Art. 1 bis 
 
Modifiche al decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179 - Istituzione
di procedure di conciliazione e arbitrato, sistema  di  indennizzo  e
fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori in attuazione
 dell'articolo 27, commi 1 e 2, della legge 28 dicembre 2005, n. 262 
 
  1. Dopo il comma  5  dell'articolo  2  del  decreto  legislativo  8
ottobre 2007, n. 179, sono aggiunti i seguenti: 
  «5-bis. I soggetti nei cui confronti la CONSOB esercita la  propria
attivita' di vigilanza, da individuarsi con il regolamento di cui  al
comma 5-ter, devono aderire a sistemi di  risoluzione  stragiudiziale
delle  controversie  con  gli   investitori   diversi   dai   clienti
professionali di cui all'articolo 6, commi 2-quinquies e 2-sexies  di
cui al decreto legislativo 24  febbraio  1998,  n.  58.  In  caso  di
mancata adesione, alle societa' e agli enti si applicano le  sanzioni
di cui all'articolo 190, comma 1 del citato decreto legislativo n. 58
del 1998 e alle  persone  fisiche  di  cui  all'articolo  18-bis  del
predetto decreto legislativo n. 58 del 1998 si applicano le  sanzioni
di cui all'articolo 190-ter del medesimo decreto legislativo. 
  5-ter. La CONSOB determina, con proprio regolamento,  nel  rispetto
dei principi, delle procedure e dei requisiti di cui  alla  parte  V,
titolo II-bis del decreto legislativo 6 settembre  2005,  n.  206,  e
successive modificazioni, i criteri di svolgimento delle procedure di
risoluzione delle controversie  di  cui  al  comma  5-bis  nonche'  i
criteri di composizione dell'organo decidente, in  modo  che  risulti
assicurata l'imparzialita' dello stesso e la  rappresentativita'  dei
soggetti  interessati.  Alla  copertura  delle  relative   spese   di
funzionamento si provvede,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la
finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 9, comma 2.». 
  2. All'articolo 5, comma 1-bis, del  decreto  legislativo  4  marzo
2010, n. 28, le parole: «il procedimento di  conciliazione  previsto»
sono sostituite dalle seguenti: «i procedimenti previsti» e  dopo  le
parole: «n. 179,»  sono  inserite  le  seguenti:  «e  dai  rispettivi
regolamenti di attuazione».