Art. 5 Soggetti beneficiari 1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente regolamento le imprese: a) costituite in forma societaria, ivi incluse le societa' cooperative; b) la cui compagine societaria e' composta, per oltre la meta' numerica dei soci e di quote di partecipazione, da soggetti di eta' compresa tra i diciotto e i trentacinque anni ovvero da donne; c) costituite da non piu' di dodici mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione; d) di micro e piccola dimensione, secondo la classificazione contenuta nel regolamento GBER nonche' nel decreto del Ministro delle attivita' produttive 18 aprile 2005. 2. Ai fini dell'accesso alle agevolazioni di cui al presente regolamento, le imprese di cui al comma 1 devono: a) essere regolarmente costituite ed essere iscritte nel Registro delle imprese; b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali; c) non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea. 3. Il possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 deve essere dimostrato alla data di presentazione della domanda di agevolazione, nel caso di imprese gia' costituite alla predetta data, ovvero entro quarantacinque giorni dalla data della comunicazione di cui all'articolo 10, comma 4, nel caso in cui la domanda sia presentata da persone fisiche che intendano costituire una nuova societa'. 4. Non sono ammissibili agli aiuti di cui al presente regolamento le imprese controllate, ai sensi di quanto previsto all'articolo 2359 del codice civile, da soci controllanti imprese che abbiano cessato, nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della richiesta, un'attivita' analoga a quella cui si riferisce la domanda di agevolazione.
Note all'art. 5: - Per il regolamento dell'Unione europea n. 651/2014 e il decreto del Ministro delle attivita' produttive 18 aprile 2005, si veda nelle note alle premesse. - Si riporta il testo dell'art. 2359 del codice civile, come sostituito dall'art. 1 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 gennaio 2003, n. 17 e successivamente modificato dall'art. 8 del decreto legislativo 28 dicembre 2004, n. 310, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2004, n. 305: «Art. 2359 (Societa' controllate e societa' collegate). - Sono considerate societa' controllate: 1) le societa' in cui un'altra societa' dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; 2) le societa' in cui un'altra societa' dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria; 3) le societa' che sono sotto influenza dominante di un'altra societa' in virtu' di particolari vincoli contrattuali con essa. Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a societa' controllate, a societa' fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi. Sono considerate collegate le societa' sulle quali un'altra societa' esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria puo' essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la societa' ha azioni quotate in mercati regolamentati.».