IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144 e, in particolare, l'articolo
45, comma 1, che delega il Governo ad  emanare  uno  o  piu'  decreti
legislativi contenenti norme intese a  ridefinire  il  sistema  degli
incentivi   all'occupazione,    ivi    compresi    quelli    relativi
all'autoimprenditorialita' e all'autoimpiego; 
  Visto il decreto legislativo 21 aprile 2000,  n.  185,  emanato  in
attuazione della predetta  disposizione,  e  successive  modifiche  e
integrazioni; 
  Viste, in particolare, le disposizioni di cui al Titolo I, Capo 0I,
del predetto decreto legislativo,  introdotte  dal  decreto-legge  23
dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge  21
febbraio 2014, n. 9, nonche' l'articolo 24, il quale prevede che,  in
relazione alle precitate disposizioni  del  Titolo  I,  Capo  0I,  il
Ministro dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze fissa con uno  o  piu'  regolamenti  da
emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3,  della  legge  23  agosto
1988, n. 400, e successive  modificazioni,  criteri  e  modalita'  di
concessione delle agevolazioni previste dal decreto medesimo; 
  Visto, altresi', l'articolo 23 del  medesimo  decreto  legislativo,
che, tra l'altro, attribuisce alla societa'  Sviluppo  Italia  S.p.a.
(ora Agenzia nazionale  per  l'attrazione  degli  investimenti  e  lo
sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia) il compito di provvedere  alla
selezione ed erogazione  delle  agevolazioni  previste  dallo  stesso
decreto; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  30
novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 14 del 19 gennaio 2005, e, in particolare, l'articolo  4,
relativo  all'istituzione  di  un  apposito  fondo  rotativo  per  la
gestione dei mutui  agevolati  concessi  dalla  suddetta  Societa'  a
favore dell'autoimprenditorialita' e dell'autoimpiego; 
  Visto il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  123,  recante
«Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi  di  sostegno
pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera  c),
della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive 18  aprile
2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
n. 238 del 12 ottobre 2005,  recante  l'adeguamento  alla  disciplina
comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese; 
  Visto il regolamento (UE) n.  651/2014  della  Commissione  del  17
giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea
L 187 del 26 giugno 2014, che  dichiara  alcune  categorie  di  aiuti
compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107
e 108 del trattato; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della  Commissione,  del  18
dicembre  2013,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   dell'Unione
europea n. L 352/1 del 24 dicembre  2013,  relativo  all'applicazione
degli articoli 107 e 108 del trattato sul  funzionamento  dell'Unione
europea agli aiuti «de minimis»; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n.  241,  recante:  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi»; 
  Visto il  decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  recante:
«Riordino della disciplina riguardante gli obblighi  di  pubblicita',
trasparenza e diffusione di informazioni  da  parte  delle  pubbliche
amministrazioni»; 
  Visto l'art. 2, comma 5, del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n.
1, come sostituito dall'articolo 2 del decreto legislativo 14 gennaio
2000, n. 3 e poi modificato dall'articolo 1, comma 463,  della  legge
27 dicembre 2006, n.  296,  che  da'  facolta'  alle  amministrazioni
centrali dello Stato di stipulare convenzioni con l'Agenzia nazionale
per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a.  -
Invitalia  per  la  realizzazione  delle  attivita'   proprie   della
societa', nonche' delle attivita' a queste collegate, strumentali  al
perseguimento di finalita' pubbliche; 
  Vista la direttiva  27  marzo  2007,  emanata  dal  Ministro  dello
sviluppo economico ai sensi dell'articolo 1, comma 461,  della  legge
27 dicembre 2006, n. 296, che indica, al  punto  2.1.1,  la  predetta
Agenzia quale «ente strumentale dell'amministrazione centrale»; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato n. 215/2015, espresso  dalla
Sezione consultiva  per  gli  atti  normativi  nell'adunanza  del  15
gennaio 2015; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai
sensi dell'art. 17, comma 3, della legge  23  agosto  1988,  n.  400,
effettuata con nota n. 4634 del 26 febbraio 2015; 
 
                             A d o t t a 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente  regolamento,  sono  adottate  le  seguenti
definizioni: 
    a) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico; 
    b) «Soggetto gestore»: l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli
investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia; 
    c) «decreto legislativo n. 185/2000»: il decreto  legislativo  21
aprile 2000, n. 185, recante «Incentivi all'autoimprenditorialita'  e
all'autoimpiego, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, della legge
17 maggio 1999, n. 144»; 
    d) «regolamento GBER»: il  regolamento  (UE)  n.  651/2014  della
Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
dell'Unione europea L 187 del 26 giugno  2014,  che  dichiara  alcune
categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione
degli articoli 107 e 108 del trattato; 
    e) «regolamento de minimis»: il  regolamento  (UE)  n.  1407/2013
della Commissione, del 18 dicembre  2013,  relativo  all'applicazione
degli articoli 107 e 108 del Trattato sul  funzionamento  dell'Unione
europea agli aiuti «de minimis». 
 
          Avvertenza: 
              - Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
              Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE). 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta il testo  dell'art.  45,  comma  1,  della
          legge  17  maggio  1999,  n.  144  (Misure  in  materia  di
          investimenti, delega  al  Governo  per  il  riordino  degli
          incentivi all'occupazione e della normativa che  disciplina
          l'INAIL, nonche' disposizioni per il  riordino  degli  enti
          previdenziali),  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  22
          maggio 1999, n. 118, con le modifiche  apportate  dall'art.
          1, comma 2, della legge 2 agosto 1999, n.  263,  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 6 agosto 1999, n. 183, e dall'art.
          78, comma  26,  della  legge  23  dicembre  2000,  n.  388,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29  dicembre  2000,  n.
          302: 
              «Art. 45 (Riforma  degli  incentivi  all'occupazione  e
          degli ammortizzatori sociali, nonche' norme in  materia  di
          lavori socialmente utili). - 1. Allo scopo di realizzare un
          sistema efficace ed organico di strumenti intesi a favorire
          l'inserimento  al  lavoro  ovvero  la   ricollocazione   di
          soggetti  rimasti  privi  di  occupazione,  il  Governo  e'
          delegato ad emanare, previo confronto con le organizzazioni
          sindacali maggiormente rappresentative sul piano  nazionale
          dei datori di lavoro e dei lavoratori, entro il  30  aprile
          2000, uno  o  piu'  decreti  legislativi  contenenti  norme
          intese  a  ridefinire,   nel   rispetto   degli   indirizzi
          dell'Unione europea e delle competenze previste dal decreto
          legislativo 23 dicembre 1997,  n.  469,  il  sistema  degli
          incentivi  all'occupazione  ivi  compresi  quelli  relativi
          all'autoimprenditorialita'    e    all'autoimpiego,     con
          particolare   riguardo    all'esigenza    di    migliorarne
          l'efficacia   nelle   aree   del   Mezzogiorno,   e   degli
          ammortizzatori sociali, con valorizzazione del ruolo  della
          formazione professionale, secondo  i  seguenti  principi  e
          criteri direttivi: 
                a) razionalizzazione delle tipologie e delle  diverse
          misure  degli   interventi,   eliminando   duplicazioni   e
          sovrapposizioni,  tenendo  conto  delle  esperienze  e  dei
          risultati  delle  varie  misure  ai  fini  dell'inserimento
          lavorativo con rapporto di lavoro  dipendente  in  funzione
          degli specifici obiettivi occupazionali da perseguire,  con
          particolare riguardo: 
                  1) alle  diverse  caratteristiche  dei  destinatari
          delle misure: giovani, disoccupati e  inoccupati  di  lungo
          periodo, lavoratori fruitori del trattamento  straordinario
          di integrazione salariale da consistente  lasso  di  tempo,
          lavoratori di difficile inserimento o reinserimento; 
                  2) alla revisione dei  criteri  per  l'accertamento
          dei requisiti individuali di appartenenza dei soggetti alle
          diverse categorie, allo scopo  di  renderli  piu'  adeguati
          alla valutazione ed al controllo della effettiva situazione
          di  disagio   con   revisione   e   razionalizzazione   del
          collocamento ordinario, nel rispetto di quanto previsto dal
          decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469,  in  funzione
          del miglioramento dell'incontro tra domanda  e  offerta  di
          lavoro   e   con   valorizzazione   degli   strumenti    di
          informatizzazione; 
                  3) al grado dello  svantaggio  occupazionale  nelle
          diverse aree territoriali del Paese, determinato sulla base
          di quanto previsto all'art. 1, comma 9; 
                  4)  al   grado   dello   svantaggio   occupazionale
          femminile nelle diverse aree del Paese; 
                  5) alla finalita' di  favorire  la  stabilizzazione
          dei posti di lavoro; 
                  6) alla  maggiore  intensita'  della  misura  degli
          incentivi per le piccole e medie imprese, qualora le stesse
          abbiano rispettato le prescrizioni  sulla  salute  e  sulla
          sicurezza dei lavoratori previste dal  decreto  legislativo
          19 settembre  1994,  n.  626  e  successive  modificazioni,
          nonche' per le imprese che applicano nuove  tecnologie  per
          il risparmio energetico e  l'efficienza  energetica  e  che
          prevedono il ciclo integrato delle acque e  dei  rifiuti  a
          valle degli impianti; 
                b) revisione  e  razionalizzazione  dei  rapporti  di
          lavoro  con  contenuto  formativo  in  conformita'  con  le
          direttive dell'Unione europea e anche in relazione a quanto
          previsto dall'art. 16, comma 5, della legge 24 giugno 1997,
          n. 196, e in funzione degli obiettivi di cui  alla  lettera
          a); 
                c)  previsione  di  misure  per  favorire  forme   di
          apprendistato di impresa  e  il  subentro  del  tirocinante
          nell'attivita'  di  impresa  nonche'  estensione,  per   un
          triennio, delle disposizioni  del  decreto  legislativo  28
          marzo 1996, n. 207, con conseguenti misure  in  materia  di
          finanziamento; 
                d) revisione delle misure di inserimento  al  lavoro,
          non costituenti rapporto di lavoro, mirate alla  conoscenza
          diretta del  mondo  del  lavoro  con  valorizzazione  dello
          strumento convenzionale fra le pubbliche amministrazioni di
          cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio
          1993,  n.  29  e  successive  modificazioni,   il   sistema
          formativo e le  imprese,  secondo  modalita'  coerenti  con
          quanto previsto dagli articoli  17  e  18  della  legge  24
          giugno 1997, n. 196, prevedendo una durata variabile fra  i
          3 e i 12 mesi, in relazione al livello di istruzione,  alle
          caratteristiche dell'attivita' lavorativa e  al  territorio
          di  appartenenza,  e  la  eventuale  corresponsione  di  un
          sussidio, variabile  fra  le  400.000  e  le  800.000  lire
          mensili; 
                e) previsione che gli strumenti definiti ai sensi dei
          principi e dei criteri direttivi di cui alle lettere b), c)
          e d) del  presente  comma  debbano  tendere  a  valorizzare
          l'inserimento o il reinserimento al lavoro delle donne,  al
          fine di superare il differenziale occupazionale tra  uomini
          e donne; 
                f) rafforzamento  delle  misure  attive  di  gestione
          degli esuberi strutturali, tramite ricorso  ad  istituti  e
          strumenti, anche  collegati  ad  iniziative  di  formazione
          professionale, intesi ad assicurare la  continuita'  ovvero
          nuove occasioni di impiego,  con  rafforzamento  del  ruolo
          attivo dei servizi per  l'impiego  a  livello  locale,  per
          rendere piu' rapidi ed efficienti i processi  di  mobilita'
          nel rispetto delle competenze di cui alla  legge  15  marzo
          1997, n. 59 e al decreto legislativo 23 dicembre  1997,  n.
          469; 
                g)   razionalizzazione   nonche'   estensione   degli
          istituti di integrazione salariale  a  tutte  le  categorie
          escluse, da collegare anche  ad  iniziative  di  formazione
          professionale,  superando  la  fase  sperimentale  prevista
          dall'art. 2, comma 28, della legge  23  dicembre  1996,  n.
          662, anche attraverso interventi di modifica  degli  stessi
          istituti di integrazione salariale,  con  previsione  della
          costituzione di fondi categoriali  o  intercategoriali  con
          apporti finanziari di carattere plurimo,  tenendo  altresi'
          conto delle esperienze maturate in seno alla contrattazione
          collettiva; 
                h) previsione, in via sperimentale e per la durata di
          due anni, della  possibilita'  per  i  coltivatori  diretti
          iscritti  agli  elenchi  provinciali,  di   avvalersi,   in
          relazione alla raccolta di specifici prodotti agricoli,  di
          collaborazioni occasionali di parenti ed  affini  entro  il
          terzo grado per un ridotto periodo di tempo complessivo nel
          corso dell'anno, assicurando il  rispetto  delle  normative
          relative alla sicurezza e all'igiene nei luoghi di  lavoro,
          la  copertura  da   rischi   da   responsabilita'   civile,
          infortunio o morte e il  versamento  di  un  contributo  di
          solidarieta'  a  favore  del  Fondo   pensioni   lavoratori
          dipendenti; 
                i) graduale armonizzazione dei sostegni previdenziali
          in caso di disoccupazione, con un trattamento  di  base  da
          rafforzare  ed  estendere  con  gradualita'  a   tutte   le
          categorie di lavoratori scarsamente  protette  o  prive  di
          copertura, fissando criteri rigorosi  per  l'individuazione
          dei beneficiari e  prevedendo  la  obbligatorieta',  per  i
          lavoratori  interessati,  di   partecipare   a   corsi   di
          orientamento   e   di   formazione,   anche   condizionando
          l'erogazione del trattamento all'effettiva frequenza; 
                l)   previsione   di   norme,   anche    di    natura
          previdenziale, che  agevolino  l'utilizzo  di  contratti  a
          tempo parziale da parte dei lavoratori anziani, al fine  di
          contribuire alla crescita dell'occupazione giovanile  anche
          attraverso il ricorso a tale tipologia contrattuale; 
                m) semplificazione e snellimento delle  procedure  di
          riconoscimento e di attribuzione degli  incentivi,  tenendo
          conto del tasso di occupazione femminile e privilegiando in
          ogni caso criteri di automaticita', e degli  ammortizzatori
          sociali,   anche   tramite   l'utilizzo   di   disposizioni
          regolamentari adottate ai  sensi  dell'art.  17,  comma  2,
          della legge 23 agosto 1988, n. 400, intese  al  superamento
          della frammentazione delle procedure e a garantire maggiore
          speditezza all'azione amministrativa; 
                n) riunione, entro 24 mesi, in uno o piu' testi unici
          delle  normative  e  delle  disposizioni  in   materia   di
          incentivi all'occupazione e di ammortizzatori  sociali,  al
          fine di consentire la  piu'  agevole  conoscibilita'  delle
          stesse; 
                o)  previsione   di   meccanismi   e   strumenti   di
          monitoraggio e di  valutazione  dei  risultati  conseguiti,
          anche in relazione all'impatto sui livelli  di  occupazione
          femminile, per effetto della ridefinizione degli interventi
          di cui al presente articolo da parte delle  amministrazioni
          competenti  e  tenuto  conto  dei   criteri   che   saranno
          determinati dai provvedimenti attuativi dell'art. 17  della
          legge 15 marzo 1997, n. 59; 
                p) razionalizzazione dei  criteri  di  partecipazione
          delle   imprese   al   finanziamento   delle   spese    per
          ammortizzatori sociali dalle stesse utilizzate; 
                q) previsione che tutte le  istanze  di  utilizzo  di
          istituti   di   integrazione   salariale   e    di    altri
          ammortizzatori  sociali  vengano  esaminate  nel   rispetto
          dell'ordine cronologico di presentazione; 
                r) adeguamento annuale, a decorrere dal  1°  gennaio,
          dell'indennita' di mobilita' di cui all'art. 7 della  legge
          23 luglio 1991, n. 223,  nella  misura  dell'80  per  cento
          dell'aumento derivante dalla variazione annuale dell'indice
          ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e  di
          impiegati, come previsto dal  secondo  comma  dell'articolo
          unico della legge 13 agosto 1980, n. 427,  come  sostituito
          dal comma 5 dell'art. 1 del decreto-legge 16  maggio  1994,
          n. 299,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  19
          luglio 1994, n. 451; 
                s) previsione, per i soggetti impegnati in lavori  di
          pubblica utilita' o in lavori socialmente utili  finanziati
          dallo Stato o dalle regioni, della copertura  previdenziale
          attraverso forme di  riscatto  a  carico  dell'interessato,
          commisurata all'indennita' effettivamente percepita durante
          l'attuazione dei progetti,  relativamente  ai  periodi  non
          coperti da alcuna contribuzione.». 
              -  Il  decreto  legislativo  21  aprile  2000,  n.  185
          (Incentivi all'autoimprenditorialita' e all'autoimpiego, in
          attuazione dell'art. 45, comma 1,  della  legge  17  maggio
          1999, n. 144) e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  6
          luglio 2000, n. 156. Il  predetto  decreto  legislativo  e'
          stato modificato dall'art. 8, comma 7, del decreto-legge 14
          marzo 2005, n. 35,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 14 maggio 2005,  n.  80,  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale  14  maggio  2005,  n.  111,  e   successivamente
          dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 23  dicembre  2013,
          n. 145,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  21
          febbraio 2014, n. 9, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21
          febbraio 2014, n. 43. 
              - L'art. 2, comma  1,  del  decreto-legge  23  dicembre
          2013, n. 145 e' intervenuto sulle previsioni del  Titolo  I
          (Incentivi  a   favore   dell'autoimprenditorialita')   del
          decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, introducendo in
          tale Titolo un nuovo Capo 0I (Misure in favore della  nuova
          imprenditorialita' nei settori della produzione dei beni  e
          dell'erogazione  dei  servizi)   e   apportando   modifiche
          conseguenti al Titolo III. Di seguito si riporta  il  testo
          dell'art. 2, comma 1, precitato: 
              «Art. 2 (Misure  in  materia  di  nuove  imprese  e  di
          riqualificazione produttiva di aree di crisi industriale  e
          fondo di investimento nel capitale di rischio delle PMI). -
          1. Al decreto legislativo 21  aprile  2000,  n.  185,  sono
          apportate le seguenti modificazioni: 
                a) prima  dell'art.  1,  sono  inserite  le  seguenti
          parole:  "Capo   0I,   Misure   in   favore   della   nuova
          imprenditorialita' nei settori della produzione dei beni  e
          dell'erogazione dei servizi"; 
                b)  gli  articoli  da  1  a  4  sono  sostituiti  dai
          seguenti: 
              "Art. 1 (Principi generali). - 1. Le  disposizioni  del
          presente  Capo  sono  dirette  a  sostenere  in  tutto   il
          territorio  nazionale  la  creazione  di  micro  e  piccole
          imprese a prevalente o totale  partecipazione  giovanile  o
          femminile e a sostenerne lo  sviluppo  attraverso  migliori
          condizioni per l'accesso al credito. 
              Art. 2  (Benefici).  -  1.  Ai  soggetti  ammessi  alle
          agevolazioni di cui al presente Capo sono concedibili mutui
          agevolati per gli investimenti, a un  tasso  pari  a  zero,
          della durata massima di 8 anni e di importo  non  superiore
          al 75 per cento della spesa ammissibile,  ai  sensi  e  nei
          limiti del regolamento (CE) n. 1998/2006 della  Commissione
          del  15  dicembre  2006  relativo  all'applicazione   degli
          articoli 87 e  88  del  trattato  agli  aiuti  d'importanza
          minore  ("de  minimis")  e   delle   eventuali   successive
          disposizioni  comunitarie  applicabili   modificative   del
          predetto regolamento. 
              2. I mutui di cui al comma 1 possono  essere  assistiti
          dalle garanzie previste dal codice civile e  da  privilegio
          speciale, acquisibili  nell'ambito  degli  investimenti  da
          realizzare. 
              Art. 3 (Soggetti beneficiari). - 1. Possono beneficiare
          delle agevolazioni di cui al presente Capo le imprese: 
                a) costituite da non piu' di dodici mesi alla data di
          presentazione della domanda di agevolazione; 
                b)  di  micro  e  piccola  dimensione,   secondo   la
          classificazione contenuta nell'Allegato  I  al  regolamento
          (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008; 
                c) costituite in forma societaria; 
                d) in cui la compagine societaria sia  composta,  per
          oltre la meta' numerica dei soci e di quote partecipazione,
          da soggetti di eta' compresa tra i 18 ed i 35  anni  ovvero
          da donne. 
              Art. 4 (Progetti finanziabili).  -  1.  Possono  essere
          finanziate, secondo i criteri e le modalita' stabiliti  con
          il decreto di cui all'art. 24 e fatti salvi le esclusioni e
          i  limiti  previsti  dal  regolamento  e   dalle   relative
          disposizioni modificative di cui all'art. 2,  comma  1,  le
          iniziative  che  prevedano  investimenti  non  superiori  a
          1.500.000  euro,  relative  alla  produzione  di  beni  nei
          settori     dell'industria,     dell'artigianato,     della
          trasformazione dei prodotti agricoli ovvero  all'erogazione
          di servizi in qualsiasi settore, incluse le iniziative  nel
          commercio e nel turismo,  nonche'  le  iniziative  relative
          agli ulteriori settori  di  particolare  rilevanza  per  lo
          sviluppo dell'imprenditoria giovanile  individuati  con  il
          predetto decreto. 
              Art. 4-bis (Risorse finanziarie disponibili). -  1.  La
          concessione delle agevolazioni di cui al presente  Capo  e'
          disposta a valere sulle disponibilita' del  Fondo  rotativo
          previsto  dall'art.  4  del  decreto  30   novembre   2004,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 14  del  19  gennaio
          2005, del Ministro dell'economia e delle finanze, derivanti
          dai rientri  dei  mutui  concessi  ai  sensi  del  presente
          decreto.  Le   predette   disponibilita'   possono   essere
          incrementate da eventuali ulteriori risorse derivanti dalla
          programmazione nazionale e comunitaria."; 
                c) sono abrogati i Capi I, II e IV del Titolo I; 
                d)   all'art.   9,   sono   apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
                  1) al comma 1, le parole: "di cui all'art. 3"  sono
          sostituite dalle seguenti: "di cui al presente Capo"; 
                  2) al comma 2 e al comma  3,  le  parole:  "di  cui
          all'art. 2",  sono  sostituite,  ovunque  ricorrano,  dalle
          seguenti: "di cui al comma 01"; 
                  3) dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente: 
              "3-bis.  Le  agevolazioni  concedibili  ai  sensi   del
          presente Capo possono assumere la  forma  di  contributi  a
          fondo perduto e di mutui a tasso agevolato."; 
                e) all'art. 23, comma 1, prima  delle  parole:  "Alla
          societa'  Sviluppo  Italia  S.p.a.",   sono   inserite   le
          seguenti: "Fatto salvo quanto previsto dal comma 4-ter  del
          presente articolo"; 
                f) al comma 2 dell'art. 23  dopo  le  parole:  "della
          programmazione  economica"  sono  inserite   le   seguenti:
          "relativamente al Titolo II del presente decreto e  con  il
          Ministero dello sviluppo  economico,  sentito  il  Ministro
          della coesione territoriale e il Ministro  dell'economia  e
          delle finanze,  relativamente  al  Titolo  I  del  presente
          decreto"; 
                g) all'art. 23, dopo il comma 4-bis, e'  aggiunto  il
          seguente: 
              "4-ter. Per l'attuazione degli  interventi  di  cui  al
          Titolo I, Capo III si applica il decreto 28 dicembre  2006,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  5  dell'8  gennaio
          2007, del Ministro delle politiche  agricole  alimentari  e
          forestali, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, e successive modificazioni."; 
                h)  all'art.  24,  il  comma  1  e'  sostituito   dal
          seguente: 
              "1. Il Ministro dello sviluppo economico,  di  concerto
          con   il   Ministro   dell'economia   e   delle    finanze,
          relativamente alle disposizioni  di  cui  al  Capo  0I  del
          Titolo I, nonche' il Ministro dell'economia e delle finanze
          di concerto con il Ministro del lavoro  e  delle  politiche
          sociali, relativamente alle disposizioni di cui  al  titolo
          II, fissano con uno o piu' regolamenti, da  emanarsi  entro
          sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente disposizione, ai  sensi  dell'art.  17,  comma  3,
          della  legge  23  agosto  1988,  n.   400,   e   successive
          modificazioni, criteri e  modalita'  di  concessione  delle
          agevolazioni  previste  nel  presente  decreto.   Per   gli
          interventi di cui al Capo III del  Titolo  I,  il  predetto
          regolamento e'  emanato,  entro  i  medesimi  termini,  con
          decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari  e
          forestali, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze."». 
              - Si riporta il testo del Capo  0I  del  Titolo  I  del
          decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, coordinato  con
          le modifiche apportate dal precitato art. 2, comma  1,  del
          decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145: 
              «Capo   0I    (Misure    in    favore    della    nuova
          imprenditorialita' nei settori della produzione dei beni  e
          dell'erogazione dei servizi) 
              Art. 1 (Principi generali). - 1.  Le  disposizioni  del
          presente  Capo  sono  dirette  a  sostenere  in  tutto   il
          territorio  nazionale  la  creazione  di  micro  e  piccole
          imprese a prevalente o totale  partecipazione  giovanile  o
          femminile e a sostenerne lo  sviluppo  attraverso  migliori
          condizioni per l'accesso al credito. 
              Art. 2  (Benefici).  -  1.  Ai  soggetti  ammessi  alle
          agevolazioni di cui al presente Capo sono concedibili mutui
          agevolati per gli investimenti, a un  tasso  pari  a  zero,
          della durata massima di 8 anni e di importo  non  superiore
          al 75 per cento della spesa ammissibile,  ai  sensi  e  nei
          limiti del regolamento (CE) n. 1998/2006 della  Commissione
          del  15  dicembre  2006  relativo  all'applicazione   degli
          articoli 87 e  88  del  trattato  agli  aiuti  d'importanza
          minore  ("de  minimis")  e   delle   eventuali   successive
          disposizioni  comunitarie  applicabili   modificative   del
          predetto regolamento. 
              2. I mutui di cui al comma 1 possono  essere  assistiti
          dalle garanzie previste dal codice civile e  da  privilegio
          speciale, acquisibili  nell'ambito  degli  investimenti  da
          realizzare. 
              Art. 3 (Soggetti beneficiari). - 1. Possono beneficiare
          delle agevolazioni di cui al presente Capo le imprese: 
                a) costituite da non piu' di dodici mesi alla data di
          presentazione della domanda di agevolazione; 
                b)  di  micro  e  piccola  dimensione,   secondo   la
          classificazione contenuta nell'Allegato  I  al  regolamento
          (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008; 
                c) costituite in forma societaria; 
                d) in cui la compagine societaria sia  composta,  per
          oltre la meta' numerica dei soci e di quote partecipazione,
          da soggetti di eta' compresa tra i 18 ed i 35  anni  ovvero
          da donne. 
              Art. 4 (Progetti finanziabili).  -  1.  Possono  essere
          finanziate, secondo i criteri e le modalita' stabiliti  con
          il decreto di cui all'art. 24 e fatti salvi le esclusioni e
          i  limiti  previsti  dal  regolamento  e   dalle   relative
          disposizioni modificative di cui all'art. 2,  comma  1,  le
          iniziative  che  prevedano  investimenti  non  superiori  a
          1.500.000  euro,  relative  alla  produzione  di  beni  nei
          settori     dell'industria,     dell'artigianato,     della
          trasformazione dei prodotti agricoli ovvero  all'erogazione
          di servizi in qualsiasi settore, incluse le iniziative  nel
          commercio e nel turismo,  nonche'  le  iniziative  relative
          agli ulteriori settori  di  particolare  rilevanza  per  lo
          sviluppo dell'imprenditoria giovanile  individuati  con  il
          predetto decreto. 
              Art. 4-bis (Risorse finanziarie disponibili). -  1.  La
          concessione delle agevolazioni di cui al presente  Capo  e'
          disposta a valere sulle disponibilita' del  Fondo  rotativo
          previsto  dall'art.  4  del  decreto  30   novembre   2004,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 14  del  19  gennaio
          2005, del Ministro dell'economia e delle finanze, derivanti
          dai rientri  dei  mutui  concessi  ai  sensi  del  presente
          decreto.  Le   predette   disponibilita'   possono   essere
          incrementate da eventuali ulteriori risorse derivanti dalla
          programmazione nazionale e comunitaria.». 
              - Si riporta il testo dei vigenti artt.  23  e  24  del
          citato decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185: 
              «Art. 23 (Disposizioni di attuazione). - 1. Fatto salvo
          quanto previsto dal comma 4-ter del presente articolo  alla
          societa'  Sviluppo  Italia  S.p.a.,  costituita  ai   sensi
          dell'art. 1 del decreto legislativo 9 gennaio 1999,  n.  1,
          e' affidato il compito  di  provvedere  alla  selezione  ed
          erogazione  delle  agevolazioni,   anche   finanziarie,   e
          all'assistenza tecnica  dei  progetti  e  delle  iniziative
          presentate  ai  fini   della   concessione   delle   misure
          incentivanti previste nel presente decreto legislativo. 
              2. Nell'attuazione delle attribuzioni di cui  al  comma
          1, la societa'  Sviluppo  Italia  S.p.a.  stipula  apposita
          convenzione triennale con il Ministero del lavoro  e  della
          previdenza sociale, sentito il Ministero  del  tesoro,  del
          bilancio e della programmazione economica relativamente  al
          Titolo II del presente decreto e  con  il  Ministero  dello
          sviluppo economico,  sentito  il  Ministro  della  coesione
          territoriale e il Ministro dell'economia e  delle  finanze,
          relativamente al Titolo I del presente  decreto,  entro  il
          sessantesimo giorno dalla data di emanazione  del  presente
          decreto. 
              3. La societa' di cui  al  comma  1  e'  autorizzata  a
          stipulare contratti  di  finanziamento  con  i  beneficiari
          delle misure previste dal presente decreto. 
              3-bis. La societa'  di  cui  al  comma  1  puo'  essere
          autorizzata dal Ministero dell'economia e delle finanze  ad
          effettuare, con le modalita' da esso stabilite ed a  valere
          sulle risorse del fondo di cui all'art. 27, comma 11, della
          legge 23 dicembre 1999, n. 488, una o  piu'  operazioni  di
          cartolarizzazione dei crediti maturati con i mutui  di  cui
          al  presente   decreto.   Alle   predette   operazioni   di
          cartolarizzazione  si  applicano  le  disposizioni  di  cui
          all'art. 15  della  legge  23  dicembre  1998,  n.  448,  e
          successive  modificazioni.  I  ricavi   rinvenienti   dalle
          predette  operazioni  affluiscono  al  medesimo  fondo  per
          essere riutilizzati per gli interventi di cui  al  presente
          decreto.  Dell'entita'  e  della  destinazione  dei  ricavi
          suddetti la societa' informa quadrimestralmente il CIPE. 
              4. Le disposizioni del presente articolo  si  applicano
          nel limite delle competenze statali ai sensi degli articoli
          18 e 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. 
              4-bis. I limiti di investimento di cui agli articoli 6,
          8, 10, 12, 18 e 20 del presente decreto legislativo possono
          essere modificati con delibera del CIPE. 
              4-ter. Per l'attuazione  degli  interventi  di  cui  al
          Titolo I, Capo III si applica il decreto 28 dicembre  2006,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  5  dell'8  gennaio
          2007, del Ministro delle politiche  agricole  alimentari  e
          forestali, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, e successive modificazioni.». 
              «Art. 24 (Criteri e modalita' per la concessione  delle
          agevolazioni). - 1. Il Ministro dello  sviluppo  economico,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          relativamente alle disposizioni  di  cui  al  Capo  0I  del
          Titolo I, nonche' il Ministro dell'economia e delle finanze
          di concerto con il Ministro del lavoro  e  delle  politiche
          sociali, relativamente alle disposizioni di cui  al  titolo
          II, fissano con uno o piu' regolamenti, da  emanarsi  entro
          sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente disposizione, ai  sensi  dell'art.  17,  comma  3,
          della  legge  23  agosto  1988,  n.   400,   e   successive
          modificazioni, criteri e  modalita'  di  concessione  delle
          agevolazioni previste nel presente decreto. 
              2. Le disposizioni del presente articolo  si  applicano
          nel limite delle competenze statali ai sensi degli articoli
          18 e 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.». 
              - Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
          del 30 novembre 2004 (Criteri e modalita' di concessione da
          parte di Sviluppo Italia S.p.a. degli  incentivi  a  favore
          dell'autoimprenditorialita' e dell'autoimpiego previsti dal
          decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185,  in  attuazione
          dell'art.  72  della  legge  27  dicembre  2002,  n.  289),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 gennaio 2005, n. 14,
          prevede all'art. 4: 
              «Art. 4 (Conto corrente di  tesoreria).  -  1.  Per  la
          gestione dei mutui a tasso agevolato relativi  alle  misure
          previste  dalla   normativa   richiamata   nelle   premesse
          finanziate a valere sul menzionato Fondo  di  cui  all'art.
          27, comma 11, della legge 27  dicembre  1999,  n.  488,  e'
          istituito un fondo rotativo depositato su un apposito conto
          corrente infruttifero intestato a Sviluppo Italia presso la
          Tesoreria centrale dello Stato.». 
              -  Il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.   123
          (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi  di
          sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4,  comma
          4, lettera c), della  legge  15  marzo  1997,  n.  59),  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 aprile 1998, n. 99. 
              - Il decreto del Ministro delle attivita' produttive 18
          aprile 2005 (Adeguamento alla  disciplina  comunitaria  dei
          criteri di individuazione di piccole e  medie  imprese)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  12  ottobre  2005,  n.
          238. Si riporta il testo degli articoli 2 e 3 del decreto: 
              «Art. 2. - 1. La categoria  delle  microimprese,  delle
          piccole imprese e  delle  medie  imprese  (complessivamente
          definita PMI) e' costituita da imprese che: 
                a) hanno meno di 250 occupati, e 
                b) hanno  un  fatturato  annuo  non  superiore  a  50
          milioni di euro, oppure un totale  di  bilancio  annuo  non
          superiore a 43 milioni di euro. 
              2. Nell'ambito della categoria delle PMI, si  definisce
          piccola impresa l'impresa che: 
                a) ha meno di 50 occupati, e 
                b) ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio
          annuo non superiore a 10 milioni di euro. 
              3. Nell'ambito della categoria delle PMI, si  definisce
          microimpresa l'impresa che: 
                a) ha meno di 10 occupati, e 
                b) ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio
          annuo non superiore a 2 milioni di euro. 
              4. I due requisiti di cui alle  lettere  a)  e  b)  dei
          commi 1, 2 e 3 sono cumulativi, nel senso che tutti  e  due
          devono sussistere. 
              5. Ai fini del presente decreto: 
                a) per fatturato, corrispondente alla  voce  A.1  del
          conto economico redatto secondo le vigenti norme del codice
          civile, s'intende l'importo netto del volume  d'affari  che
          comprende gli importi provenienti dalla vendita di prodotti
          e dalla prestazione di servizi rientranti  nelle  attivita'
          ordinarie della societa', diminuiti degli  sconti  concessi
          sulle vendite nonche' dell'imposta sul  valore  aggiunto  e
          delle altre imposte direttamente  connesse  con  il  volume
          d'affari; 
                b) per  totale  di  bilancio  si  intende  il  totale
          dell'attivo patrimoniale; 
                c)   per   occupati   si   intendono   i   dipendenti
          dell'impresa a tempo determinato o indeterminato,  iscritti
          nel libro matricola dell'impresa e  legati  all'impresa  da
          forme contrattuali che prevedono il vincolo di  dipendenza,
          fatta eccezione  di  quelli  posti  in  cassa  integrazione
          straordinaria. 
              6. Fatto salvo quanto previsto per le nuove imprese  di
          cui al comma 7: 
                a) il fatturato annuo ed il totale di  bilancio  sono
          quelli dell'ultimo esercizio contabile chiuso ed  approvato
          precedentemente la data di sottoscrizione della domanda  di
          agevolazione; per le imprese esonerate dalla  tenuta  della
          contabilita' ordinaria e/o dalla redazione del bilancio  le
          predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda  il
          fatturato dall'ultima dichiarazione dei redditi  presentata
          e, per quanto riguarda l'attivo  patrimoniale,  sulla  base
          del prospetto delle attivita' e  delle  passivita'  redatto
          con i criteri  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689, ed in conformita' agli
          articoli 2423 e seguenti del codice civile; 
                b) il numero degli occupati corrisponde al numero  di
          unita-lavorative-anno (ULA), cioe' al numero medio  mensile
          di dipendenti occupati  a  tempo  pieno  durante  un  anno,
          mentre  quelli  a  tempo  parziale  e   quelli   stagionali
          rappresentano frazioni di ULA. Il periodo  da  prendere  in
          considerazione e' quello cui si riferiscono i dati  di  cui
          alla precedente lettera a). 
              7.  Per  le  imprese  per  le  quali   alla   data   di
          sottoscrizione della domanda di agevolazione non  e'  stato
          approvato il primo bilancio ovvero,  nel  caso  di  imprese
          esonerate dalla tenuta  della  contabilita'  ordinaria  e/o
          dalla redazione del bilancio, non e'  stata  presentata  la
          prima   dichiarazione   dei   redditi,   sono   considerati
          esclusivamente  il  numero  degli  occupati  ed  il  totale
          dell'attivo patrimoniale risultanti alla stessa data.». 
              «Art. 3. - 1. Ai fini del presente decreto  le  imprese
          sono considerate autonome, associate  o  collegate  secondo
          quanto riportato rispettivamente ai successivi commi 2, 3 e
          4. 
              2. Sono considerate autonome le imprese  che  non  sono
          associate ne' collegate ai sensi dei successivi commi  3  e
          5. 
              3.  Sono  considerate   associate   le   imprese,   non
          identificabili  come  imprese  collegate   ai   sensi   del
          successivo  comma  5,  tra  le  quali  esiste  la  seguente
          relazione: un'impresa detiene, da sola  oppure  insieme  ad
          una o piu' imprese collegate, il 25% o piu' del capitale  o
          dei diritti di voto di un'altra impresa. La quota  del  25%
          puo' essere  raggiunta  o  superata  senza  determinare  la
          qualifica di associate qualora siano presenti le  categorie
          di investitori di seguito elencate, a  condizione  che  gli
          stessi   investitori   non    siano    individualmente    o
          congiuntamente collegati all'impresa richiedente: 
                a) societa' pubbliche di partecipazione, societa'  di
          capitale di rischio, persone fisiche o  gruppi  di  persone
          fisiche esercitanti regolare attivita' di  investimento  in
          capitale di rischio che investono fondi propri  in  imprese
          non quotate a condizione che il totale  investito  da  tali
          persone o gruppi di  persone  in  una  stessa  impresa  non
          superi 1.250.000 euro; 
                b) universita' o centri di ricerca pubblici e privati
          senza scopo di lucro; 
                c) investitori istituzionali,  compresi  i  fondi  di
          sviluppo regionale; 
                d) enti pubblici locali, aventi un  bilancio  annuale
          inferiore a 10 milioni di euro e meno di 5.000 abitanti. 
              4. Nel caso in cui l'impresa richiedente l'agevolazione
          sia associata, ai sensi del comma 3, ad una o piu' imprese,
          ai dati  degli  occupati  e  del  fatturato  o  dell'attivo
          patrimoniale  dell'impresa  richiedente  si   sommano,   in
          proporzione alla percentuale di partecipazione al  capitale
          o alla percentuale di diritti di voto detenuti (in caso  di
          difformita' si prende in considerazione la piu' elevata tra
          le due),  i  dati  dell'impresa  o  delle  imprese  situate
          immediatamente a monte o a valle  dell'impresa  richiedente
          medesima. Nel caso di partecipazioni incrociate si  applica
          la percentuale piu' elevata. Ai fini  della  determinazione
          dei dati delle imprese associate  all'impresa  richiedente,
          devono inoltre essere interamente aggiunti i dati  relativi
          alle imprese che sono collegate a tali imprese associate, a
          meno che i loro dati non siano stati gia'  ripresi  tramite
          consolidamento. I dati da prendere in  considerazione  sono
          quelli desunti dal bilancio di esercizio ovvero,  nel  caso
          di redazione di bilancio consolidato,  quelli  desunti  dai
          conti consolidati dell'impresa o dai conti consolidati  nei
          quali l'impresa e' ripresa tramite consolidamento. 
              5. Sono considerate collegate le imprese fra  le  quali
          esiste una delle seguenti relazioni: 
                a) l'impresa in cui un'altra  impresa  dispone  della
          maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; 
                b) l'impresa in cui un'altra impresa dispone di  voti
          sufficienti   per   esercitare    un'influenza    dominante
          nell'assemblea ordinaria; 
                c) l'impresa su cui un'altra impresa ha  il  diritto,
          in virtu' di un contratto o di una clausola statutaria,  di
          esercitare  un'influenza   dominante,   quando   la   legge
          applicabile consenta tali contratti o clausole; 
                d) le imprese in cui un'altra, in base ad accordi con
          altri soci, controlla da sola la maggioranza dei diritti di
          voto. 
              6. Nel caso in cui l'impresa richiedente l'agevolazione
          sia collegata, ai sensi del comma 5, ad una o piu' imprese,
          i dati da prendere in considerazione  sono  quelli  desunti
          dal bilancio  consolidato.  Nel  caso  in  cui  le  imprese
          direttamente   o   indirettamente   collegate   all'impresa
          richiedente non siano riprese nei conti consolidati, ovvero
          non  esistano  conti  consolidati,  ai  dati   dell'impresa
          richiedente si sommano interamente i dati degli occupati  e
          del fatturato o del totale di bilancio desunti dal bilancio
          di  esercizio  di  tali  imprese.  Devono  inoltre   essere
          aggiunti, in misura proporzionale, i dati  delle  eventuali
          imprese  associate  alle  imprese   collegate   -   situate
          immediatamente a monte o a valle di queste ultime - a  meno
          che tali dati non siano stati gia' ripresi tramite i  conti
          consolidati  in   proporzione   almeno   equivalente   alle
          percentuali di cui al comma 4. 
              7. La verifica dell'esistenza di imprese associate  e/o
          collegate  all'impresa  richiedente   e'   effettuata   con
          riferimento alla data di sottoscrizione  della  domanda  di
          agevolazione sulla base dei dati in possesso della societa'
          (ad esempio libro soci), a tale data,  e  delle  risultanze
          del registro delle imprese. 
              8. Ad eccezione dei casi riportati nel precedente comma
          3, un'impresa e' considerata sempre  di  grande  dimensione
          qualora il 25% o piu' del suo capitale o dei  suoi  diritti
          di voto sono detenuti direttamente o indirettamente  da  un
          ente pubblico oppure congiuntamente da piu' enti  pubblici.
          Il  capitale  e   i   diritti   di   voto   sono   detenuti
          indirettamente da un ente pubblico qualora  siano  detenuti
          per il tramite di una o piu' imprese. 
              9. L'impresa richiedente e'  considerata  autonoma  nel
          caso in cui il capitale dell'impresa stessa sia disperso in
          modo tale che risulti impossibile  determinare  da  chi  e'
          posseduto e l'impresa medesima dichiari di poter  presumere
          in  buona  fede  l'inesistenza  di  imprese  associate  e/o
          collegate.». 
              - Il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del
          17 giugno 2014 (che  dichiara  alcune  categorie  di  aiuti
          compatibili con il mercato interno  in  applicazione  degli
          articoli 107 e  108  del  trattato),  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 26 giugno 2014, n. L
          187. 
              - Il Regolamento (UE) n.  1407/2013  della  Commissione
          del  18  dicembre  2013  (relativo  all'applicazione  degli
          articoli  107  e  108  del   trattato   sul   funzionamento
          dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»), e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L  352  del
          24 dicembre  2013.  Tale  Regolamento,  in  vigore  dal  1°
          gennaio  2014,  ha  sostituito  il  Regolamento   (CE)   n.
          1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo
          all'applicazione degli articoli 87 e  88  del  trattato  CE
          agli aiuti d'importanza minore («de  minimis»),  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del L 379  del
          28 dicembre 2006. 
              - La legge 7  agosto  1990,  n.  241  (Nuove  norme  in
          materia di procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di
          accesso ai documenti amministrativi), e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192. 
              - Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino
          della disciplina riguardante gli obblighi  di  pubblicita',
          trasparenza e diffusione di  informazioni  da  parte  delle
          pubbliche amministrazioni), e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 5 aprile 2013, n. 80. 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 2, comma 5, del
          decreto legislativo 9 gennaio 1991, n.  1  (Riordino  degli
          enti e delle societa' di  promozione  e  istituzione  della
          societa' «Sviluppo Italia», a norma degli articoli 11 e  14
          della  legge  15  marzo  1997,  n.  59),  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 11 gennaio 1999, n. 7,  come  sostituito
          dall'art. 2, del decreto legislativo 14 gennaio 2000, n. 3,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 gennaio 2000, n. 11,
          e poi modificato dal comma 463 dell'art. 1 della  legge  27
          dicembre 2006, n. 296, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale
          27 dicembre 2006, n. 299: 
              «Art. 2. - (Omissis). 
              5.  Con  apposite  convenzioni  sono   disciplinati   i
          rapporti con le amministrazioni statali interessate,  utili
          per la realizzazione delle attivita' proprie della societa'
          Sviluppo  Italia,  nonche'   delle   attivita'   a   queste
          collegate,  strumentali  al  perseguimento   di   finalita'
          pubbliche, che le  predette  amministrazioni  ritengano  di
          affidare,  anche  con  l'apporto  di  propri  fondi,   alla
          medesima societa'. Il contenuto minimo delle convenzioni e'
          stabilito con direttiva del Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri,     sentita     la      Conferenza      unificata
          Stato-regioni-autonomie locali. 
              (Omissis).». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per il decreto legislativo 21 aprile  2000,  n.  185,
          nonche' per i regolamenti dell'Unione europea n. 651/2014 e
          n. 1407/2013, si veda nelle note alle premesse.