Art. 4 
 
Riduzione degli adempimenti amministrativi e contabili per specifiche
                        categorie di soggetti 
 
  1. Con effetto dal 1° gennaio 2017,  per  specifiche  categorie  di
soggetti passivi IVA di minori dimensioni,  l'Agenzia  delle  entrate
realizza un programma di assistenza, differenziato per  categoria  di
soggetti, con cui sono messi a disposizione, in via  telematica,  gli
elementi informativi necessari per le liquidazioni periodiche  e  per
la dichiarazione annuale dell'IVA e vengono meno: 
    a) l'obbligo di registrazione di cui agli articoli 23  e  25  del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; 
    b) l'obbligo  di  apposizione  del  visto  di  conformita'  o  la
sottoscrizione  alternativa  e  la  garanzia  previsti  dall'articolo
38-bis del predetto decreto n. 633, del 1972. 
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a condizione  che
i  soggetti  passivi  IVA  effettuino  la   trasmissione   telematica
all'Agenzia delle entrate dei dati di  tutte  le  fatture,  emesse  e
ricevute, e delle relative variazioni, anche mediante il  Sistema  di
Interscambio di cui all'articolo 1, commi 211 e 212, della  legge  24
dicembre 2007, n. 244, con le modalita'  previste  dal  provvedimento
del Direttore dell'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 1, comma
4, e, qualora  effettuino  operazioni  di  cui  all'articolo  22  del
decreto del Presidente della Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  633,
optino per la facolta' di memorizzazione elettronica  e  trasmissione
telematica dei dati dei corrispettivi di cui all'articolo 2, comma 1. 
  3. Con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  sono
individuati i soggetti ammessi al regime di cui al  comma  1,  tra  i
quali possono esservi anche soggetti non  di  minori  dimensioni  che
intraprendono attivita'  d'impresa,  arte  o  professione.  Per  tali
ultimi soggetti il regime di cui al comma 1 si applica per il periodo
in cui l'attivita' e' iniziata e per i due successivi. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Il testo vigente degli articoli 23 e  25  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633: 
              «Art.  23  (Registrazione  delle  fatture).  -  1.   Il
          contribuente deve annotare entro quindici giorni le fatture
          emesse,  nell'ordine   della   loro   numerazione   e   con
          riferimento alla data della  loro  emissione,  in  apposito
          registro. Le fatture di cui all'art.  21,  comma  4,  terzo
          periodo, lettere a), c) e d) devono essere registrate entro
          il termine di  emissione  e  con  riferimento  al  mese  di
          effettuazione delle operazioni. 
              2. Per  ciascuna  fattura  devono  essere  indicati  il
          numero  progressivo  e  la  data  di  emissione  di   essa,
          l'ammontare imponibile dell'operazione o delle operazioni e
          l'ammontare  dell'imposta,  distinti   secondo   l'aliquota
          applicata, e la ditta, denominazione o ragione sociale  del
          cessionario  del  bene  o  del  committente  del  servizio,
          ovvero, nelle ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 17,
          del cedente o del prestatore. 
              3. Se l'altro contraente non e' un'impresa, societa'  o
          ente  devono  essere  indicati,  in  luogo   della   ditta,
          denominazione o ragione sociale, il nome e il cognome.  Per
          le fatture relative alle operazioni  di  cui  all'art.  21,
          commi  6  e  6-bis,  devono  essere  indicati,   in   luogo
          dell'ammontare dell'imposta, il titolo di  inapplicabilita'
          di essa ed, eventualmente, la relativa norma. 
              4. 
              5. Nell'ipotesi di cui al quinto comma dell'art.  6  le
          fatture emesse devono essere registrate anche dal  soggetto
          destinatario in apposito registro, bollato  e  numerato  ai
          sensi dell'art. 39, secondo modalita' e  termini  stabiliti
          con apposito decreto ministeriale. 
              Art.  25.  (Registrazione  degli  acquisti).  -  1.  Il
          contribuente deve numerare in ordine progressivo le fatture
          e le bollette  doganali  relative  ai  beni  e  ai  servizi
          acquistati o importati nell'esercizio dell'impresa, arte  o
          professione, comprese quelle emesse  a  norma  del  secondo
          comma dell'art. 17 e deve annotarle  in  apposito  registro
          anteriormente  alla  liquidazione  periodica,  ovvero  alla
          dichiarazione annuale, nella quale e' esercitato il diritto
          alla detrazione della relativa imposta. 
              2. 
              3. Dalla registrazione devono risultare la  data  della
          fattura  o  bolletta,  il  numero   progressivo   ad   essa
          attribuito, la ditta, denominazione o ragione  sociale  del
          cedente del bene o prestatore del servizio, ovvero il  nome
          e cognome se non si tratta di  imprese,  societa'  o  enti,
          nonche' l'ammontare imponibile e  l'ammontare  dell'imposta
          distinti secondo l'aliquota. 
              4. Per le  fatture  relative  alle  operazioni  di  cui
          all'art. 21, commi 6 e 6-bis, devono  essere  indicati,  in
          luogo   dell'ammontare   dell'imposta,   il    titolo    di
          inapplicabilita' di  essa  e,  eventualmente,  la  relativa
          norma. 
              5. 
              6. La disposizione  del  comma  precedente  si  applica
          anche per le fatture relative a prestazioni di trasporto  e
          per quelle pervenute tramite  spedizionieri  o  agenzie  di
          viaggi, quale ne sia l'importo.». 
              - Il testo vigente dell'art. 38-bis del citato  decreto
          del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e'
          il seguente: 
              «Art. 38-bis (Esecuzione dei rimborsi). - 1. I rimborsi
          previsti nell'art. 30 sono eseguiti, su richiesta fatta  in
          sede  di  dichiarazione  annuale,  entro  tre  mesi   dalla
          presentazione della dichiarazione. Sulle  somme  rimborsate
          si applicano gli interessi  in  ragione  del  2  per  cento
          annuo, con decorrenza dal novantesimo giorno  successivo  a
          quello in cui e' stata  presentata  la  dichiarazione,  non
          computando il periodo intercorrente tra la data di notifica
          della richiesta di documenti e la data della loro consegna,
          quando superi quindici giorni. 
              2.  Il  contribuente  puo'  ottenere  il  rimborso   in
          relazione a periodi inferiori all'anno nelle ipotesi di cui
          alle lettere a), b) ed e) del secondo comma  dell'art.  30,
          nonche' nelle ipotesi di cui alla lettera c)  del  medesimo
          secondo comma quando effettua acquisti ed  importazioni  di
          beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai due terzi
          dell'ammontare   complessivo   degli   acquisti   e   delle
          importazioni  di  beni  e  servizi   imponibili   ai   fini
          dell'imposta sul valore aggiunto, e nelle  ipotesi  di  cui
          alla lettera d) del secondo comma del citato art. 30 quando
          effettua, nei confronti di soggetti passivi  non  stabiliti
          nel territorio dello Stato, per un importo superiore al  50
          per cento dell'ammontare di tutte le operazioni effettuate,
          prestazioni  di  lavorazione   relative   a   beni   mobili
          materiali, prestazioni di  trasporto  di  beni  e  relative
          prestazioni  di  intermediazione,  prestazioni  di  servizi
          accessorie ai trasporti di beni e relative  prestazioni  di
          intermediazione,  ovvero  prestazioni  di  servizi  di  cui
          all'art. 19, comma 3, lettera a-bis). 
              3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, i  rimborsi
          di ammontare superiore a 15.000 euro sono  eseguiti  previa
          presentazione della relativa dichiarazione o istanza da cui
          emerge il credito richiesto a rimborso recante il visto  di
          conformita' o la sottoscrizione alternativa di cui all'art.
          10, comma 7, primo e secondo periodo, del decreto-legge  1°
          luglio 2009, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 3 agosto 2009, n. 102. Alla dichiarazione  o  istanza
          e'  allegata  una  dichiarazione  sostitutiva  di  atto  di
          notorieta', a norma dell'art. 47 del decreto del Presidente
          della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che  attesti  la
          sussistenza delle seguenti  condizioni  in  relazione  alle
          caratteristiche soggettive del contribuente: 
                a) il patrimonio netto  non  e'  diminuito,  rispetto
          alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di
          oltre il 40 per cento; la consistenza degli immobili non si
          e' ridotta, rispetto alle risultanze contabili  dell'ultimo
          periodo d'imposta, di oltre il 40 per  cento  per  cessioni
          non  effettuate  nella  normale   gestione   dell'attivita'
          esercitata; l'attivita' stessa non e'  cessata  ne'  si  e'
          ridotta per effetto  di  cessioni  di  aziende  o  rami  di
          aziende compresi nelle suddette risultanze contabili; 
                b) non risultano cedute, se la richiesta di  rimborso
          e' presentata da  societa'  di  capitali  non  quotate  nei
          mercati regolamentati, nell'anno precedente  la  richiesta,
          azioni o quote  della  societa'  stessa  per  un  ammontare
          superiore al 50 per cento del capitale sociale; 
                c) sono stati eseguiti i  versamenti  dei  contributi
          previdenziali e assicurativi. 
              4. Sono eseguiti previa prestazione della  garanzia  di
          cui al comma 5 i rimborsi di ammontare superiore  a  15.000
          euro quando richiesti: 
                a) da soggetti passivi  che  esercitano  un'attivita'
          d'impresa  da  meno  di  due  anni  diversi  dalle  imprese
          start-up innovative di cui all'art. 25 del decreto-legge 18
          ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 17 dicembre 2012, n. 221; 
                b)  da  soggetti  passivi  ai  quali,  nei  due  anni
          antecedenti la richiesta di rimborso, sono stati notificati
          avvisi di accertamento o di rettifica da cui  risulti,  per
          ciascun anno, una differenza tra gli  importi  accertati  e
          quelli  dell'imposta  dovuta  o  del   credito   dichiarato
          superiore: 
                  1) al 10 per  cento  degli  importi  dichiarati  se
          questi non superano 150.000 euro; 
                  2) al 5  per  cento  degli  importi  dichiarati  se
          questi superano 150.000  euro  ma  non  superano  1.500.000
          euro; 
                  3) all'1 per  cento  degli  importi  dichiarati,  o
          comunque a 150.000 euro, se gli importi dichiarati superano
          1.500.000 euro; 
                c) da soggetti passivi che nelle ipotesi  di  cui  al
          comma 3, presentano  la  dichiarazione  o  istanza  da  cui
          emerge il credito richiesto a rimborso priva del  visto  di
          conformita'  o  della  sottoscrizione  alternativa,  o  non
          presentano  la  dichiarazione  sostitutiva   di   atto   di
          notorieta'; 
                d) da soggetti passivi  che  richiedono  il  rimborso
          dell'eccedenza   detraibile   risultante   all'atto   della
          cessazione dell'attivita'. 
              5. La garanzia di cui al comma 4 e'  prestata  per  una
          durata  pari  a  tre  anni  dall'esecuzione  del  rimborso,
          ovvero, se inferiore, al periodo  mancante  al  termine  di
          decadenza dell'accertamento, sotto  forma  di  cauzione  in
          titoli di Stato o  garantiti  dallo  Stato,  al  valore  di
          borsa, ovvero di fideiussione rilasciata da una banca o  da
          una impresa commerciale che a giudizio dell'Amministrazione
          finanziaria offra adeguate garanzie di solvibilita'  ovvero
          di  polizza  fideiussoria  rilasciata  da   un'impresa   di
          assicurazione. Per le piccole  e  medie  imprese,  definite
          secondo i criteri stabiliti dal decreto del 18 aprile  2005
          del Ministro delle attivita' produttive,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 12 ottobre 2005, n. 238, dette  garanzie
          possono essere prestate anche dai consorzi o cooperative di
          garanzia collettiva fidi di cui all'art. 29 della  legge  5
          ottobre 1991, n. 317, iscritti nell'albo previsto dall'art.
          106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.  Per
          i  gruppi  di  societa',  con  patrimonio  risultante   dal
          bilancio consolidato superiore a 250 milioni  di  euro,  la
          garanzia  puo'  essere   prestata   mediante   la   diretta
          assunzione   da   parte   della   societa'   capogruppo   o
          controllante di cui all'art. 2359 del codice  civile  della
          obbligazione  di  integrale  restituzione  della  somma  da
          rimborsare,    comprensiva    dei    relativi    interessi,
          all'Amministrazione finanziaria, anche in caso di  cessione
          della   partecipazione   nella   societa'   controllata   o
          collegata.  In  ogni  caso   la   societa'   capogruppo   o
          controllante     deve      comunicare      in      anticipo
          all'Amministrazione finanziaria l'intendimento di cedere la
          partecipazione nella societa' controllata o  collegata.  La
          garanzia concerne  anche  crediti  relativi  ad  annualita'
          precedenti maturati nel periodo di validita' della garanzia
          stessa. 
              6. Relativamente alla dichiarazione da  cui  emerge  il
          credito  richiesto   a   rimborso   non   e'   obbligatoria
          l'apposizione del visto di conformita' o la  sottoscrizione
          alternativa previsti dal comma  3  quando  e'  prestata  la
          garanzia di cui al comma 5. 
              7. Ai  rimborsi  di  cui  al  presente  articolo  e  al
          pagamento degli interessi provvede  il  competente  ufficio
          dell'Agenzia delle entrate. Ai rimborsi si provvede con gli
          stanziamenti di bilancio. 
              8. Nel caso in cui nel periodo relativo al rimborso sia
          stato constatato uno dei reati di cui agli articoli 2  e  8
          del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74,  l'esecuzione
          dei rimborsi di cui al presente articolo e' sospesa, fino a
          concorrenza  dell'ammontare  dell'imposta  indicata   nelle
          fatture  o  in  altri  documenti  illecitamente  emessi  od
          utilizzati, fino alla definizione del relativo procedimento
          penale. 
              9. Se successivamente al rimborso o alla  compensazione
          viene notificato avviso  di  rettifica  o  accertamento  il
          contribuente, entro sessanta giorni, versa  all'ufficio  le
          somme che in base all'avviso stesso risultano indebitamente
          rimborsate o compensate, oltre agli  interessi  del  2  per
          cento annuo dalla data del rimborso o della  compensazione,
          a meno che non presti la garanzia prevista nel comma 5 fino
          a quando l'accertamento sia divenuto definitivo. 
              10. Con decreti  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze  sono  individuate,  anche   progressivamente,   in
          relazione all'attivita' esercitata  ed  alle  tipologie  di
          operazioni effettuate, le categorie di contribuenti  per  i
          quali i rimborsi di cui al presente articolo sono  eseguiti
          in via prioritaria. 
              11. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia  delle
          entrate sono definite le ulteriori modalita' e termini  per
          l'esecuzione dei rimborsi  di  cui  al  presente  articolo,
          inclusi quelli per la richiesta  dei  rimborsi  relativi  a
          periodi inferiori all'anno e per la loro esecuzione.». 
              - Per il testo dell'art. 1,  commi  211  e  212,  della
          legge 24 dicembre 2007, n. 244, si veda nelle note all'art.
          1. 
              - Per il testo dell'art. 22 del decreto del  Presidente
          della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633,  si  veda  nelle
          note all'art. 2.