Art. 13 
 
 
                      Revoca delle agevolazioni 
 
  1. Le agevolazioni di cui al presente regolamento sono revocate, in
misura totale o parziale, nei seguenti casi: 
    a) verifica dell'assenza di  uno  o  piu'  requisiti,  ovvero  di
documentazione incompleta  o  irregolare,  per  fatti  imputabili  al
soggetto richiedente le agevolazioni e non sanabili; 
    b) mancato rispetto dei tempi previsti per la  realizzazione  del
programma  di  investimento  di  cui  all'articolo  6,  comma  3,   e
all'articolo 11, comma 3, salvo i casi di forza maggiore; 
    c) trasferimento, alienazione o destinazione ad  usi  diversi  da
quelli previsti nel programma di investimento, senza l'autorizzazione
del Soggetto gestore, dei beni mobili e dei diritti aziendali ammessi
alle agevolazioni, prima che siano trascorsi tre anni dalla  data  di
ultimazione del programma di investimento medesimo; 
    d) cessazione dell'attivita' dell'impresa  agevolata  ovvero  sua
alienazione,  totale  o  parziale,  o  concessione  in  locazione,  o
trasferimento all'estero prima che siano  trascorsi  tre  anni  dalla
data di ultimazione del programma di investimento; 
    e)  fallimento  dell'impresa  beneficiaria  ovvero  apertura  nei
confronti della stessa di altra procedura concorsuale prima che siano
trascorsi tre  anni  dalla  data  di  ultimazione  del  programma  di
investimento; 
    f) mancato adempimento agli obblighi di monitoraggio e  controllo
di cui all'articolo 14; 
    g) mancata restituzione protratta per oltre un anno di  una  rata
del finanziamento concesso; 
    h) negli ulteriori casi previsti nel contratto di finanziamento.