Art. 3 
 
 
                   Riconoscimento degli operatori 
 
  1.  Al  fine  di  favorire  l'integrazione   delle   attivita'   di
agricoltura sociale nella  programmazione  della  rete  locale  delle
prestazioni e dei servizi di cui all'articolo 2, comma 1, le  regioni
e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano,  nell'ambito  delle
proprie attribuzioni, entro sei mesi dalla data di entrata in  vigore
della  presente  legge,  adeguano,  qualora  necessario,  le  proprie
disposizioni in materia al fine di consentire il riconoscimento degli
operatori dell'agricoltura sociale da parte degli enti preposti  alla
gestione dei servizi e delle prestazioni di cui al medesimo  articolo
2, comma 1, e  di  rendere  pubblici  i  nominativi  degli  operatori
riconosciuti. Le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano stabiliscono altresi'  le  modalita'  per  il  riconoscimento
provvisorio degli operatori che alla data di entrata in vigore  della
presente legge gia' svolgono  attivita'  di  agricoltura  sociale  da
almeno due anni, fissando un termine non  inferiore  a  un  anno  per
l'adeguamento  ai  prescritti  requisiti.  Il   monitoraggio   e   la
valutazione dei servizi e  delle  prestazioni  avvengono  secondo  le
disposizioni previste dal soggetto competente per il  riconoscimento,
in coerenza con le linee guida definite ai sensi dell'articolo 7. Dal
riconoscimento degli operatori di cui al primo e al  secondo  periodo
del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per  la
finanza pubblica.