissis).
2. Qualora siano state contestate ai sensi dell'art. 16
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nel corso
di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell'obbligo
di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale
compiute in giorni diversi, anche se non sono state
irrogate sanzioni accessorie in applicazione delle
disposizioni del citato decreto legislativo n. 472 del
1997, e' disposta la sospensione della licenza o
dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' ovvero
dell'esercizio dell'attivita' medesima per un periodo da
tre giorni ad un mese. In deroga all'art. 19, comma 7, del
medesimo decreto legislativo n. 472 del 1997, il
provvedimento di sospensione e' immediatamente esecutivo.
Se l'importo complessivo dei corrispettivi oggetto di
contestazione eccede la somma di euro 50.000 la sospensione
e' disposta per un periodo da un mese a sei mesi.
(Omissis).».