Art. 7 
 
 
                          Spese ammissibili 
 
  1.  Sono  ammissibili  alle  agevolazioni  di   cui   al   presente
regolamento le spese  necessarie  alle  finalita'  del  programma  di
investimento  sostenute  dall'impresa  a  decorrere  dalla  data   di
presentazione della domanda ovvero dalla data di  costituzione  della
societa' nel caso in cui la domanda sia presentata da persone fisiche
ai sensi dell'articolo 5, comma 3. 
  2. Le spese ammissibili sono quelle relative all'acquisto  di  beni
materiali  e  immateriali  e  servizi   rientranti   nelle   seguenti
categorie: 
    a) suolo aziendale; 
    b)   fabbricati,   opere   edili   /   murarie,    comprese    le
ristrutturazioni; 
    c) macchinari, impianti ed attrezzature varie nuovi di fabbrica; 
    d)  programmi   informatici   e   servizi   per   le   tecnologie
dell'informazione  e  della  comunicazione  (TIC)  commisurati   alle
esigenze produttive e gestionali dell'impresa; 
    e) brevetti, licenze e marchi; 
    f)  formazione  specialistica  dei  soci  e  dei  dipendenti  del
soggetto beneficiario, funzionali alla realizzazione del progetto; 
    g) consulenze specialistiche.