Art. 11 
 
 
             Abrogazioni e altre norme di coordinamento 
 
  1. Dalla data indicata dai decreti di cui all'articolo 5  comma  1,
al decreto legislativo 23 aprile  2004,  n.  124  sono  apportate  le
seguenti modifiche: 
    a) gli articoli 1, 2, 4 e 5  sono  abrogati  e  l'articolo  3  e'
sostituito dal seguente: 
  «Art. 3 (Commissione centrale di  coordinamento  dell'attivita'  di
vigilanza).  -  1.   La   Commissione   centrale   di   coordinamento
dell'attivita'  di  vigilanza,  costituita  ai  sensi  del   presente
articolo,  opera   quale   sede   permanente   di   elaborazione   di
orientamenti, linee e priorita' dell'attivita' di vigilanza. 
  2.  La  Commissione,  sulla  base  di  specifici  rapporti  annuali
presentati dall'Ispettorato nazionale del lavoro,  propone  indirizzi
ed obiettivi strategici e priorita' degli interventi ispettivi. 
  3. La  Commissione  centrale  di  coordinamento  dell'attivita'  di
vigilanza, nominata con decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, e'  composta  dal  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali o da un sottosegretario delegato,  in  qualita'  di
presidente; dal direttore dell'Ispettorato nazionale del lavoro;  dai
direttori generali dell'INPS e dell'INAIL; dal Comandante del Comando
carabinieri per la tutela del lavoro; dal Comandante  generale  della
Guardia di finanza; dal Comandante del Nucleo speciale entrate  della
Guardia  di  finanza;   dal   Comandante   generale   dell'Arma   dei
carabinieri; dal Direttore generale dell'Agenzia  delle  entrate;  da
quattro rappresentanti dei datori di lavoro e quattro  rappresentanti
dei   lavoratori    designati    dalle    organizzazioni    sindacali
comparativamente  piu'  rappresentative  a   livello   nazionale.   I
componenti della Commissione possono farsi  rappresentare  da  membri
supplenti appositamente delegati. 
  4.  Alle  sedute  della  Commissione  centrale   di   coordinamento
dell'attivita' di vigilanza possono essere invitati a  partecipare  i
Direttori generali delle direzioni generali del Ministero del  lavoro
e delle politiche sociali, e i  Direttori  generali  delle  direzioni
generali degli altri Ministeri interessati in  materia.  Alle  sedute
della  Commissione  centrale  di  coordinamento   dell'attivita'   di
vigilanza puo', su questioni di  carattere  generale  attinenti  alla
problematica del lavoro illegale, essere altresi'  invitato  il  Capo
della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza. 
  5. Ai componenti della Commissione di coordinamento  dell'attivita'
di vigilanza ed ai soggetti eventualmente invitati a  partecipare  ai
sensi del comma  4  non  spetta  alcun  compenso,  rimborso  spese  o
indennita'  di  missione.  Al  funzionamento  della  Commissione   si
provvede con le risorse assegnate a normativa vigente sui  pertinenti
capitoli di bilancio»; 
    b) all'articolo 9,  comma  1,  primo  periodo,  le  parole  "alla
Direzione generale" sono sostituite dalle seguenti "al Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali"; 
    c) all'articolo 13, comma 5, il primo capoverso e' sostituito dal
seguente "L'adozione  della  diffida  interrompe  i  termini  per  la
presentazione dei ricorsi di cui agli articoli 16 e 17  del  presente
decreto, fino alla scadenza del termine per compiere gli  adempimenti
di cui ai commi 2 e 3". 
    d) l'articolo 16 e' sostituito dal seguente: 
  «Art.  16   (Ricorsi   al   direttore   della   sede   territoriale
dell'Ispettorato). - 1. Al fine di garantire l'uniforme  applicazione
delle  disposizioni  in  materia  di  lavoro,  legislazione  sociale,
nonche' in materia contributiva e  assicurativa,  nei  confronti  dei
relativi atti di accertamento adottati dagli ufficiali  e  agenti  di
polizia giudiziaria di cui  all'articolo  13,  comma  7,  e'  ammesso
ricorso davanti al direttore della sede territoriale dell'Ispettorato
nazionale del  lavoro,  entro  trenta  giorni  dalla  notifica  degli
stessi. 
  2. Il  ricorso  va  inoltrato  alla  sede  territoriale  competente
dell'Ispettorato del lavoro ed e' deciso,  nel  termine  di  sessanta
giorni dal ricevimento, sulla base della documentazione prodotta  dal
ricorrente tempestivamente trasmessa dall'organo accertatore. Decorso
inutilmente il termine  previsto  per  la  decisione  il  ricorso  si
intende respinto»; 
    e) l'articolo 17 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 17 (Ricorso al Comitato per  i  rapporti  di  lavoro).  -  1.
Presso le competenti sedi territoriali dell'Ispettorato e' costituito
il Comitato per i rapporti di lavoro, composto  dal  direttore  della
sede territoriale  dell'Ispettorato  nazionale  del  lavoro,  che  la
presiede, dal direttore dell'INPS  e  dal  direttore  dell'INAIL  del
capoluogo di  regione  dove  ha  sede  l'Ispettorato  competente.  Ai
componenti dei comitati non spetta alcun compenso, rimborso  spese  o
indennita' di missione ed al funzionamento  dei  comitati  stessi  si
provvede con le risorse assegnate a normativa vigente sui  pertinenti
capitoli di bilancio. 
  2.   Tutti   i   ricorsi   avverso   gli   atti   di   accertamento
dell'Ispettorato nazionale del lavoro  e  gli  atti  di  accertamento
degli Enti previdenziali e assicurativi che  abbiano  ad  oggetto  la
sussistenza  o  la  qualificazione  dei  rapporti  di  lavoro,   sono
inoltrati entro 30 giorni  dalla  notifica  degli  stessi  alla  sede
territoriale  competente  dell'Ispettorato   e   sono   decisi,   con
provvedimento motivato, dal Comitato di cui al comma 1 nel termine di
novanta giorni  dal  ricevimento,  sulla  base  della  documentazione
prodotta dal ricorrente e di  quella  in  possesso  dell'Ispettorato.
Decorso inutilmente il termine previsto per la decisione  il  ricorso
si intende respinto.». 
  2. Ogni riferimento  alle  direzioni  interregionali,  regionali  o
territoriali del lavoro contenuto in  provvedimenti  di  legge  o  in
norme di rango secondario e' da intendersi,  in  quanto  compatibile,
alla sede territorialmente competente dell'Ispettorato. 
  3. Le disposizioni di cui alla  legge  24  novembre  1981,  n.  689
trovano  applicazione,   in   quanto   compatibili,   nei   confronti
dell'Ispettorato, da intendersi quale Autorita' competente a ricevere
il rapporto ai sensi dell'articolo 17 della stessa legge 24  novembre
1981, n. 689. 
  4. L'Ispettorato puo' stipulare uno o piu' protocolli d'intesa  che
prevedono strumenti e forme di coordinamento, senza nuovi o  maggiori
oneri a carico della finanza pubblica, con i servizi ispettivi  delle
aziende sanitarie locali e delle agenzie regionali per la  protezione
ambientale.  L'Ispettorato  stipula  altresi'  specifici   protocolli
d'intesa con le amministrazioni pubbliche regionali e locali e con le
aziende  di  trasporto  pubblico  regionale  e  locale  al  fine   di
facilitare la mobilita' del  personale  ispettivo  nell'ambito  dello
svolgimento dei propri compiti. 
  5. L'INPS, l'INAIL e l'Agenzia delle entrate sono tenuti a  mettere
a  disposizione  dell'Ispettorato,  anche  attraverso   l'accesso   a
specifici archivi informatici, dati  e  informazioni,  sia  in  forma
analitica che aggregata, utili alla programmazione e allo svolgimento
dell'attivita' di vigilanza e di  difesa  in  giudizio,  al  fine  di
orientare  l'azione  ispettiva  nei  confronti  delle   imprese   che
evidenzino fattori di rischio sul piano del lavoro irregolare  ovvero
della evasione od omissione contributiva e al fine  di  una  maggiore
efficacia  della  gestione  del  contenzioso.  L'inosservanza   delle
disposizioni di cui al presente comma comporta  l'applicazione  delle
norme in materia di responsabilita' dirigenziale. 
  6. Al fine di uniformare l'attivita' di  vigilanza  ed  evitare  la
sovrapposizione  di  interventi  ispettivi,  ogni  altro  organo   di
vigilanza che svolge accertamenti in materia di lavoro e legislazione
sociale e' tenuto a raccordarsi con le sedi centrale  e  territoriali
dell'Ispettorato. 
  7. Fermo restando quanto previsto dal comma  5,  il  Ministero  del
lavoro  e  delle  politiche  sociali,  l'INPS  e  l'INAIL  assicurano
altresi'  ogni  forma  di  collaborazione  utile  ad  un   efficiente
svolgimento dell'attivita' di vigilanza. 
 
          Note all'art. 11: 
              Si riporta l'articolo 5, comma 1,  del  citato  decreto
          legislativo n. 124 del 2004: 
              "Art. 5. Coordinamento  provinciale  dell'attivita'  di
          vigilanza. 
              1. La  direzione  provinciale  del  lavoro,  sentiti  i
          Direttori  provinciali  dell'INPS  e  dell'INAIL,  coordina
          l'esercizio  delle  funzioni  ispettive   e   fornisce   le
          direttive volte a razionalizzare l'attivita' di  vigilanza,
          al  fine  di  evitare   duplicazione   di   interventi   ed
          uniformarne le modalita' di esecuzione.  A  tale  fine,  le
          direzioni provinciali del lavoro  consultano,  almeno  ogni
          tre mesi, i direttori provinciali dell'INPS,  dell'INAIL  e
          degli altri enti previdenziali.". 
              Si riporta l'articolo 9, comma 1,  del  citato  decreto
          legislativo, n. 124 del 2004, come modificato dal  presente
          decreto: 
              "Art. 9. Diritto di interpello. 
              1. Gli  organismi  associativi  a  rilevanza  nazionale
          degli enti territoriali  e  gli  enti  pubblici  nazionali,
          nonche', di propria iniziativa o su segnalazione dei propri
          iscritti, le  organizzazioni  sindacali  e  dei  datori  di
          lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale e i
          consigli  nazionali  degli  ordini  professionali,  possono
          inoltrare  al  Ministero  del  lavoro  e  delle   politiche
          sociali, esclusivamente tramite posta elettronica,  quesiti
          di ordine generale  sull'applicazione  delle  normative  di
          competenza del Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza
          sociale.  La  Direzione  generale   fornisce   i   relativi
          chiarimenti d'intesa con le competenti  Direzioni  generali
          del Ministero del lavoro  e  della  previdenza  sociale  e,
          qualora  interessati  dal   quesito,   sentiti   gli   enti
          previdenziali. 
              2.  L'adeguamento  alle   indicazioni   fornite   nelle
          risposte  ai  quesiti   di   cui   al   comma   1   esclude
          l'applicazione    delle    relative    sanzioni     penali,
          amministrative e civili.". 
              Si riporta l'articolo 13, comma 5, del  citato  decreto
          legislativo, n. 124 del 2004, come modificato dal  presente
          decreto: 
              "Art.  13.  Accesso  ispettivo,  potere  di  diffida  e
          verbalizzazione unica. 
              1. Il personale ispettivo accede  presso  i  luoghi  di
          lavoro nei modi e nei tempi consentiti  dalla  legge.  Alla
          conclusione delle attivita' di verifica compiute nel  corso
          del primo accesso ispettivo, viene rilasciato al datore  di
          lavoro o alla persona presente all'ispezione, con l'obbligo
          alla tempestiva consegna al datore di lavoro, il verbale di
          primo accesso ispettivo contenente: 
              a) l'identificazione dei lavoratori trovati intenti  al
          lavoro e la descrizione delle modalita' del loro impiego; 
              b)  la  specificazione  delle  attivita'  compiute  dal
          personale ispettivo; 
              c) le eventuali dichiarazioni rese dal datore di lavoro
          o  da  chi   lo   assiste,   o   dalla   persona   presente
          all'ispezione; 
              d)  ogni  richiesta,  anche   documentale,   utile   al
          proseguimento dell'istruttoria finalizzata all'accertamento
          degli  illeciti,  fermo  restando  quanto  previsto   dall'
          articolo 4, settimo comma, della legge 22 luglio  1961,  n.
          628. 
              2. In caso di constatata inosservanza  delle  norme  di
          legge o del contratto collettivo in  materia  di  lavoro  e
          legislazione  sociale  e  qualora  il  personale  ispettivo
          rilevi   inadempimenti   dai   quali   derivino    sanzioni
          amministrative, questi provvede a diffidare il trasgressore
          e l'eventuale obbligato in solido, ai sensi dell'  articolo
          6  della   legge   24   novembre   1981,   n.   689,   alla
          regolarizzazione delle inosservanze comunque  materialmente
          sanabili, entro il termine di trenta giorni dalla  data  di
          notificazione del verbale di cui al comma 4. 
              3.  In  caso   di   ottemperanza   alla   diffida,   il
          trasgressore o l'eventuale obbligato in solido  e'  ammesso
          al pagamento di una somma pari all'importo  della  sanzione
          nella misura del minimo previsto dalla legge  ovvero  nella
          misura pari ad un quarto della sanzione stabilita in misura
          fissa, entro il termine di quindici giorni  dalla  scadenza
          del termine di cui al comma 2.  Il  pagamento  dell'importo
          della predetta somma estingue il procedimento sanzionatorio
          limitatamente alle inosservanze  oggetto  di  diffida  e  a
          condizione dell'effettiva ottemperanza alla diffida stessa. 
              4. All'ammissione alla procedura di regolarizzazione di
          cui ai commi  2  e  3,  nonche'  alla  contestazione  delle
          violazioni amministrative di cui  all'  articolo  14  della
          legge 24 novembre 1981, n. 689, si provvede  da  parte  del
          personale ispettivo esclusivamente con la  notifica  di  un
          unico verbale di accertamento e  notificazione,  notificato
          al trasgressore e all'eventuale  obbligato  in  solido.  Il
          verbale di accertamento e notificazione deve contenere: 
              a)  gli  esiti   dettagliati   dell'accertamento,   con
          indicazione puntuale delle fonti di  prova  degli  illeciti
          rilevati; 
              b)  la  diffida  a  regolarizzare   gli   inadempimenti
          sanabili ai sensi del comma 2; 
              c)  la  possibilita'   di   estinguere   gli   illeciti
          ottemperando alla diffida e provvedendo al pagamento  della
          somma di cui al comma 3 ovvero pagando  la  medesima  somma
          nei casi di illeciti gia' oggetto di regolarizzazione; 
              d) la  possibilita'  di  estinguere  gli  illeciti  non
          diffidabili, ovvero quelli oggetto di diffida nei  casi  di
          cui al comma 5, attraverso il pagamento della  sanzione  in
          misura ridotta ai sensi dell'articolo  16  della  legge  24
          novembre 1981, n. 689; 
              e) l'indicazione degli  strumenti  di  difesa  e  degli
          organi ai quali proporre ricorso,  con  specificazione  dei
          termini di impugnazione. 
              5. L'adozione della diffida interrompe i termini per la
          presentazione dei ricorsi di cui agli articoli 16 e 17  del
          presente  decreto,  fino  alla  scadenza  del  termine  per
          compiere gli adempimenti di cui ai commi  2  e  3.  Ove  da
          parte del trasgressore o dell'obbligato in solido  non  sia
          stata fornita prova al  personale  ispettivo  dell'avvenuta
          regolarizzazione e del pagamento delle somme  previste,  il
          verbale unico di cui al comma 4 produce gli  effetti  della
          contestazione e notificazione degli addebiti accertati  nei
          confronti del trasgressore e  della  persona  obbligata  in
          solido ai quali sia stato notificato. 
              6. Il potere di diffida nei casi previsti dal comma  2,
          con gli effetti e le procedure di cui ai commi 3, 4 e 5, e'
          esteso anche agli ispettori e ai funzionari  amministrativi
          degli  enti  e  degli   istituti   previdenziali   per   le
          inadempienze da essi rilevate.  Gli  enti  e  gli  istituti
          previdenziali svolgono tale attivita' con le risorse  umane
          e finanziarie esistenti a legislazione vigente. 
              7. Il potere di diffida di cui al  comma  2  e'  esteso
          agli  ufficiali  e  agenti  di  polizia   giudiziaria   che
          accertano,  ai  sensi  dell'articolo  13  della  legge   24
          novembre 1981, n. 689, violazioni in materia  di  lavoro  e
          legislazione sociale. Qualora  rilevino  inadempimenti  dai
          quali derivino sanzioni amministrative, essi  provvedono  a
          diffidare il trasgressore e l'eventuale obbligato in solido
          alla   regolarizzazione   delle    inosservanze    comunque
          materialmente sanabili, con gli effetti e le  procedure  di
          cui ai commi 3, 4 e 5.". 
              Il  testo  della  legge  24  novembre  1981,   n.   689
          (Modifiche al sistema penale) e' pubblicata nella  Gazzetta
          Ufficiale 30 novembre 1981, n. 329, S.O.. 
              Si riporta l'articolo 17, della citata legge n. 689 del
          1981: 
              "Art. 17. Obbligo del rapporto 
              Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura
          ridotta, il funzionario o  l'agente  che  ha  accertato  la
          violazione, salvo che ricorra l'ipotesi prevista  nell'art.
          24, deve presentare rapporto, con la prova  delle  eseguite
          contestazioni o notificazioni, all'ufficio  periferico  cui
          sono demandati attribuzioni e compiti del  Ministero  nella
          cui competenza rientra la materia alla quale  si  riferisce
          la violazione o, in mancanza, al prefetto. 
              Deve essere presentato al prefetto il rapporto relativo
          alle violazioni previste dal testo unico delle norme  sulla
          circolazione stradale, approvato con D.P.R. 15 giugno 1959,
          n. 393,  dal  testo  unico  per  la  tutela  delle  strade,
          approvato con R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740, e dalla  legge
          20 giugno 1935, n. 1349, sui servizi di trasporto merci. 
              Nelle materie di competenza delle regioni e negli altri
          casi, per le funzioni amministrative ad esse  delegate,  il
          rapporto e' presentato all'ufficio regionale competente. 
              Per  le  violazioni  dei  regolamenti   provinciali   e
          comunali il rapporto  e'  presentato,  rispettivamente,  al
          presidente della giunta provinciale o al sindaco. 
              L'ufficio territorialmente  competente  e'  quello  del
          luogo in cui e' stata commessa la violazione. 
              Il funzionario o l'agente che ha proceduto al sequestro
          previsto  dall'art.  13   deve   immediatamente   informare
          l'autorita'   amministrativa   competente   a   norma   dei
          precedenti  commi,  inviandole  il  processo   verbale   di
          sequestro. 
              Con  decreto  del  Presidente  della   Repubblica,   su
          proposta del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  da
          emanare entro centottanta giorni dalla pubblicazione  della
          presente legge, in sostituzione del D.P.R. 13 maggio  1976,
          n. 407, saranno indicati gli uffici periferici dei  singoli
          Ministeri, previsti nel primo comma, anche per  i  casi  in
          cui  leggi  precedenti  abbiano  regolato  diversamente  la
          competenza. 
              Con il decreto indicato nel  comma  precedente  saranno
          stabilite  le   modalita'   relative   all'esecuzione   del
          sequestro previsto  dall'art.  13,  al  trasporto  ed  alla
          consegna delle cose  sequestrate,  alla  custodia  ed  alla
          eventuale alienazione o  distruzione  delle  stesse;  sara'
          altresi' stabilita la destinazione delle  cose  confiscate.
          Le  regioni,   per   le   materie   di   loro   competenza,
          provvederanno con legge  nel  termine  previsto  dal  comma
          precedente.".