Art. 2 Avvio delle procedure per l'esame di abilitazione 1. Il decreto del Ministro della giustizia con il quale vengono indetti gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La pubblicazione deve aver luogo almeno novanta giorni prima della data fissata per l'inizio delle prove scritte. 2. Al fine di agevolare la conoscibilita' del decreto di cui al comma 1, il Ministero della giustizia e il Consiglio nazionale forense, entro dieci giorni dalla pubblicazione di cui al comma 1, inseriscono nei rispettivi siti internet il testo del decreto.