Art. 3 Risorse finanziarie 1. La concessione delle agevolazioni di cui al presente regolamento e' disposta a valere sulle disponibilita' del Fondo rotativo previsto dall'articolo 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 19 gennaio 2005. Le predette disponibilita' possono essere incrementate da ulteriori risorse derivanti dalla programmazione nazionale e comunitaria ai sensi dell'articolo 4-bis del decreto legislativo n. 185/2000. Alle medesime agevolazioni possono essere, altresi', destinate risorse aggiuntive regionali attraverso la stipula di apposite intese tra il Ministero e la Regione interessata. 2. Il Soggetto Gestore provvede al monitoraggio delle risorse disponibili, ai fini della relativa informativa al Ministero, con cadenza almeno semestrale.
Note all'art. 3: - Per l'art. 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 novembre 2004 e l'art. 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, si veda nelle note alle premesse.