Art. 11 Concessione ed erogazione delle agevolazioni 1. Le agevolazioni sono concesse dal Soggetto gestore ed erogate sulla base di un contratto, da stipularsi entro sessanta giorni dalla data della delibera di cui all'articolo 10, comma 3, con il soggetto beneficiario, con il quale: a) sono recepite le spese ammesse e l'ammontare delle agevolazioni, eventualmente rideterminate sulla base della verifica sul programma di investimento indicato dal soggetto richiedente nella domanda di agevolazione; b) sono disciplinati i rapporti giuridici e finanziari tra il Soggetto gestore e il beneficiario, ivi inclusi i termini per la realizzazione del programma di investimento e gli obblighi di mantenimento dei beni e dell'attivita' oggetto di agevolazione, nonche' gli ulteriori obblighi la cui violazione costituisce causa di revoca ai sensi dell'articolo 13 del presente regolamento. 2. L'erogazione delle agevolazioni avviene su richiesta dell'impresa beneficiaria in non piu' di tre stati di avanzamento lavori (di seguito SAL), il primo dei quali non puo' essere inferiore al venticinque per cento dei costi ammessi. Nel caso in cui le agevolazioni siano erogate in relazione a due o tre SAL, l'ultima erogazione non puo' essere inferiore al dieci per cento dei costi ammessi. 3. La richiesta di erogazione relativa all'ultimo SAL deve avvenire entro i termini individuati dal contratto di finanziamento di cui al comma 1 in relazione alla durata del programma di investimento. I predetti termini non potranno, in ogni caso, essere superiori a trenta mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento. Nel caso in cui sia autorizzata la proroga del termine di realizzazione del programma di investimento ai sensi dell'articolo 6, comma 3, il predetto termine di trenta mesi e' aumentato del periodo corrispondente a quello della proroga autorizzata. 4. L'ultima erogazione e' effettuata a seguito di un accertamento presso l'unita' produttiva da parte del Soggetto gestore, volto a verificare l'avvenuta realizzazione del programma di investimento, e previo ricalcolo delle agevolazioni spettanti sulla base dell'esito delle verifiche sulle spese effettivamente sostenute. Il Soggetto gestore provvede a richiedere all'impresa beneficiaria le somme erogate ed eventualmente non spettanti sulla base di quanto precisato con il provvedimento di cui all'articolo 9, comma 2. 5. Per ciascuna richiesta di erogazione deve essere presentata idonea documentazione, relativa all'attivita' svolta e alle spese sostenute, comprensiva delle fatture quietanziate. 6. E' fatta salva la possibilita' per l'impresa beneficiaria di richiedere al Soggetto gestore l'erogazione di una prima quota di agevolazione a titolo di anticipazione, non superiore al venticinque per cento, su presentazione di idonea garanzia, alle modalita' e condizioni indicate nel provvedimento di cui all'articolo 9, comma 2, e nel contratto di finanziamento di cui al comma 1. 7. In alternativa alle modalita' di erogazione indicate ai commi 5 e 6, le singole erogazioni possono essere corrisposte sulla base di fatture di acquisto non quietanzate, secondo modalita' stabilite dal provvedimento di cui all'articolo 9, comma 2, e previa stipula di un'apposita convenzione tra il Ministero, il Soggetto gestore e l'Associazione Bancaria Italiana per l'adozione, da parte delle banche aderenti alla convenzione stessa, di uno specifico contratto di conto corrente in grado di garantire il pagamento ai fornitori dei beni agevolati in tempi celeri e strettamente conseguenti al versamento sul predetto conto del finanziamento agevolato da parte del Soggetto gestore e della quota a carico dell'impresa beneficiaria.