Art. 6
Disposizione finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'articolo 1, commi 1 e 2, pari a 9,34
milioni di euro per l'anno 2016, a 18,00 milioni di euro per l'anno
2017 e a 20,40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si
provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo
di cui all'articolo 16, comma 1, ultimo periodo, della legge 11 marzo
2014, n. 23. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Note all'art. 6:
- Il testo vigente dell'art. 16, comma 1, della citata
legge 11 marzo 2014, n. 23, e' il seguente:
«Art. 16 (Disposizioni finanziarie). - 1.
Dall'attuazione della delega di cui all'art. 1 non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, ne' un aumento della pressione fiscale
complessiva a carico dei contribuenti. In considerazione
della complessita' della materia trattata e
dell'impossibilita' di procedere alla determinazione degli
eventuali effetti finanziari, per ciascuno schema di
decreto legislativo la relazione tecnica di cui all'art. 1
comma 6, evidenzia i suoi effetti sui saldi di finanza
pubblica. Qualora uno o piu' decreti legislativi
determinino nuovi o maggiori oneri, che non trovino
compensazione nel proprio ambito, si provvede ai sensi
dell'art. 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009 ovvero
mediante compensazione con le risorse finanziarie recate
dai decreti legislativi adottati ai sensi della presente
legge, presentati prima o contestualmente a quelli che
comportano i nuovi o maggiori oneri. A tal fine le maggiori
entrate confluiscono in un apposito fondo istituito nello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze.
(Omissis).».