Art. 8 
 
 
                      Agevolazioni concedibili 
 
  1. Le agevolazioni di cui al presente regolamento sono concesse  ai
sensi e nei limiti del regolamento de minimis e assumono la forma  di
un finanziamento agevolato per gli investimenti, a un  tasso  pari  a
zero, della durata massima di otto anni e di importo non superiore al
settantacinque per cento della spesa ammissibile. 
  2. Il finanziamento agevolato di  cui  al  comma  1  e'  restituito
dall'impresa beneficiaria,  senza  interessi,  secondo  un  piano  di
ammortamento a rate semestrali costanti posticipate  scadenti  il  31
maggio e il 30 novembre di ogni anno, a decorrere dalla  prima  delle
precitate date successiva a quella di erogazione dell'ultima quota  a
saldo del finanziamento concesso. 
  3. Il finanziamento agevolato e' assistito dalle garanzie  previste
dal codice  civile  acquisibili  nell'ambito  degli  investimenti  da
realizzare per un valore non superiore all'importo del  finanziamento
concesso, nonche' da privilegio speciale ai  sensi  dell'articolo  2,
comma 2, del decreto legislativo n. 185/2000. 
  4. L'impresa beneficiaria deve garantire la  copertura  finanziaria
del programma di investimento apportando un  contributo  finanziario,
attraverso risorse proprie ovvero mediante finanziamento esterno,  in
una forma priva di qualsiasi  tipo  di  sostegno  pubblico,  pari  al
venticinque per cento delle spese ammissibili complessive. 
  5. Fermo restando quanto previsto all'articolo 13, lettera g),  del
presente regolamento, nel caso di ritardo nel pagamento della rata di
ammortamento, decorre, senza necessita' di  intimazione  e  messa  in
mora, un interesse di mora pari al  tasso  ufficiale  di  riferimento
(TUR) vigente alla data di scadenza della  rata,  maggiorato  di  tre
punti percentuali. 
 
          Note all'art. 8: 
              -  Per  il  il  Regolamento  (UE)  n.  1407/2013  della
          Commissione del 18 dicembre 2013, si veda nelle  note  alle
          premesse. 
              - Per l'art. 2, comma 2,  del  decreto  legislativo  21
          aprile 2000, n. 185, si veda nelle note alle premesse.