Art. 6 
 
 
                       Iniziative ammissibili 
 
  1. Sono  agevolabili,  fatti  salvi  i  divieti  e  le  limitazioni
stabiliti dal regolamento de minimis,  le  iniziative  che  prevedono
programmi di investimento non superiori a 1.500.000,00 euro relativi: 
    a)  alla  produzione  di   beni   nei   settori   dell'industria,
dell'artigianato, della trasformazione dei prodotti agricoli; 
    b) alla fornitura di servizi, in qualsiasi settore; 
    c) al commercio e al turismo; 
    d)  alle  attivita'  riconducibili  anche  a  piu'   settori   di
particolare  rilevanza  per   lo   sviluppo   dell'imprenditorialita'
giovanile, riguardanti: 
      1)  la  filiera  turistico-culturale,  intesa  come   attivita'
finalizzate alla  valorizzazione  e  alla  fruizione  del  patrimonio
culturale, ambientale e paesaggistico, nonche' al  miglioramento  dei
servizi per la ricettivita' e l'accoglienza; 
      2) l'innovazione sociale, intesa  come  produzione  di  beni  e
fornitura di  servizi  che  creano  nuove  relazioni  sociali  ovvero
soddisfano  nuovi  bisogni  sociali,   anche   attraverso   soluzioni
innovative. 
  2. La trasformazione dei prodotti  agricoli  di  cui  al  comma  1,
lettera a) e' costituita da  qualsiasi  trattamento  di  un  prodotto
agricolo in cui il prodotto ottenuto resta  pur  sempre  un  prodotto
agricolo,  eccezion  fatta  per  le  attivita'  svolte   nell'azienda
agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla
prima vendita. 
  3. I programmi di investimento di cui  al  comma  1  devono  essere
realizzati  entro  ventiquattro  mesi  dalla  data  di  stipula   del
contratto di finanziamento di cui all'articolo 11, comma 1,  pena  la
revoca delle agevolazioni concesse. Sulla base di motivata  richiesta
dell'impresa beneficiaria, il Soggetto gestore puo'  autorizzare  una
proroga non superiore a sei mesi. 
  4. Il Ministro dello  sviluppo  economico  puo'  emanare  direttive
volte a stabilire  specifiche  priorita'  di  intervento  nell'ambito
delle attivita'  e  dei  settori  di  cui  al  comma  1.  L'eventuale
emanazione delle predette direttive deve in ogni caso avvenire con un
congruo anticipo temporale rispetto al provvedimento di cui al  comma
2 dell'articolo 9, in materia di apertura dei termini e modalita'  di
presentazione delle domande. 
 
          Note all'art. 6: 
              -  Per  il  il  Regolamento  (UE)  n.  1407/2013  della
          Commissione del 18 dicembre 2013, si veda nelle  note  alle
          premesse.