Art. 12 Disposizioni per l'operativita' dell'Ispettorato 1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali nomina un comitato operativo presieduto dal direttore dell'Ispettorato e formato da un esperto dei ruoli del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, uno dell'INPS e uno dell'INAIL. 2. Il Comitato svolge le attivita' di cui al comma 3 per il periodo necessario a garantire la progressiva funzionalita' dell'Ispettorato e comunque per un periodo non superiore a tre anni. 3. Il Comitato svolge in particolare le seguenti funzioni: a) coadiuva il direttore dell'Ispettorato nella definizione degli atti di indirizzo dell'attivita' di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale da sottoporre alla Commissione centrale di coordinamento di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124; b) assicura ogni utile coordinamento tra l'Ispettorato, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'INPS e l'INAIL, sia ai fini di una corretta ed efficace gestione del personale ispettivo che della definizione degli obiettivi in relazione ai complessivi piani di attivita' delle stesse amministrazioni; c) adotta, in raccordo con il direttore, misure finalizzate ad una piu' efficace uniformita' dell'attivita' di vigilanza, ivi comprese misure di carattere economico e gestionale; d) monitora le attivita' dell'Ispettorato, trascorsi dodici mesi dalla sua istituzione, al fine di valutarne la concreta funzionalita' ed efficacia di azione. 4. Ai componenti del comitato non spetta alcun compenso, gettone di presenza o emolumento a qualsiasi titolo dovuti.
Note all'art. 12: Per il testo dell'articolo 3 del citato decreto legislativo n.124 del 2004, si vedano le note all'articolo 4.