Art. 4
Riduzione degli adempimenti amministrativi e contabili per specifiche
categorie di soggetti
1. Con effetto dal 1° gennaio 2017, per specifiche categorie di
soggetti passivi IVA di minori dimensioni, l'Agenzia delle entrate
realizza un programma di assistenza, differenziato per categoria di
soggetti, con cui sono messi a disposizione, in via telematica, gli
elementi informativi necessari per le liquidazioni periodiche e per
la dichiarazione annuale dell'IVA e vengono meno:
a) l'obbligo di registrazione di cui agli articoli 23 e 25 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
b) l'obbligo di apposizione del visto di conformita' o la
sottoscrizione alternativa e la garanzia previsti dall'articolo
38-bis del predetto decreto n. 633, del 1972.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a condizione che
i soggetti passivi IVA effettuino la trasmissione telematica
all'Agenzia delle entrate dei dati di tutte le fatture, emesse e
ricevute, e delle relative variazioni, anche mediante il Sistema di
Interscambio di cui all'articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, con le modalita' previste dal provvedimento
del Direttore dell'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 1, comma
4, e, qualora effettuino operazioni di cui all'articolo 22 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
optino per la facolta' di memorizzazione elettronica e trasmissione
telematica dei dati dei corrispettivi di cui all'articolo 2, comma 1.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono
individuati i soggetti ammessi al regime di cui al comma 1, tra i
quali possono esservi anche soggetti non di minori dimensioni che
intraprendono attivita' d'impresa, arte o professione. Per tali
ultimi soggetti il regime di cui al comma 1 si applica per il periodo
in cui l'attivita' e' iniziata e per i due successivi.
Note all'art. 4:
- Il testo vigente degli articoli 23 e 25 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633:
«Art. 23 (Registrazione delle fatture). - 1. Il
contribuente deve annotare entro quindici giorni le fatture
emesse, nell'ordine della loro numerazione e con
riferimento alla data della loro emissione, in apposito
registro. Le fatture di cui all'art. 21, comma 4, terzo
periodo, lettere a), c) e d) devono essere registrate entro
il termine di emissione e con riferimento al mese di
effettuazione delle operazioni.
2. Per ciascuna fattura devono essere indicati il
numero progressivo e la data di emissione di essa,
l'ammontare imponibile dell'operazione o delle operazioni e
l'ammontare dell'imposta, distinti secondo l'aliquota
applicata, e la ditta, denominazione o ragione sociale del
cessionario del bene o del committente del servizio,
ovvero, nelle ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 17,
del cedente o del prestatore.
3. Se l'altro contraente non e' un'impresa, societa' o
ente devono essere indicati, in luogo della ditta,
denominazione o ragione sociale, il nome e il cognome. Per
le fatture relative alle operazioni di cui all'art. 21,
commi 6 e 6-bis, devono essere indicati, in luogo
dell'ammontare dell'imposta, il titolo di inapplicabilita'
di essa ed, eventualmente, la relativa norma.
4.
5. Nell'ipotesi di cui al quinto comma dell'art. 6 le
fatture emesse devono essere registrate anche dal soggetto
destinatario in apposito registro, bollato e numerato ai
sensi dell'art. 39, secondo modalita' e termini stabiliti
con apposito decreto ministeriale.
Art. 25. (Registrazione degli acquisti). - 1. Il
contribuente deve numerare in ordine progressivo le fatture
e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi
acquistati o importati nell'esercizio dell'impresa, arte o
professione, comprese quelle emesse a norma del secondo
comma dell'art. 17 e deve annotarle in apposito registro
anteriormente alla liquidazione periodica, ovvero alla
dichiarazione annuale, nella quale e' esercitato il diritto
alla detrazione della relativa imposta.
2.
3. Dalla registrazione devono risultare la data della
fattura o bolletta, il numero progressivo ad essa
attribuito, la ditta, denominazione o ragione sociale del
cedente del bene o prestatore del servizio, ovvero il nome
e cognome se non si tratta di imprese, societa' o enti,
nonche' l'ammontare imponibile e l'ammontare dell'imposta
distinti secondo l'aliquota.
4. Per le fatture relative alle operazioni di cui
all'art. 21, commi 6 e 6-bis, devono essere indicati, in
luogo dell'ammontare dell'imposta, il titolo di
inapplicabilita' di essa e, eventualmente, la relativa
norma.
5.
6. La disposizione del comma precedente si applica
anche per le fatture relative a prestazioni di trasporto e
per quelle pervenute tramite spedizionieri o agenzie di
viaggi, quale ne sia l'importo.».
- Il testo vigente dell'art. 38-bis del citato decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e'
il seguente:
«Art. 38-bis (Esecuzione dei rimborsi). - 1. I rimborsi
previsti nell'art. 30 sono eseguiti, su richiesta fatta in
sede di dichiarazione annuale, entro tre mesi dalla
presentazione della dichiarazione. Sulle somme rimborsate
si applicano gli interessi in ragione del 2 per cento
annuo, con decorrenza dal novantesimo giorno successivo a
quello in cui e' stata presentata la dichiarazione, non
computando il periodo intercorrente tra la data di notifica
della richiesta di documenti e la data della loro consegna,
quando superi quindici giorni.
2. Il contribuente puo' ottenere il rimborso in
relazione a periodi inferiori all'anno nelle ipotesi di cui
alle lettere a), b) ed e) del secondo comma dell'art. 30,
nonche' nelle ipotesi di cui alla lettera c) del medesimo
secondo comma quando effettua acquisti ed importazioni di
beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai due terzi
dell'ammontare complessivo degli acquisti e delle
importazioni di beni e servizi imponibili ai fini
dell'imposta sul valore aggiunto, e nelle ipotesi di cui
alla lettera d) del secondo comma del citato art. 30 quando
effettua, nei confronti di soggetti passivi non stabiliti
nel territorio dello Stato, per un importo superiore al 50
per cento dell'ammontare di tutte le operazioni effettuate,
prestazioni di lavorazione relative a beni mobili
materiali, prestazioni di trasporto di beni e relative
prestazioni di intermediazione, prestazioni di servizi
accessorie ai trasporti di beni e relative prestazioni di
intermediazione, ovvero prestazioni di servizi di cui
all'art. 19, comma 3, lettera a-bis).
3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, i rimborsi
di ammontare superiore a 15.000 euro sono eseguiti previa
presentazione della relativa dichiarazione o istanza da cui
emerge il credito richiesto a rimborso recante il visto di
conformita' o la sottoscrizione alternativa di cui all'art.
10, comma 7, primo e secondo periodo, del decreto-legge 1°
luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2009, n. 102. Alla dichiarazione o istanza
e' allegata una dichiarazione sostitutiva di atto di
notorieta', a norma dell'art. 47 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la
sussistenza delle seguenti condizioni in relazione alle
caratteristiche soggettive del contribuente:
a) il patrimonio netto non e' diminuito, rispetto
alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di
oltre il 40 per cento; la consistenza degli immobili non si
e' ridotta, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo
periodo d'imposta, di oltre il 40 per cento per cessioni
non effettuate nella normale gestione dell'attivita'
esercitata; l'attivita' stessa non e' cessata ne' si e'
ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di
aziende compresi nelle suddette risultanze contabili;
b) non risultano cedute, se la richiesta di rimborso
e' presentata da societa' di capitali non quotate nei
mercati regolamentati, nell'anno precedente la richiesta,
azioni o quote della societa' stessa per un ammontare
superiore al 50 per cento del capitale sociale;
c) sono stati eseguiti i versamenti dei contributi
previdenziali e assicurativi.
4. Sono eseguiti previa prestazione della garanzia di
cui al comma 5 i rimborsi di ammontare superiore a 15.000
euro quando richiesti:
a) da soggetti passivi che esercitano un'attivita'
d'impresa da meno di due anni diversi dalle imprese
start-up innovative di cui all'art. 25 del decreto-legge 18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 dicembre 2012, n. 221;
b) da soggetti passivi ai quali, nei due anni
antecedenti la richiesta di rimborso, sono stati notificati
avvisi di accertamento o di rettifica da cui risulti, per
ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e
quelli dell'imposta dovuta o del credito dichiarato
superiore:
1) al 10 per cento degli importi dichiarati se
questi non superano 150.000 euro;
2) al 5 per cento degli importi dichiarati se
questi superano 150.000 euro ma non superano 1.500.000
euro;
3) all'1 per cento degli importi dichiarati, o
comunque a 150.000 euro, se gli importi dichiarati superano
1.500.000 euro;
c) da soggetti passivi che nelle ipotesi di cui al
comma 3, presentano la dichiarazione o istanza da cui
emerge il credito richiesto a rimborso priva del visto di
conformita' o della sottoscrizione alternativa, o non
presentano la dichiarazione sostitutiva di atto di
notorieta';
d) da soggetti passivi che richiedono il rimborso
dell'eccedenza detraibile risultante all'atto della
cessazione dell'attivita'.
5. La garanzia di cui al comma 4 e' prestata per una
durata pari a tre anni dall'esecuzione del rimborso,
ovvero, se inferiore, al periodo mancante al termine di
decadenza dell'accertamento, sotto forma di cauzione in
titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di
borsa, ovvero di fideiussione rilasciata da una banca o da
una impresa commerciale che a giudizio dell'Amministrazione
finanziaria offra adeguate garanzie di solvibilita' ovvero
di polizza fideiussoria rilasciata da un'impresa di
assicurazione. Per le piccole e medie imprese, definite
secondo i criteri stabiliti dal decreto del 18 aprile 2005
del Ministro delle attivita' produttive, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 12 ottobre 2005, n. 238, dette garanzie
possono essere prestate anche dai consorzi o cooperative di
garanzia collettiva fidi di cui all'art. 29 della legge 5
ottobre 1991, n. 317, iscritti nell'albo previsto dall'art.
106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Per
i gruppi di societa', con patrimonio risultante dal
bilancio consolidato superiore a 250 milioni di euro, la
garanzia puo' essere prestata mediante la diretta
assunzione da parte della societa' capogruppo o
controllante di cui all'art. 2359 del codice civile della
obbligazione di integrale restituzione della somma da
rimborsare, comprensiva dei relativi interessi,
all'Amministrazione finanziaria, anche in caso di cessione
della partecipazione nella societa' controllata o
collegata. In ogni caso la societa' capogruppo o
controllante deve comunicare in anticipo
all'Amministrazione finanziaria l'intendimento di cedere la
partecipazione nella societa' controllata o collegata. La
garanzia concerne anche crediti relativi ad annualita'
precedenti maturati nel periodo di validita' della garanzia
stessa.
6. Relativamente alla dichiarazione da cui emerge il
credito richiesto a rimborso non e' obbligatoria
l'apposizione del visto di conformita' o la sottoscrizione
alternativa previsti dal comma 3 quando e' prestata la
garanzia di cui al comma 5.
7. Ai rimborsi di cui al presente articolo e al
pagamento degli interessi provvede il competente ufficio
dell'Agenzia delle entrate. Ai rimborsi si provvede con gli
stanziamenti di bilancio.
8. Nel caso in cui nel periodo relativo al rimborso sia
stato constatato uno dei reati di cui agli articoli 2 e 8
del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, l'esecuzione
dei rimborsi di cui al presente articolo e' sospesa, fino a
concorrenza dell'ammontare dell'imposta indicata nelle
fatture o in altri documenti illecitamente emessi od
utilizzati, fino alla definizione del relativo procedimento
penale.
9. Se successivamente al rimborso o alla compensazione
viene notificato avviso di rettifica o accertamento il
contribuente, entro sessanta giorni, versa all'ufficio le
somme che in base all'avviso stesso risultano indebitamente
rimborsate o compensate, oltre agli interessi del 2 per
cento annuo dalla data del rimborso o della compensazione,
a meno che non presti la garanzia prevista nel comma 5 fino
a quando l'accertamento sia divenuto definitivo.
10. Con decreti del Ministro dell'economia e delle
finanze sono individuate, anche progressivamente, in
relazione all'attivita' esercitata ed alle tipologie di
operazioni effettuate, le categorie di contribuenti per i
quali i rimborsi di cui al presente articolo sono eseguiti
in via prioritaria.
11. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
entrate sono definite le ulteriori modalita' e termini per
l'esecuzione dei rimborsi di cui al presente articolo,
inclusi quelli per la richiesta dei rimborsi relativi a
periodi inferiori all'anno e per la loro esecuzione.».
- Per il testo dell'art. 1, commi 211 e 212, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, si veda nelle note all'art.
1.
- Per il testo dell'art. 22 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si veda nelle
note all'art. 2.