Art. 5
Cessazione degli effetti premiali
1. Fatte salve le sanzioni di cui agli articoli 1, comma 6 e 2,
comma 6, in caso di omissione della trasmissione telematica
all'Agenzia delle entrate dei dati delle fatture, emesse e ricevute e
delle relative variazioni e dei dati dei corrispettivi ovvero di
trasmissione con dati incompleti o inesatti, vengono meno gli effetti
previsti dagli articoli 3 e 4, comma 1, salvo che il contribuente
trasmetta correttamente e telematicamente i predetti dati entro un
termine da individuarsi con i provvedimenti di cui agli articoli 1,
comma 4, e 2, comma 4.