Art. 3
Incentivi all'opzione per la trasmissione telematica delle fatture o
dei relativi dati e dei corrispettivi
1. Per i soggetti che si avvalgono dell'opzione di cui all'articolo
1, comma 3, e, sussistendone i presupposti, sia di tale opzione che
di quella di cui all'articolo 2, comma 1:
a) viene meno l'obbligo di presentare le comunicazioni di cui
all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo
1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, nonche' la
comunicazione dei dati relativi ai contratti stipulati dalle societa'
di leasing, e dagli operatori commerciali che svolgono attivita' di
locazione e di noleggio, ai sensi dell'articolo 7, dodicesimo comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
605;
b) viene meno l'obbligo di presentare le comunicazioni di cui
all'articolo 16, lettera c), del decreto del Ministro delle finanze
24 dicembre 1993 e, limitatamente agli acquisti intracomunitari di
beni e alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in
un altro Stato membro dell'Unione europea, le comunicazioni di cui
all'articolo 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;
c) i rimborsi di cui all'articolo 30 del predetto decreto n. 633,
del 1972 sono eseguiti in via prioritaria, entro tre mesi dalla
presentazione della dichiarazione annuale, anche in assenza dei
requisiti di cui al predetto articolo 30, secondo comma, lettere a),
b), c), d) ed e);
d) il termine di decadenza di cui all'articolo 57, primo comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
e il termine di decadenza di cui all'articolo 43, primo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
sono ridotti di un anno. La riduzione si applica solo per i soggetti
che garantiscano la tracciabilita' dei pagamenti dagli stessi
ricevuti ed effettuati nei modi stabiliti con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze.
Note all'art. 3:
- Il testo vigente dell'art. 21 del decreto legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 luglio 2010, n. 122 (Misure urgenti in materia di
stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica),
e' il seguente:
«Art. 21 (Comunicazioni telematiche alla Agenzia delle
Entrate). - 1. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia
delle Entrate sono individuate modalita' e termini, tali da
limitare al massimo l'aggravio per i contribuenti per la
comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini
dell'imposta sul valore aggiunto. L'obbligo di
comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini
dell'imposta sul valore aggiunto per le quali e' previsto
l'obbligo di emissione della fattura e' assolto con la
trasmissione, per ciascun cliente e fornitore, dell'importo
di tutte le operazioni attive e passive effettuate. Per le
sole operazioni per le quali non e' previsto l'obbligo di
emissione della fattura la comunicazione telematica deve
essere effettuata qualora le operazioni stesse siano di
importo non inferiore ad euro 3.600, comprensivo
dell'imposta sul valore aggiunto. Per i soggetti tenuti
alle comunicazioni di cui all'art. 11, comma 2, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le
comunicazioni sono dovute limitatamente alle fatture emesse
o ricevute per operazioni diverse da quelle inerenti ai
rapporti oggetto di segnalazione ai sensi dell'art. 7,
commi quinto e sesto, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 605. Per l'omissione delle
comunicazioni, ovvero per la loro effettuazione con dati
incompleti o non veritieri si applica la sanzione di cui
all'art. 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
471.
1-bis. Al fine di semplificare gli adempimenti dei
contribuenti, l'obbligo di comunicazione delle operazioni
di cui al comma 1, effettuate nei confronti di contribuenti
non soggetti passivi ai fini dell'imposta sul valore
aggiunto, e' escluso qualora il pagamento dei corrispettivi
avvenga mediante carte di credito, di debito o prepagate
emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di
comunicazione previsto dall'art. 7, sesto comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 605.
1-ter. Gli operatori finanziari soggetti all'obbligo di
comunicazione previsto dall'art. 7, sesto comma del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605
che emettono carte di credito, di debito o prepagate,
comunicano all'Agenzia delle entrate le operazioni di cui
al comma 1-bis in relazione alle quali il pagamento dei
corrispettivi sia avvenuto mediante carte di credito, di
debito o prepagate emesse dagli operatori finanziari
stessi, secondo modalita' e termini stabiliti con
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.».
- Il testo vigente dell'art. 1, comma 1, del decreto
legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 maggio 2010, n. 73 (Disposizioni urgenti
tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi
fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro,
nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di
potenziamento e razionalizzazione della riscossione
tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria,
di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di
un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in
particolari settori), e' il seguente:
«Art. 1 (Disposizioni in materia di contrasto alle
frodi fiscali e finanziarie internazionali e nazionali
operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti
«caroselli» e «cartiere»). - Per contrastare l'evasione
fiscale operata nella forma dei cosiddetti «caroselli» e
«cartiere», anche in applicazione delle nuove regole
europee sulla fatturazione elettronica, i soggetti passivi
all'imposta sul valore aggiunto comunicano annualmente per
via telematica all'Agenzia delle entrate, secondo modalita'
e termini definiti con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, tutte le
cessioni di beni e le prestazioni di servizi il cui importo
complessivo annuale e' superiore ad euro 10.000 effettuate
e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei
confronti di operatori economici aventi sede, residenza o
domicilio in Paesi cosiddetti black list di cui al decreto
del Ministro delle finanze in data 4 maggio 1999,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 107 del 10 maggio 1999 e al decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 273 del 23 novembre 2001.
(Omissis).».
- Il testo vigente dell'art. 7 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605
(Disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice
fiscale dei contribuenti), e' il seguente:
«Art. 7 (Comunicazioni all'anagrafe tributaria). - Gli
uffici pubblici devono comunicare all'anagrafe tributaria i
dati e le notizie contenuti negli atti di cui alle lettere
e-bis) e g) del primo comma dell'art. 6.
A partire dal 1° luglio 1989 le camere di commercio,
industria, artigianato ed agricoltura devono comunicare
mensilmente all'anagrafe tributaria i dati e le notizie
contenuti nelle domande di iscrizione, variazione e
cancellazione di cui alla lettera f) dell'art. 6, anche se
relative a singole unita' locali. Le comunicazioni delle
iscrizioni, variazioni e cancellazioni negli albi degli
artigiani saranno emesse dalle camere di commercio,
industria, artigianato ed agricoltura che provvedono alla
iscrizione d'ufficio dei suddetti dati nei registri delle
ditte.
Gli ordini professionali e gli altri enti ed uffici
preposti alla tenuta di albi, registri ed elenchi, che
verranno indicati con decreto del Ministro per le finanze,
devono comunicare all'anagrafe tributaria le iscrizioni,
variazioni e cancellazioni.
Le comunicazioni di cui ai commi precedenti, con
esclusione di quelle effettuate dalle camere di commercio,
industria, artigianato ed agricoltura, devono essere
eseguite entro il 30 giugno di ciascun anno relativamente
agli atti emessi ed alle iscrizioni, variazioni e
cancellazioni intervenute nell'anno precedente.
Le aziende, gli istituti, gli enti e le societa' devono
comunicare all'anagrafe tributaria i dati e le notizie
riguardanti i contratti di cui alla lettera g-ter) del
primo comma dell'art. 6. Al fine dell'emersione delle
attivita' economiche, con particolare riferimento
all'applicazione dei tributi erariali e locali nel settore
immobiliare, gli stessi soggetti devono comunicare i dati
catastali identificativi dell'immobile presso cui e'
attivata l'utenza, dichiarati dagli utenti.
Le banche, la societa' Poste italiane Spa, gli
intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli
organismi di investimento collettivo del risparmio, le
societa' di gestione del risparmio, nonche' ogni altro
operatore finanziario, fatto salvo quanto disposto dal
secondo comma dell'art. 6 per i soggetti non residenti,
sono tenuti a rilevare e a tenere in evidenza i dati
identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni
soggetto che intrattenga con loro qualsiasi rapporto o
effettui, per conto proprio ovvero per conto o a nome di
terzi, qualsiasi operazione di natura finanziaria ad
esclusione di quelle effettuate tramite bollettino di conto
corrente postale per un importo unitario inferiore a 1.500
euro; l'esistenza dei rapporti e l'esistenza di qualsiasi
operazione di cui al precedente periodo, compiuta al di
fuori di un rapporto continuativo, nonche' la natura degli
stessi sono comunicate all'anagrafe tributaria, ed
archiviate in apposita sezione, con l'indicazione dei dati
anagrafici dei titolari e dei soggetti che intrattengono
con gli operatori finanziari qualsiasi rapporto o
effettuano operazioni al di fuori di un rapporto
continuativo per conto proprio ovvero per conto o a nome di
terzi, compreso il codice fiscale.
Gli ordini professionali e gli altri enti ed uffici
preposti alla tenuta di albi, registri ed elenchi, di cui
alla lettera f) dell'art. 6, ai quali l'anagrafe tributaria
trasmette la lista degli esercenti attivita' professionale
devono comunicare all'anagrafe tributaria medesima i dati
necessari per il completamento o l'aggiornamento della
lista, entro sei mesi dalla data di ricevimento della
stessa.
I rappresentanti legali dei soggetti diversi dalle
persone fisiche, che non siano tenuti a presentare la
dichiarazione od a fornire le notizie previste dall'art. 35
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, o dall'art. 36 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, devono
comunicare all'anagrafe tributaria, entro trenta giorni,
l'avvenuta estinzione e le avvenute operazioni di
trasformazione, concentrazione o fusione.
Gli amministratori di condominio negli edifici devono
comunicare annualmente all'anagrafe tributaria l'ammontare
dei beni e servizi acquistati dal condominio e i dati
identificativi dei relativi fornitori. Con decreto del
Ministro delle finanze sono stabiliti il contenuto, le
modalita' e i termini delle comunicazioni. Le informazioni
comunicate sono altresi' utilizzabili dall'autorita'
giudiziaria ai fini della ricostruzione dell'attivo e del
passivo nell'ambito di procedure concorsuali, di
procedimenti in materia di famiglia e di quelli relativi
alla gestione di patrimoni altrui. Nei casi di cui al
periodo precedente l'autorita' giudiziaria si avvale per
l'accesso dell'ufficiale giudiziario secondo le
disposizioni relative alla ricerca con modalita'
telematiche dei beni da pignorare.
Le comunicazioni di cui ai precedenti commi devono
indicare il numero di codice fiscale dei soggetti cui le
comunicazioni stesse si riferiscono e devono essere
sottoscritte dal legale rappresentante dell'ente o dalla
persona che ne e' autorizzata secondo l'ordinamento
dell'ente stesso. Per le amministrazioni dello Stato la
comunicazione e' sottoscritta dalla persona preposta
all'ufficio che ha emesso il provvedimento.
Le comunicazioni di cui ai commi dal primo al quinto e
dal settimo all'ottavo del presente articolo sono trasmesse
esclusivamente per via telematica. Le modalita' e i termini
delle trasmissioni nonche' le specifiche tecniche del
formato dei dati sono definite con provvedimento del
Direttore dell'Agenzia delle entrate. Le rilevazioni e le
evidenziazioni, nonche' le comunicazioni sono utilizzate ai
fini delle richieste e delle risposte in via telematica di
cui all'art. 32, primo comma, numero 7), del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni, e all'art. 51, secondo comma,
numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. Le
informazioni comunicate sono altresi' utilizzabili per le
attivita' connesse alla riscossione mediante ruolo, nonche'
dai soggetti di cui all'art. 4, comma 2, lettere a), b), c)
ed e), del regolamento di cui al decreto del Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica 4
agosto 2000, n. 269, ai fini dell'espletamento degli
accertamenti finalizzati alla ricerca e all'acquisizione
della prova e delle fonti di prova nel corso di un
procedimento penale, sia ai fini delle indagini preliminari
e dell'esercizio delle funzioni previste dall'art. 371-bis
del codice di procedura penale, sia nelle fasi processuali
successive, ovvero degli accertamenti di carattere
patrimoniale per le finalita' di prevenzione previste da
specifiche disposizioni di legge e per l'applicazione delle
misure di prevenzione.
Ai fini dei controlli sulle dichiarazioni dei
contribuenti, il Direttore dell'Agenzia delle entrate puo'
richiedere a pubbliche amministrazioni, enti pubblici,
organismi ed imprese, anche limitatamente a particolari
categorie, di effettuare comunicazioni all'Anagrafe
tributaria di dati e notizie in loro possesso; la richiesta
deve stabilire anche il contenuto, i termini e le modalita'
delle comunicazioni.
Le imprese, gli intermediari e tutti gli altri
operatori del settore delle assicurazioni che erogano, in
ragione dei contratti di assicurazione di qualsiasi ramo,
somme di denaro a qualsiasi titolo nei confronti dei
danneggiati, comunicano in via telematica all'anagrafe
tributaria, anche in deroga a contrarie disposizioni
legislative, l'ammontare delle somme liquidate, il codice
fiscale o la partita IVA del beneficiario e dei soggetti le
cui prestazioni sono state valutate ai fini della
quantificazione della somma liquidata. La presente
disposizione si applica con riferimento alle somme erogate
a decorrere dal 1° ottobre 2006. I dati acquisiti ai sensi
del presente comma sono utilizzati prioritariamente
nell'attivita' di accertamento effettuata nei confronti dei
soggetti le cui prestazioni sono state valutate ai fini
della quantificazione della somma liquidata.
Il contenuto, le modalita' ed i termini delle
trasmissioni, nonche' le specifiche tecniche del formato,
sono definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia
delle entrate.».
- Il testo vigente dell'art. 16 del decreto del
Ministro delle finanze 24 dicembre 1993 (Disciplina agli
effetti dell'imposta sul valore aggiunto dei rapporti di
scambio tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San
Marino), e' il seguente:
«Art. 16. - Gli operatori economici italiani:
a) corrispondono l'imposta a norma dell'art. 17,
terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, indicandone l'ammontare
sull'originale fattura rilasciatagli dal fornitore
sammarinese;
b) annotano le fatture nei registri previsti dagli
articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modifiche
ed integrazioni, secondo le modalita' ed i termini in essi
stabiliti;
c) danno comunicazione delle avvenute registrazioni
di cui al punto b) al proprio ufficio IVA, indicando il
numero progressivo annuale di detti registri.».
- Il testo vigente dell'art. 50, comma 6, del decreto
legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427
(Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte
sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche,
sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate
da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta
armonizzazione, nonche' disposizioni concernenti la
disciplina dei Centri autorizzati di assistenza fiscale, le
procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR
dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al
contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di
un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre
disposizioni tributarie), e' il seguente:
«Art. 50 (Obblighi connessi agli scambi
intracomunitari). - (Omissis).
6. I contribuenti presentano in via telematica
all'Agenzia delle dogane gli elenchi riepilogativi delle
cessioni e degli acquisti intracomunitari, nonche' delle
prestazioni di servizi diverse da quelle di cui agli
articoli 7-quater e 7-quinquies del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, rese nei
confronti di soggetti passivi stabiliti in un altro Stato
membro della Comunita' e quelle da questi ultimi ricevute.
I soggetti di cui all'art. 7-ter, comma 2, lettere b) e c),
del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del
1972, presentano l'elenco riepilogativo degli acquisti
intracomunitari di beni e delle prestazioni di servizi di
cui al comma 1 dello stesso art. 7-ter, ricevute da
soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro della
Comunita'. Gli elenchi riepilogativi delle prestazioni di
servizi di cui al primo ed al secondo periodo non
comprendono le operazioni per le quali non e' dovuta
l'imposta nello Stato membro in cui e' stabilito il
destinatario.
(Omissis).».
- Il testo vigente dell'art. 30 del citato decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' il
seguente:
«Art. 30 (Versamento di conguaglio e rimborso della
eccedenza)
1.
2. Se dalla dichiarazione annuale risulta che
l'ammontare detraibile di cui al n. 3) dell'art. 28,
aumentato delle somme versate mensilmente, e' superiore a
quello dell'imposta relativa alle operazioni imponibili di
cui al n. 1) dello stesso articolo, il contribuente ha
diritto di computare l'importo dell'eccedenza in detrazione
nell'anno successivo, ovvero di chiedere il rimborso nelle
ipotesi di cui ai commi successivi e comunque in caso di
cessazione di attivita'.
3. Il contribuente puo' chiedere in tutto o in parte il
rimborso dell'eccedenza detraibile, se di importo superiore
a lire cinque milioni, all'atto della presentazione della
dichiarazione:
a) quando esercita esclusivamente o prevalentemente
attivita' che comportano l'effettuazione di operazioni
soggette ad imposta con aliquote inferiori a quelle
dell'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni,
computando a tal fine anche le operazioni effettuate a
norma dell'art. 17, quinto, sesto e settimo comma, nonche'
a norma dell'art. 17-ter;
b) quando effettua operazioni non imponibili di cui
agli articoli 8, 8-bis e 9 per un ammontare superiore al 25
per cento dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni
effettuate;
c) limitatamente all'imposta relativa all'acquisto o
all'importazione di beni ammortizzabili, nonche' di beni e
servizi per studi e ricerche;
d) quando effettua prevalentemente operazioni non
soggette all'imposta per effetto degli articoli da 7 a
7-septies;
e) quando si trova nelle condizioni previste dal
terzo comma dell'art. 17.
4. Il contribuente anche fuori dei casi previsti nel
precedente terzo comma puo' chiedere il rimborso
dell'eccedenza detraibile, risultante dalla dichiarazione
annuale, se dalle dichiarazioni dei due anni precedenti
risultano eccedenze detraibili; in tal caso il rimborso
puo' essere richiesto per un ammontare comunque non
superiore al minore degli importi delle predette eccedenze.
5. Con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare
nella Gazzetta Ufficiale saranno stabiliti gli elementi, da
indicare nella dichiarazione o in apposito allegato, che in
relazione all'attivita' esercitata, hanno determinato il
verificarsi dell'eccedenza di cui si richiede il rimborso.
6. Agli effetti della norma di cui all'art. 73, ultimo
comma, le disposizioni del secondo, terzo e quarto comma
del presente articolo si intendono applicabili per i
rimborsi richiesti dagli enti e dalle societa'
controllanti.».
- Il testo vigente dell'art. 57, primo comma, del
citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e' il seguente:
«Art. 57 (Termine per gli accertamenti) . - 1. Gli
avvisi relativi alle rettifiche e agli accertamenti
previsti nell'art. 54 e nel secondo comma dell'art. 55
devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31
dicembre del quarto anno successivo a quello in cui e'
stata presentata la dichiarazione. Nel caso di richiesta di
rimborso dell'eccedenza d'imposta detraibile risultante
dalla dichiarazione annuale, se tra la data di notifica
della richiesta di documenti da parte dell'ufficio e la
data della loro consegna intercorre un periodo superiore a
quindici giorni, il termine di decadenza, relativo agli
anni in cui si e' formata l'eccedenza detraibile chiesta a
rimborso, e' differito di un periodo di tempo pari a quello
compreso tra il sedicesimo giorno e la data di consegna.
(Omissis).».
- Il testo vigente dell'art. 43, primo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento
delle imposte sui redditi), e' il seguente:
«Art. 43 (Termine per l'accertamento). - Gli avvisi di
accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza,
entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in
cui e' stata presentata la dichiarazione.
(Omissis).».