Art. 2 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Le disposizioni del presente decreto,  concernenti  l'attuazione
del regolamento  (UE)  n.  524/2013  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del  21  maggio  2013,  relativo  alla  risoluzione  delle
controversie online dei consumatori, si applicano a decorrere  dal  9
gennaio 2016. 
  2. Il Ministero dello sviluppo economico comunica alla  Commissione
europea alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto  e
successivamente in occasione di qualsiasi cambiamento sopravvenuto in
relazione a tali dati: 
    a) il nome e le informazioni di contatto  dell'organismo  di  cui
all'articolo 141-sexies, comma 5, del codice; 
    b) le autorita' competenti, incluso il punto unico  di  contatto,
di cui all'articolo 141-octies del codice; 
    c) il  testo  delle  disposizioni  di  cui  al  presente  decreto
legislativo e delle altre disposizioni essenziali di diritto  interno
adottate nel settore disciplinato dal presente decreto legislativo. 
  3. Il Ministero dello sviluppo economico, quale punto  di  contatto
unico, comunica alla Commissione europea entro il 9 gennaio  2016  il
primo elenco di cui all'articolo 141-decies, comma 5, del codice. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Il regolamento 524/2013 e' pubblicato nella  G.U.U.E.
          5 giugno 2013, n. L 152.