Art. 2 
 
          Avvio delle procedure per l'esame di abilitazione 
 
  1. Il decreto del Ministro della giustizia  con  il  quale  vengono
indetti gli esami di Stato  per  l'abilitazione  all'esercizio  della
professione di avvocato e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica italiana. La pubblicazione deve aver luogo almeno  novanta
giorni prima della data fissata per l'inizio delle prove scritte. 
  2. Al fine di agevolare la conoscibilita' del  decreto  di  cui  al
comma 1, il  Ministero  della  giustizia  e  il  Consiglio  nazionale
forense, entro dieci giorni dalla pubblicazione di cui  al  comma  1,
inseriscono nei rispettivi siti internet il testo del decreto.