Art. 6 
 
 
                       Interventi di sostegno 
 
  1. Le istituzioni pubbliche  che  gestiscono  mense  scolastiche  e
ospedaliere possono prevedere, nel rispetto delle disposizioni di cui
all'articolo 1, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge  6  luglio
2012, n. 95, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012, n. 135, e successive modificazioni, nelle  gare  concernenti  i
relativi servizi di fornitura, criteri di priorita' per l'inserimento
di prodotti agroalimentari provenienti da operatori  dell'agricoltura
sociale. 
  2.  I  comuni  definiscono  modalita'  idonee  di  presenza  e   di
valorizzazione  dei  prodotti  provenienti  dall'agricoltura  sociale
nelle  aree  pubbliche  ai  sensi  dell'articolo   28   del   decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni. 
  3. Nell'ambito delle operazioni  di  alienazione  e  locazione  dei
terreni  demaniali  agricoli  e  di  quelli  appartenenti  agli  enti
pubblici territoriali e non territoriali, di cui all'articolo 66  del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e  successive  modificazioni,  sono
previsti criteri  di  priorita'  per  favorire  l'insediamento  e  lo
sviluppo delle attivita' di agricoltura sociale, anche utilizzando  i
beni e i terreni confiscati ai sensi del codice delle leggi antimafia
e delle misure di  prevenzione,  di  cui  al  decreto  legislativo  6
settembre 2011, n. 159. 
  4. All'articolo 48, comma 3, lettera c),  del  codice  delle  leggi
antimafia  e  delle  misure  di  prevenzione,  di  cui   al   decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo le parole: «della legge  8
luglio 1986, n. 349, e successive  modificazioni»  sono  inserite  le
seguenti: «, e agli operatori dell'agricoltura  sociale  riconosciuti
ai sensi delle disposizioni vigenti». 
  5. Con apposito decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze,
di concerto con il Ministro delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali e con il Ministro del lavoro  e  delle  politiche  sociali,
previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
definisce requisiti e criteri per l'accesso ad ulteriori agevolazioni
e interventi di sostegno per le  attivita'  di  cui  all'articolo  2,
nell'ambito delle  risorse  previste  dalla  legislazione  vigente  e
comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  6. Nella predisposizione dei piani regionali di sviluppo rurale, le
regioni possono promuovere la realizzazione di programmi  finalizzati
allo sviluppo  della  multifunzionalita'  delle  imprese  agricole  e
basati su pratiche  di  progettazione  integrata  territoriale  e  di
sviluppo dell'agricoltura sociale. A tale fine le regioni  promuovono
tavoli regionali  e  distrettuali  di  partenariato  tra  i  soggetti
interessati alla realizzazione di programmi di agricoltura sociale. 
 
          Note all'art. 6: 
              - Il testo dell'articolo 1, comma 1, del  decreto-legge
          6 luglio 2012, n. 95, recante «Disposizioni urgenti per  la
          revisione della spesa pubblica con invarianza  dei  servizi
          ai cittadini nonche' misure di  rafforzamento  patrimoniale
          delle  imprese  del  settore  bancario»,  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  7  agosto   2012,   n.   135,
          pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2012,
          e' il seguente: 
              «1. Successivamente alla  data  di  entrata  in  vigore
          della  legge  di  conversione  del  presente   decreto,   i
          contratti stipulati in violazione dell'articolo 26, comma 3
          della legge  23  dicembre  1999,  n.  488  ed  i  contratti
          stipulati in violazione degli obblighi di  approvvigionarsi
          attraverso gli strumenti di acquisto messi  a  disposizione
          da  Consip  S.p.A.  sono  nulli,   costituiscono   illecito
          disciplinare    e    sono    causa    di    responsabilita'
          amministrativa. Ai  fini  della  determinazione  del  danno
          erariale si tiene  anche  conto  della  differenza  tra  il
          prezzo, ove indicato, dei detti  strumenti  di  acquisto  e
          quello indicato nel  contratto.  Le  centrali  di  acquisto
          regionali, pur tenendo conto dei parametri di qualita' e di
          prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione  da
          Consip   S.p.A.,   non   sono   soggette   all'applicazione
          dell'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n.
          488. La disposizione del primo periodo del  presente  comma
          non si applica alle Amministrazioni dello Stato  quando  il
          contratto sia stato stipulato ad un prezzo  piu'  basso  di
          quello derivante dal rispetto dei parametri di  qualita'  e
          di prezzo degli strumenti di acquisto messi a  disposizione
          da Consip S.p.A., ed a condizione che tra l'amministrazione
          interessata e l'impresa  non  siano  insorte  contestazioni
          sulla  esecuzione  di  eventuali  contratti  stipulati   in
          precedenza.». 
              - Il testo dell'articolo 28 del decreto legislativo  31
          marzo 1998,  n.  114,  recante  «Riforma  della  disciplina
          relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4,
          comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»,  pubblicato  in
          Gazzetta  Ufficiale  n.  95  del  24  aprile  1998,  e'  il
          seguente: 
              «Art. 28 (Esercizio dell'attivita'). - 1. Il  commercio
          sulle aree pubbliche puo' essere svolto: 
                a) su posteggi dati in concessione per dieci anni; 
                b) su qualsiasi area purche' in forma itinerante. 
              2. L'esercizio dell'attivita'  di  cui  al  comma  1  e
          soggetto ad apposita autorizzazione  rilasciata  a  persone
          fisiche, a societa' di  persone,  a  societa'  di  capitali
          regolarmente costituite o cooperative. 
              2-bis.  Le  regioni,  nell'esercizio   della   potesta'
          normativa  in  materia  di   disciplina   delle   attivita'
          economiche,   possono   stabilire   che    l'autorizzazione
          all'esercizio dell'attivita' di cui al comma 1 sia soggetta
          alla presentazione da parte del richiedente  del  documento
          unico di  regolarita'  contributiva  (DURC),  di  cui  all'
          articolo 1, comma 1176, della legge 27  dicembre  2006,  n.
          296. In tal caso,  possono  essere  altresi'  stabilite  le
          modalita' attraverso le quali i comuni,  anche  avvalendosi
          della  collaborazione  gratuita   delle   associazioni   di
          categoria    riconosciute    dal    Consiglio     nazionale
          dell'economia e del  lavoro,  possono  essere  chiamati  al
          compimento di attivita' di  verifica  della  sussistenza  e
          regolarita' della predetta documentazione. L'autorizzazione
          all'esercizio e' in ogni caso rilasciata anche ai  soggetti
          che hanno ottenuto dall'INPS la  rateizzazione  del  debito
          contributivo. Il DURC, ai fini del presente articolo,  deve
          essere rilasciato anche alle imprese individuali. 
              3.  L'autorizzazione  all'esercizio  dell'attivita'  di
          vendita sulle aree  pubbliche  mediante  l'utilizzo  di  un
          posteggio e' rilasciata, in  base  alla  normativa  emanata
          dalla regione, dal sindaco del comune sede del posteggio ed
          abilita anche all'esercizio in forma itinerante nell'ambito
          del territorio regionale. 
              4.  L'autorizzazione  all'esercizio  dell'attivita'  di
          vendita  sulle  aree  pubbliche  esclusivamente  in   forma
          itinerante e rilasciata, in  base  alla  normativa  emanata
          dalla regione dal comune nel quale il richiedente,  persona
          fisica   o   giuridica,   intende   avviare    l'attivita'.
          L'autorizzazione di cui al  presente  comma  abilita  anche
          alla vendita al  domicilio  del  consumatore,  nonche'  nei
          locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio,
          di cura, di intrattenimento o svago. 
              5. Nella domanda l'interessato dichiara: 
                a)  di  essere  in  possesso  dei  requisiti  di  cui
          all'articolo 5; 
                b) il settore o i settori merceologici e, qualora non
          intenda  esercitare  in  forma  itinerante  esclusiva,   il
          posteggio del quale chiede la concessione. 
              6. L'autorizzazione all'esercizio dell'attivita'  sulle
          aree pubbliche abilita alla partecipazione alle  fiere  che
          si svolgono sia nell'ambito della regione cui appartiene il
          comune che l'ha rilasciata,  sia  nell'ambito  delle  altre
          regioni del territorio nazionale. 
              7.  L'autorizzazione  all'esercizio  dell'attivita'  di
          vendita  sulle  aree  pubbliche  dei  prodotti   alimentari
          abilita anche alla  somministrazione  dei  medesimi  se  il
          titolare risulta in possesso dei requisiti  prescritti  per
          l'una   e   l'altra    attivita'.    L'abilitazione    alla
          somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul
          titolo autorizzatorio. 
              8. L'esercizio del commercio sulle aree  pubbliche  dei
          prodotti alimentari e' soggetto alle  norme  comunitarie  e
          nazionali che tutelano le esigenze igienico  sanitarie.  Le
          modalita' di vendita e i requisiti delle attrezzature  sono
          stabiliti  dal  Ministero  della   sanita'   con   apposita
          ordinanza. 
              9. L'esercizio del commercio disciplinato dal  presente
          articolo nelle aree  demaniali  marittime  e'  soggetto  al
          nulla osta da parte delle  competenti  autorita'  marittime
          che stabiliscono modalita' e condizioni per l'accesso  alle
          aree predette. 
              10. Senza permesso del soggetto proprietario o  gestore
          e'  vietato  il  commercio  sulle  aree   pubbliche   negli
          aeroporti, nelle stazioni e nelle autostrade. 
              11.  I  posteggi,  temporaneamente  non  occupati   dai
          titolari della relativa concessione  in  un  mercato,  sono
          assegnati  giornalmente,  durante   il   periodo   di   non
          utilizzazione  da   parte   del   titolare,   ai   soggetti
          legittimati  ad  esercitare   il   commercio   sulle   aree
          pubbliche, che vantino il piu' alto numero di presenze  nel
          mercato di cui trattasi. 
              12.  Le  regioni,  entro  un   anno   dalla   data   di
          pubblicazione  del  presente  decreto,  emanano  le   norme
          relative alle modalita' di esercizio del commercio  di  cui
          al presente articolo, i  criteri  e  le  procedure  per  il
          rilascio, la revoca  e  la  sospensione  nei  casi  di  cui
          all'articolo     29,     nonche'     la      reintestazione
          dell'autorizzazione in caso di cessione dell'attivita'  per
          atto  tra  vivi  o  in  caso  di  morte  e  i  criteri  per
          l'assegnazione  dei  posteggi.   Le   regioni   determinano
          altresi' gli indirizzi in materia di orari  ferma  restando
          la competenza in capo al sindaco a fissare i medesimi. 
              13. Le regioni, al fine di assicurare il servizio  piu'
          idoneo a soddisfare gli interessi  dei  consumatori  ed  un
          adeguato equilibrio con le altre  forme  di  distribuzione,
          stabiliscono, altresi', sulla  base  delle  caratteristiche
          economiche   del   territorio   secondo   quanto   previsto
          dall'articolo 6,  comma  3,  del  presente  decreto,  della
          densita'  della  rete  distributiva  e  della   popolazione
          residente e fluttuante limitatamente ai casi in cui ragioni
          non altrimenti risolvibili di sostenibilita'  ambientale  e
          sociale,  di  viabilita'  rendano  impossibile   consentire
          ulteriori flussi di acquisto nella zona senza  incidere  in
          modo gravemente negativo sui meccanismi  di  controllo,  in
          particolare, per il consumo di alcolici e senza  ledere  il
          diritto dei residenti alla  vivibilita'  del  territorio  e
          alla  normale  mobilita'.  In  ogni  caso  resta  ferma  la
          finalita' di tutela e salvaguardia  delle  zone  di  pregio
          artistico, storico,  architettonico  e  ambientale  e  sono
          vietati criteri legati alla verifica di natura economica  o
          fondati sulla prova dell'esistenza di un bisogno  economico
          o sulla prova di una  domanda  di  mercato,  quali  entita'
          delle vendite di prodotti alimentari  e  non  alimentari  e
          presenza di altri operatori su aree  pubbliche,  i  criteri
          generali ai quali  i  comuni  si  devono  attenere  per  la
          determinazione delle aree e  del  numero  dei  posteggi  da
          destinare    allo    svolgimento    dell'attivita',     per
          l'istituzione, la soppressione o lo spostamento dei mercati
          che  si  svolgono  quotidianamente  o  a  cadenza  diversa,
          nonche'  per   l'istituzione   di   mercati   destinati   a
          merceologie   esclusive.   Stabiliscono,    altresi',    le
          caratteristiche  tipologiche  delle   fiere,   nonche'   le
          modalita' di partecipazione  alle  medesime  prevedendo  in
          ogni caso il criterio della priorita' nell'assegnazione dei
          posteggi  fondato  sul  piu'  alto   numero   di   presenze
          effettive. 
              14.  Le  regioni,  nell'ambito  del  loro  ordinamento,
          provvedono all'emanazione delle disposizioni  previste  dal
          presente articolo acquisendo  il  parere  obbligatorio  dei
          rappresentanti degli enti  locali  e  prevedendo  forme  di
          consultazione delle organizzazioni dei consumatori e  delle
          imprese del commercio. 
              15. Il comune, sulla base  delle  disposizioni  emanate
          dalla regione, stabilisce l'ampiezza complessiva delle aree
          da  destinare  all'esercizio  dell'attivita',  nonche'   le
          modalita' di assegnazione dei posteggi, la loro  superficie
          e i criteri di assegnazione delle aree riservate, in misura
          congrua  sul  totale,  agli   imprenditori   agricoli   che
          esercitano la vendita diretta ai sensi dell'articolo 4  del
          decreto legislativo 18 maggio 2001,  n.  228.  Al  fine  di
          garantire il miglior servizio da rendere ai  consumatori  i
          comuni possono determinare le tipologie  merceologiche  dei
          posteggi nei mercati e nelle fiere. 
              16. Nella deliberazione di  cui  al  comma  15  vengono
          individuate altresi' le aree  aventi  valore  archeologico,
          storico, artistico e ambientale nelle quali l'esercizio del
          commercio  di  cui  al  presente  articolo  e'  vietato   o
          sottoposto  a  condizioni   particolari   ai   fini   della
          salvaguardia delle aree predette. Possono essere  stabiliti
          divieti e limitazioni all'esercizio  anche  per  motivi  di
          viabilita', di carattere igienico  sanitario  o  per  altri
          motivi di pubblico interesse. Vengono  altresi'  deliberate
          le norme procedurali per la presentazione  e  l'istruttoria
          delle  domande  di  rilascio,  il  termine,  comunque   non
          superiore a novanta giorni dalla data di ricevimento, entro
          il quale le domande devono ritenersi  accolte  qualora  non
          venga comunicato il provvedimento di diniego, nonche' tutte
          le altre norme atte ad assicurare trasparenza  e  snellezza
          dell'azione   amministrativa   e   la   partecipazione   al
          procedimento, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
          successive modifiche. 
              17. Al fine di valorizzare e salvaguardare il  servizio
          commerciale nelle aree urbane, rurali, montane ed insulari,
          le  regioni  e  i  comuni  possono  stabilire   particolari
          agevolazioni, fino all'esenzione, per i tributi e le  altre
          entrate  di  rispettiva   competenza   per   le   attivita'
          effettuate su posteggi  posti  in  comuni  e  frazioni  con
          popolazione  inferiore  a  3.000  abitanti  e  nelle   zone
          periferiche delle aree metropolitane e degli  altri  centri
          di minori dimensioni. 
              18. In caso di inerzia da parte del comune, le  regioni
          provvedono  in  via   sostitutiva,   adottando   le   norme
          necessarie, che restano in vigore fino all'emanazione delle
          norme comunali.». 
              -  Il  testo  dell'articolo  66  del  decreto-legge  24
          gennaio 2012, n. 1, recante «Disposizioni  urgenti  per  la
          concorrenza,  lo  sviluppo  delle   infrastrutture   e   la
          competitivita'» convertito con modificazioni dalla legge 24
          marzo 2012, n. 27, pubblicata in Gazzetta Ufficiale  n.  19
          del 24 gennaio 2012, e' il seguente: 
              «Art. 66 (Dismissione di terreni demaniali agricoli e a
          vocazione agricola). - 1. Entro il 30 giugno di ogni  anno,
          il  Ministro  delle   politiche   agricole   alimentari   e
          forestali, con  decreto  di  natura  non  regolamentare  da
          adottare di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
          finanze, anche sulla base dei dati forniti dall'Agenzia del
          demanio nonche' su segnalazione dei  soggetti  interessati,
          individua i terreni agricoli e a  vocazione  agricola,  non
          utilizzabili  per   altre   finalita'   istituzionali,   di
          proprieta'  dello  Stato  non  ricompresi   negli   elenchi
          predisposti ai sensi  del  decreto  legislativo  28  maggio
          2010, n. 85, nonche'  di  proprieta'  degli  enti  pubblici
          nazionali, da locare o alienare  a  cura  dell'Agenzia  del
          demanio mediante procedura  negoziata  senza  pubblicazione
          del bando per gli immobili di valore  inferiore  a  100.000
          euro e mediante asta pubblica per quelli di valore  pari  o
          superiore a 100.000  euro.  L'individuazione  del  bene  ne
          determina il trasferimento al patrimonio disponibile  dello
          Stato. Ai citati decreti di individuazione si applicano  le
          disposizioni di cui all'articolo 1, commi 3,  4  e  5,  del
          decreto-legge 25 settembre 2001, n.  351,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 23 novembre  2001,  n.  410.  Il
          prezzo dei terreni da  porre  a  base  delle  procedure  di
          vendita di cui al presente comma e' determinato sulla  base
          di valori agricoli medi di cui al  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.  Una  quota  minima
          del 20 per cento dei terreni di cui  al  primo  periodo  e'
          riservata    alla    locazione,    con    preferenza    per
          l'imprenditoria  giovanile  agricola  come  definita  dalla
          legislazione vigente.  Con  il  decreto  di  cui  al  primo
          periodo sono altresi' stabilite le modalita' di  attuazione
          del presente articolo. 
              1-bis. In sede di prima applicazione, il decreto di cui
          al primo periodo del comma 1 e' adottato entro e non  oltre
          il 30 aprile 2014. 
              2. Al fine di agevolare lo sviluppo  dell'imprenditoria
          giovanile in agricoltura, i beni  agricoli  e  a  vocazione
          agricola di cui al comma 1 e  quelli  di  cui  al  comma  7
          possono  formare  oggetto  delle  operazioni  di   riordino
          fondiario di cui all'articolo 4  della  legge  15  dicembre
          1998, n. 441. 
              3. Nelle  procedure  di  alienazione  e  locazione  dei
          terreni di cui al comma 1, al fine di favorire lo  sviluppo
          dell'imprenditorialita' agricola giovanile e'  riconosciuto
          il diritto di prelazione ai giovani imprenditori  agricoli,
          cosi' come definiti ai sensi  del  decreto  legislativo  21
          aprile 2000, n. 185. 
              4. Ai contratti di alienazione del presente articolo si
          applicano le  agevolazioni  previste  dall'articolo  5-bis,
          commi 2 e 3, del decreto legislativo  18  maggio  2001,  n.
          228. 
              4-bis. Ai contratti  di  affitto  di  cui  al  presente
          articolo   si   applicano    le    agevolazioni    previste
          dall'articolo 14, comma 3, della legge 15 dicembre 1998, n.
          441, come sostituito dal comma 4-ter del presente articolo,
          e dall'articolo 5-bis, commi 2 e 3, del decreto legislativo
          18 maggio 2001, n. 228. 
              4-ter. Il comma  3  dell'articolo  14  della  legge  15
          dicembre 1998, n. 441, e' sostituito dal seguente:  "3.  Ai
          soli fini delle imposte sui redditi, le  rivalutazioni  dei
          redditi dominicali ed  agrari  previste  dall'articolo  31,
          comma  1,  della  legge  23  dicembre  1994,  n.   724,   e
          dall'articolo 3, comma 50, della legge 23 dicembre 1996, n.
          662, a decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore  della
          presente disposizione non si applicano  per  i  periodi  di
          imposta  durante  i  quali  i  terreni  assoggettati   alle
          medesime rivalutazioni sono concessi  in  affitto  per  usi
          agricoli per un periodo non inferiore a  cinque  anni,  con
          diritto di precedenza alla  scadenza,  a  giovani  che  non
          hanno  compiuto  i  40  anni,  aventi   la   qualifica   di
          coltivatore   diretto   o    di    imprenditore    agricolo
          professionale,  anche  in  forma  societaria  purche',   in
          quest'ultimo  caso,  la  maggioranza  delle  quote  o   del
          capitale sociale sia detenuto da giovani in possesso  delle
          suddette qualifiche di coltivatore diretto  o  imprenditore
          agricolo  professionale.  Le  qualifiche   di   coltivatore
          diretto o di imprenditore agricolo professionale, di cui al
          presente comma, si possono acquisire entro due  anni  dalla
          stipula del contratto di affitto.". 
              5. I giovani imprenditori agricoli  che  acquistano  la
          proprieta' dei  terreni  alienati  ai  sensi  del  presente
          articolo possono accedere ai benefici di cui  al  capo  III
          del titolo I del decreto legislativo  21  aprile  2000,  n.
          185, e successive modificazioni. 
              6. Per i terreni ricadenti all'interno di aree protette
          di cui alla legge 6 dicembre 1991, n.  394,  l'Agenzia  del
          demanio acquisisce preventivamente l'assenso alla vendita o
          alla cessione in affitto da parte degli enti gestori  delle
          medesime aree. 
              7.  Le  regioni,  le  province,  i  comuni,  anche   su
          richiesta dei soggetti interessati possono vendere o cedere
          in locazione, per le finalita' e con le modalita' di cui al
          comma 1, i beni di loro proprieta' agricoli e  a  vocazione
          agricola e compresi quelli attribuiti ai sensi del  decreto
          legislativo 28 maggio 2010,  n.  85;  a  tal  fine  possono
          conferire all'Agenzia del demanio  mandato  irrevocabile  a
          vendere e a cedere in locazione. In ogni caso, le  regioni,
          le province, i comuni sono tenuti a destinare, nel rispetto
          della loro autonomia organizzativa e secondo  i  rispettivi
          strumenti, una quota superiore alla meta' dei beni medesimi
          a giovani che non abbiano compiuto il quarantesimo anno  di
          eta'.  L'Agenzia   provvede   al   versamento   agli   enti
          territoriali gia' proprietari dei proventi derivanti  dalla
          vendita al netto dei costi sostenuti e documentati. 
              8. Ai terreni alienati o locati ai sensi  del  presente
          articolo  non  puo'  essere  attribuita  una   destinazione
          urbanistica diversa da quella agricola prima del decorso di
          venti anni dalla trascrizione dei  relativi  contratti  nei
          pubblici registri immobiliari. 
              9. Le risorse derivanti dalle operazioni di dismissione
          di cui ai commi precedenti al  netto  dei  costi  sostenuti
          dall'Agenzia del demanio  per  le  attivita'  svolte,  sono
          destinate alla riduzione  del  debito  pubblico.  Gli  enti
          territoriali destinano le predette risorse  alla  riduzione
          del proprio debito e, in assenza del debito o per la  parte
          eventualmente eccedente al  Fondo  per  l'ammortamento  dei
          titoli di Stato. 
              10. L'articolo 7 della legge 12 novembre 2011, n. 183 e
          l'articolo 4-quinquies del decreto-legge 1° luglio 2009, n.
          78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  3  agosto
          2009, n. 102, sono abrogati.». 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  48,  del  decreto
          legislativo 6 settembre 2011, n. 159 recante «Codice  delle
          leggi antimafia e  delle  misure  di  prevenzione,  nonche'
          nuove disposizioni in materia di documentazione  antimafia,
          a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n.
          136», pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 226 S.O.  del  28
          settembre 2011, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 48 (Destinazione dei  beni  e  delle  somme).  In
          vigore dal 12 novembre 2013. - 1. L'Agenzia versa al  Fondo
          unico giustizia: 
                a) le somme di  denaro  confiscate  che  non  debbano
          essere utilizzate per la gestione di altri beni  confiscati
          o che non debbano essere  utilizzate  per  il  risarcimento
          delle vittime dei reati di tipo mafioso; 
                b) le somme ricavate dalla  vendita,  anche  mediante
          trattativa privata,  dei  beni  mobili,  anche  registrati,
          confiscati,  compresi  i   titoli   e   le   partecipazioni
          societarie, al netto del ricavato della  vendita  dei  beni
          finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo
          mafioso; 
                c)  le  somme  derivanti  dal  recupero  dei  crediti
          personali. Se la procedura di  recupero  e'  antieconomica,
          ovvero, dopo accertamenti sulla solvibilita'  del  debitore
          svolti anche attraverso gli organi di polizia, il  debitore
          risulti  insolvibile,   il   credito   e'   annullato   con
          provvedimento del direttore dell'Agenzia. 
              1-bis. L'Agenzia versa il 3 per cento del totale  delle
          somme di cui al comma 1 al fondo integrativo statale per la
          concessione di borse di studio, di cui all'articolo 18  del
          decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68. 
              2. La disposizione del comma  1  non  si  applica  alle
          somme di denaro e ai proventi derivanti o comunque connessi
          ai beni aziendali confiscati. 
              3. I beni immobili sono: 
                a) mantenuti al patrimonio dello Stato per  finalita'
          di giustizia, di ordine pubblico e di protezione civile  e,
          ove idonei, anche per  altri  usi  governativi  o  pubblici
          connessi allo svolgimento delle attivita' istituzionali  di
          amministrazioni  statali,  agenzie   fiscali,   universita'
          statali, enti pubblici e istituzioni culturali di rilevante
          interesse, salvo che si debba procedere alla vendita  degli
          stessi finalizzata al risarcimento delle vittime dei  reati
          di tipo mafioso; 
                b) mantenuti al  patrimonio  dello  Stato  e,  previa
          autorizzazione  del   Ministro   dell'interno,   utilizzati
          dall'Agenzia per finalita' economiche; 
                c) trasferiti per finalita' istituzionali o  sociali,
          in via prioritaria, al patrimonio del comune ove l'immobile
          e' sito, ovvero  al  patrimonio  della  provincia  o  della
          regione. Gli enti  territoriali  provvedono  a  formare  un
          apposito elenco dei beni confiscati ad essi trasferiti, che
          viene periodicamente aggiornato.  L'elenco,  reso  pubblico
          con adeguate forme e in modo permanente, deve  contenere  i
          dati  concernenti  la  consistenza,   la   destinazione   e
          l'utilizzazione dei beni nonche', in caso di assegnazione a
          terzi, i  dati  identificativi  del  concessionario  e  gli
          estremi, l'oggetto e la durata  dell'atto  di  concessione.
          Gli enti territoriali, anche  consorziandosi  o  attraverso
          associazioni, possono amministrare direttamente il bene  o,
          sulla  base  di   apposita   convenzione,   assegnarlo   in
          concessione, a titolo gratuito e nel rispetto dei  principi
          di  trasparenza,  adeguata   pubblicita'   e   parita'   di
          trattamento, a comunita',  anche  giovanili,  ad  enti,  ad
          associazioni  maggiormente   rappresentative   degli   enti
          locali, ad organizzazioni di volontariato di cui alla legge
          11 agosto 1991, n. 266, a cooperative sociali di  cui  alla
          legge 8 novembre 1991, n. 381, o a comunita' terapeutiche e
          centri di recupero e cura di tossicodipendenti  di  cui  al
          testo unico delle leggi  in  materia  di  disciplina  degli
          stupefacenti e sostanze  psicotrope,  prevenzione,  cura  e
          riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza,  di
          cui al decreto del Presidente della  Repubblica  9  ottobre
          1990, n.  309,  nonche'  alle  associazioni  di  protezione
          ambientale riconosciute ai  sensi  dell'articolo  13  della
          legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni,  e
          agli operatori  dell'agricoltura  sociale  riconosciuti  ai
          sensi   delle   disposizioni   vigenti..   La   convenzione
          disciplina la durata,  l'uso  del  bene,  le  modalita'  di
          controllo sulla sua utilizzazione, le cause di  risoluzione
          del rapporto  e  le  modalita'  del  rinnovo.  I  beni  non
          assegnati possono essere utilizzati dagli enti territoriali
          per finalita' di lucro e i relativi proventi devono  essere
          reimpiegati esclusivamente per finalita' sociali. Se  entro
          un  anno  l'ente  territoriale  non  ha   provveduto   alla
          destinazione del bene,  l'Agenzia  dispone  la  revoca  del
          trasferimento ovvero la nomina di un commissario con poteri
          sostitutivi. Alla scadenza di sei mesi il sindaco invia  al
          Direttore dell'Agenzia  una  relazione  sullo  stato  della
          procedura; 
                d) trasferiti al patrimonio del comune ove l'immobile
          e' sito, se confiscati per il reato di cui all'articolo  74
          del citato testo unico approvato con decreto del Presidente
          della Repubblica 9 ottobre 1990, n.  309.  Il  comune  puo'
          amministrare direttamente il bene oppure,  preferibilmente,
          assegnarlo in concessione, anche a titolo gratuito, secondo
          i criteri di cui all'articolo 129 del medesimo testo unico,
          ad associazioni,  comunita'  o  enti  per  il  recupero  di
          tossicodipendenti  operanti  nel  territorio  ove  e'  sito
          l'immobile. Se entro un anno  l'ente  territoriale  non  ha
          provveduto alla destinazione del bene, l'Agenzia dispone la
          revoca del trasferimento ovvero la nomina di un commissario
          con poteri sostitutivi. 
              4. I proventi derivanti dall'utilizzo dei beni  di  cui
          al comma 3, lettera b), affluiscono, al netto  delle  spese
          di  conservazione  ed  amministrazione,  al   Fondo   unico
          giustizia, per  essere  versati  all'apposito  capitolo  di
          entrata del bilancio dello Stato e riassegnati  allo  stato
          di  previsione  del  Ministero  dell'interno  al  fine   di
          assicurare il potenziamento dell'Agenzia. 
              5. I beni di cui al comma 3, di cui non  sia  possibile
          effettuare  la  destinazione  o  il  trasferimento  per  le
          finalita'  di  pubblico  interesse  ivi  contemplate,  sono
          destinati  con  provvedimento  dell'Agenzia  alla  vendita,
          osservate,  in  quanto  compatibili,  le  disposizioni  del
          codice  di  procedura  civile.  L'avviso  di   vendita   e'
          pubblicato nel sito internet dell'Agenzia, e  dell'avvenuta
          pubblicazione viene data altresi' notizia nei siti internet
          dell'Agenzia  del  demanio   e   della   prefettura-ufficio
          territoriale del Governo della  provincia  interessata.  La
          vendita e' effettuata per un corrispettivo non inferiore  a
          quello  determinato  dalla   stima   formulata   ai   sensi
          dell'articolo 47. Qualora, entro novanta giorni dalla  data
          di pubblicazione dell'avviso  di  vendita,  non  pervengano
          all'Agenzia  proposte  di  acquisto  per  il  corrispettivo
          indicato al terzo periodo, il prezzo minimo  della  vendita
          non puo', comunque, essere determinato in misura  inferiore
          all'80 per cento del valore  della  suddetta  stima.  Fatto
          salvo il disposto dei commi 6 e 7 del presente articolo, la
          vendita e' effettuata agli  enti  pubblici  aventi  tra  le
          altre     finalita'     istituzionali     anche      quella
          dell'investimento    nel    settore    immobiliare,    alle
          associazioni di categoria che assicurano maggiori  garanzie
          e utilita' per il perseguimento dell'interesse  pubblico  e
          alle fondazioni bancarie. I beni  immobili  acquistati  non
          possono essere alienati, nemmeno parzialmente,  per  cinque
          anni dalla data di trascrizione del contratto di vendita  e
          quelli diversi dai fabbricati sono assoggettati alla stessa
          disciplina prevista per questi ultimi dall'articolo 12  del
          decreto-legge  21  marzo  1978,  n.  59,  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  18  maggio  1978,   n.   191.
          L'Agenzia richiede al prefetto della provincia  interessata
          un parere obbligatorio, da esprimere  sentito  il  Comitato
          provinciale per l'ordine e la sicurezza  pubblica,  e  ogni
          informazione utile affinche' i beni non  siano  acquistati,
          anche per interposta persona, dai soggetti ai quali  furono
          confiscati,  da  soggetti  altrimenti  riconducibili   alla
          criminalita' organizzata  ovvero  utilizzando  proventi  di
          natura illecita. 
              6. Il personale delle Forze armate e il personale delle
          Forze di polizia possono  costituire  cooperative  edilizie
          alle  quali  e'  riconosciuto   il   diritto   di   opzione
          prioritaria sull'acquisto dei beni destinati  alla  vendita
          di cui al comma 5. 
              7.  Gli  enti  territoriali   possono   esercitare   la
          prelazione all'acquisto dei beni di cui  al  comma  5.  Con
          regolamento adottato ai sensi dell'articolo  17,  comma  1,
          della  legge  23  agosto  1988,  n.   400,   e   successive
          modificazioni, sono disciplinati i termini, le modalita'  e
          le ulteriori disposizioni occorrenti per  l'attuazione  del
          presente  comma.  Nelle  more  dell'adozione  del  predetto
          regolamento e' comunque possibile  procedere  alla  vendita
          dei beni. 
              8. I beni aziendali sono mantenuti al patrimonio  dello
          Stato e destinati, con provvedimento  dell'Agenzia  che  ne
          disciplina le modalita' operative: 
                a) all'affitto, quando vi siano  fondate  prospettive
          di continuazione o di ripresa dell'attivita' produttiva,  a
          titolo  oneroso,  a  societa'  e  ad  imprese  pubbliche  o
          private, ovvero a titolo gratuito,  senza  oneri  a  carico
          dello  Stato,  a  cooperative  di   lavoratori   dipendenti
          dell'impresa confiscata. Nella scelta dell'affittuario sono
          privilegiate le soluzioni che garantiscono il  mantenimento
          dei  livelli  occupazionali.  I  beni  non  possono  essere
          destinati  all'affitto  alle  cooperative   di   lavoratori
          dipendenti dell'impresa confiscata se taluno  dei  relativi
          soci e'  parente,  coniuge,  affine  o  convivente  con  il
          destinatario della confisca, ovvero nel  caso  in  cui  nei
          suoi confronti sia stato adottato taluno dei  provvedimenti
          indicati nell'articolo 15, commi 1  e  2,  della  legge  19
          marzo 1990, n. 55; 
                b) alla vendita, per un corrispettivo non inferiore a
          quello determinato dalla  stima  eseguita  dall'Agenzia,  a
          soggetti che ne abbiano fatto richiesta, qualora vi sia una
          maggiore utilita' per l'interesse  pubblico  o  qualora  la
          vendita medesima  sia  finalizzata  al  risarcimento  delle
          vittime dei reati di tipo  mafioso.  Nel  caso  di  vendita
          disposta alla scadenza del contratto di affitto  dei  beni,
          l'affittuario puo'  esercitare  il  diritto  di  prelazione
          entro trenta giorni dalla comunicazione della  vendita  del
          bene da parte dell'Agenzia; 
                c) alla liquidazione, qualora  vi  sia  una  maggiore
          utilita' per l'interesse pubblico o qualora la liquidazione
          medesima sia finalizzata al risarcimento delle vittime  dei
          reati di tipo mafioso, con le  medesime  modalita'  di  cui
          alla lettera b). 
              9. I proventi derivanti dall'affitto, dalla  vendita  o
          dalla liquidazione dei beni di cui al comma 8  affluiscono,
          al netto delle spese sostenute, al  Fondo  unico  giustizia
          per essere versati all'apposito  capitolo  di  entrata  del
          bilancio  dello  Stato  e  riassegnati  per  le   finalita'
          previste dall'articolo 2, comma  7,  del  decreto-legge  16
          settembre 2008, n. 143, convertito dalla legge 13  novembre
          2008, n. 181. 
              10. Le somme ricavate dalla vendita dei beni di cui  al
          comma 5, al netto delle spese per la gestione e la  vendita
          degli stessi, affluiscono  al  Fondo  unico  giustizia  per
          essere  riassegnati,  previo  versamento  all'entrata   del
          bilancio dello Stato, nella misura  del  50  per  cento  al
          Ministero  dell'interno  per  la  tutela  della   sicurezza
          pubblica e del soccorso pubblico e, nella  restante  misura
          del  50  per  cento,  al  Ministero  della  giustizia,  per
          assicurare il funzionamento e il potenziamento degli uffici
          giudiziari e degli altri servizi istituzionali, in coerenza
          con gli obiettivi di stabilita' della finanza pubblica. 
              11. Nella scelta del cessionario o dell'affittuario dei
          beni  aziendali  l'Agenzia  procede  mediante   licitazione
          privata  ovvero,  qualora  ragioni  di  necessita'   o   di
          convenienza,  specificatamente  indicate  e  motivate,   lo
          richiedano,  mediante  trattativa  privata.  Sui   relativi
          contratti e' richiesto il parere di organi consultivi  solo
          per  importi  eccedenti  euro  1.032.913,80  nel  caso   di
          licitazione privata euro 516.456,90 nel caso di  trattativa
          privata. 
              12. I beni mobili, anche iscritti in pubblici registri,
          possono essere utilizzati  dall'Agenzia  per  l'impiego  in
          attivita' istituzionali ovvero destinati  ad  altri  organi
          dello Stato, agli enti territoriali o  ad  associazioni  di
          volontariato che operano nel sociale. 
              12-bis. Sono destinati  in  via  prioritaria  al  Corpo
          nazionale dei vigili del fuoco  autocarri,  mezzi  d'opera,
          macchine operatrici, carrelli elevatori e ogni altro  mezzo
          per uso speciale, funzionali  alle  esigenze  del  soccorso
          pubblico. 
              13. I provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 47 e
          dei commi 3 e 8 del presente articolo  sono  immediatamente
          esecutivi. 
              14. I trasferimenti e le cessioni di  cui  al  presente
          articolo,  disposti  a  titolo  gratuito,  sono  esenti  da
          qualsiasi imposta. 
              15.  Quando  risulti  che  i   beni   confiscati   dopo
          l'assegnazione o la destinazione sono rientrati, anche  per
          interposta  persona,  nella  disponibilita'  o   sotto   il
          controllo  del  soggetto  sottoposto  al  provvedimento  di
          confisca, si puo' disporre la  revoca  dell'assegnazione  o
          della destinazione da parte  dello  stesso  organo  che  ha
          disposto il relativo provvedimento.».